Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di giugno 2026

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di giugno 2026

Le decisioni di giugno della Corte Edu, qui selezionate, riguardano il diritto a non essere discriminati nel godimento di diritti c.d. “supplementari”, con particolare riferimento all’annosa questione della mancata stipula dell’intesa tra la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e lo Stato; l’indipendenza, ai fini dell’equità del procedimento penale, di periti riconducibili ad apparati statali; le condizioni legittimanti l’uso della forza durante l’arresto.

In Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, la Corte di Strasburgo ritiene non dimostrata l’esistenza di una giustificazione obiettiva e ragionevole per differenziare il trattamento tra la confessione ricorrente e quelle che avevano ottenuto un’intesa con lo Stato, dichiarando, pertanto, la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 9 e con l’art. 1 del Protocollo n. 1.

La pronuncia Bazina e Medak c. Croazia approfondisce il test di equità del procedimento penale con riguardo al contraddittorio sulla prova scientifica, chiarendo la nozione di “indipendenza” del perito (nel caso di specie, potenzialmente compromessa dalla circostanza che gli esperti facessero parte di un organismo ministeriale) e gli elementi che compensano il rigetto della richiesta difensiva di ordinare una nuova perizia. Si tratta di una questione rilevante, nella prospettiva dell’ordinamento italiano, rispetto soprattutto a due casistitche: i procedimenti di sorveglianza decisi in base alle relazioni di medici interni al carcere (ad esempio, per la concessione di misure alternative alla detenzione); i procedimenti penali chiusi in sede di indagine, archiviati, poiché spesso decisi alla luce della sola consulenza ordinata dal pubblico ministero.

In Eikenaar c. Paesi Bassi, la Corte Edu chiarisce le condizioni di legittimità dell’arresto assistito dall’uso della forza, considerati, in particolare, due fattori, entrambi suscettibili di innalzare il livello di attenzione e prudenza esigibile dagli agenti di polizia: la localizzazione della forza utilizzata, sulla testa o in viso, e lo stato di alterazione psicofisica dell’interessato.

 

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 11 giugno 2026, n. 49687/16, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia

Oggetto: art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) in relazione ad art. 9 (libertà religiosa) e art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) – impossibilità protratta nel tempo per un’associazione religiosa di concludere un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, che costituisce il mezzo per accedere al beneficio della ripartizione dell’otto per mille dell’imposta sui redditi destinato al buon funzionamento delle comunità religiose beneficiarie e volto a contribuire all’effettivo esercizio della libertà religiosa – interesse patrimoniale della ricorrente a beneficiare di tale finanziamento sufficientemente importante e riconosciuto da costituire un «bene» – assenza di una giustificazione obiettiva e ragionevole

La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, associazione religiosa che riunisce i Testimoni di Geova in Italia e che, secondo quanto dichiarato, conta più di 251.000 aderenti e oltre 458.000 praticanti, ricorreva alla Corte di Strasburgo a seguito dei molteplici tentativi, rimasti senza esito, di concludere un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., volta a regolare i propri rapporti con lo Stato italiano.

A partire dal 1977, infatti, la suddetta associazione aveva più volte chiesto ai diversi Governi italiani succedutisi nel tempo di avviare il relativo procedimento, il quale, tuttavia, si era ripetutamente interrotto a causa dell’impossibilità di portare a compimento l’iter di approvazione parlamentare.

Nel corso dell’ultimo tentativo, avviato nel 2014 a seguito della firma del testo dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio, il Consiglio dei ministri aveva deciso di riaprire le trattative al fine di approfondire alcuni aspetti relativi all’ambito sanitario e, in particolare, di verificare se le convinzioni religiose dell’associazione imponessero ai suoi membri determinati comportamenti in materia di salute, con particolare riferimento al tema delle trasfusioni di sangue.

A fronte di tale richiesta, contestata dall’associazione in quanto ritenuta idonea a implicare un giudizio sulla legittimità delle proprie convinzioni religiose, quest’ultima aveva evidenziato che i propri aderenti scelgono liberamente di appartenere alla confessione e sono autonomi nelle proprie decisioni, anche in ambito sanitario. La procedura, tuttavia, non aveva avuto ulteriori sviluppi e i successivi tentativi dell’associazione di riaprire le trattative non avevano ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità. L’associazione decideva, pertanto, di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Edu precisa anzitutto che il caso viene esaminato principalmente alla luce dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1. La questione, infatti, riguarda la differenza di trattamento esistente tra la ricorrente e le confessioni religiose che hanno concluso un’intesa con lo Stato italiano.

Nel merito, la Corte sottolinea che, in virtù del dovere di neutralità e imparzialità che lo Stato è tenuto a osservare nei rapporti con le diverse religioni, confessioni e convinzioni, il diritto alla libertà religiosa, quale garantito dalla Convenzione, esclude, salvo casi del tutto eccezionali, qualsiasi valutazione da parte delle autorità statali circa la legittimità delle convinzioni religiose o le modalità della loro espressione.

La Corte ricorda inoltre, che il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 della Convenzione non si limita al godimento dei diritti e delle libertà che la Convenzione e i suoi Protocolli impongono agli Stati di garantire, ma si estende anche ai c.d. “diritti supplementari” che uno Stato abbia volontariamente deciso di riconoscere, purché essi rientrino nell’ambito di applicazione generale di una delle disposizioni convenzionali.

In tale prospettiva, i giudici di Strasburgo osservano che, sebbene l’articolo 9 della Convenzione non imponga agli Stati contraenti di istituire uno specifico quadro giuridico volto a riconoscere alle comunità religiose uno status particolare, eventualmente accompagnato da specifici vantaggi, ad esempio di natura fiscale, oppure sovvenzioni o altri vantaggi attribuiti alle organizzazioni religiose, lo Stato che scelga di introdurre un simile regime è comunque tenuto ad assicurare che i criteri previsti per accedervi siano conformi al principio di non discriminazione.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva che, sebbene la mancata conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., non impedisca alla Congregazione di esercitare la propria libertà religiosa né incida sulla sua personalità giuridica, potendo peraltro la stessa beneficiare di numerosi diritti e vantaggi riconosciuti alle confessioni religiose, proprio l’assenza di un’intesa con lo Stato le impedisce di partecipare alla ripartizione dell’otto per mille, riservata alle confessioni che abbiano concluso un’intesa. Aggiunge, poi, che tale sistema, in quanto meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose volto a sostenerne le attività e a favorire l’effettivo esercizio della libertà religiosa, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 della Convenzione. Inoltre, poiché l’esclusione da tale sistema priva la Congregazione di un vantaggio economico, il relativo interesse è qualificabile come un “bene” tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.

In questa prospettiva, riconosciuta l’esistenza di una differenza di trattamento tra la ricorrente e le confessioni che hanno concluso un’intesa, la Corte procede a verificare se tale differenza di trattamento sia discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, ossia se sia priva di una giustificazione obiettiva e ragionevole, in quanto non persegua uno scopo legittimo o non sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.

A tale proposito, la Corte rileva, in prima battuta, che la procedura per la conclusione delle intese non è regolata da una disciplina normativa legislativa o regolamentare, ma si fonda su una prassi amministrativa priva di termini, criteri formali e obblighi di motivazione. L’iniziativa spetta alle autorità governative e la conclusione dell’intesa dipende successivamente dalla discrezionalità del Parlamento. Un sistema di questo tipo, secondo la Corte, presenta un intrinseco rischio di arbitrarietà, soprattutto perché non prevede né l’adozione di una decisione formale in caso di rifiuto né specifici strumenti di ricorso effettivo, trattandosi di un processo di natura essenzialmente politica e discrezionale, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale italiana.

Ciò posto, pur non spettando alla Corte di ingerirsi nell’equilibrio istituzionale tra i diversi poteri dello Stato, essa non può fare a meno di rilevare che tale contesto ha posto la ricorrente in una situazione di incertezza, privandola di garanzie sufficienti contro il rischio di trattamenti discriminatori. 

La Corte precisa, inoltre, che non è suo compito stabilire se la confessione avesse effettivamente diritto a ottenere un’intesa, ma soltanto verificare se avesse avuto una possibilità equa di accedere a tale status e se l’impossibilità di concludere l’intesa fosse giustificata da ragioni obiettive e ragionevoli. Poiché né il Governo né il Parlamento avevano fornito una motivazione formale del mancato riconoscimento, la Corte esamina gli argomenti presentati dalle parti.

La difesa governativa aveva giustificato il rifiuto principalmente sulla base delle preoccupazioni legate alle convinzioni dei testimoni di Geova in materia di salute, ritenendo, in particolare, che il divieto imposto a tutti i membri della comunità religiosa di ricevere trasfusioni di sangue costituisca un pericolo per la salute pubblica, soprattutto per quella dei minori, così come il divieto di donare sangue. A ciò si aggiungeva, secondo il Governo,la posizione della ricorrente nei confronti di doveri civici quali, in passato, il servizio militare e, oggi, il dovere di voto.

Quanto al primo profilo, pur riconoscendo allo Stato un ampio margine di apprezzamento, in considerazione del fatto che la controversia attiene principalmente alla materia fiscale, rientrante nelle prerogative fondamentali dello Stato, nonché a questioni di salute pubblica, la Corte ritiene che gli argomenti del Governo non siano sufficienti a giustificare la differenza di trattamento. In particolare, le autorità italiane avevano già valutato positivamente la compatibilità delle attività e delle convinzioni dei testimoni di Geova con l’ordinamento nazionale, tanto che tre diversi Presidenti del Consiglio avevano firmato il testo dell’intesa. Il Governo non ha fornito elementi nuovi e concreti che dimostrassero che il rifiuto delle trasfusioni o delle donazioni di sangue costituisse un rischio reale per la salute pubblica.

La Corte osserva, altresì, che il diritto italiano tutela la libertà individuale nelle decisioni sanitarie e riconosce agli adulti capaci il diritto di rifiutare determinati trattamenti medici, mentre, nel caso dei minori, esistono strumenti giudiziari per intervenire quando il rifiuto dei genitori contrasti con il loro superiore interesse. Anche la posizione dei testimoni di Geova sulle donazioni di sangue non è stata dimostrata come contraria al diritto italiano. Analogamente, ad avviso dei giudici europei, gli argomenti relativi al servizio militare e al voto non risultano idonei a giustificare la disparità di trattamento, poiché il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono stati sospesi dal 1° gennaio 2005 e,  in ogni caso, il Governo non ha sostenuto che la posizione dei testimoni di Geova fosse contraria al diritto italiano. Allo stesso modo, non è stato dimostrato che la scelta dei testimoni di Geova di non votare alle elezioni fosse contraria all’ordinamento giuridico nazionale.

In conclusione, pur riconoscendo alle autorità italiane un ampio margine di apprezzamento, la Corte ritiene che non sia stata dimostrata l’esistenza di una giustificazione obiettiva e ragionevole per la differenza di trattamento tra la confessione ricorrente e quelle che avevano ottenuto un’intesa con lo Stato. Di conseguenza, accerta una violazione dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

 

Sentenza della Corte Edu (Prima Sezione), 18 giugno 2026, n. 36578/22 e 38154/22, Bazina e Medak c. Croazia

Oggetto: art. 6 della Convenzione (equità del procedimento – aspetto penale) – condanna fondata principalmente su una perizia predisposta da esperti interni al Ministero – rigetto della richiesta presentata dagli imputati per ottenere una nuova perizia indipendente – timori di parzialità ingiustificati, stante il contraddittorio sulla prova scientifica, nonché la completezza e l’adeguatezza della valutazione e delle risposte forniti dai tribunali.

Nel 2009, un treno in viaggio da Zagabria a Spalato deragliava, provocando la morte di sei passeggeri e lesioni ai danni di molti altri. 

I ricorrenti venivano accusati e condannati per gravi reati contro la pubblica sicurezza, connotati da “negligenza inconsapevole”, sulla base, in particolare, di una perizia multidisciplinare redatta dal Centro di Scienze forensi Ivan Vučetić del Ministero dell’Interno. Secondo i periti, l’incidente si era verificato perché i binari, poco prima del passaggio del treno, erano stati trattati con un ritardante di fiamma, circostanza che aveva impedito al convoglio di frenare sul terreno scivoloso; altri due treni, transitati sugli stessi binari poco dopo il tragico evento, avevano riscontrato difficoltà. La Corte suprema confermava in appello la sentenza di primo grado e la Corte costituzionale rigettava la successiva impugnazione, così rendendo la condanna definitiva.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti lamentavano, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, l’iniquità del procedimento penale, stante la rilevanza attribuita alla perizia del Centro ministeriale e il rigetto di ordinarne altra “indipendente”.

Per giurisprudenza consolidata in seno al contenzioso convenzionale, la nomina di esperti, ad opera dei tribunali, costituisce di norma un elemento rilevante per valutare se il principio di parità delle armi sia stato rispettato (Gaggl c. Austria , n. 63950/19, 8 novembre 2022). D’altronde, qualora i tribunali fondino la propria decisione sulla consulenza predisposta da consulenti nominati da una sola delle parti, siffatta circostanza può destare timori circa la neutralità della prova scientifica, ma non è sufficiente a rendere il procedimento iniquo. Sono, viceversa, decisive le modalità con cui gli esperti hanno svolto le loro funzioni e quelle con cui i giudici hanno valutato il parere dei primi. In altre parole, il requisito di equità procedurale non impone l’obbligo di ordinare una perizia, o qualsiasi altra misura istruttoria, sol perché richiesta da una delle parti, spettando ai tribunali motivare adeguatamente la necessità o meno di tali prove, nonché stabilire l’attendibilità delle medesime. Quanto alla perizia, la difesa deve poterla contestare efficacemente, introducendo o ottenendo pareri e consulenze alternative. La Corte può poi attribuire importanza al fatto che la prova in questione sia stata o meno decisiva per l’esito del procedimento.

Nel caso di specie, secondo la Corte Edu, i timori relativi all’indipendenza e all’imparzialità della perizia redatta da un Centro riconducibile al Ministero non sono oggettivamente giustificati, alla luce delle seguenti considerazioni. Da un lato, i ricorrenti hanno potuto sollevare numerose obiezioni in merito alla perizia, tutte esaminate e ampiamente chiarite dagli stessi esperti del Centro; hanno potuto rivolgere a quest’ultimi domande direttamente in udienza e tramite l’assistenza di due consulenti di loro scelta; hanno altresì potuto sollevare dinanzi al giudice di primo grado i loro dubbi circa l’indipendenza e l’imparzialità del Centro. Dall’altro, i tribunali hanno adeguatamente esaminato la perizia del Centro, la credibilità degli esperti, l’autenticità del materiale e i metodi utilizzati per redigere la relazione; hanno spiegato dettagliatamente perché non nutrivano dubbi circa l’obiettività e la qualità della relazione e delle sue conclusioni.

La scelta di non ordinare un’ulteriore perizia non ha pregiudicato l’equità complessiva del procedimento, poiché, accanto alla relazione del Centro, la condanna si fondava sulle dichiarazioni di diversi testimoni e su numerose prove documentali; inoltre, i ricorrenti, assistiti da avvocati e consulenti di fiducia, hanno potuto esercitare efficacemente i loro dirititti di difesa, interrogando i testimoni dell’accusa, presentando i propri argomenti contrari senza impedimenti.

 

Sentenza della Corte Edu (Quarta Sezione), 30 giugno 2026, n. 52053/18, Eikenaar c. Paesi Bassi

Oggetto: art. 3 della Convenzione (divieto di tortura – aspetto sostanziale) – uso non proporzionato della forza durante l’arresto del compagno della ricorrente – colpo in testa non strettamente necessario in considerazione della mancanza di pericoli per l’incolumità degli agenti e della loro superiorità numerica e di mezzi – necessità di chiedere l’intervento di personale medico qualora si sospetti un’alterazione psicofisica dell’interessato.

In data 23 novembre 2016, ore 16:20, la centrale di polizia di Rotterdam riceveva, da privati cittadini, segnalazioni circa il comportamento confusionale, minaccioso e aggressivo tenuto da ECU, compagno della ricorrente, contro i passanti. 

Informati dei precedenti a carico dell’uomo, alcuni agenti si recavano sul posto con un’unità cinofila ma non trovavano l’interessato, il quale, nel frattempo, si era recato presso la propria abitazione, da cui provenivano grida e gravi rumori. Gli agenti cercavano, quindi, di mettersi in contatto con ECU e di convincerlo ad aprire la porta; in mancanza di risposta, forzavano la porta, si identificavano come poliziotti e mettevano in pratica la “procedura dello scudo”, tattica di avvicinamento e blocco di una persona contro un muro o a terra, per ridurne la capacità di resistenza quando se ne prevede una reazione violenta. All’intimazione di mostrarsi, EDU si avvicinava con le mani tese, obbedendo all’ordine di sdraiarsi ma, mentre era a terra, si opponeva al tentativo di due agenti di ammanettarlo; un terzo agente interveniva sedendosi sulla sua schiena e sui suoi glutei; altri cercavano di mantenere ferma la testa e il collo; l’agente X, dopo aver spostato un divano per creare più spazio, provava a sfilare il braccio destro di ECU da sotto il corpo ai fini dell’ammanettamento, mettendogli un ginocchio sul collo, e, fallito il tentativo, lo colpiva prima alle costole e poi con un pugno alla nuca. Solo allora, ECU spostava il braccio per colpire l’agente X e questi riusciva ad afferrarlo per l’ammanettamento. Poiché l’interessato continuava a ribellarsi, veniva raggiunto dal cane e morso. Dopo due ulteriori colpi sul lato sinistro del corpo da parte di un altro agente, ECU veniva ammanettato e cominciava a calmarsi; portato, però, presso la stazione di polizia più vicina, perdeva conosceva e moriva alle ore 18:05, nonostante l’intervento dei soccorsi.

Nell’ambito delle indagini sulla morte di ECU, il referto autoptico rilevava, quale causa di morte, l’alta concentrazione di cocaina e, a margine, la presenza di lesioni cutanee superficiali, ferite compatibili con morsi, la rottura di costole per i tentativi di rianimazione.

La procura decideva di archiviare l’inchiesta, posto che l’intervento degli agenti di polizia risultava necessario e proporzionato alla strenua resistenza all’arresto opposta da ECU.

La ricorrente presentava reclamo contro la decisione di archiviare il procedimento nei confronti dell’agente X, contestando, tra le altre cose, la mancata valutazione dello stato confusionale di ECU, non invece la causa della morte o la condotta degli altri agenti.

La Corte di appello, dopo apposita udienza, rigettava il reclamo in ragione della violenta resistenza opposta da ECU in fase di arresto, della mancanza di correlazione tra morte e procedura di arresto, della possibilità di giustificare anche il colpo alla testa (effettivamente evitabile) alla luce della situazione instabile, della funzione assistenziale dell’intervento della polizia e della mancanza di una formazione specialistica per fattispecie quali quella verificatasi.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa del trattamento disumano e degradante subito dal compagno.

La Corte EDU riconosce, in primo luogo, il forte interesse morale (non solo civile) della compagna del ricorrente all’accertamento di un trattamento contrario all’art. 3 cit., ai fini dello status di vittima e, di conseguenza, dell’ammissibilità del ricorso. Rinvia al merito la verifica del livello minimo di gravità delle lesioni ai fini dell’applicabilità dell’aspetto sostanziale dell’art. 3.

Quanto ai principi generali, l’uso della forza fisica durante un arresto non rende quest’ultimo illegittimo, purché indispensabile e non eccessiva (Ilievi e Ganchevi c. Bulgaria), con prova a carico del governo convenuto (Tsaava e altri c. Georgia [GC]); possono, a riguardo, rilevare la resistenza opposta dall’arrestato, il tentativo di fuga, la commissione di lesioni o danni, l’occultamento di prove (Mafalani c. Croazia). Sebbene siano i giudici domestici a dover valutare le circostanze concrete, quando è in gioco l’art. 3, la Corte è disposta a condurre un esame approfondito delle loro conclusioni (El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC]).

Nel caso di specie, le parti non concordano sulla necessità del colpo alla nuca sferrato dall’agente X. Sul punto, la Corte ribadisce la delicatezza e le specificità, nell’ambito dell’art. 3, dell’utilizzo della forza che attinga il volto o la testa (Şakir Kaçmaz c. Turchia).

Specificamente, la Corte rigetta l’eccezione di incompatibilità ratione materiae sollevata dal governo e dichiara la sussistenza di un trattamento degradante sulla scorta delle seguenti considerazioni: ECU si trovava in una posizione di chiara inferiorità, sia numerica che di mezzi, rispetto agli agenti, quattro, dotati di scudo e cane poliziotto (§ 54); anche dando per dimostrata la resistenza e, di conseguenza, la necessità di tenere ECU a terra e usare la forza per ammanettarlo, anche tramite alcune lesioni, il pugno alla nuca non appare strettamente necessario (§§ 54-55); manca la prova che ECU avesse accesso a un’arma o avesse provocato gravi lesioni agli agenti (§ 56), i quali quindi non potevano ritenersi in pericolo (§ 57); gli agenti non erano stati adeguatamente addestrati per fronteggiare situazioni del genere (i.e. situazioni in cui emergono sospetti di malattia mentale o altre cause di alteazione psicofisica), circostanza che avrebbe dovuto comportare la preventiva richiesta d’intervento di personale medico  (§ 58); la Corte di appello ha riconosciuto l’evitabilità del pugno ma ne ha escluso la rilevanza penale in termini di aggressione, con motivazione non del tutto chiara (§ 59).

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Alessandro Dinisi, avvocato, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Giulia Battaglia, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa

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