Articoli di Questione Giustizia su intelligenza artificiale
Il testo analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, con particolare riferimento al giusto processo. L’analisi mostra che l’IA non può sostituire il giudice umano, poiché mancano indipendenza, imparzialità e capacità valutativa, e conclude sottolineando la necessità di preservare il ruolo umano nella giurisdizione per garantire effettività, gestione della complessità delle vicende umane e controllo democratico.
ll contributo propone un’analisi critica dell’impatto dei modelli linguistici di grandi dimensioni sul ragionamento giuridico e sull’esercizio della funzione giudiziaria. La diffusione di strumenti in grado di generare testi giuridicamente plausibili introduce un rischio di natura non tecnica, ma cognitiva e istituzionale: la progressiva sostituzione della verifica argomentativa con la mera plausibilità linguistica. A partire dall’esame del funzionamento degli LLM come sistemi di generazione probabilistica del linguaggio, l’articolo evidenzia la loro strutturale mancanza di criteri interni di verità, rilevanza giuridica e responsabilità. La coerenza formale dell’output può alimentare un’illusione di comprensione idonea a incidere sulle condizioni di formazione del giudizio. Viene pertanto messa in luce l’asimmetria qualitativa tra giudizio umano e output artificiale, delimitando ambiti di impiego compatibili con la giurisdizione, circoscritti a funzioni meramente ausiliarie. Ne deriva l’esigenza di una competenza critica volta a preservare l’autonomia e la responsabilità del giudicare.
Questo articolo indaga alcune delle molteplici intersezioni tra intelligenza artificiale (IA) e diritto, concentrandosi sulle implicazioni dell’uso delle più recenti forme di IA generativa nei processi giudiziari. La prima parte è dedicata a un’analisi del dibattito precedente al 2022. Nella seconda parte, dopo aver introdotto la sottocategoria dei Large Language Models, si esamina l’uso amatoriale di ChatGPT in alcuni casi recenti, evidenziando i potenziali benefici, come il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle decisioni, e i rischi relativi alla trasparenza, alla protezione dei dati personali, all’indipendenza giudiziaria e al diritto a un processo equo. L’articolo esplora poi alcuni documenti istituzionali che regolano lo sviluppo della giustizia digitale in diverse giurisdizioni e affronta il tema del processo decisionale umano assistito dall’IA. Nell’ultima parte si discute se siamo all’alba di una nuova forma di giustizia, sottolineando l’esigenza di bilanciare i progressi tecnologici con la tutela dei diritti fondamentali.
L’articolo analizza l’impatto trasformativo delle tecnologie legali e dell’Intelligenza Artificiale sul metodo giuridico, sostenendo che non debbano essere le tecnologie a reinventare surrettiziamente il diritto, bensì i giuristi a ripensarne consapevolmente il metodo. Muovendo dal concetto di distant reading nelle cd. “digital humanities”, l’Autrice mostra come il diritto moderno, in quanto fondato sul testo e sulla sua contestabilità, presenti affordance decisive per lo Stato di diritto. Codice e dati, invece, tendono a cristallizzare il passato e a ridurre l’apertura al futuro. L’articolo offre una tipologia delle tecnologie legali, valuta criticamente le linee guida istituzionali sull’uso dell’IA e propone criteri per un impiego che preservi legalità, giudizio e protezione giuridica.
Lo scritto raccoglie l’invito al dialogo contenuto nell’intervento di Claudio Castelli sull’innovazione giudiziaria e l’intelligenza artificiale, di cui condivide largamente la diagnosi storica e la denuncia dell’occasione mancata del PON Governance. In ottica costruttiva si propongono alcune precisazioni: che l’art. 15 della legge n. 132 del 2025 configura un monopolio normativo cui non corrisponde ancora una regia effettiva, sicché il problema non è l’eccesso di centralizzazione ma la sua incompiutezza; che gli impieghi dell’IA vanno distinti per classi di rischio, con garanzie graduate; che le condizioni di sicurezza vanno completate con i presidi del giusto processo. L’esperienza della sperimentazione Lexintel – condotta con risorse minime e su base volontaristica, fra difficoltà di interlocuzione e ostacoli tecnici, e oggi vincolata all’uso esclusivo di un solo strumento – è assunta come banco di prova delle difficoltà reali. Se ne ricava l’esigenza di una regia centrale resa effettiva, di un confronto strutturato con le strutture ministeriali e del superamento del lock-in tecnologico. La prospettiva non è un inverno tecnologico, ma un disgelo governato.
Il contributo analizza l’utilizzo delle nuove tecnologie e in specie dell’Intelligenza Artificiale da parte dell’esperto giudiziale sia nella predisposizione e verifica della relazione che nell’elaborazione delle risposte ai quesiti del giudice. Poiché la valutazione dei fatti e delle prove e la decisione giudiziaria - che passa attraverso la sussunzione dei fatti sono norme giuridiche e la loro interpretazione – sono riservate al giudice e poiché la motivazione della decisione deve essere chiara e comprensibile, l’esperto, che utilizzi l’IA, deve fornire informazioni e accertamenti spiegabili e controllabili nelle loro conclusioni. L’esperto deve pertanto possedere gli strumenti essenziali per conoscere e valutare la tecnologia applicata al proprio specifico settore di competenza, aiutando il giudice a raggiungere la verità, con un percorso di comprensione piena dei fatti, di trasparenza, di controllabilità democratica. Benché venga fatto riferimento specifico al campo della medicina e della medicina legale (uno dei settori in cui i sistemi tecnologici sono particolarmente avanzati e ampiamente nella pratica medica), le indicazioni fornite e le conclusioni cui si perviene sono estensibili a ogni altro tipo di consulenza/perizia.
Il contributo esamina le potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale in materia tributaria, muovendo da una duplice premessa: da un lato, le criticità strutturali del sistema fiscale italiano – stratificazione normativa, evasione dilagante e contenzioso sovraffollato – rendono l’innovazione tecnologica necessaria ancor prima che opportuna; dall’altro, le caratteristiche proprie del settore – serialità delle questioni, oggettività della fattispecie e predeterminazione normativa – ne fanno un terreno elettivamente fertile per l’impiego di simili strumenti. L’analisi, sviluppata lungo le tre direttrici del contribuente, dell’amministrazione finanziaria e del giudice tributario, individua applicazioni concrete per ciascun attore del rapporto tributario. Tutto ciò, ovviamente, entro principi e limiti che presidino la natura intimamente umana della funzione giurisdizionale.
Il contributo ricostruisce il percorso con cui la giustizia amministrativa ha governato la trasformazione digitale e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, riconducendole entro un quadro costituzionale e organizzativo che preserva la centralità del giudice e la piena imputabilità personale della decisione.
A partire dall’avvio del processo amministrativo telematico (2017) e dalle più recenti evoluzioni in relazione alla gestione dei dati, ai portali e alle infrastrutture (SIGA, migrazione al cloud, data policy, DWH e OpenGA), si mostra come le precondizioni tecnologiche e la qualità del patrimonio informativo siano divenute fattori abilitanti per applicazioni di “intelligenza aumentata”. Viene quindi illustrata la piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale realizzata in ambito PNRR, fondata su presidi strutturali e su casi d’uso operativi, non ad alto rischio, destinati a supportare attività accessorie. L’approccio adottato – fondato su una visione antropocentrica, sull’esclusivo utilizzo di dati interni e controllati, su un fine-tuning supervisionato da magistrati e su un costante monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei sistemi – si è rivelato anticipatorio rispetto alle coordinate successivamente tracciate dall’AI Act europeo e dalla legge n. 132 del 2025.
Il lavoro approfondisce inoltre i profili della sicurezza, della sovranità digitale dell’esternalizzazione tecnologica, evidenziando il nesso tra governance delle infrastrutture, scelte di procurement e continuità operativa della funzione giurisdizionale.
Infine, oltre l’ecosistema presidiato, mette a fuoco il tema cruciale delle competenze: l’uso individuale non governato dell’IA rende imprescindibili formazione e responsabilità etica e culturale, specie di fronte alla transizione verso modelli agentici, per evitare che la razionalità statistico-predittiva propria degli algoritmi prevalga sulla razionalità giuridica giustificativa, consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale.
L’articolo esamina l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nella giustizia italiana, evidenziando il persistente confronto tra centralizzazione ministeriale e iniziative locali. Dopo una fase pionieristica e una stagione di intensa sperimentazione (2006–2014), culminata nel Processo Civile Telematico e nella diffusione di numerose best practices territoriali, le politiche successive hanno progressivamente riassorbito l’innovazione in modelli centralizzati. Il PNRR Giustizia ha avviato una nuova fase caratterizzata da obiettivi misurabili, dall’implementazione strutturale dell’Ufficio per il processo e dallo sviluppo di progetti basati su dati e intelligenza artificiale. Tuttavia, la mancata valorizzazione e diffusione delle sperimentazioni più efficaci rappresenta un’occasione parzialmente perduta. Il recente monopolio ministeriale nella gestione dell’IA, se non accompagnato da adeguate risorse e da un dialogo strutturato con gli uffici giudiziari, rischia di rallentare l’innovazione. Si propone, infine, un modello cooperativo “centro-periferia” per coordinare e valorizzare le migliori esperienze locali.
I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021.
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti user-friendly, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.
Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.
L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024
Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche.
L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione della giustizia rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per i sistemi giuridici contemporanei, incidendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, autonomia del giudice e garanzie dello Stato di diritto. Il contributo analizza criticamente l’uso dell’IA in ambito giudiziario, evidenziando come l’introduzione di sistemi algoritmici non si limiti a un supporto tecnico, ma influenzi le condizioni stesse dell’esercizio della funzione decisionale. Dopo aver distinto le applicazioni di IA a carattere meramente procedurale da quelle che incidono sull’attività valutativa e interpretativa, l’articolo si concentra sui rischi emergenti legati ai sistemi di IA generativa e agentica, quali opacità, bias, variabilità degli output e capacità persuasiva. Tali elementi possono compromettere il libero convincimento del giudice, producendo forme di influenza cognitiva difficilmente rilevabili e potenzialmente incompatibili con i principi di indipendenza e responsabilità. Il lavoro approfondisce inoltre il tema del “pensiero artificiale” e delle dinamiche di manipolazione e polarizzazione informativa, mostrando come il problema non consista nella sostituzione dell’operatore umano, bensì nella trasformazione del contesto cognitivo e decisionale in cui il giudice opera. In risposta a tali criticità, viene proposto un approccio di IA ibrida, che integri modelli statistici con componenti simboliche e logiche, al fine di rendere il diritto computabile senza irrigidirne la dimensione interpretativa. Infine, l’articolo esamina la catena di responsabilità dell’IA e il ruolo della pubblica amministrazione, sottolineando la necessità di una governance strutturata, di requisiti di spiegabilità e di un controllo umano effettivo. La conclusione sostiene che solo un bilanciamento consapevole tra innovazione e prudenza può consentire all’IA di rafforzare, e non indebolire, la legittimità democratica della giustizia.
Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.
All’avvento dell’Intelligenza artificiale non si possono opporre chiusure aprioristiche: piuttosto, occorre prestare attenzione a che i giudici non vengano isolati dentro una sorta di nuovo positivismo giuridico digitale, venendo privati di una visione assiologica e teleologica. E’ anzi l’occasione per scorgere un nuovo orizzonte, che includa il diritto all’interazione umana, da intendersi quale principio guida anche per l’evolvere del diritto costituzionale.
Intervista a Giovanni Maria Flick, avvocato, professore, già magistrato e Presidente Emerito della Corte Costituzionale, resa al termine della relazione svolta al corso della Scuola Superiore della Magistratura su Il processo e l’intelligenza artificiale, tenutosi a Roma l’1.12.2025
Riflessioni a partire dal libro di Antonio Salvati (Castelvecchi, 2024)
Sabato 8 novembre 2025, ore 10:00, Fondazione Lelio e Lisli Basso con possibilità di partecipazione online