Magistratura democratica
Magistratura e società

Decidere con l’IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto

di Claudio Castelli
già presidente della Corte di appello di Brescia

Recensione al libro di A. Santosuosso e G. Sartor (Il Mulino, 2024)

Se si cerca un volume che possa aiutare a comprendere il momento di rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, con un focus dedicato alla giustizia dovete assolutamente leggere Decidere con l’IA, edito da Il Mulino. Gli autori, i professori Santosuosso e Sartor, il primo con un passato anche da magistrato, sono capaci di dare un quadro utile e interessante su quale sia lo stato dell’arte delle possibili applicazioni di IA nella giustizia e di quali prospettive si aprano.

Nel libro si naviga tra sistemi predittivi, reti neurali, Large Language Models e prompt, con la capacità di essere chiari anche per i non iniziati, senza mai abbandonare la precisione tecnica. 

L’approccio adottato, che personalmente condivido integralmente, evidenzia le enormi potenzialità che può rappresentare l’IA per la giustizia, imponendo una riflessione sull’organizzazione della giurisdizione, ma anche sulla stessa sostanza del decidere, senza trascurare i pur enormi rischi e problemi etici, pur senza cedere a ripulse e timori. 

L’IA difatti può essere un’occasione straordinaria di ripensamento dell’agire giuridico e del giudicare, per la quale la formazione é il punto chiave sul quale investire, piuttosto che puntare su paure paralizzanti.

La consapevolezza é che l’IA realizza un salto di qualità nelle applicazioni relative alla giustizia, perché prima del suo avvento i supporti tecnologici, anche quelli più avanzati non toccavano il nucleo centrale della giurisdizione, ma si limitavano ad aspetti ausiliari. Nessuno sa ed è in grado di prevedere fino a dove arriverà l’apprendimento automatico delle macchine e la facoltà di sostituire gli esseri umani, ma gli autori, pur sottolineando rischi e problemi attuali, non cedono ai timori dell’ignoto e della perdita di umanità del sistema. Quello che oggi possiamo vedere e prevedere è la capacità predittiva che può avere un sistema che si basa su fattori probabilistici che si ricavano dai casi concreti immessi e ricavati. Un sistema che effettua predizioni automatiche opera sulla base di correlazioni, cioè di relazioni tra dati di output ed esiti possibili. La predizione automatica risponde a una fondamentale esigenza conoscitiva: rivolgersi alla memoria pregressa per formulare ipotesi attendibili per il futuro. I sistemi che forniscono le prestazioni più elevate, ovvero le predizioni più accurate, sono più opachi, cioè meno capaci di giustificare le proprie decisioni. E l’opacità, l’incapacità di un sistema di autogiustificare e quindi di spiegare le proprie scelte, è oggi uno dei problemi fondamentali che dobbiamo affrontare. Del resto come viene detto l’LLM può essere un utile strumento per il giurista (anche nella sua dimensione allucinatoria, cioè di errore, che può fornire utili spunti per idee nuove), ma solo a condizione che il giurista mantenga la sua capacità critica, e svolga il ruolo di attento e costante verificatore rispetto alle indicazioni dell’LLM.

Un sistema automatico di predizioni potrebbe proporre considerazioni autorevoli, ma non vincolanti per il giudice. La decisione rimane e deve rimanere comunque al giudice. 

Il legislatore europeo si è preoccupato di questo ed in particolare dell’attività giudicante, sempre riservandola come prerogativa degli esseri umani, ma prevedendo la possibilità dell’utilizzo di IA per attività amministrative accessorie. L’umano resta sempre al centro, anche se correttamente i professori Santosuosso e Sartor parlano di decisione composita e non di decisione complementare, proprio perché l’IA può contribuire al processo decisionale, può esserne un valido ausilio, ma non è complementare al decisore umano. Vi deve essere un’effettiva capacità da parte dell’uomo di controllare le finalità perseguite dal sistema e gli effetti collaterali che ne derivano. Questo richiede formazione e consapevolezza, ma il risultato può essere un essere umano potenziato ed aumentato. Con questa possibile prospettiva si chiude il libro, stimolando in tal modo non a fuggire dalle applicazioni dei IA (che comunque sono ineluttabili), ma a conoscerle e a governarle anche in un settore sensibile e delicatissimo come la giustizia. Conclusioni che sono in piena sintonia con il Considerando n.61 dell’AI Act: «L’utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana».

23/05/2025
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La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021. 
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25/05/2026
Tra algoritmi e organizzazione della giustizia: l’Ufficio per il processo come laboratorio di nuove professioni pubbliche di mediazione tra diritto e intelligenza artificiale

Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.

23/05/2026
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22/05/2026
La responsabilità disciplinare del magistrato in caso di indebito ricorso all’intelligenza artificiale

Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche. 

21/05/2026
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L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione della giustizia rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per i sistemi giuridici contemporanei, incidendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, autonomia del giudice e garanzie dello Stato di diritto. Il contributo analizza criticamente l’uso dell’IA in ambito giudiziario, evidenziando come l’introduzione di sistemi algoritmici non si limiti a un supporto tecnico, ma influenzi le condizioni stesse dell’esercizio della funzione decisionale. Dopo aver distinto le applicazioni di IA a carattere meramente procedurale da quelle che incidono sull’attività valutativa e interpretativa, l’articolo si concentra sui rischi emergenti legati ai sistemi di IA generativa e agentica, quali opacità, bias, variabilità degli output e capacità persuasiva. Tali elementi possono compromettere il libero convincimento del giudice, producendo forme di influenza cognitiva difficilmente rilevabili e potenzialmente incompatibili con i principi di indipendenza e responsabilità. Il lavoro approfondisce inoltre il tema del “pensiero artificiale” e delle dinamiche di manipolazione e polarizzazione informativa, mostrando come il problema non consista nella sostituzione dell’operatore umano, bensì nella trasformazione del contesto cognitivo e decisionale in cui il giudice opera. In risposta a tali criticità, viene proposto un approccio di IA ibrida, che integri modelli statistici con componenti simboliche e logiche, al fine di rendere il diritto computabile senza irrigidirne la dimensione interpretativa. Infine, l’articolo esamina la catena di responsabilità dell’IA e il ruolo della pubblica amministrazione, sottolineando la necessità di una governance strutturata, di requisiti di spiegabilità e di un controllo umano effettivo. La conclusione sostiene che solo un bilanciamento consapevole tra innovazione e prudenza può consentire all’IA di rafforzare, e non indebolire, la legittimità democratica della giustizia.

20/05/2026
Una giustizia efficiente è possibile

Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.

14/04/2026
Prassi, consuetudini e interpretazioni estensive. Contro un nuovo positivismo digitale

All’avvento dell’Intelligenza artificiale non si possono opporre chiusure aprioristiche: piuttosto, occorre prestare attenzione a che i giudici non vengano isolati dentro una sorta di nuovo positivismo giuridico digitale, venendo privati di una visione assiologica e teleologica. E’ anzi l’occasione per scorgere un nuovo orizzonte, che includa il diritto all’interazione umana, da intendersi quale principio guida anche per l’evolvere del diritto costituzionale.

18/12/2025