Diritti senza confini
La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.
La CGUE si esprime nuovamente sull’applicabilità della direttiva rimpatri alle frontiere interne dello spazio Schengen tra norma, prassi e securitizzazione dei movimenti secondari
Il presente contributo esamina il recente Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. In primo luogo si analizzerà il contenuto dell’accordo e la cornice teorica nella quale si inserisce, quella dell’esternalizzazione delle politiche di controllo migratorio e di asilo. In seguito, si cercherà di approfondire in ad alcuni dei possibili profili di illegittimità dal punto di vista dei diritti umani e del diritto dell’Unione Europea emersi dallo stesso.
E' online il fascicolo 3/2023 di Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore.
La legge ordinaria non può violare la Costituzione e le direttive UE
La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite.
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza.
Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.
L’art. 7-bis dl n. 20/2023 interviene, fra l’altro, sulle procedure accelerate di frontiera e in particolare sui presupposti e i termini per la loro applicazione, prevedendo anche una nuova ipotesi di trattenimento, direttamente ricollegata allo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, a cui consegue una specifica procedura di impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione territoriale.
Il presente contributo intende soffermarsi su alcuni profili di criticità delle nuove norme e offrire altresì una riflessione in un’ottica di genere che, abbracciando con lo sguardo non solo le donne ma anche gli uomini migranti, aiuti a riflettere sulle conseguenze di un approccio del legislatore stereotipato e categorizzante.
Pubblichiamo il testo dell’intervento svolto al seminario organizzato da Questione Giustizia il 22 febbraio 2023 (disponibile qui) sulle novità introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 nell’ambito della protezione complementare. Il contributo non affronta le novità restrittive introdotte dal cd. decreto Cutro ma offre un’ampia analisi della giurisprudenza sulle condizioni di vulnerabilità tutelabile nel quadro degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, di rilevante utilità anche nel nuovo quadro normativo.
Il contributo affronta il tema delle principali caratteristiche del procedimento e delle garanzie previste, dal legislatore europeo e nazionale, per l’esame delle domande di protezione dei cittadini provenienti da paesi designati di origine sicuri, con particolare riferimento alle modifiche in tema di procedure accelerate introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 ed al nuovo decreto interministeriale contenente l’elenco dei detti paesi.
Pubblichiamo il testo dell’intervento svolto al seminario organizzato da Questione Giustizia il 22 febbraio 2023, per esaminare in un’ottica interdisciplinare le novità portate dal DL n. 130/2020 rispetto all’istituto previgente della protezione umanitaria (disponibile qui). In particolare, il contributo riguarda da un lato i fondamenti unionali e costituzionali della protezione complementare, e dall’altro le forme di riconoscimento della protezione speciale direttamente attuative degli obblighi costituzionali ed internazionali dello stato. Oggi il D.L. n.20 del 10 marzo 2023 – cosiddetto decreto Cutro - convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023, ha modificato significativamente la disciplina della protezione complementare in Italia, ma le riflessioni svolte in quell’incontro rivestono un pregnante significato anche nell’attuale quadro normativo.
Un Panel esperto ed autorevole di giudici europei condanna l’Italia per la detenzione nello "hotspot" di Lampedusa di alcuni migranti -giunti su barconi dalla Tunisia- e la loro espulsione dall'Italia e rimpatrio forzato in Tunisia.
Il contributo commenta quattro recenti ordinanze di tre Tribunali di merito del Sud Italia in tema di contratto di convivenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri in condizione di irregolarità nel soggiorno. I giudici sviluppano un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, e incentrata sulla tutela dei rapporti affettivi e familiari tra le persone, che riconosce che ai fini dell’iscrizione anagrafica, quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza, non è necessario il previo possesso di un valido permesso di soggiorno.
Sommario. 1. Necropolitica e guerra ai migranti; 2. Le potenzialità del diritto di asilo: argomenti contro la distinzione fra migranti economici e richiedenti asilo; 2.1. Il dato testuale: l’art. 10, c. 3, Cost.: libertà democratiche ed effettività; 2.2. Il principio di non-refoulement e il divieto di trattamenti inumani o degradanti; 2.3. Diritti universali, uguaglianza e solidarietà: il «pieno sviluppo della persona umana» nella comunità mondiale di «pace e giustizia»; 3. Diritto di migrare, emancipazione e trasformazione
Le condizioni psico-fisiche dei richiedenti asilo e le conseguenze delle esperienze vissute nel paese di origine e nella fase di transito narrate da un operatore medico che ha scelto di dedicarsi alla cura ed al sostegno di chi chiede accoglienza
Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso
Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.
L’articolo esamina la riforma attuata dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 sull’art. 19, co. 1.1 TU d.lgs 286/98, evidenziando come l’eliminazione dei criteri che il legislatore del 2020 aveva indicato per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare sopravvivavano al taglio, trattandosi di applicazione di principi sovranazionali. Inoltre, l’articolo esclude che possa essere abrogato o riformato in pejus l’art. 19 TU immigrazione in quanto attuazione di precetti costituzionali. Infine, si analizzano le prime criticità applicative riscontrabili nel testo dell’art. 7 D.L. n. 20/2023.
In reazione alla tragedia di Cutro, e al dichiarato fine di porre rimedio ad una presunta inadeguatezza delle sanzioni previste per le diverse ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, il legislatore interviene aumentando le pene per tali reati, ed introducendo una nuova fattispecie di «morte come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina». Nelle pagine che seguono illustreremo perché ci pare trattarsi di una riforma priva di alcuna base razionale, dal momento che già secondo la legislazione pre-vigente in caso di vicende come quella di Cutro i responsabili del naufragio potevano essere puniti con sanzioni che raggiungono il limite massimo di 30 anni di reclusione, e che ottiene il solo risultato di impedire l’applicazione di pene proporzionate nei casi di minore gravità, avendo fissato il legislatore il limite di pena minimo di 20 anni quando dal favoreggiamento sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle conclusioni tratte dal seminario svoltosi in Corte di Cassazione lo scorso 22 febbraio, la cui registrazione video integrale è accessibile qui sul canale YouTube di Questione Giustizia