Il trattenimento in frontiera dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri: una privazione di libertà «per cittadinanza»?
Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore.
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
Le proposte di regolamento, presentate ad aprile e maggio 2025, al fine di emendare la disciplina del regolamento procedure relativa agli istituti del paese di origine sicuro e del paese terzo sicuro, oltre a sollevare taluni profili di compatibilità con il diritto primario dell’Unione, destano delle preoccupazioni in termini di coerenza valoriale e di sistema. Entrambe le proposte appaiono infatti improntate a una corsa al ribasso delle tutele che emerge nella volontà della Commissione di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti attraverso una riduzione degli standard di tutela dei diritti dei richiedenti al minimo necessario imposto dal diritto internazionale e dal diritto UE.
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L’Alien Enemy Act e la decisione giudiziale del 1° maggio 2025
La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.