Articoli di Questione Giustizia su protezione internazionale
La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l’esame del sistema “multilivello” che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.
Il decreto in commento riprende ancora una volta il tema del riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta in assenza di una previa auto-identificazione da parte della persona interessata nella procedura amministrativa dinanzi alla Commissione Territoriale. Affronta dunque nello specifico il tema della qualificazione giuridica della domanda di protezione internazionale e dell’ammissibilità degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento grazie alla procedura di referral e all’identificazione tardiva e, in ultimo, l’aspetto del tipo di protezione da riconoscere alla persona.
Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale», con ciò confermando un orientamento volto a valorizzare la vulnerabilità emergente dall’esercizio della prostituzione, indipendentemente dall’identificazione della persona quale vittima di tratta. Resta aperta la questione relativa ai confini ravvisati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della protezione internazionale.
Dopo anni di incessante evoluzione normativa dell’istituto della protezione umanitaria, e di fondamentali interventi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, da ultimo, l’intervento di Cass. sez. un. Civ. n. 24413/2021 ha rimarcato la rilevanza della vulnerabilità della persona con riferimento all’art. 8 della CEDU ed ha valorizzato il principio della “comparazione attenuata”, già coniato in passato per i casi più drammatici.
Commento all’ordinanza interlocutoria n. 28316/2020
L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire alcuni strumenti di lettura, utili per comprendere i processi e le tendenze in atto, a partire dall’esame dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari che riguardano la protezione internazionale per cercare di mettere in evidenza gli effetti delle recenti modifiche normative intervenute, sia sugli esiti dell’esame delle domande, sia sulle procedure di impugnazione delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali.
L’analisi diacronica relativa all'andamento e all’esito dei procedimenti di protezione internazionale contiene preziose informazioni per i soggetti coinvolti: Unione Europea, CSM, Corte di Cassazione, Sezioni specializzate dei Tribunali, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Easo, enti locali e per le organizzazioni sociali impegnate nell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Seppur le tutele nei confronti dei richiedenti asilo abbiano assunto perimetri sempre più incerti, il dato obiettivo che emerge dall’analisi dei dati è che, ancora oggi, oltre la metà delle domande di protezione internazionale, all'esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, trova accoglimento.
Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.
Le controversie in materia di protezione internazionale si confrontano con il giudizio di legittimità in una condizione di complessiva sofferenza. La sinergia fra avvocatura e magistratura può essere utile a far “rispecchiare la legge nella legge” senza abolire “l’immagine dell’uomo”. Il contributo intende mettere a fuoco sia i più recenti sviluppi della giurisprudenza della Cassazione, sia la necessità che l’approccio della difesa all’impugnazione di legittimità sia consapevole dei limiti di ammissibilità con i quali si deve confrontare.
Molte conferme e poche novità nel Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, con il quale la Commissione Von der Leyen presenta il suo programma di legislatura e riavvia il cammino delle riforme in materia di immigrazione e asilo
Dopo la soppressione del grado di appello, il ruolo della Corte di Cassazione ha acquisito, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, un’eccezionale rilevanza, non solo per le dimensioni del relativo contenzioso, ma anche per il contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità alla definizione della natura del giudizio di accertamento della protezione e dello stesso diritto di asilo