Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato ai temi della guerra e della pace.
L’applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 a situazioni di conflitto armato e violenza *
Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione
Le condizioni psico-fisiche dei richiedenti asilo e le conseguenze delle esperienze vissute nel paese di origine e nella fase di transito narrate da un operatore medico che ha scelto di dedicarsi alla cura ed al sostegno di chi chiede accoglienza
Dall’esame critico del decreto legge n.20 del 10 marzo scorso emerge in particolare il carattere poco o nulla innovativo delle disposizioni che modificano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione in materia di governo dei flussi migratori legali; di scarso impatto, inoltre, la portata pratica effettiva delle nuove misure di semplificazione delle procedure di ingresso
Al fine dichiarato di velocizzare l’esecuzione dei provvedimenti espulsivi, il D.L. 10 marzo 2023, n. 10 all’art. 9 abroga due disposizioni poco note: quella che prevede la convalida, da parte del giudice di pace, dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera disposti dal giudice penale, e quella che prevede l’invito al volontario esodo disposto a corredo dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, prima di adottare provvedimenti di espulsione. Nel primo caso, qualora intercorra - come accade sovente - un significativo lasso temporale tra le due fasi, l’eventuale insorgenza, nelle more, di una condizione di inespellibilità non ha più una sede in cui poter essere valutata. La seconda previsione comporta che, contestualmente alla notificazione del diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno, possa essere adottato ed eseguito un decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto ad impugnazione: ne deriva un grave ostacolo all’esercizio del diritto difesa ed all’accesso ad un rimedio effettivo avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al soggiorno, stante l’autonomia del giudizio avverso l’espulsione rispetto a quello avverso l’atto presupposto.
L’articolo esamina la riforma attuata dall’art. 7 D.L. n. 20/2023 sull’art. 19, co. 1.1 TU d.lgs 286/98, evidenziando come l’eliminazione dei criteri che il legislatore del 2020 aveva indicato per l’accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare sopravvivavano al taglio, trattandosi di applicazione di principi sovranazionali. Inoltre, l’articolo esclude che possa essere abrogato o riformato in pejus l’art. 19 TU immigrazione in quanto attuazione di precetti costituzionali. Infine, si analizzano le prime criticità applicative riscontrabili nel testo dell’art. 7 D.L. n. 20/2023.
È da poco ricorso un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e si continua a discutere molto di come assicurare alla giustizia i responsabili delle gravissime violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze armate e dall’apparato di governo russo, incluso il Presidente Vladimir Putin. In particolare, è in corso un acceso dibattito su come perseguire il crimine di aggressione, mentre finora si è sentito meno parlare dei progressi compiuti nelle indagini a livello internazionale sugli altri tre crimini internazionali che vengono altresì in rilevo in questa situazione: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Un decisivo passo avanti è stato tuttavia appena compiuto dalla Corte penale internazionale (Cpi), che il 17 marzo ha emesso due mandati di arresto nei confronti del Presidente Putin e di un’alta funzionaria di Stato russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. In questo breve commento, partendo da quanto già esposto in passato sulle varie opzioni per accertare le responsabilità a livello sia interno sia internazionale (si veda qui e qui), ci si propone di fare il punto sullo stato della discussione e, in particolare, sull’avanzamento delle proposte per l’istituzione di un tribunale speciale per l’Ucraina, e di valutarne pro e contro. In conclusione, ci pare che, per rappresentare un avanzamento e non un passo indietro nella traiettoria della giustizia penale internazionale, qualunque nuova soluzione non dovrà essere ad hoc e dovrà coordinarsi con la realtà già esistente, ed in particolare con la Corte penale internazionale.
Riflessioni a margine della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità
La riproposizione degli ostacoli da parte del Governo italiano allo sbarco delle persone ricercate e soccorse in mare da navi umanitarie costringe a ripercorrere i principi basilari del diritto internazionale, europeo e nazionale in materia di responsabilità degli Stati e di rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse
La fuga, la protesta, l’aperta ribellione: le reazioni dei cittadini russi “arruolabili” all’annuncio di una escalation della guerra in Ucraina e della mobilitazione “parziale” ci dicono che, anche sotto il giogo di un regime oppressivo, può nascere e svilupparsi un forte movimento popolare di protesta, capace di unire più generazioni nel rifiuto di una guerra di aggressione e dei suoi inaccettabili costi umani Nel crogiuolo del conflitto ucraino stanno maturando le condizioni per una ampia fascia di renitenza rispetto ad una guerra di offesa e per la legittimazione delle volontà individuali di sottrarsi ad un conflitto armato iniquo?
Discutere dell’esistenza di un diritto individuale di renitenza rispetto ad ogni guerra di offesa può sembrare irrealistico alla luce della congiuntura storica che attraversiamo. Eppure la spontanea e vitale ripulsa della guerra, propria della grande maggioranza delle giovani generazioni, interroga oltre all’etica e alla politica, anche il diritto. Essa infatti pone le basi per smascherare l’assurdo di Stati che nelle sedi ufficiali dichiarano di volersi precludere la guerra mentre non esitano a scatenarla e per tradurre in un nuovo e fondamentale diritto umano le dichiarazioni di principio sul ripudio della guerra di offesa contenute nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali. Se i detentori del potere dimostrano di non arretrare di fronte alla guerra, sono gli individui a dover rivendicare il diritto di agire con tutti i mezzi a loro disposizione. Rifiutando di essere trascinati in conflitti armati che, alla luce del diritto internazionale, sono da considerare illegittimi. Praticando ogni forma di disobbedienza possibile: l’aperta ribellione, la fuga, la richiesta di asilo in Paesi stranieri. Invocando un diritto individuale di renitenza, mai direttamente menzionato nelle leggi e nelle convenzioni, eppure iscritto nella logica del diritto internazionale sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. E’ possibile che questo diritto, che oggi sembra una utopia, abbia dalla sua il futuro...