Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato ai temi della guerra e della pace.
L’applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 a situazioni di conflitto armato e violenza *
Sommario: 1. Introduzione - 2. Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale No. 12 relative a domande di asilo legate a situazioni di conflitto armato e violenza - 3. Il rapporto tra status di rifugiato e protezione sussidiaria nell’ambito della valutazione delle richieste di protezione internazionale - 4. Conclusione
La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.
Le Sezioni unite, pur enunciando un principio di diritto meramente ripetitivo dei principi già sanciti dalla CGUE nella sentenza del 30 novembre 2023, sembrano in realtà – a leggere con attenzione tra le righe degli obiter dicta – anche rispondere almeno in parte alle attese di chiarimento dei giudici di merito e del foro sulla complessa questione delle interferenze tra protezione complementare di stampo nazionale e “trasferimenti Dublino”.
Un dialogo con Giovanni Maria Flick, a partire dal suo ultimo libro (Il Sole24ore Milano, 2024)
Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.
Con la sentenza n. 11399 del 9 aprile 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna – prendono posizione in ordine al tema delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini nelle procedure c.d. accelerate. La pronuncia, nel risolvere il contrasto sviluppatosi tra le varie Sezioni Specializzate, apre numerosi spunti di riflessione.
La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.
Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore.