Articoli di Questione Giustizia su paesi sicuri
Fattore fra i più rilevanti della recente storia normativa e giurisprudenziale, la nozione dei Paesi di origine sicuri s’è imposta nella disciplina del fenomeno migratorio. I suoi fili teorici risalgono alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando la conformazione giuridica dell’istituto si delinea con il ricorso a dati statistici, valutazioni geopolitiche e informazioni di agenzie sovranazionali. Con questi elementi s’integra nell’acquis dell’Unione europea presso la quale assume le caratteristiche di meccanismo funzionale alla gestione differenziata di flussi immigratori. Il suo funzionamento si basa su una presunzione che, come certifica l’intestazione, porta a considerare Paesi extra-UE “generalmente sicuri”: lo sono per la presenza di qualificatori possibilmente democratici o comunque informati al rispetto dei diritti umani, allo stato di diritto, a un sistema giurisdizionale equo ed effettivo nonché contrario a persecuzioni e trattamenti degradanti. Con queste premesse abilita i Paesi-UE a ricorrere a controlli accelerati e istruttorie semplificate, in deroga agli standard ordinari di valutazione individuale delle domande di protezione internazionale. L’articolo analizza l’evoluzione dell’istituto, sottolineando gli intrecci tra legislatori, giudici e giurisprudenze statali ed europee. Lo fa, in particolare, dalla prospettiva dell’ordinamento italiano.
Le proposte di regolamento, presentate ad aprile e maggio 2025, al fine di emendare la disciplina del regolamento procedure relativa agli istituti del paese di origine sicuro e del paese terzo sicuro, oltre a sollevare taluni profili di compatibilità con il diritto primario dell’Unione, destano delle preoccupazioni in termini di coerenza valoriale e di sistema. Entrambe le proposte appaiono infatti improntate a una corsa al ribasso delle tutele che emerge nella volontà della Commissione di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti attraverso una riduzione degli standard di tutela dei diritti dei richiedenti al minimo necessario imposto dal diritto internazionale e dal diritto UE.
Il fermento determinato dai limiti alla sindacabilità, da parte del giudice civile, del c.d. Decreto Paesi sicuri, nell’ambito delle azioni di riconoscimento del diritto di asilo, pone all’attenzione un tema antico e al contempo modernissimo, quello del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo. Lo scritto si propone di evidenziare alcune incongruenze nella interpretazione dei limiti dell’esercizio di questo potere, dettati per lo più dal timore di travalicare i confini della giurisdizione ordinaria, e di suggerire una possibile soluzione interpretativa.