Leggi e istituzioni
L’iter della riforma costituzionale della magistratura procede verso l’approvazione definitiva, in doppia lettura, del disegno di legge di revisione costituzionale entro il 2025 e lo svolgimento del prevedibile referendum confermativo nel 2026.
Per quanto indesiderabile e foriera di conseguenze negative per le garanzie dei cittadini, la formale e definitiva separazione delle carriere, nei fatti già realizzata, avrebbe potuto essere sancita anche con una legge ordinaria. Ma le mire della maggioranza di governo si sono rivelate ben più vaste e ambiziose di questo risultato, mostrando di avere come ultimo e decisivo bersaglio la disarticolazione e il depotenziamento del modello di governo autonomo della magistratura, voluto dai Costituenti a garanzia “forte” dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati.
La realizzazione di questo obiettivo viene affidata al ripudio del metodo democratico e al ricorso alla sorte per la formazione dei due Consigli superiori separati e dell’Alta Corte, il nuovo giudice disciplinare dei magistrati ordinari. Con una totale inversione di segno rispetto alla Costituzione del 1947, si rinuncia alla selezione derivante dalle elezioni in nome della casualità, si rifiuta il discernimento in favore della cecità di un’estrazione a sorte, si sceglie di cancellare il sistema fondato sulla rappresentanza, ritenuto inutile e dannoso, per far emergere casualmente dal corpo della magistratura i soggetti destinati ad amministrarla. Sostituire il caso all’elezione dei “governanti”, spezzando il nesso democratico tra amministratori e amministrati, significa porre in essere una enorme rottura culturale, politica e istituzionale con l’esperienza storica del governo autonomo della magistratura e con l’equilibrio tra i poteri disegnato nella Costituzione. Ed è forte il rischio che negli organismi del governo autonomo, nati dal caso e formati in base al principio per cui “l’uno vale l’altro”, rivivrà una concezione della magistratura come corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera, cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
I cittadini sbaglierebbero a ritenere che l’involuzione corporativa e burocratica determinata dal sorteggio sia un affare interno della magistratura. Consigli superiori sminuiti dall’estrazione a sorte dei loro membri sarebbero più deboli e condizionabili nella difesa dell’indipendenza della magistratura. E di questa minore indipendenza pagherebbero il prezzo i ceti più deboli e le persone prive di potere e di ricchezza.
Dopo un lungo dibattito parlamentare, il testo del cd. disegno di legge "sicurezza" (AC 1660, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024, e AS 1236, in discussione al Senato dal 27 marzo 2025) è stato improvvisamente trasfuso nel dl 11 aprile 2025, n. 48, approvato con velocità sorprendente sulla scorta di «ragioni di necessità ed urgenza», volte a potenziare «l’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, ad adottare misure di sicurezza urbana e controlli di polizia e ad introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario», e di «ragioni di straordinaria necessità ed urgenza» in materia di tutela del personale delle forze di polizia e di vittime dell’usura.
Il decreto-legge contiene anche la norma che vieta la commercializzazione e il consumo della cannabis light: infatti l’art. 18 prevede, trasponendo la medesima disposizione del disegno di legge “abbandonato”, anche modifiche alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, tema in relazione al quale, al di là delle considerazioni di merito, risulta piuttosto difficile riscontrare le ragioni di necessità ed urgenza che dovrebbero essere il necessario presupposto del provvedimento emanato.
Interrogatorio preventivo e gip collegiale: un’analisi delle lacune con cui sono stati introdotti e degli ampi spazi lasciati su più punti all’interpretazione e alle prassi, nel dinamismo delle indagini. Per l’interrogatorio preventivo, i primi punti condivisi dagli operatori nella sua prima applicazione, i possibili effetti del nuovo istituto sulle scelte processuali di pm difensori e sull’agenda e sul modo di lavorare del gip, per più profili chiamato dalla legge a scelte dai rilevanti effetti per il diritto di difesa, in concreto conformative dell’istituto. Per il gip collegiale, una prima analisi delle questioni processuali e ordinamentali non risolte che lo rendono allo stato istituto appena abbozzato. Per entrambe tali “storiche” novità per il processo penale, non per nulla introdotte con la stessa legge che cancella l’abuso d’ufficio e riscrive il traffico di influenze in senso restrittivo alla sua applicazione, emerge con chiarezza dalla disciplina che manca, e soprattutto da quella che c’è e non si è mancato invece di introdurre con precisione, su cosa vi sia stata fretta, interesse e quindi attenzione a legiferare e l’evidenza della potenzialità di due istituti di cui nessuno può in astratto contestare la natura garantista a divenire in concreto strumento di ulteriori diseguaglianze tra categorie di imputati nella sempre più ricercata costruzione di un più protetto statuto processuale innanzitutto, seppure non solo, per politici, amministratori, imprenditori, ceto medio delle professioni.
Relazione presentata il 13 maggio 2025, nell’ambito dei Dialoghi sulla giurisdizione organizzati a Roma dall’Istituto “Emilio Betti” di Teoria e Storia del Diritto e dall’Istituto “Luigi Sturzo”, in occasione del dialogo con Massimo Luciani, a partire dal suo volume Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri, sul tema «E' possibile rimettere “ogni cosa al suo posto”?».
Il 15 aprile si e’ tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura la relazione Le novità’ in tema di udienza preliminare e di udienza predibattimentale affidata alla dott.ssa Vincenza Maccora. La relazione si e’ svolta utilizzando, a supporto della illustrazione orale, le slides (tecnica sempre più spesso adottata nei corsi) che di seguito pubblichiamo anche per i riferimenti statistici contenuti oltre che per i riferimenti giurisprudenziali più recenti.
Se «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo» (art.32 Cost.), «i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni efficaci ed appropriate» (art.1 d.lgs. n.230/1999) e, quindi, alla «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» (art.2 co.2 lett.G legge n.833/1978). In questo contesto destano gravi perplessità alcune delle proposte presentate dalla “Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza relativi alle problematiche connesse alle REMS” nel documento del 12.11.2024 di cui il CSM ha «preso atto» nella riunione plenaria del 25.1.2025.
L’articolo svolge osservazioni critiche sulla sentenza del giudice amministrativo che ha ritenuto illegittima l’anonimizzazione di tutte le decisioni pubblicate sulla banca dati pubblica delle decisioni di merito creata e gestita dal Ministero della Giustizia. L’autrice analizza la soluzione alla luce della CEDU, del GDPR, della Convenzione 108 e degli standard europei per poi formulare osservazioni di tipo metodologico e istituzionale
Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei meccanismi che, all’interno del contratto di lavoro, operano come limite all’autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E’ questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l’interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.
L’auspicio di una “tendenziale indisponibilità” del magistrato ad assumere incarichi dirigenziali, teorizzato da Luigi Ferrajoli come regola deontologica, non si misura adeguatamente con i problemi e le esigenze della realtà effettuale, nella quale i cittadini non chiedono al giudiziario solo la tutela dei loro diritti ma anche che sia realizzata la promessa costituzionale della “ragionevole durata” dei processi civili e penali e che sia assicurato un ragionevole grado di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Obiettivi - entrambi - che non è possibile raggiungere, o almeno avvicinare, senza puntare sull’organizzazione, sul coordinamento e sulla direzione degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti. In una parola senza puntare anche sull’apporto di una dirigenza in grado di coordinare, armonizzare e velocizzare “ragionevolmente” le attività svolte negli uffici. Nel delineare i tratti dell’etica del magistrato dirigente va ricordato che egli è innanzitutto un magistrato, soggetto con intensità eguale o maggiore a tutti i precetti del codice etico della magistratura, e che, come dirigente, è tenuto nella sua azione a coniugare etica della convinzione ed etica della responsabilità, tenendo insieme la piena fedeltà ai valori della Costituzione «con l’analisi spassionata dei differenti mezzi per perseguirli».
La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.
Edmondo Bruti Liberati introduce uno scritto di Rémy Heitz, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, apparso su Le Monde il 12 aprile 2025 e riflette sul ruolo e sulla configurazione istituzionale del pubblico ministero in Italia e in Francia
Il referendum contro la liberalizzazione del contratto di lavoro a termine, la forma per eccellenza del lavoro precario
Due dei cinque referendum riguardano la legislazione sui licenziamenti, tema decisivo per un’effettiva tutela del lavoratore
L’8 e 9 giugno siamo chiamati a votare ai referendum su lavoro e cittadinanza. Le materie sono complesse, i quesiti articolati e tuttavia è importante andare a votare, perché ci è chiesto di decidere di diritti fondamentali di tante persone. Per questa ragione il gruppo lavoro di Magistratura Democratica intende contribuire al dibattito pubblico sul voto, con i brevi contributi che seguono, nei quali sono illustrate, in modo sintetico, ma che speriamo sia, oltre che tecnicamente corretto, anche accessibile a tutti e a tutte, le norme oggetto dei quesiti referendari e le modifiche che, in caso di esito positivo del voto, vi sarebbero apportate. Vi sono inoltre indicate quelle che, secondo noi, sono le buone ragioni del sì ai diversi quesiti.
Il presente contributo intende riflettere sull'impatto della riforma costituzionale Norme sull'organizzazione della giustizia e sull'istituzione della Corte di disciplina sul modello costituzionale di rapporto tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia. Per farlo, si analizzerà sia il testo del disegno di legge costituzionale attualmente all'esame del Parlamento italiano, sia il suo contesto, rappresentato in ultima analisi dallo “Stato costituzionale in trasformazione”.