Leggi e istituzioni
Riflessioni a partire dal volume di Arturo Capone La denuncia riservata. Genesi e metodo delle mafie, limiti della legislazione antimafia e spunti per una strategia processuale di contrasto (Giappichelli, 2025)
Nell’articolo l’autore offre un’articolata analisi del volume Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella (Jovene, Napoli, 2025), restituendone con profondità argomentativa la complessità metodologica e l’impatto politico. Si evidenzia come l’opera, lontana da una ricognizione puramente normativa, rappresenti un esercizio di critica giuridica capace di decostruire le principali dicotomie del diritto moderno (pubblico/privato, famiglia/mercato, status/contratto), rivelandone la funzione ideologica e distributiva. L’autore mette in luce la matrice interdisciplinare del metodo adottato – che intreccia giusrealismo, femminismo intersezionale e post-strutturalismo – e ne mostra l’efficacia nell’analizzare dispositivi normativi come il principio dell’interesse del minore, la responsabilità civile endofamiliare, il lavoro di cura non remunerato e la gerarchia tra forme di coniugalità. La lettura valorizza l’opera marelliana come contributo teorico fondamentale per ripensare il diritto di famiglia non solo come tecnica regolativa, ma come campo di produzione di soggettività e di redistribuzione del potere.
Le slides della lezione tenutasi a Roma il 15 luglio 2025 al corso per magistrati neodirettivi e neo-semidirettivi
Il contributo analizza criticamente l’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, che ha istituito un Fondo ristori per le vittime italiane dei crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich, anche alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale. L’Autore si interroga sulla tensione tra il diritto alla verità delle vittime e l’esigenza di evitare la “tribunalizzazione” della storia, riflettendo sul ruolo del processo come spazio di giustizia simbolica e memoria collettiva nei casi di crimini storici internazionali.
A breve commento della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
Le proposizioni - coordinate giuridicamente, politicamente, storicamente - contenute nell’articolo 11 della Costituzione, sono frutto di una significativa elaborazione in Assemblea costituente; il legame tra esse e l’insieme delle norme e dei principi costituzionali dovrebbe fondare la proiezione dell’opera e delle scelte della Repubblica in una dimensione sovranazionale di tutela dei diritti e di difesa dei beni comuni dell’umanità
Uno sguardo di insieme sul recente intervento legislativo in materia di tutela penale della sicurezza pubblica solleva una serie di questioni: sul piano del metodo, in ragione della scelta di intervenire con decreto-legge, quando un disegno di legge sostanzialmente identico era all’esame del Parlamento; sul piano dei contenuti, in considerazione della filosofia di fondo – ispirata a logiche securitarie – che informa l’intero impianto normativo. Il contributo si sofferma su tali snodi, sollecitando più di una riflessione su temi cruciali per le democrazie contemporanee: la scarsa capacità selettiva del proteiforme concetto di sicurezza pubblica; lo spazio che una società democratica è in grado di assicurare al dissenso e alla marginalità sociale; la funzione del diritto penale in una società democratica, con il rischio che esso assuma sempre più una funzione simbolico-deterrente; lo spostamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore; una idea di legalità penale che rischia di essere sempre più sganciata dal costituzionalismo.
Un grido di allarme sull’indipendenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. In democrazia, avere cura delle istituzioni significa anche segnalare motivi di preoccupazione e aspetti critici
La foglia di fico della separazione delle carriere, perseguita per via costituzionale, cela l’autentico obiettivo della riforma: l’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, in termini conformi a Costituzione e trattati internazionali. Tuttavia, un’analisi delle ragioni a favore della separazione delle carriere ne svela incongruenze e ipocrisie e, persino, un certo anacronismo argomentativo, alla luce delle progressive riforme che hanno cambiato il volto e il ruolo delle indagini preliminari. Mentre l’analisi prospettica dei pericoli sottesi alla separazione delle carriere, dovrebbe mettere sull’allerta i cultori del diritto penale liberale, molti dei quali appaiono accecati dall’ideologia separatista e sordi ai rumori del tempo presente che impongono di inquadrare anche questa riforma nel contesto più generale della progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche, insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale.
Lo scritto si propone di dare una prima lettura, “a caldo” della sentenza n. 68 del 2025 sul riconoscimento del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa legalmente praticata all’estero e sulla trascrizione del nome della madre intenzionale nell’atto di nascita.
Da una ancora sommaria analisi della sentenza e dei suoi precedenti, l’articolo ambisce, anche con l’ausilio di riferimenti al ben noto caso della sentenza sul fine vita ed a vicende occorse in àmbito europeo, a tratteggiare quelle che, senza eccessiva enfasi, possono però considerarsi le premesse di eventuali ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di tecniche procreative.
Una prima riflessione sulla sentenza n. 68/2025