Leggi e istituzioni
La recente abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla tutela dei cittadini contro gli abusi di poteri pubblici. Si avverte l’esigenza di una nuova riforma che possa dare vita stabile alla fattispecie, facendo altresì fedele applicazione dei principi di tassatività e determinatezza.
La riflessione del prof. Zanon sull’opinione dissenziente viene correlata dall’Autore (anche) ad una visione “originalista” dell’interpretazione costituzionale, che dal testo deve partire e al testo deve tornare. È la connessione tra separazione dei poteri e principio di legalità ad imporre questa impostazione che nel diritto penale assume carattere particolarmente stringente perché l’intero “edificio” delle garanzie penalistiche si fonda appunto sul principio di legalità e, quindi, in ultima istanza (innanzitutto) sul dato letterale. Per la stessa ragione, la crisi della riserva di legge e, in particolare, della ratio democratica, impongono di studiare e progettare le condizioni per una legalità migliore che restituisca consistenza al fondamento della legalità.
L’importante contributo di Livio Pepino di recente apparso su questa rivista in tema di eccessiva enfasi spesso attribuita all’apparenza dell’imparzialità, intesa come indice rivelatore dell’inaffidabilità del giudizio di chi è chiamato a pronunciarlo in forma professionale, costituisce lo sfondo delle riflessioni che seguono, tendenti, come già avvenuto in passato, a circoscrivere su un terreno meno incerto e maggiormente suscettibile di verifica sperimentale il fondamentale tema dell’imparzialità del giudice. La cornice comparatistica consolida la prospettiva interpretativa qui offerta.
L’evoluzione della giustizia tributaria è caratterizzata da una progressiva accentuazione del carattere giurisdizionale degli organi preposti alla relativa amministrazione. Ma sono ancora molti i passi da compiere affinché essa acquisti una sua compiuta fisionomia e i principi di autonomia e indipendenza nell’esercizio della giurisdizione trovino piena realizzazione anche in un campo delicato come quello del potere impositivo dello Stato e del rapporto tra fisco e cittadino.
Tracciata l'origine del principio di bigenitorialità e del diritto dei figli e dei genitori alla relazione reciproca, se ne esaminano le principali applicazioni: l'affidamento e il regime delle visite. Dopo aver criticato la larghezza con la quale viene pronunciato l'affidamento condiviso, si affronta il tema delle condotte ostative del genitore collocatario: si sottolinea la necessità di distinguere attentamente tra quelle giustificate e quelle ingiustificate e si segnalano i provvedimenti opportuni atti a prevenire e a sanzionare queste ultime.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio. Di tale norma abrogativa è stato, più in particolare, denunciato il contrasto sia con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione, ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nell’anno 2003, sia con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
La vulnerabilità è, da tempo, all’origine di trattamenti diversificati, a favore dei soggetti fragili. Il procedimento penale non fa eccezione. Esiste un’altalena costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa. Quando quest’ultima presenta caratteristiche personali (fisiche o psicologiche), tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. Questa indagine è volta ad approfondire la tematica delle dichiarazioni della vittima, alla luce dello statuto della prova dichiarativa del soggetto vulnerabile, rispetto ai rischi di eccessiva contrazione del contraddittorio; laddove anche la recente riforma Cartabia può giocare un suo ruolo.
Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale
Quale separazione delle carriere vuole davvero la maggioranza di governo? L’incertezza sugli effettivi intendimenti della destra è, allo stato, più che giustificata. La Camera dei deputati è infatti impegnata nell’esame di proposte di riforma costituzionale presentate da numerosi parlamentari e dal governo, accomunate dal titolo “separazione delle carriere” ma profondamente diverse tra di loro, in quanto espressione di logiche politiche ed istituzionali divergenti e per più versi antitetiche. L’unico dato chiaro e indiscutibile è che, tanto nelle proposte di iniziativa parlamentare quanto nel disegno di legge del governo, la vecchia etichetta della separazione delle carriere è apposta su pacchetti che, almeno agli occhi dei proponenti, contengono merci ben più ricche e preziose: un complessivo riassetto costituzionale del giudiziario e la riscrittura dei rapporti tra poteri dello Stato. La radicale differenza dei percorsi istituzionali possibili per raggiungere questa meta ambita merita però un’analisi attenta, che guardi oltre i luoghi comuni. Da un lato l’iniziativa legislativa parlamentare rivendica “più politici” e “più politica” nel governo autonomo della magistratura, puntando sull’aumento sino alla metà della componente laica dei Consigli superiori della magistratura. Sul versante opposto il d.d,l del governo affida a meccanismi di sorteggio, in vario modo calibrati, la provvista dei Consigli Superiori di giudici e pubblici ministeri nonché dell’Alta Corte disciplinare, giocando la carta della rinascita, in seno alla magistratura, della corporazione, in grado di gestire tramite ciascuno dei suoi membri, anche scelto a caso, gli elementari interessi della categoria. Inoltre l’opzione per il sorteggio secco dei membri togati, grazie al quale “l’uno vale l’altro”, avrà l’effetto di cancellare negli organi del governo autonomo non solo le differenze ideali e culturali tra magistrati ma anche tutti i criteri in grado di dar vita ad una rappresentanza adeguata del loro corpo: la parità di genere, il rispecchiamento delle diverse realtà territoriali, le distinzioni sulla base delle funzioni svolte. Raffrontare attentamente i due progetti riformatori e le loro logiche ispiratrici; comprendere su quali di essi e con quali prospettive di successo si orienterà la maggioranza di destra; misurare la loro distanza dall’originario modello costituzionale: sono questi i temi affrontati in questa riflessione inevitabilmente destinata a riflettere le incertezze e le incognite di una situazione in divenire.
Un libro colto e un indispensabile strumento di lavoro (Giuffrè, 2024)
Nuovi tasselli della politica penale della destra
Note a valle di uno studio comparato sul valore del giudice costituzionale nei microstati
Testo per l’audizione del 10 aprile 2024 presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati (disegno di legge A.C. 1665)
Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa
Considerazioni a margine di un caso di fruttuosa collaborazione tra tribunale ed amministrazioni
Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore.
L’intervento al convegno La magistratura e i social network organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 17 maggio 2024)