Leggi e istituzioni - pagina 2
Nella scelta del sorteggio per la provvista dei membri togati dei due CSM separati e dell’Alta Corte disciplinare c’è qualcosa che va oltre il proposito di infliggere una umiliazione alla magistratura. E’ il tentativo di far rivivere una concezione della magistratura come “corporazione” indifferenziata, nella quale non sono ravvisabili - e comunque non sono legittime - diverse idealità e diverse interpretazioni degli interessi professionali. E’ solo in quest’ottica infatti che si può ritenere che ciascuno degli appartenenti al “corpo”, anche se scelto a caso, possa rappresentarlo nella sua interezza e decidere in suo nome. In questa visione della magistratura si esprime una logica di “restaurazione” che mira a cancellare e a smentire il percorso culturale, ideale ed istituzionale compiuto dalla magistratura negli ultimi cinquanta anni, appiattendola sull’unica dimensione di un corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative.
Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Un viaggio nella storia del pensiero giuridico alla luce dell’esperienza francese, sulle tracce di un concetto connaturato al funzionamento della giustizia, reattivo ai tentativi di soppressione o mascheramento tuttora capaci di incidere sul ruolo del magistrato all’interno della società. Una società complessa e plurale, di cui egli è parte attiva a pieno titolo. Nella lucida e personalissima testimonianza di Simone Gaboriau, l’imparzialità emerge come principio-cardine dell’ordine democratico, fondato – necessariamente – sull’indipendenza dei poteri che lo reggono.
Pubblichiamo il contributo nella versione italiana e nella versione originale francese.
Prendendo spunto dalla Festa delle Donne Matematiche, che si celebra ogni anno il 12 maggio, analizziamo la situazione italiana della disuguaglianza di genere in ambito scolastico e accademico per la matematica.
Il pieno riconoscimento dell’uguaglianza giuridica tra uomini e donne è frutto di un percorso lungo e difficile, passato attraverso l’abbattimento di una discriminazione giuridica, quella nei confronti delle donne, di fatto durata, in tutti i settori del diritto, fino al Novecento. Il 13 maggio 1960, con la sentenza n. 33, la Corte costituzionale ha impresso un notevole impulso, rispetto a tale percorso, contribuendo così al progresso dell’uguaglianza.
Dopo il pugno nello stomaco di quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, i fatti dell’Istituto minorile Beccaria ci scioccano. Ma lo “scandalo” deve cedere il posto agli interrogativi: il malessere del carcere viene da lontano e rischia di portarci lontano.
Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità.
Alle ardite teorizzazioni del diritto di disobbedire, di resistere, di ribellarsi a sovrani empi o rovinosi per lo Stato - contenute nel libro Vindiciae contra tyrannos, pubblicato nel 1579 da due pensatori protestanti ascrivibili alla schiera degli scrittori monarcomachi - fa da contraltare una drastica limitazione della titolarità di tali diritti. Essi non spettano al popolo inteso come somma di singoli individui, visto con sospetto come una «bestia da un milione di teste» e una «moltitudine senza briglie», ma al corpo ordinario degli “stati” composto da principi, ufficiali della corona ed altri dignitari che soli “rappresentano” il popolo e possono dargli voce e soggettività. Se questa élite istituzionale rimane inerte e non esercita il suo potere di contrasto della tirannide, ai privati che non vogliono assoggettarsi non resta che l’alternativa disperata tra l’esilio e la morte. E’ il timore dell’anarchia, evidentemente superiore a quello della tirannia, a suggerire la spessa rete di limiti soggettivi al diritto di resistenza. Occorrerà attendere i successivi sviluppi culturali e storici del contrattualismo e la laicizzazione del patto tra governanti e governati per registrare l’ampliamento, sul versante soggettivo, del diritto di resistenza. A partire dalle affermazioni di Hobbes – sorprendenti perché provenienti da un teorico dell’assolutismo - sul «diritto di renitenza» del cittadino rispetto alle guerre di aggressione intraprese dallo Stato sino alle enunciazioni di Locke che giustificano la resistenza al governo che viola i diritti naturali irrinunciabili dei cittadini, infrangendo il patto sociale su cui si fonda il dovere di obbedienza.
La legge sull’interruzione volontaria della gravidanza riconosce una libertà di scelta ancora ostacolata da incrostazioni culturali
Nel caso di lacuna legislativa, il giudice ha il potere/dovere di dirimere la controversia facendo diretta applicazione della Costituzione, ma si tratta di un evento eccezionale e residuale, perché la selezione del principio prevalente, all’interno del bilanciamento dei principi costituzionali, o la stessa combinazione dei principi, corrispondono a una scelta politica, la quale, in un sistema democratico, dovrebbe restare affidata al titolare della rappresentanza politica, che la esercita nella forma della legge.
La riforma modifica la disciplina delle prove nel processo tributario e supera il vecchio divieto di prova testimoniale
La legge delega 111/2023 ed il decreto legislativo 220/2023 di riforma del processo attuano il giusto processo tributario e prevedono nuove tutele a favore del contribuente. L’articolo esamina il nuovo sistema, soffermandosi anche sulla tutela in sede di esecuzione e sulla tutela cautelare.
L’articolo esamina il regime delle invalidità degli atti tributari, in chiave comparata con i vizi degli atti amministrativi ed anche alla luce del nuovo Statuto del contribuente
L'editoriale del direttore di Questione giustizia al numero 1-2/2024 dedicato all'imparzialità dei magistrati
L’articolo esamina le principali pronunce di legittimità in tema di utilizzabilità degli atti istruttori e la prospettiva della riforma dettata dal nuovo art. 7-quinquies
L’articolo esamina istituti e problematiche della lotta all’evasione ed al sommerso, con particolare riferimento alle indagini finanziarie (anche telematiche ed internazionali), al processo verbale di constatazione ed alla rilevanza in giudizio degli accertamenti della Guardia di Finanza
Con la presente pubblicazione si prosegue l’anticipazione degli studi sulla riforma della giustizia tributaria nell’ambito di un complessivo focus sulla giustizia tributaria (a cura di Francesco Buffa e Gianfranco Gilardi) che verrà pubblicato prossimamente su Questione giustizia. Sono già usciti i contributi di Guerra, Di Vizio, Diotallevi, Gilardi, Buffa.
La Francia è il primo Paese al mondo a introdurre in Costituzione, il diritto all’aborto. Si persegue così l’obiettivo di “mettere al sicuro” l’interruzione volontaria di gravidanza da torsioni revisioniste, vincolando il potere alla garanzia di tale diritto fondamentale della donna.
Diverse pronunce della CEDU censurano oggi l’Italia per l’applicazione retroattiva di una legge in materia di coefficienti delle pensioni del personale iscritto al Fondo volo. Le sentenze, che condannano l’Italia a pagare ai pensionati o ai loro eredi somme assai rilevanti (mediamente 50 mila euro ciascuno), chiudono così un contenzioso durato anni che aveva interessato in più occasioni anche le Sezioni Unite della Cassazione.
Certamente il lavoro del magistrato è molto impegnativo sul piano fisico, mentale e affettivo e vi sono situazioni - presenti, del resto, in tutte le professioni - in cui una certa vulnerabilità psichica può diventare cedimento e impedire l’esercizio sereno della propria attività. Esse si risolvono con istituti già presenti nell’ordinamento come la “dispensa dal servizio” o il “collocamento in aspettativa d’ufficio per debolezza di mente o infermità”. Invece il progetto di introdurre test di valutazione psicoattitudinali per l’accesso alla funzione di magistrato è inopportuno sul piano del funzionamento democratico delle Istituzioni e inappropriato sul piano psicologico perché, da un lato, sposta l’attenzione dal funzionamento complessivo della Magistratura come istituzione all’“idoneità” del singolo soggetto e, dall’altra, non prende in considerazione il senso di responsabilità , la principale qualità che deve avere un magistrato e la sola che valorizza appieno la sua competenza e cultura giuridica.
In un caso relativo alla sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione inflitta ad un giudice che aveva pubblicato due messaggi sulla sua pagina Facebook, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 20 febbraio 2024, Danileţ c. Romania (ricorso n. 16915/21), ha ritenuto, a strettissima maggioranza (quattro voti contro tre), che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.