Articoli di Questione Giustizia su diritto del lavoro
Proprium dello speciale rito del lavoro, ormai diffusa anche nel processo civile ordinario, la conciliazione nel processo è ancorata alla prospettiva per cui scopo del processo non è la sentenza, ma la migliore composizione della lite e del conflitto. Momento autonomo della professionalità sia del giudice che dei difensori, vera e propria sfida, culturale e organizzativa, nei contesti giudiziari più gravati, molto più di un mero strumento deflattivo, riporta il processo al ruolo centrale dell’udienza e del rapporto del giudice con i difensori e le parti.
Non solo l’8 marzo. L’impegno di Questione Giustizia sulle tematiche di genere non si limita alle ricorrenze, ma accompagna l’elaborazione della Rivista con costanza e, potremmo dire, ostinazione. Perché non è la riflessione di una sola giornata che può bastare per colmare quel vuoto culturale prima che politico, che separa ancora la nostra società dal traguardo di una parità che sappia esaltare tutte le potenzialità che il genere femminile deve ancora riuscire ad esprimere. Al “diritto femminile” Questione Giustizia ha dedicato l’ultimo numero della Trimestrale https://www.questionegiustizia.it/rivista/il-diritto-femminile
Questo breve testo riproduce il discorso pronunciato, venerdì 16 dicembre 2022, a nome dell’Ateneo di Bologna e del Magnifico Rettore, da Federico Martelloni, membro del Comitato scientifico di questa Rivista, durante la commemorazione di Umberto Romagnoli presso la Cappella dei Bulgari in Archiginnasio, a Bologna. Lo pubblichiamo a due mesi dalla sua scomparsa.
Il testo riproduce l'intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
Il testo riproduce l’intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Rita Sanlorenzo e Sandra Burchi, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
Il testo riproduce l’introduzione alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Sandra Burchi, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
L’ordinanza in commento è stata già esaminata in diverse sedi e sostanzialmente demolita dal Tribunale del Riesame, sì che indulgere oltre in critiche potrebbe sembrare vano accanimento, ma c’è qualcosa in essa che continua ad interrogare e di cui si ode l’eco in vicende giudiziarie succedutele, nel medesimo od in analoghi contesti lavorativi. Qualcosa che, nel contempo, si fa eco di vicende antiche che non hanno mai smesso d’interrogare e rimbombano alle orecchie di un giudice del lavoro in questo nuovo millennio.
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Ai coordinatori di due sindacati di base della logistica operanti nel territorio di Piacenza la Procura della Repubblica ha contestato il reato di associazione a delinquere e una lunga serie di reati fine (tra cui violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio) ed il Gip ha applicato nei loro confronti misure cautelari. La vicenda ha suscitato dure critiche e reazioni nel mondo del lavoro, tra gli intellettuali e sulla stampa, facendo nascere un “caso Piacenza”. L’articolo sottopone ad un rigoroso esame critico tanto l’imputazione provvisoria di associazione a delinquere presa in considerazione nell’ordinanza cautelare del GIP di Piacenza quanto le imputazioni concernenti i reati fine delle presunte associazioni. Sottolineando come nell’ordinanza piacentina sia stata trascurata la valutazione delle reali finalità della lotta sindacale e si sia costruita l’esistenza di un programma criminoso su azioni o condotte meramente eventuali, non programmate né programmabili al momento della nascita dell’associazione, il cui unico elemento unificante è rappresentato dal perseguimento di uno scopo del tutto lecito e costituzionalmente garantito.
Le significative modifiche della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali quelle apportate dalla legge Fornero e dal cosiddetto Jobs Act, hanno avuto effetti immediati e sicuri sulla materialità dei rapporti di lavoro, che è fatta anche di relazioni di potere, ridisegnando gli equilibri di quel potere, attribuendone una quota ulteriore alle imprese: è allora inevitabile pensare che, come un contrappasso, ai nuovi confini della reintegrazione corrisponda una diversa disciplina della prescrizione e della sua decorrenza, strumento sussidiario, e certo insoddisfacente, di tutela della parte debole del rapporto, quando diventa più debole.
Recenti pronunce di legittimità rimettono in discussione gli approdi interpretativi maturati negli anni a proposito dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio occorso “in occasione di lavoro”, nozione nella quale si facevano rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore. Tanto la pausa di lavoro, quanto il passaggio al collega, rappresentano situazioni giustificate, ragionevoli e correlate al lavoro, in quanto rispondenti, comunque le si valuti, ad un interesse tanto del lavoratore quanto dello stesso datore di lavoro.
L’esperienza straniera in tema di salario minimo: i casi di Svezia, Germania e Regno Unito
Un recente provvedimento del Giudice del lavoro di Ravenna riapre la discussione sulle sanzioni per il licenziamento disciplinare illegittimo per la tardività della contestazione degli addebiti, pur dopo l’arresto della Cassazione a Sezioni Unite del 2017
Note a margine del convegno promosso da Magistratura democratica e dall’Associazione Comma 2 svoltosi presso la Corte di Cassazione il 25 marzo 2022
Il tema dei cd. controlli difensivi ha impegnato per anni dottrina e giurisprudenza e si ripropone anche con il nuovo testo dell’art. 4 della L n. 300/70 Statuto dei lavoratori, complicato dall’uso generalizzato nelle attività aziendali di dispositivi informatici, dati in dotazione ai lavoratori. L’intreccio tra disciplina dei controlli a distanza e tutela della privacy è stato oggetto di alcune sentenze emesse dal Giudice di legittimità all’esito di una udienza tematica. Su una in particolare si sofferma l’articolo, cogliendo l’occasione per osservazioni di carattere più generale.
Un recente volume, a carattere interdisciplinare, La Dignità del lavoro. Nel cinquantenario dello Statuto (a cura di P. Passaniti), Franco Angeli (2021), offre contributi importanti per una riflessione ricostruttiva con finalità prospettiche sul modello regolativo adottato nel 1970, sulla sua perdurante attualità e su quanto possa essere rilanciato nel mondo produttivo di oggi (e soprattutto di domani) ad altissima densità tecnologica.
Sostenere - come fa la sentenza della Cassazione n.5820/2021 - che la denuncia del lavoratore e dei suoi eredi, con effetto di raddoppio del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, da 5 a 10 anni, siccome testualmente previsto nel comma 9, dell’art.3 della legge 335/1995, “a decorrere dall’1.1.1996”, non si riferisca ai medesimi contributi, ma a quelli precedenti all’entrata in vigore della legge (il 17 agosto 1995), implica un ragionamento tortuoso e difficile da accettare; tradisce il significato letterale e la struttura sintattica della norma; annichilisce il valore sistematico che la disciplina della prescrizione dei contributi è destinata ad assolvere nell’ordinamento, anche (e prioritariamente) nei confronti del lavoratore che, dalla sua maturazione, subisce la perdita della tutela costituzionale imprescrittibile.
Commento a Tribunale Bologna, Decreto n. 7559 del 31 dicembre 2021
Il lato oscuro della prossima kermesse iridata: i mondiali in Qatar sono un affare per tutti ma hanno un costo in vite umane che non era stato preventivato. I migranti sono le vittime silenziose del clima inospitale e del sistema della kefala.
Il XXI secolo vede le filiere globali e locali di subappalto di beni e servizi affermarsi sempre più numerose e diversificate, con frequenti violazioni di diritti umani e del lavoro. La comunità internazionale e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro sono chiamate ad affrontare una questione cruciale per la giustizia sociale, la pace e la democrazia.
Le dimissioni di massa come strumento per ottenere per sé e per i futuri dipendenti maggiore rispetto e condizioni più dignitose: il mondo del lavoro sperimenta nuovi mezzi per la lotta di classe
L’utilizzo di algoritmi decisionali nell’organizzazione del lavoro relativo alle piattaforme di intermediazione lavorativa presenta non pochi rischi di discriminazione ai danni dei lavoratori. In Europa, la giurisprudenza anticipa le prese di posizione dei Legislatori nazionali, in attesa di una regolamentazione da parte dell’Unione del ricorso all’Intelligenza Artificiale anche in questo campo.
Le scelte del legislatore in occasione dell’ultimo provvedimento per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari hanno per un verso facilitato gli illeciti comportamenti di alcuni datori di lavoro e nel contempo reso inutilmente difficoltoso alla maggior parte dei datori di lavoro onesti l’esito positivo delle procedure intraprese
Riconoscere la massimizzazione dell’utile come unico elemento giustificativo e come criterio legittimo e indiscutibile per le scelte aziendali, negando limiti etici in considerazione degli altri interessi che entrano in gioco e vengono incisi da queste scelte, come il diritto al lavoro o ad esempio l’uso di beni collettivi come l’aria e lo spazio per il trasferimento delle merci, incunea in uno spazio angusto dove le tutele sono solo formali, non vi sono garanzie sostanziali e l’esito è scontato.
Dopo aver individuato alcune categorie di lavoratori maggiormente vulnerabili, nel contributo ci si sofferma dapprima sulle misure dirette di contrasto al lavoro povero e poi su quelle indirette.
Con la fine del cd. blocco dei licenziamenti, introdotto dal legislatore emergenziale per soddisfare primarie esigenze di “tenuta sociale” e di “ordine pubblico economico” in un momento di grave crisi sanitaria, sociale, economica, si profila concretamente il pericolo del massiccio ricorso alle risoluzioni dei rapporti di lavoro: tra i meccanismi a cui ricorrere al fine di evitare ricadute drammatiche sull’occupazione, vi è quello di esigere il rispetto dell’obbligo in capo all’impresa che beneficia della garanzia pubblica fornita dalla Società deputata al sostegno finanziario alle imprese, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, a rispettare l’impegno, per tutta la durata del finanziamento, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Dopo la fine del cd. “blocco” dei licenziamenti per ragioni economiche, è urgente ripensare la figura del giustificato motivo oggettivo, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale dalla sentenza Cass., n. 25201/2016 in avanti
Nella stagione compresa tra il c.d. collegato lavoro (l. 183 del 2010) e il Jobs act (d.lgs. n. 23 e n. 81 del 2015), il Legislatore all’insegna della liberalizzazione del mercato del lavoro ha operato numerosi interventi accomunati da una medesima cifra: marginalizzare il ruolo del giudice e ridurne le possibilità d’intervento nelle fasi più delicate del rapporto, ossia l’assunzione con contratti flessibili e il recesso dal contratto standard. Emergono però da ultimo importanti elementi di controtendenza in tema di flessibilità “in entrata” e “in uscita”, ben visibili sia nel formante legale, sia in quello giurisprudenziale.