Articoli di Questione Giustizia su smart working
Potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'«occasione di lavoro» che individua la natura professionale dell'infortunio ai fini della assicurazione obbligatoria INAIL. Alla luce della disciplina dettata dall’art.3 della l. 81/2017 deve ritenersi perciò assicurato all’INAIL l’infortunio occorso in itinere alla lavoratrice in smart working che si reca alla scuola per ritirare il figlio minore. La cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli – devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile: esse perciò integrano l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. 1124/65 ed escludono altresì la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo (a prescindere dalla disciplina dei permessi lavorativi che è altra cosa).
Il testo riproduce l'intervento alla sessione Città e lavoro, a cui hanno preso parte anche Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo, nell’ambito del Festival Parole di giustizia intitolato Una città per pensare svoltosi a Pesaro, Fano e Urbino tra il 20 ed il 23 ottobre 2022
Smart working, protezione della salute e tutela cautelare d’urgenza: un commento a due recentissime pronunce di merito in epoca di emergenza epidemiologica, che dischiudono scenari innovativi ed evidenziano la necessità di un attento bilanciamento di interessi