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L’infortunio in itinere e l’occasione di lavoro nello smart working

di Roberto Riverso
già consigliere della Corte di cassazione

Potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'«occasione di lavoro» che individua la natura professionale dell'infortunio ai fini della assicurazione obbligatoria INAIL. Alla luce della disciplina dettata dall’art.3 della l. 81/2017 deve ritenersi perciò assicurato all’INAIL l’infortunio occorso in itinere alla lavoratrice in smart working che si reca alla scuola per ritirare il figlio minore. La cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli – devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile: esse perciò integrano l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. 1124/65 ed escludono altresì la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo (a prescindere dalla disciplina dei permessi lavorativi che è altra cosa).

1. L’occasione di lavoro 

Volendo tracciare, in rapida sintesi, l’ultracentenaria evoluzione del concetto di “occasione di lavoro” - necessario presupposto dell’assicurazione obbligatoria per infortunio sul lavoro regolata dal t.u. 1124/65 - si potrebbe affermare che: in principio fu il “rischio professionale” ovvero quello delle attività pericolose, risalente alla l. 80 del 1898; poi venne il “rischio specifico improprio” e quello “generico aggravato”, intesi come riferiti anche a situazioni ed attività strettamente connesse con quella lavorativa. Quindi la giurisprudenza valorizzò il “rischio ambientale”; ed alla fine siamo approdati alla tutela per “nesso funzionale” (anche indiretto con il lavoro); essendosi altresì apprestata (art. 12 d.lgs. n. 38/2000) la tutela per “infortunio in itinere” che, per definizione, si pone al di fuori dell’orario, del luogo e del rischio del lavoro ed attiene al rischio generico della strada, comune alla generalità delle persone[1].

Il concetto di “occasione di lavoro”, pur ancora scritto, tale e quale, nell’art. 2 t.u. 1124/65 - all’interno del quale, secondo le Sez. Unite, n. 17685/2015 va calata anche la normativa dell’art. 12 d.lgs. 38/2000 - ha così smarrito del tutto il collegamento con la nozione originaria del rischio professionale che non appare più idonea a spiegare la tutela infortunistica, non solo di molti atti compiuti in ambito lavorativo (come ad es. quelli delle pause fisiologiche, del mangiare e del camminare), che non hanno nessuna specificità lavorativa e sono comuni alla generalità delle persone; ma neppure di atti connessi ad interessi esterni al rapporto di lavoro (come l’adempimento di doversi inderogabili di solidarietà, o connessi al ruolo familiare, o alla cura della salute della persona).

La ragione della tutela di tali eventi - non può essere quindi né la pericolosità dell’atto, né il collegamento causale col rischio professionale e - risiede, per i primi, nella loro relazione finalistica con l'attività lavorativa che costituisce quel quid pluris che occorre ricercare ai fini dell’indennizzo assicurativo, rispetto al collegamento meramente cronologico o topografico dell’attività che rimane sempre irrilevante, in quanto tale. 

Mentre, per quanto attiene la rilevanza degli interessi esterni al rapporto di lavoro ma con esso inevitabilmente connessi, la loro tutela passa attraverso la valorizzazione ed il contemperamento tra l’interesse dell'istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dalla funzione di copertura dei rischi propri delle attività lavorative; e quello del lavoratore di non veder escluse dall'ambito di tali atti, momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in esso coinvolte (Cass. n.7313/2016).

 

2. Il ruolo della giurisprudenza ed il carattere selettivo dell’assicurazione INAIL 

E’ noto altresì che il tema dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere rinvia ad una ardua e risalente problematica che, emergendo dalla pratica, viene spesso affrontata in modo frammentato e casistico e su cui sarebbe invece necessario mantenere sempre lo sguardo sistematico, affinando l’interpretazione in correlazione con l’intero ordinamento. 

I problemi di fondo derivano sempre dal fatto che la necessaria evoluzione costituzionale della tutela è andata a saldarsi su un impianto normativo che ha mantenuto il tratto selettivo delle origini ovvero di una assicurazione indennitaria declinata per tipi di attività, di soggetti, di eventi e di pregiudizi, e quindi non a carattere universalistico[2].

Proprio ciò determina la persistenza di difficoltà applicative, ma anche di vuoti che innescano una tensione dialettica con le regole costituzionali e che reclamano di essere superati dall’interprete, per essere ricondotti ad unità. 

 La materia è poi soggetta alle continue sollecitazioni della giurisprudenza, in connessione con i perenni mutamenti che intervengono nel mondo del lavoro. Ma si registrano talvolta anche inattese inversioni di tendenza; come quando ad es. in alcune sentenze di legittimità – ai fini della protezione lavorativa sull’iter percorso nelle pause per il caffè o per accompagnare a casa un collega di lavoro in difficoltà – la Cassazione è tornata a richiedere un nesso di «derivazione eziologica» tra attività lavorativa e infortunio o ad esaltare il «necessario requisito della professionalità del rischio»[3].

Ma se davvero si seguissero queste controindicazioni diverrebbe problematica persino la tradizionale tutela per l’infortunio in itinere, posto che - come già rilevato - anche dopo l’art. 12 d.lgs. 38/2000, le Sez. Un. n. 17685/2015 hanno sostenuto che la medesima tutela deve rispettare i presupposti generali dell’art. 2 e dell’occasione di lavoro, all’interno dei quali la riforma va calata, non soltanto a livello topografico, ma soprattutto dal punto di vista di una coerente interpretazione sistematica. 

Ora – per proseguire in questa indispensabile verifica giurisprudenziale- se accompagnare a casa un collega di lavoro «non è rischio professionale»; di contro, secondo un’ultima pronuncia di legittimità sul tema (Cass. n. 6716/2024), non integra «rischio elettivo» prestare soccorso sulla strada a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che, seppur estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, risulta pur sempre prestata nelle fasi ad essa correlate ed in estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale. 

Sui confini dell’occasione di lavoro, emblematica è pure la pronuncia di legittimità (Cass. n. 5814/22) che, in riforma della pronuncia impugnata, ha riconosciuto l’«occasione di lavoro» per il decesso di un lavoratore dovuto ad un infarto sopraggiunto a seguito di una missione di lavoro all’estero (in Cina) nell’ambito della quale il lavoratore non aveva potuto godere delle pause per riposare, per circa 24 ore consecutive.

Molto discussa appare invece la portata della sentenza della Cassazione n. 18659/2020, su cui si ritornerà oltre, che ha riconosciuto l’infortunio in itinere a seguito di un permesso per motivi personali, affermando che «il permesso costituisca una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi».

Soffermarsi sull’analisi della giurisprudenza in un’ottica sistematica non è dunque esercizio convenzionale, ma appare di fondamentale importanza per evidenziare l’esistenza di reali difficoltà di giudizio e la presenza di una eccessiva discrezionalità valutativa, vuoi per la varietà delle circostanze del caso concreto, vuoi, soprattutto, per la diffusa presenza di nozioni ampie ed elastiche che conferiscono una intrinseca complessità alle decisioni che intervengono in questa materia.

Vengono qui in applicazione concetti come quelli di normalità del percorso, uso necessitato del mezzo privato, distanza congrua, deviazioni del tutto indipendenti, interruzioni e deviazioni necessitate, soste brevi piuttosto che lunghe, pasto abituale da consumare e via dicendo; tutta una serie di presupposti elastici che richiederebbero al giudice una riconduzione ad un’unità ed una sapiente opera di valutazione alla stregua della “normalità sociale” ovvero degli standard in uso in una determinata epoca, attraverso l’impiego del criterio di ragionevolezza; criterio il cui impiego è oggi espressamente richiesto dalla legge n. 81/2017 (art. 23) la quale , ai fini dell’infortunio in itinere del lavoratore agile, prescrive di verificare proprio se «la scelta del luogo» di lavoro risponda tra l’altro «a criteri di ragionevolezza».

 

3. L’infortunio in itinere della lavoratrice in smart working

A proposito di infortunio in itinere molto si discute del provvedimento emesso al tribunale di Milano con sentenza 16 settembre 2024 e della successiva conferma della Corte di appello con sentenza n. 23 del 28/02/2025. 

La fattispecie è relativa ad un infortunio avvenuto il 23.9.2020, intorno alle ore 12:20-12:25, lungo la strada che una lavoratrice (in smart working presso la propria abitazione in Milano) stava percorrendo a piedi dall’abitazione alla scuola primaria, frequentata della figlia di sette anni, per ritirare quest’ultima al termine delle lezioni. 

Risultava pure dagli atti che con una email inviata alle ore 11:38 dello stesso giorno la stessa lavoratrice avesse chiesto al proprio datore di lavoro (Agenzia delle Dogane) il permesso di assentarsi dalle ore 12:15, proprio per lo stesso motivo. 

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Inail, i giudici di merito hanno affermato che l’infortunio - benché occorso durante un permesso per motivi personali - non potesse escludere il nesso con l’attività lavorativa, né, quindi, l’occasione di lavoro. Ed allo scopo hanno, in primo luogo, richiamato a fondamento della loro decisione la già citata sentenza della Cassazione n. 18659/2020 che, secondo i giudici di merito, avrebbe affermato in termini generali il principio per cui la fruizione di un permesso per motivi personali non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa e che perciò durante il permesso permanga il nesso con il lavoro e la copertura assicurativa INAIL[4].

Si tratta però di una tesi che non appare condivisibile dal momento che la stessa pronuncia di legittimità può essere a sua volta condivisa soltanto in relazione al suo oggetto. 

Ed invero nel caso deciso dalla Cassazione n. 18659/2020 l’infortunio era avvenuto quando il lavoratore, al termine del permesso, “tornava da casa al lavoro”: rilevava quindi pur sempre il fine del viaggio e l’iter lavorativo ai fini della ripresa della prestazione (secondo il criterio funzionale); e non certo il permesso in sé e per sé. 

L’infortunio deciso dalla Cassazione doveva considerarsi, quindi, un classico caso di infortunio in itinere ex art. 2 t.u. come novellato dall’art.12 del d.lgs. 38/2000 che copre proprio il percorso che il lavoratore deve («abitualmente») percorrere al fine di recarsi al lavoro (sempre fuori dall’orario di lavoro); con pieno riscontro del criterio finalistico posto alla base della indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche se il lavoratore aveva interrotto l’attività per un permesso di carattere personale. E lo stesso sarebbe accaduto, a norma di legge (che copre anche il percorso di ritorno lavoro-casa), se l’infortunio fosse avvenuto per tornare a casa dopo la concessione del permesso da parte del datore. 

Benché la pronuncia della Cassazione sembra pure affermare un’impropria equiparazione, sul piano teorico, tra pause di lavoro, riposi e permessi per motivi personali («il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi»), il rapporto di lavoro deve essere sempre ricostruito nella sua concreta fenomenologia alla luce di tutte le vicende che ne connotano lo svolgimento, e pertanto correttamente la Corte di Cassazione n. 18659/2020 ha riconosciuto - in quel caso concreto - la copertura assicurativa dell’infortunio occorso «“durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», giusta la lettera dell'art. 2, comma 3 T.U. n. 1124/1965» ( come testualmente afferma la sentenza ). 

Al contempo, però, non può sostenersi – né sembra essere sostenuto dalla citata sentenza della Cassazione n. 18659/2020 - che il permesso non recida l’attività di lavoro con quella esterna e che qualsivoglia infortunio accaduto nel corso di un permesso «per motivi personali o familiari» sia di per sé correlato finalisticamente al lavoro.

Al contrario, la concessione del permesso introduce la fruizione un tempo esterno al rapporto lavoro, in relazione al quale, ai fini Inail, è sempre necessario verificare – quanto meno - per quale motivo il permesso sia stato goduto, cosa abbia fatto in concreto il lavoratore nel corso del permesso ed accertare se e perché la sua condotta debba ritenersi finalisticamente collegata al lavoro, secondo il paradigma normativo dell’occasione di lavoro dell’art. 2 del t.u.

Non può esistere invece un supposto principio generale «secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa», come si esprimono i giudici di Milano di primo e di secondo grado. 

Fatto salvo il viaggio sull’iter (casa-lavoro) che è coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL (anche se susseguente al permesso), non può ammettersi che sia protetto un qualsiasi altro iter o un qualsiasi altro evento occorso ad un lavoratore che goda di un permesso.

Inoltre dire che è assicurato il permesso per motivi personali in quanto tale è una affermazione equivoca ed erronea; perché essa, di per sé, non dice nulla sulla presenza dei requisiti costitutivi della copertura assicurativa INAIL che occorre sempre riscontrare in concreto. 

Il lavoratore in permesso, si ripete, è protetto sull’iter casa-lavoro e ritorno o sull’iter relativo a deviazioni necessitate; un lavoratore in permesso sindacale è protetto anche per partecipare ad una riunione in materia di sicurezza sul lavoro (anche oltre il tragitto casa lavoro); un lavoratore che fruisce di un permesso per un qualsiasi altro motivo non connesso al lavoro non è di per sé protetto (oltre il tragitto casa lavoro).

La tesi secondo cui i permessi sono comunque sempre collegati al lavoro perché sono previsti dal contratto (perché introdurrebbero un tempo connesso al lavoro utilizzato per finalità protette anche sul piano costituzionale) non sembra considerare che la tutela INAIL è selettiva e non universale e che perciò rientrano nell’assicurazione soltanto l’iter che conduce al lavoro, le interruzioni e le deviazioni necessitate, l’attività finalizzata al lavoro, il rischio ambientale, gli interessi costituzionali strettamente connessi. 

Va oltretutto considerato che la fattispecie decisa dai giudici di Milano era peculiare e molto differente da quella decisa dalla Corte di cassazione. 

La lavoratrice in smart working non si trovava già sulla strada del lavoro da cui aveva soltanto deviato per recarsi a scuola; e neppure stava tornando a casa dal luogo di lavoro; stava bensì tornando alla propria abitazione dalla scuola, dove si era recata a piedi a ritirare la figlia.

Non può venire in rilievo perciò il precedente della Cassazione n. 18659/2020 nell’ambito del quale il lavoratore attraversava il percorso per tornare al lavoro dalla abitazione; sicché il fatto posto all’attenzione dei giudici milanesi non potrebbe essere considerato nemmeno un infortunio in itinere nel senso stabilito dall’art. 2 del t.u. che protegge soltanto l’infortunio lungo il percorso lavoro- abitazione (o viceversa). Ai fini della corretta decisione della vicenda rileva invece un diverso ordine di considerazioni. 

Ed infatti gli stessi giudici di Milano correttamente aggiungono che «i periodi di permesso retribuito consentono […] il godimento di diritti costituzionalmente garantiti, costituendo una delle forme mediante le quali è data attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza» e che «nel caso di specie il permesso è stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola […]: la temporanea sospensione dell’attività lavorativa si ricollega, quindi, all’adempimento dei doveri genitoriali». 

Ed è questa la parte più importante della sentenza di appello, non quella sulla presunta copertura assicurativa del permesso in generale che non sembra reggere ad un’analisi critica sui limiti dell’occasione di lavoro (non sembrando vero che l’infortunio che accada nel periodo di permesso sia sempre equivalente alla pausa o al riposo, raccordabile al lavoro e connesso al lavoro; come dimostra il caso dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore in permesso per finalità meramente voluttuarie e totalmente sconnesse rispetto all’attività di lavoro). 

Non si può affermare perciò che – fatto salvo il viaggio casa lavoro, le deviazioni necessitate e il godimento di interessi di rilevanza costituzionale - possa ritenersi coperta dall’assicurazione, in quanta collegata al lavoro finalisticamente, qualsiasi altra attività al cui fine è stato ottenuto il permesso. Il bilanciamento costituzionale, come si è visto, deve essere connesso alla disciplina positiva dell’occasione di lavoro o dell’infortunio in itinere e deve essere perciò necessitato, posto che la tutela INAIL è selettiva e non copre qualsiasi attività svolta da un lavoratore.

Ora, in questa seconda parte della motivazione i giudici hanno, in sostanza, voluto affermare che debba ritenersi protetto l’infortunio occorso durante la via percorsa allo scopo di tutelare l’adempimento degli obblighi scolastici dei figli. 

Una necessità che – come ricorda la Corte di appello - ha portato l’INAIL nella circolare n. 62/2014 a riconoscere in generale che l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare (o ritirare) il proprio figlio dalla scuola, possa essere ammesso alla tutela assicurativa, subordinatamente alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (quali l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. 

Ora, come è avvenuto nel caso concreto, nel rapporto di lavoro con modalità agile la casa di abitazione può costituire anche il luogo di lavoro. Stando alla lettera della citata circolare INAIL, perciò, pur in presenza delle stesse condizioni di necessità (il bambino aveva sette anni, il percorso era stato coperto a piedi, quindi presumibilmente era breve e mancavano soluzioni alternative), la tutela per l’infortunio in itinere non potrebbe essere garantita al lavoratore agile, perché questi non potrebbe deviare dal tragitto casa-lavoro per accompagnare i figli o portarli a scuola, ma potrebbe soltanto uscire dall’abitazione ( che è anche luogo di lavoro) per recarsi a scuola. 

Ma si tratterebbe con ogni evidenza di una soluzione formalistica e irrazionale perché sul piano teleologico e del contemperamento degli interessi e della necessità di assicurare l’adempimento dei doveri inderogabili del genitore, il caso concreto della lavoratrice in smart working non differisce in nulla dall’infortunio occorso alla lavoratrice che devia dal percorso per portare il figlio a scuola (potendosi solo disputare se esistano in concreto alcune condizioni di necessità). 

Soltanto si tratta di evidenziare allora che nel caso del lavoratore agile rilevi, non la breve deviazione dal percorso, ma il percorso in sé, quello che è necessario attraversare per andare o tornare dalla scuola alla propria abitazione che è anche luogo di lavoro. 

Sarebbe altrimenti irragionevole ex art 3. Cost. non proteggere l’infortunio in itinere della lavoratrice in smart working che dal luogo di lavoro/casa di abitazione si reca a scuola per ritirare il figlio al pari della collega non in smart working che dal luogo di lavoro devia dal percorso e si reca presso la scuola a ritirare il figlio, come previsto nella Circolare INAIL n. 62/2014. 

 

4. L’infortunio in itinere del lavoratore agile

Ritorna quindi il criterio giurisprudenziale del contemperamento degli interessi e della cura degli interessi esterni ma correlati al lavoro ed ovviamente necessitati (senza altre soluzioni alternative); non potendo consistere in interessi voluttuari ma in interessi prioritari, come quelli correlati alla cura dei figli ed all’adempimento dell’obbligo scolastico.

Non si tratta però di affermare il principio generalizzato per cui gli infortuni nel corso dei permessi di lavoro siano sempre giustificati alla stregua di brevi pause o soste sull’iter, che configurano fattispecie differenti. 

E neppure sostenere – come è stato detto - che occorra equiparare sempre un permesso per motivi personali all’orario di lavoro o al normale tragitto casa-lavoro oppure sostenere che la vita privata ed il lavoro non possono più essere considerati come realtà nettamente separate dal lavoro. 

Allo stato della legislazione vigente, ai fini INAIL e della protezione assicurativa (sempre selettiva) non è così, e può rilevare soltanto l’adempimento necessitato di interessi prioritari e rilevanti a livello costituzionale, sempre che si tratti di interessi correlati all’iter lavorativo, che è protetto dalla legge che disciplina l’assicurazione sociale.

Non c’è bisogno di dilatare né il concetto di orario di lavoro che nel permesso manca per definizione; né di espandere il criterio del luogo e considerare sulla via del lavoro un lavoratore che si trova in un luogo che non è collegato al lavoro.

Le esigenze familiari, i doveri sociali e le responsabilità personali sono protette ai fini assicurativi INAIL non perché diventino parte di un "tempo lavorativo" inteso in modo nuovo, come un continuum che attraversa tanto la prestazione quanto le pause connesse alla vita privata, ma solo se connesse al lavoro ed al suo iter

Soprattutto nel caso di specie - ed è questo il punto decisivo di tutta la vicenda che però non risulta essere stato minimamente considerato dalle pronunce milanesi - la connessione con il lavoro rimane non tanto attraverso l’istituto del permesso (che la lavoratrice aveva in effetti richiesto per uscire di casa), bensì sulla scorta della disciplina del lavoro agile (art. 23 legge n. 81/2017) che regolava la prestazione in oggetto; sicché l’infortunio doveva ritenersi protetto quand’anche la lavoratrice non avesse mai richiesto alcun permesso al datore di lavoro. 

Ciò accade perché qui si discute di una connessione forte, prevista e regolata da specifica disciplina; ed esiste perciò un collegamento diretto con il rapporto di lavoro che non è stato oggetto di considerazione dai giudici di merito. 

Nel lavoro agile, la normalità del percorso abituale può essere determinata solo ex post dal momento che sia il luogo, sia gli orari di lavoro sono decisi dal lavoratore ed è quindi il lavoratore con le proprie scelte personali a determinare la finalità lavorativa del percorso. Come è stato efficacemente osservato, potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo, il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'occasione di lavoro che individua la natura professionale dell'evento[5]

Proprio per questo l’art. 23, 2 comma della legge n. 81/2017 stabilisce innanzitutto che il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, sicché in questo caso rileva anche la dimora privata e le pertinenze. 

Il terzo comma dell’art. 23 prevede poi che ai fini della copertura dell’infortunio in itinere del lavoratore agile, occorra tener conto che la scelta del luogo della prestazione sia dettata dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. 

E se per tutti i lavoratori la necessità di conciliare le esigenze del lavoro con quelle dei familiari è penetrata nella assicurazione INAIL attraverso l’interpretazione giudiziale delle clausole generali (sulla normalità del percorso, sull’uso necessitato del mezzo, sull’adempimento dei doveri inderogabili correlati, secondo gli standards comportamentali esistenti nella società civile; Cass. n. 16835/17, Cass. n. 6725/13); nel lavoro agile la valutazione di questa esigenza è divenuta criterio legale tipico. 

Pertanto, la cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che immediatamente vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli - devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile ed esse integrano perciò l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. e sempre escludono la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo, a prescindere dalla disciplina dei permessi.

Si può aggiungere ancora che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (e lo smart working) serve anche per garantire le pari opportunità dei generi; sicché negare la copertura assicurativa dell’infortunio in itinere della lavoratrice in smart working, che si prende cura dell’obbligo scolastico, rischia di pregiudicare la promozione di una più effettiva parità di genere che è pure perseguita dalla speciale normativa sul lavoro agile.

Sul piano assicurativo può essere invece accolto il suggerimento di un chiaro Autore, secondo cui una soluzione congrua potrebbe essere quella di introdurre nel sistema tariffario un apposito premio calcolato sulla sinistrosità nazionale del lavoro agile, così da garantire la copertura di qualunque evento esterno occorso entro ampie fasce orarie e perciò presuntivamente considerato in occasione di lavoro[6].


 
[1] Sul tema v. in generale, A. DE MATTEIS, Infortuni sul lavoro e malattia professionali, Giuffre, 2024. In particolare, v. G. CORSALINI, Il riconoscimento dell’infortunio in itinere (il quid pluris secondo Aldo De Matteis), in Tutela degli infortuni e malattie professionali, scritti in onore di Aldo De Matteis, Giuffrè, 2025. Nonché dello stesso Autore, La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 63 ss; L. PECCERELLA in Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Pacini Giuridica, 2021, pag.106: «la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a orientarsi univocamente verso una nozione dell'occasione più estensiva sul finire degli anni 90 del secolo scorso, ricomprendendo qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all'attività lavorativa».

[2] Non tutte le attività sono assicurate ma solo quelle c.d. pericolose; e non tutti i soggetti sono assicurati ma solo quelli protetti. Non tutti gli eventi sono indennizzabili ma solo quelli che hanno un nesso casuale più o meno stringente con il lavoro rischioso; non tutti i pregiudizi sono indennizzati ma solo quelli compresi nella polizza; non tutte le ripercussioni dei danni assicurati sono sempre indennizzati.

[3] v. R. RIVERSO, Lo smarrimento del concetto di occasione nella giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio sul lavoro, in Questione Giustizia on line.

[4] La sentenza citata della Cass. n. 18659/2020 ha invero affermato: «il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, giusta la lettera dell'art. 2, comma 3 T.U. n. 1124/1965, cit.».

[5] G. LUDOVICO, Lavori agili e subordinazioni, Milano 2023, 325 ss.

[6] G. LUDOVICO, Lavori agili e subordinazioni, Milano 2023, 325 ss.

05/03/2026
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