Intervento al convegno Malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutela della persona. Evoluzioni ed involuzioni della giurisprudenza (Cosenza, 10 giugno 2022).
Lo smarrimento del concetto di occasione nella giurisprudenza di legittimità in materia di infortunio sul lavoro *
Recenti pronunce di legittimità rimettono in discussione gli approdi interpretativi maturati negli anni a proposito dell’ambito di indennizzabilità dell’infortunio occorso “in occasione di lavoro”, nozione nella quale si facevano rientrare tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore. Tanto la pausa di lavoro, quanto il passaggio al collega, rappresentano situazioni giustificate, ragionevoli e correlate al lavoro, in quanto rispondenti, comunque le si valuti, ad un interesse tanto del lavoratore quanto dello stesso datore di lavoro.
Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata.
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
Potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'«occasione di lavoro» che individua la natura professionale dell'infortunio ai fini della assicurazione obbligatoria INAIL. Alla luce della disciplina dettata dall’art.3 della l. 81/2017 deve ritenersi perciò assicurato all’INAIL l’infortunio occorso in itinere alla lavoratrice in smart working che si reca alla scuola per ritirare il figlio minore. La cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli – devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile: esse perciò integrano l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. 1124/65 ed escludono altresì la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo (a prescindere dalla disciplina dei permessi lavorativi che è altra cosa).
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia