Articoli di Questione Giustizia su parità di genere
La Turchia ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e dalla Polonia provengono spinte dirette al ritiro ufficiale dalla Convenzione. In entrambi i casi, il testo della Convenzione viene additato come esempio della “ideologia gender” che minerebbe i valori della famiglia tradizionale. L’analisi della giurisprudenza europea evidenzia, invece, che nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali non viene propugnata una determinata idea di famiglia ma che vi è una costante attenzione alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ne consegue che la revoca della partecipazione alla Convenzione di Istanbul si traduce in un ulteriore atto di limitazione di diritti fondamentali che, questa volta, colpisce il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza.
L’articolo, movendo dalla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, ripercorre, in posizione critica, la disciplina del cognome dei figli e del cognome della moglie. L’immagine che restituisce la legislazione italiana è fortemente patriarcale e maschilista; molto lontana dal realizzare il principio di eguaglianza giuridica e morale dei componenti della coppia. La disciplina del cognome dei figli e della moglie è una occasione importante, per realizzare quel cambiamento capace di rendere il diritto vigente coerente alla legalità costituzionale e, soprattutto, convenzionale. Il cognome dei figli non può risolversi avendo esclusivo riguardo alla posizione dei genitori e la loro eguaglianza sostanziale, ma considerando la sua rilevanza nello sviluppo della sua personalità, come elemento significativo della sua identità. L’A., auspicando che la Corte costituzionale vorrà intervenire in modo deciso, individua una possibile soluzione, ispirata al principio del doppio cognome.