Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale

di Vincenzo Barba
professore ordinario di diritto privato dell’Università di Roma "La Sapienza"

L’articolo, movendo dalla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, ripercorre, in posizione critica, la disciplina del cognome dei figli e del cognome della moglie. L’immagine che restituisce la legislazione italiana è fortemente patriarcale e maschilista; molto lontana dal realizzare il principio di eguaglianza giuridica e morale dei componenti della coppia. La disciplina del cognome dei figli e della moglie è una occasione importante, per realizzare quel cambiamento capace di rendere il diritto vigente coerente alla legalità costituzionale e, soprattutto, convenzionale. Il cognome dei figli non può risolversi avendo esclusivo riguardo alla posizione dei genitori e la loro eguaglianza sostanziale, ma considerando la sua rilevanza nello sviluppo della sua personalità, come elemento significativo della sua identità. L’A., auspicando che la Corte costituzionale vorrà intervenire in modo deciso, individua una possibile soluzione, ispirata al principio del doppio cognome. 

Le questioni di genere

L’influenza della questione di genere sulla organizzazione degli uffici, sulla tutela della maternità e sulla parità di prospettive di carriera: una panoramica storica e normativa e proposte per il prossimo futuro

27/09/2023
Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo dei genitori

Sommario: 1. Introduzione – 2. La disciplina esistente fino alla prima dichiarazione di incostituzionalità – 3. Le decisioni delle Corti europee – 4. Le precedenti sentenze della Corte costituzionale italiana – 5. La sentenza della Corte costituzionale del 2022 – 5.1. «Il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato». Condivisibilità del principio e regole di contorno – 5.2. È «fatto salvo l’accordo (... dei genitori di) attribuire (al figlio) il cognome di uno di loro soltanto». Accordo dei genitori versus identità del figlio

20/10/2022
Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale

La sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale ha posto fine all’inerzia del legislatore espungendo definitivamente dall’ordinamento giuridico l’automatismo del patronimico e dunque introducendo la regola dell’assunzione da parte del figlio dei cognomi dei genitori nell’ordine dai medesimi concordato e fatto salvo l’accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Le pur fondamentali e rivoluzionarie statuizioni della Corte necessitano tuttavia di essere completate da un intervento legislativo (in  parte suggerito dallo stesso giudice delle leggi) per colmare vuoti (disciplinare le modalità dell’accordo dei genitori; indicare i rimedi in caso di disaccordo), evitare conseguenze abnormi (la crescita esponenziale dei cognomi nel succedersi delle generazioni), garantire l’unitarietà del cognome dei fratelli e delle sorelle, prevedere eventuali meritevoli rimedi rimessi alla volontà di chi non sente come proprio il cognome  attribuitogli.
Pubblichiamo oggi la prima riflessione su un tema di cui la Rivista già si è occupata e continuerà ad occuparsi.

28/09/2022
I nati non riconoscibili: il ruolo dei giudici nella persistente inerzia del legislatore

In nota a due sentenze, del Tribunale e della Corte d’appello di Torino, che negano il diritto del nato da fecondazione assistita al riconoscimento del partner del genitore biologico: in attesa che intervenga il Legislatore…

09/05/2022
La decisione della Turchia e della Polonia di non far parte della Convenzione di Istanbul e le conseguenze per la tutela del diritto umano fondamentale delle donne a una vita libera dalla violenza

La Turchia ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e dalla Polonia provengono spinte dirette al ritiro ufficiale dalla Convenzione. In entrambi i casi, il testo della Convenzione viene additato come esempio della “ideologia gender” che minerebbe i valori della famiglia tradizionale. L’analisi della giurisprudenza europea evidenzia, invece, che nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali non viene propugnata una determinata idea di famiglia ma che vi è una costante attenzione alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ne consegue che la revoca della partecipazione alla Convenzione di Istanbul si traduce in un ulteriore atto di limitazione di diritti fondamentali che, questa volta, colpisce il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza.

24/04/2021
Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale

L’articolo, movendo dalla decisione della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, ripercorre, in posizione critica, la disciplina del cognome dei figli e del cognome della moglie. L’immagine che restituisce la legislazione italiana è fortemente patriarcale e maschilista; molto lontana dal realizzare il principio di eguaglianza giuridica e morale dei componenti della coppia. La disciplina del cognome dei figli e della moglie è una occasione importante, per realizzare quel cambiamento capace di rendere il diritto vigente coerente alla legalità costituzionale e, soprattutto, convenzionale. Il cognome dei figli non può risolversi avendo esclusivo riguardo alla posizione dei genitori e la loro eguaglianza sostanziale, ma considerando la sua rilevanza nello sviluppo della sua personalità, come elemento significativo della sua identità. L’A., auspicando che la Corte costituzionale vorrà intervenire in modo deciso, individua una possibile soluzione, ispirata al principio del doppio cognome. 

22/04/2021
Diritto all'istruzione e principio di non discriminazione, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia

Con sentenza del 10 settembre 2020, la prima sezione della Corte Edu ha condannato – all’unanimità – l’Italia per aver violato l’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 2 (diritto all’istruzione) del Protocollo addizionale.

15/09/2020