Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale
Il contributo propone una riflessione critica sul divieto di procreazione medicalmente assistita post mortem nell’ordinamento italiano, a partire da una recente decisione della Corte d’Appello di Firenze. Attraverso il confronto tra pratica clinica e disciplina giuridica, si analizzano il trattamento del consenso riproduttivo, le tensioni con i principi costituzionali di autodeterminazione personale e tutela della salute, nonché l’isolamento dell’Italia nel panorama comparato. Il divieto viene letto come scelta di politica del diritto che incide concretamente sui corpi, sulle donne e sui progetti di vita.
Il ricorso sottoposto alla Corte europea dei diritti dell’uomo concerne l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, nella parte in cui risultava menzionata la madre d’intenzione, ossia la partner della madre biologica, partecipe del progetto genitoriale. Invocando l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo che l’annullamento della trascrizione, intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, abbia comportato la perdita del legame giuridico di filiazione che univa il minore alla madre d’intenzione, nonché un’incertezza protratta sulla sua identità personale e familiare.
La pronuncia si colloca in un momento di profonda trasformazione del diritto di famiglia, chiamato a confrontarsi con modelli di filiazione che non coincidono più con lo schema tradizionale biologico e che, tuttavia, chiedono riconoscimento e protezione sul piano giuridico.
A breve commento della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale
Lo scritto si propone di dare una prima lettura, “a caldo” della sentenza n. 68 del 2025 sul riconoscimento del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa legalmente praticata all’estero e sulla trascrizione del nome della madre intenzionale nell’atto di nascita.
Da una ancora sommaria analisi della sentenza e dei suoi precedenti, l’articolo ambisce, anche con l’ausilio di riferimenti al ben noto caso della sentenza sul fine vita ed a vicende occorse in àmbito europeo, a tratteggiare quelle che, senza eccessiva enfasi, possono però considerarsi le premesse di eventuali ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di tecniche procreative.
Una prima riflessione sulla sentenza n. 68/2025