Ho preso le mosse dal testo assai provocatorio suggerito dal Professor Pardolesi per seguire un percorso che spero non appaia eccentrico rispetto al tema di questo incontro, basato sull’informazione giuridica al tempo dell’intelligenza artificiale (IA).[1]
La mia impressione, che pongo al centro di un confronto, è che le riflessioni dei giuristi intorno all’IA lasciano emergere propensioni dettate, tra l’altro, dalle rispettive provenienze disciplinari e, in taluni casi, da opzioni sul metodo giuridico che hanno caratterizzato percorsi personali di ricerca accademica o di pratica giudiziaria.
Proporrò due esempi sull’informazione giuridica che rivelano la mia predilezione disciplinare, in quanto giuslavorista. Entrambi gli esempi mostrano potenziali difficoltà nel ricorso all’IA ogniqualvolta l’interprete si proponga di allungare lo sguardo oltre le fonti statuali, ovvero verso interpretazioni estensive del dato normativo, frutto queste ultime dell’osservazione di fenomeni sociali in trasformazione. Tali difficoltà non devono fermare l’accesso alla tecnologia, ma allertare quanti ne fanno uso, per accrescere una interazione pienamente consapevole.
Poiché il mio intervento è stato collocato nella prima sessione dell’incontro promosso dal Foro Italiano, in compagnia del Presidente Amoroso, del Presidente emerito Amato e del giudice Luciani, dirò subito che alcune scelte di metodo, attribuibili alla mia formazione accademica, hanno accompagnato anche la mia esperienza di giudice costituzionale.
Il primo esempio si fonda sull’informazione molto prima dell’avvento dell’IA, un’informazione caratterizzata dall’urgenza per i giuslavoristi di comprendere il diritto vivente e i ‘fatti’, al fine di colmare la carenza legislativa dovuta alla mancata applicazione della seconda parte dell’art. 39 e dell’art. 40 della Costituzione.
Nel primo esempio che propongo si avverte l’eco della scuola di diritto del lavoro in cui ho mosso i primi passi, fondata da Gino Giugni nell’Università di Bari.
In un libro che aprì un dibattito vivace, Giovanni Tarello scrisse che non poteva non esserci un’interpretazione storica alle origini della dottrina, tale da imporre di guardare alla «creazione non già legislativa, bensì dottrinale e giurisprudenziale».[2] Il riferimento era, per l’appunto, a Gino Giugni e allo studio dell’autonomia collettiva da lui proposto agli albori degli anni sessanta.[3]
A quell’impianto dottrinale aveva fatto seguito la ricerca, coordinata dallo stesso Giugni, sulla formazione extra-legislativa del diritto del lavoro, volta ad analizzare tutti i «fattori di formazione del diritto che non appartengono all’area della legge», estesa – anche al fine di colmare le carenze della legislazione statuale – allo studio delle prassi aziendali. [4]
Si trattava di elaborare criteri che avrebbero favorito la comprensione delle ‘‘norme sociali’’ e di quel variegato mondo di customs and practices presenti nell’esperienza di altri paesi, cui Giugni guardava con interesse, per rafforzare l’impianto della sua teoria dell’ordinamento intersindacale, inteso non solo come creazione meramente teorica, ma come sistema di norme a tutto campo, in cui una parte assai significativa è giocata dagli attori sociali.[5]
Il Foro Italiano ha saputo diffondere la conoscenza di questi ‘‘fatti’’, in quanto parte di un diritto in evoluzione, per illustrare la costruzione di un solido diritto sindacale, pur nel silenzio di leggi attuative delle norme costituzionali.
Ricordo vividamente un Quaderno del Foro dedicato alla formazione extra-legislativa del diritto che dava conto delle ricerche CNR allora condotte nell’Università di Bari e Bologna per il diritto del lavoro, nonché di altre indagini guidate da Norberto Bobbio e Pietro Gasparri sull’interpretazione ‘‘creativa’’. In entrambi i casi, scrive Giorgio Ghezzi nell’introduzione al Quaderno, si tratta di affrontare in modo ‘‘realistico’’ il problema del diritto, secondo una diversa concezione del ruolo del giurista. In questa operazione il moderno diritto del lavoro offre «uno dei più favorevoli punti di osservazione per rendersi conto dei risultati cui può condurre una ricerca non aprioristicamente ostile anche all’esame dell’aspetto empirico del fenomeno giuridico».[6]
Né si può trascurare di citare i frequenti e autorevoli contributi della dottrina nella parte IV della Rivista che hanno con precisione documentato l’evolvere della contrattazione collettiva, anche aziendale, valorizzando fonti del diritto del lavoro ancora allo stato nascente.
Il Foro Italiano – con il quaderno che ho inteso citare quale esempio – è stato veicolo di una informazione aperta alla sperimentazione, raccogliendo i frutti di una dottrina che intendeva sfidare il metodo formalista. In particolare la ricerca sulle prassi aziendali era servita a raccogliere dati empirici ricavati da interviste a interlocutori privilegiati, difficili da archiviare e da interpretare, se non attraverso l’interazione umana. Quest’ultima consentiva di acclarare il contributo di una giuridicità spontanea e di convogliarla in una teoria normativa delle fonti collettive, che tanto aveva sollecitato il pensiero giuslavorista riformatore dagli anni sessanta in poi dello scorso secolo.
Quale conclusione trarre da questo primo esempio?
L’algoritmo – se ci fosse stato – avrebbe dovuto essere alimentato dalla ricognizione storica di singole realtà produttive, oltre che dall’interpretazione di fenomeni sociali in costante evoluzione. Avrebbe dovuto capire come cogliere il confronto fra un dato normativo talvolta desueto e una realtà mutevole dei rapporti di lavoro in relazione al mutare delle tecniche di produzione.
Si può immaginare che una tale interazione avvenga nel tempo dell’IA, non tanto attraverso l’acquisizione di competenze tecniche specialistiche da parte di vasti settori del personale, quanto piuttosto attraverso la gestione dei rapporti di lavoro, specie in ambito aziendale.[7] Come dire che il metodo pragmatico adottato nella rilevazione delle prassi aziendali ben potrebbe tradursi oggi in un adattamento della nuova tecnologia attraverso l’interazione umana, nei singoli luoghi di lavoro.
Il secondo esempio riguarda l’art. 11 della CEDU, intorno a cui ruota il testo selezionato dal Professor Pardolesi per scuotere le nostre menti oltre che le nostre coscienze.
Si citano i summaries delle decisioni, si cita la competizione fra quanti cercano di produrre sintesi orientate ai contenuti, sempre più standardizzate, in modo da facilitare la ricerca. Obiettivi sono l’efficienza e la rapidità, ma anche la fiducia in un assemblaggio di dati sempre più sicuro, perché nutrito da large language models che hanno assorbito bilioni di parametri. Si dice anche che le singole decisioni non possono essere lette isolatamente, poiché devono essere collocate in uno schema coerente di analisi della giurisprudenza, che tenga conto della dottrina in modo tale da rendere chiari i collegamenti fra i principi cardine e consenta di evidenziare i riferimenti incrociati.[8]
Ebbene, l’art. 11 è da sempre patrimonio della cultura giuslavoristica a livello globale oltre che nazionale, poiché si è prestato nel tempo a una interpretazione estensiva della libertà di associazione sindacale.
L’art. 11, come interpretato dalla CtEDU, garantisce la libertà di aderire o non aderire alle organizzazioni sindacali. Include, in altri termini, la tutela della libertà negativa, un marchio distintivo del pensiero filosofico liberale – penso agli scritti di Isahia Berlin di recente nuovamente pubblicati[9] – nonché guida per la CtEDU nel ricondurre dentro uno schema convenzionale le eccezioni previste in taluni ordinamenti, fra tutti quello britannico, che prevedevano l’adesione obbligatoria al sindacato, il c.d. closed shop, al fine di creare unità certe e definite di contrattazione collettiva.
L’interpretazione che dell’art. 11 ha dato la CtEDU ne ha ampliato il raggio di azione, includendovi il diritto alla contrattazione collettiva anche nel settore pubblico e il ricorso ad azioni concertate di astensione dal lavoro.[10]
La Corte costituzionale si è occupata del diritto alla contrattazione collettiva a proposito dell’incostituzionalità del blocco della contrattazione pubblica nel periodo della crisi economica e finanziaria e delle politiche di austerità, dando respiro al primo comma dell’art. 39, che garantisce la libertà sindacale, in sintonia con l’art. 11 CEDU.[11]
A breve è attesa una decisione della Corte internazionale di giustizia, per la prima volta investita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di una questione che attiene alla riconducibilità del diritto di sciopero nell’alveo della Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e che inevitabilmente chiama in causa l’art. 11 CEDU. Inceppandosi su questo snodo interpretativo, la rappresentanza dei datori di lavoro ha da anni bloccato il funzionamento di una rilevante organizzazione internazionale quale è l’OIL, così creando un inedito stallo istituzionale.
Questo secondo esempio vuol far emergere la sempre più estesa interconnessione tra fonti internazionali e fonti costituzionali nazionali, che impone agli interpreti un impegno straordinario di coerenza argomentativa nell’interpretazione e postula uno sguardo lungo, ben oltre il confine del diritto nazionale. L’algoritmo dovrebbe dunque nutrirsi anche dei risultati di una dottrina costituzionalistica avanzata, che si confronta con le corti sovranazionali e internazionali e guarda ancora una volta alla storia in senso lato, non solo ai precedenti giurisprudenziali.
Le mie riflessioni intendono valorizzare il riferimento alle tradizioni costituzionali comuni nell’ordinamento UE per comprendere che le stesse si trasfondono nella giurisprudenza della CGUE e, in modo diverso, emergono nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Anche in questo caso non vi è preclusione alcuna nel ricorso all’IA. Vi è piuttosto il richiamo a nutrire l’algoritmo in modo da assorbire i dettagli non secondari delle interconnessioni fra fonti, in vista di interpretazioni sistematicamente strutturate per la massima tutela dei diritti fondamentali.
Gli esempi che ho fornito vogliono essere, in modi diversi, un richiamo all’interpretazione giuridica che nasce dalla comprensione di fenomeni sociali nuovi e per molti aspetti imprevedibili. Si amplia il panorama delle fonti, incluse quelle consuetudinarie; mutano taluni equilibri fra gruppi sociali – l’esempio dell’OIL – e si ridisegna la funzione del conflitto nella sua versione emancipatoria e per altri aspetti sanzionatoria all’interno delle relazioni collettive, perfino a livello internazionale.
Ecco dunque l’urgenza per il giudice di rinnovare la valutazione, ecco l’impianto argomentativo offerto all’interprete da una dogmatica portatrice «di nuovi punti di vista emergenti dal dinamismo sociale esterno al sistema» – le parole sono di Luigi Mengoni – un sistema che deve mantenere i contatti con «i problemi che il movimento della storia propone» non soltanto sul già conosciuto. [12]
La mia non vuol essere una lettura chiusa all’apporto dell’IA; il mio è un richiamo – ma voci ben più autorevoli della mia lo fanno – a non isolare i giudici dentro una sorta di nuovo positivismo giuridico digitale, privandolo di una visione assiologica e teleologica.
Per questo l’esempio dell’art. 11 CEDU può risultare assai stimolante, proprio perché dimostra che i sistemi di norme non devono concludersi dentro le logiche di un razionalismo solo formale, ma essere in grado di aprirsi all’interconnessione, per dare luogo alla massimizzazione delle tutele, soprattutto quando i valori fondativi collimano con quelli consacrati nelle Costituzioni nazionali.
Occorre scorgere un nuovo orizzonte, che includa il diritto all’interazione umana, da intendersi quale principio guida anche per l’evolvere del diritto costituzionale.[13]
In questa direzione si orientano Beckers e Teubner, influenzati dalle teorie luhmaniane, per descrivere in modo accattivante tre modelli di responsabilità civile legati all’uso dell’IA. [14]
Non è questa la sede per parlare diffusamente di questa ricerca, se non per citare alcune immagini che penso possano aiutare a comprendere quanto intendevo proporre in apertura del mio intervento.
Gli autori si soffermano su quelle che chiamano «istituzioni socio-digitali», collocate fra la tecnologia dell’IA e il diritto, propense a compensare la solitudine dell’individuo, posto di fronte a conseguenze imprevedibili per danni causati da un ricorso all’IA denso di incertezze, proprio perché potenzialmente lesivo di diritti fondamentali.
Gli autori sollecitano la dottrina a guardare avanti, favorendo una «svolta istituzionale» che segnali le ricadute della responsabilità digitale nei rapporti sociali. Appare forte il richiamo alle scienze sociali e a quelle «istituzioni sociali» capaci di cogliere la specificità e la rilevanza di contenuti non solo giuridici, ma anche religiosi, economici, politici ed etici.
Una regolamentazione dettagliata, come quella che l’UE si è data e che sta prendendo forma nel nostro paese non può distaccarsi dalla società che cambia. Essa dovrebbe prevenire il pregiudizio e la discriminazione, per contrastare teorie dell’IA solo fondate sull’efficienza economica e, per quanto riguarda i giudici, solo orientate a una acritica applicazione di modelli algoritmici.
Non è un caso che i termini ‘‘rischio’’ e ‘‘alto rischio’’, oltre che nelle fonti e nella letteratura specializzata su questi temi, ricorrano nella regolamentazione dell’IA riferita alle pubbliche amministrazioni e alla magistratura[15].
Aggiungo che tali rischi possono e devono essere prevenuti attraverso una sempre più capillare formazione dei magistrati, ispirata a principi di autonomia e indipendenza.
L’indipendenza della magistratura, componente essenziale dello stato di diritto, è un valore pervasivo, che serve a contrastare ogni eccesso deterministico nel ricorso alla tecnologia, un valore ancorato alla Costituzione e all’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.
[1] C. Engel, J. Kruse, LLM as a Law Professor: Having a Large Language Model Writing a Commentary on Freedom of Assembly, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Discussion Paper 2025/14.
[2] G. Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Torino 1967, 84.
[3] G. Giugni, Introduzione allo studio della autonomia collettiva, Milano 1960, ristampa inalterata 1977.
[4] G. Giugni, Introduzione a G. Veneto, Contrattazione e prassi nei rapporti di lavoro, Bologna 1974, 7.
[5] Ho provato a sintetizzare taluni di questi passaggi del pensiero giugniano nell’Introduzione a G. Giugni, Idee per il lavoro, Bari-Roma 2020.
[6] La formazione extralegislativa del diritto nell’esperienza italiana, Atti delle giornate di studio di Ancona 2-3 maggio 1968, Quaderni del Foro Italiano 1970, Discorso di apertura di G. Ghezzi, 12.
[7] Così M. Draghi, Perché l’Europa deve investire sull’AI, Discorso tenuto al Politecnico di Milano il 1° dicembre 2025, www.ilfoglio.it del 2 dicembre 2025.
[8] C. Engel, J. Kruse, cit., 10.
[9] I. Berlin, Libertà, Milano 2025, a cura di H. Hardy.
[10] Per riferimenti alla giurisprudenza della CtEDU mi permetto di rinviare a S.Sciarra, Solidarity and Conflict. European Social Law in Crisis, Cambridge CUP 2018, 118 ss.
[11] Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2015.
[12] L. Mengoni, Dogmatica giuridica, in L. Mengoni, F. Modugno, F. Rimoli, Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici, Torino 2018, 109.
[13] G. Scaccia , A. Monoriti, Quali spazi per un diritto dell’interazione umana? in Federalismi, n. 1/2025.
[14] Beckers, G. Teubner, Three Liability Regimes for Artificial Intelligence. Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds, Oxford 2021.
[15] Consiglio Superiore della Magistratura, VI Commissione, Parere sul disegno di legge n 1146/24 di iniziativa governativa contenente ‘Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale', 5/PP/2025, del 24 settembre 2025.
Questo intervento riprende, con l’ausilio di alcune note, quanto detto nel corso dell’incontro, svoltosi a Roma il 21 Novembre presso la Corte di Cassazione, promosso dal Foro Italiano per celebrare i 150 anni della rivista. Un intervento più ampio diverrà parte di una pubblicazione celebrativa dell’evento.