Il processo del lavoro e la sua crisi identitaria
Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata.
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia
Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei meccanismi che, all’interno del contratto di lavoro, operano come limite all’autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E’ questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l’interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.