1. L’evoluzione del testo della norma di cui all’art. 19 St. Lav.
Lo Statuto dei Lavoratori, come noto, prevedeva e tutt’ora prevede in favore delle Organizzazioni Sindacali due livelli di tutela della loro presenza ed attività nelle unità produttive:
- il primo generale e rivolto a tutti i lavoratori in rapporto a qualsiasi OS, normato prevalentemente nel titolo II e volto a tutelare la libertà di associazione e attività sindacale (art. 14), alla quale sono strumentali il divieto di atti discriminatori (artt. 15 e 16) il divieto di sindacati di comodo, la tutela contro i licenziamenti illegittimi (art. 18), il diritto di proselitismo (art. 26, Titolo III) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28 Titolo III),
- il secondo, che invece prevede una normativa promozionale e di sostegno dell’attività sindacale in azienda (diritto di assemblea, di affissione, di indizione di referendum, di concessione di permessi retribuiti e non, di messa a disposizione di locali per l’attività, di tutela contro i trasferimenti) è invece selettivo e destinato alle sole OOSS alle quali è consentita, ai sensi del primo comma dell’art. 19 dello Statuto, la costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali
Pertanto, i criteri che la norma sopra indicata pone a fondamento della selezione dei sindacati cui è assicurata la possibile costituzione delle RSA costituiscono anche le chiavi di accesso a tutti gli istituti della tutela promozionale e rafforzata in azienda.
Nella sua versione originaria l’art. 19 al 1° comma stabiliva che fosse consentita la costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali «ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a ) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e b ) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva».
A seguito dell’esito del referendum popolare indetto dal DPR del 5 aprile 1995, con DPR 28/07/1995, n.312 è stata disposta la parziale abrogazione della norma sopra riportata, che pertanto risulta attualmente come segue formulata: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva».
2. L’evoluzione dell’art. 19 St. Lav. attraverso le principali pronunce della Corte Costituzionale
La sentenza n. 156/2025 in commento, ancora fresca di inchiostro, costituisce solo l’ultimo dei molteplici interventi susseguitisi ad opera della giurisprudenza costituzionale a scandire la tormentata vicenda interpretativa relativa alla natura, alla ratio ed al significato da attribuire alle condizioni selettive di cui sopra.
È utile premettere all’esame della pronuncia in oggetto e delle sue conseguenze, quindi, un riassunto del quadro dell’evoluzione storica della norma attraverso le interpretazioni fornite via via dalla Corte Costituzionale, anche al fine di mettere in luce la “ratio” della stessa posta a fondamento dei molteplici interventi del Giudice delle Leggi sia anteriormente che successivamente all’intervento parzialmente abrogativo del 1995.
Tale evoluzione, a parere di chi scrive, può e deve essere letta illuminando il percorso che ha scandito le diverse versioni dell’art. 19, come via via integrate dalle correzioni apportate dalle sentenze della C. Costituzionale, sottolineando sempre la già originaria valorizzazione del possesso di effettiva rappresentatività quale criterio sostanziale per la selezione delle OOSS (per questo motivo) legittimamente meritevoli, e quindi destinatarie, della tutela promozionale di cui al titolo III
2.1. Le sentenze della Corte Costituzionale nella vigenza del testo originario dell’art. 19 St. Lav.
Già la sentenza n. 54 del 6/3/1974 n. 1974 aveva sancito la legittimità dei criteri originari di selezione affermando la conformità agli artt. 2, 3 II. Comma e 39 Cost. di entrambi i criteri formalizzati alle lette a) e b) dell’art. 19, I comma, avendo il legislatore, con l’indicazione di tali requisiti, operato «una scelta razionale e consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300 del 1970. Ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale possano pretendere di espletare tale funzione…».
Entrambi i criteri di selezioni indicati si fondano, a parere della Corte, su requisiti in ogni momento verificabili, idonei a indicare il possesso da parte delle OOSS di una effettiva capacità rappresentativa dei lavoratori.
E così il la Corte sottolineava che il primo «criterio non si riferisce ad una comparazione fra le varie confederazioni nazionali, sibbene ad una "effettività» - che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale - della loro forza rappresentativa e che «pertanto la facoltà riconosciuta ai lavoratori in ogni unità produttiva di costituire rappresentanze aziendali può essere esercitata nell'ambito di ogni associazione aderente ad una confederazione che abbia raggiunto una reale effettività rappresentativa sul piano nazionale»; e parallelamente che anche il secondo criterio alternativo al primo è «basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto specifico, la cui realizzazione è aperta ad ogni singola associazione sindacale, cioè l'aver firmato contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicati nell'unità produttiva».
Cosicché la Corte concludeva che «l'art. 19 assicura ai lavoratori in ogni unità produttiva la piena facoltà di costituire a loro esclusiva iniziativa rappresentanze aziendali, esercitando nel conferimento di tale rappresentanza il diritto di libera scelta nell'ambito delle associazioni che possono concretamente attuare questa funzione»; e che «tali sono … quelle che abbiano conseguito i requisiti oggettivi che il legislatore ritiene necessari per adempiere alla rappresentanza aziendale: indicando tali requisiti, particolarmente significativi della forza rappresentativa, non si opera alcuna discriminazione fra le associazioni sindacali anche in quanto i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre autorità né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice ove sorgano controversie la cui decisione richieda la valutazione della legittima costituzione di una concreta rappresentanza sindacale».
In definitiva la sentenza sopra commentata, sin dagli esordi dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, riconosceva che la selezione dei sindacati per l’ammissione alla nomina delle RSA deve essere operata in relazione alla loro effettiva capacità di rappresentanza e che i criteri di cui sopra si è detto costituiscono indici della sua sussistenza, che deve comunque poter essere di per sé soggetta a verifica fattuale.
La successiva sentenza del 24/3/1988 n. 334 esaminava una fattispecie nella quale era stato contestato, in quanto affetto da antisindacalità ai sensi dell’art. 28 St. Lav., il comportamento del datore di lavoro che aveva negato ad un sindacato rappresentativo dei lavoratori classificati quali “quadri” a livello nazionale ed associato a “Federquadri” il riconoscimento dei diritti delle prerogative di cui al titolo III dello Statuto in forza del precluso riconoscimento della titolarità della nomina di RSA nell’unità produttiva.
Veniva così sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 19, lettera a), in riferimento all'art. 39 Cost. nella parte in cui attribuisce il potere di costituire rappresentanze aziendali ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non anche ai sindacati di categoria seppure effettivamente rappresentativi dei lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento.
Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità di cui sopra, la Corte richiamava, sia pure, con riferimento specifico al solo criterio di cui alla lettera a) in ragione dei limiti imposti dal quesito, i principi di cui alla precedente pronuncia n. 54/1974, confermando, in particolare, come anche con riguardo alla necessaria affiliazione «alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» il criterio selettivo consista nella effettiva maggiore capacità rappresentativa che le OOSS debbono dimostrare di possedere e della quale detta affiliazione costituisce indice presuntivo, ma che deve essere oggetto di positiva verifica.
A tale ultimo proposito la Corte affermava infatti che «L'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha d'altra parte condotto da tempo all'individuazione di un complesso di indici sufficientemente precisi - ricordati dal giudice a quo (cfr. narrativa in fatto[1]) - che consentono all'interprete - a prescindere da elencazioni legislative dettate ad altri fini - di verificare nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della "maggiore rappresentatività" misurandola sull'effettività di questa e non su assunzioni aprioristiche: e ciò convalida l'opinione già espressa da questa Corte nel 1974 e condivisa dal giudice di legittimità, secondo cui la formula legislativa prescrive una valutazione non comparativa ma rafforzativa della rappresentatività e delinea una categoria aperta, cui può accedere ogni organizzazione sindacale che raggiunga la consistenza e possieda le caratteristiche evidenziate dagli elementi sintomatici sopra richiamati».
La successiva tappa rilevante della giurisprudenza Costituzionale è rappresentata dalla sentenza della Consulta n. 30 del 26/1/1990, all’origine della quale era posta una fattispecie relativa alla legittimità o meno della concessione dei diritti di cui al titolo III St. Lav. a un sindacato che, pur non titolare dei requisiti richiamati alle lettere a) e b) dell’art. 19 I comma, aveva goduto di tali diritti in ragione di un accordo intervenuto con il datore di lavoro.
La sentenza della Consulta n. 30/1990 affrontava quindi la questione di costituzionalità degli artt. 17, 19 e 23 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori per contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione «se interpretati nel senso di imporre il divieto per le rappresentanze aziendali dei lavoratori costituite al di fuori di quelle legittimate ex art. 19 Statuto, in quanto espressione sempre e comunque di sindacati di comodo, di accedere pattiziamente a forme più o meno estese di tutela, ed in particolare alla possibilità di fruire per i loro dirigenti di permessi retribuiti allo scopo di svolgere attività sindacale».
La Corte, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità sollevata, affermava che la differenza tra il livello generale di tutela derivante dall’art. 14 St. Lav. e quello relativo alla tutela rafforzata del titolo III «consiste …. nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono dimostrare di possedere».
In base a tale principio la Corte argomentava che con il criterio di cui alla lettera b) del I comma art. 19 St. Lav., fissando a livello extra aziendale la soglia minima della rappresentatività il legislatore aveva voluto apprestare «un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi provinciali» e aveva inteso evitare «i pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale, all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale».
La Corte affermava, quindi, che i criteri di cui all’art. 19 dovevano ritenersi inderogabili ad opera di pattuizioni a livello aziendale in quanto l’estensione pattizia a livello aziendale della tutela «promozionale» a OOSS estranee a quelle indicate alle lettera a) e b) dell’art. 19 da un lato non sarebbe stata idonea ad offrire alcuna garanzia oggettivamente verificabile dell’effettiva rappresentatività delle OOSS a nessun livello, posto che il patto «strutturalmente legato al solo potere di accreditamento dell'imprenditore» non potrebbe presupporre «di per sé alcuna soglia minima di rappresentatività» e, dall’altro, in quanto, favorendo «processi di frammentazione della rappresentanza» e rafforzando «il potere di pressione di cui ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro particolare collocazione nel processo produttivo», nonché, più in generale, essendo idoneo a incentivare «una segmentazione esasperata dell'azione sindacale» si sarebbe posto in conflitto con la logica già espressa dalla medesima C. Costituzionale (sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988) relativa alla «razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori».
La Corte tuttavia aggiungeva di essere consapevole che, pur essendo ancora valide le ragioni sottese alla logica che aveva indotto all’adozione di criteri privilegianti la natura interconfederale delle OOSS , ovvero, in alternativa, la dimensione extra aziendale della loro attività contrattuale, negli anni recenti, si era progressivamente ridotta l’idoneità del modello originario dell’art 19 a rispecchiare l’effettività della rappresentanza in ragione dell’ormai avvenuta produzione, nei fatti, di «una forte divaricazione degli interessi e di una accentuata conflittualità» (si pensi al referendum sulla scala mobile del giugno 1985 seguito all’accordo separato sullo stesso tema ed al “Decreto di San Valentino” del 1984, che aveva segnato la divisione tra la CGIL e le OOSS CISL e UIL).
Per tale ragione la Corte invitava il legislatore ad una rivisitazione della materia con l’introduzione di «nuove regole idonee ad inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato, strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto; dall'altro la possibilità che le misure di sostegno -pur senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche-siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso».
La Corte aggiungeva a chiusura di tale invito che, pur non rientrando nelle sue facoltà l’emanazioni di interventi specifici sulla materia, non poteva tuttavia «mancare di segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole-ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato -è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali».
La motivazione della sentenza appena citata ed in particolare la sua chiosa finale evidenziavano la consapevolezza di un ormai diffuso disagio per una tutela promozionale dell’attività sindacale fondata su una rappresentatività la cui effettività poteva essere apprezzata soltanto «dall’alto» con esclusione di quella verificabile a livello aziendale.
2.2. Le sentenze della Corte Costituzionale nella vigenza del testo dell’art. 19 risultante a seguito del referendum del 1995
Tale disagio, unitamente all’indicazione esplicita della sentenza n. 30/1990 appena considerata, condussero al successivo referendum abrogativo indetto con DPR del 5/4/1995 a seguito degli esiti del quale, come è noto, risultarono, abrogate le disposizioni di cui all’art 19, I comma lettera a) e lettera b) limitatamente alle parole «non affiliate alle predette confederazioni» e alle parole «nazionali o provinciali», cosicché, ai sensi del conseguente DPR n. 312/1995, residuò quale unico criterio selettivo delle OOSS meritevoli dell’applicazione della normativa promozionale di cui al titolo III quello relativo alla sottoscrizione di qualsiasi contratto collettivo applicato nell’unità produttiva.
Venne così in luce la volontà popolare, espressa tramite il voto al referendum abrogativo di cui sopra, volta ad eliminare qualsiasi indice dell’effettiva rappresentatività - ai fini di cui all’art. 19 I comma - che prescindesse dalla sua sussistenza in ambito aziendale da verificarsi mediante il riscontro concreto dell’applicazione in tale ambito di qualsiasi CCL Nazionale , territoriale o anche solo aziendale, qualsiasi ne fosse il sindacato firmatario, con la conseguente esclusione testuale di ogni riferimento alla maggiore rappresentatività presunta a livello esclusivamente nazionale, già proprio della disposizione di cui alla lettera a) del I comma art. 19.
Motivando la pronuncia n. 1/1994 con la quale aveva dichiarato l’ammissibilità anche del quesito referendario che proponeva l’abrogazione totale di tutti i criteri di selezione portati dall’art. 19 (sia lettera a) che lettera b)) la Corte Costituzionale negava espressamente che a tale ammissibilità potesse opporsi l’effetto di un accesso indiscriminato «ai benefici del titolo III della legge (di) qualsiasi gruppo di lavoratori autoqualificantesi "rappresentanza sindacale aziendale", senza alcun controllo del grado di effettiva rappresentatività», poiché , in coerenza con quanto già espresso nella sentenza della stessa Corte n. 30/1990 sopra esaminata, il legislatore sarebbe ben potuto «intervenire dettando una disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali e in pari tempo consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori», così confermando, anche nell’ambito dell’auspicio di una nuova regolamentazione della materia da parte del legislatore, la centralità del criterio della rappresentatività effettiva delle OOSS.
Anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo del 1° comma dell’art. 19 ad analoga valorizzazione della effettiva rappresentatività ormai attinente al solo livello aziendale quale criterio sostanziale per la selezione delle OOSS cui garantire, con il diritto alla costituzione della RSA, l’accesso tutela promozionale di cui al titolo III, la Corte pervenne anche con la successiva Sentenza n. 244 del 12/7/1996.
All’origine della pronuncia del Giudice delle Leggi si ponevano due analoghe fattispecie relative alla domanda di dichiarazione di antisindacalità dei comportamenti dei datori di lavoro che avevano rifiutato il riconoscimento del diritto alla costituzione delle RSA alle rispettive OOSS cosiddette «autonome» che non erano firmatarie di contratti di nessun livello applicati nell’unità produttiva pur essendo dotate di effettiva rappresentatività dei lavoratori a livello aziendale o a livello extra aziendale.
I giudici del merito avevano allora sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 19 , «nella parte (primo comma) in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi», cosicché, da un lato, in violazione del principio di libertà ed autonomia sindacale fissato dall’art. 39 della Costituzione, «il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale dipenderebbe esclusivamente dal c.d. potere di accreditamento del datore di lavoro» e dall’altro, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, «si sarebbe introdotta la possibilità di costituire rappresentanze a favore di organizzazioni sindacali prive di effettiva rappresentatività, sol che siano firmatarie di contratti collettivi, e di negarla ad organizzazioni che, pur rappresentative sia esternamente che nell'ambito aziendale, non abbiano sottoscritto alcun accordo».
La Corte riteneva infondata la questione di costituzionalità proposta optando per una interpretazione rigorosa e costituzionalmente orientata dell’art. 19, ai sensi della quale il criterio in discussione deve comunque corrispondere «allo strumento di misurazione della forza, di un sindacato e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale» e per tale solo motivo e a tale sola condizione deve ritenersi giustificato «in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica».
A tal fine la Corte affermava che ad integrare il criterio selettivo relativo alla firma di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva debbono concorrere «una partecipazione attiva al processo alla formazione del contratto», con esclusione della sufficienza della mera «adesione formale a un contratto firmato da altri sindacati», nonché l’oggetto del contratto che deve avere natura normativa e di regolazione organica dei «rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva».
Anche la sentenza in commento, quindi, indicava nella sottoscrizione dei contratti come sopra qualificata un indice presuntivo dell’effettiva rappresentatività anche a livello aziendale, derivante e direttamente connessa all’«effettività dell’azione sindacale».
Nella medesima sentenza, inoltre, la Corte evidenziava come , con l’abrogazione referendaria del disposto di cui alla lettera a) dell’art. 19, I «il concetto di “maggiore rappresentatività” ha perduto la rilevanza di fonte di rappresentatività presunta ai fini endoaziendali» e come il pur permanente requisito della «maggiore rappresentatività» indicato a livelli extra aziendali dalle differenti norme che attribuiscono alle OOSS dello stesso dotate «la legittimazione a stipulare determinati contratti collettivi..., oppure diritti di informazione o di consultazione... si definisce autonomamente dall'art. 19, in base alle singole disposizioni che la utilizzano e alla stregua dei requisiti di fondo, testé rammentati (oltre all'effettività dell'azione sindacale, la loro articolazione a livello nazionale e i caratteri di intercategorialità e pluricategorialità, messi in evidenza dall'analisi giurisprudenziale - ndr)».
Cosicché anche la Corte è pervenuta ad espressamente riconoscere l’esclusione del criterio della maggiore rappresentatività a livello extra-aziendale dal nuovo testo dell’art. 19 come risultante dal referendum abrogativo citato.
L’insufficienza delle pronunce interpretative dell’art. 19 nella formulazione post referendaria a sfatare il paventato rischio che il riconoscimento del diritto alla costituzione delle RSA in ragione dell’ormai unico requisito di selezione delle OOSS relativo alla sottoscrizione di contratti di lavoro anche aziendali applicati nell’unità produttiva risultasse assoggettato all’accreditamento del datore di lavoro, emerse in tutta la sua evidenza a seguito della vicenda che contrappose negli anni 2010-2011 la FIOM-CGIL alla FIAT.
Come si ricorderà a seguito del rifiuto della FIOM, in contrapposizione alle altre OOSS, di sottoscrivere l’accordo aziendale da applicare inizialmente allo stabilimento di Pomigliano e successivamente a quello di Mirafiori, la FIAT, al fine dichiarato di pervenire alla generale estromissione della FIOM, revocava a far data dal 31/12/2011 la sua adesione a Confindustria e Federmeccanica in modo da non essere più tenuta ad applicare il CCNL per le aziende metalmeccaniche ormai scaduto ed estendeva a far data dal 1/1/2012 la regolamentazione dei due accordi di cui sopra a tutte le società del gruppo, firmando con tutte le altre OOSS, ma non con la FIOM che manteneva ferma la sua opposizione, il cosiddetto Contratto Collettivo Specifico di Primo Livello (CCSL), da allora in poi unico Contratto Collettivo applicato in tutte le unità produttive .
In applicazione dell’art. 19 St. Lav, pertanto, alla FIOM, che pure era certamente la OS maggiormente rappresentativa dei lavoratori in tutte le società del gruppo FIAT e che aveva attivamente partecipato alle trattative, ma non aveva sottoscritto gli accordi conclusivi venne da allora inibito il diritto di nomina delle RSA e di conseguenza l’accesso alla normativa di sostegno e promozione dell’attività sindacale in azienda di cui al Titolo III dello stesso.
Nel contenzioso giudiziale che ne seguì, promosso dalla Fiom con ricorsi ex art. 28 avanti ai Tribunali dell’intero territorio nazionale, alcuni dei Giudici investiti della questione (T. Modena, T. Torino e T. Vercelli) rinviarono le cause alla C. Costituzionale perché esaminasse in riferimento agli articoli 2, 3 e 39 «la questione di legittimità Costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300…. nella parte in cui consente la costituzione di rappresentanze aziendali alle sole «associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva», e non anche a quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti».
Con la sentenza del 13/7/2013 n. 231 il Giudice delle leggi decideva tutte le questioni di costituzionalità sottopostele.
La Corte in prima battuta ripercorreva:
- gli arresti della sua stessa giurisprudenza in merito alla conformità alla costituzione sia della precedente formulazione dell’art. 19 I comma St. Lav. in quanto entrambi i requisiti di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del I comma, tra loro alternativi, dovevano considerarsi indicativi del criterio selettivo comune consistente nel possesso di una maggiore rappresentatività delle OOSS che avrebbe razionalmente consentito l’accesso ai sindacati alla tutela promozionale di cui al titolo III dello Statuto;
– i ripetuti inviti rivolti al legislatore dalle sentenze della stessa Corte (C. Cost. n. 30/1990 e C. Cost. n. 1/1994) ad introdurre «nuove regole che conducessero a un ampliamento della cerchia dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, oltre ai sindacati maggiormente rappresentativi»;
- le precedenti sue sentenze che, in merito alla formulazione della norma risultante dagli esiti del referendum abrogativo, avevano escluso il rischio che il nuovo unico criterio residuato di selezione (la sottoscrizione di qualsiasi contratto collettivo – anche aziendale - purché applicato in nell’unità produttiva) non rispondesse allo scopo cui era finalizzato - evidenziare la «capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale» -, traducendosi , invece, in «un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia», in ragione della necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della norma nella sua ultima versione ai sensi della quale tali accordi dovevano rivestire natura «normativa» e regolare «in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina» e la loro sottoscrizione doveva essere frutto non di «mera adesione», ma di una «partecipazione attiva alla formazione del contratto».
Tanto premesso , a fronte della nuova questione di costituzionalità propostale la Corte con la sentenza in commento ne dichiarava il fondamento evidenziando, come il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda che escluda, come nella fattispecie sottopostale, ogni autonomo rilievo all’effettiva partecipazione dei sindacati alla precedente trattativa anche se non seguita dalla sottoscrizione dell’accordo, venga «meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative,…» così entrando «inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.» ed integrando «una forma impropria di sanzione del dissenso».
La Corte, pertanto, con la sentenza 231/2013, dichiarava «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda».
Inoltre, la Corte Cost. rivolgeva un ulteriore ultimo invito al legislatore ad intervenire al fine di affrontare «il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell’art. 39 Cost.», ed individuare «un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale».
La stessa Corte dichiarava tali auspicati interventi estranei alla sua competenza avanzando, peraltro, una serie esemplificativa di possibili soluzioni che sarebbero potute consistere «nella valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora nella introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, o nell’attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva vigente, oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro» concludendo con l’affermazione che «Compete al legislatore l’opzione tra queste od altre soluzioni».
Anche quest’ultima pronuncia della Corte, quindi, evidenziava da un lato come fosse l’effettiva capacità di rappresentanza delle OOSS, verificata sulla base dell’attività sindacale svolta e del significativo livello di consenso ottenuto tra i lavoratori a livello aziendale a costituire il fondamento della scelta, legittima ai sensi degli artt. 3 e 39 Cost., delle OOSS cui destinare la normativa di supporto dell’attività sindacale in azienda tramite il riconoscimento del diritto di nomina delle RSA e dall’altro come i requisiti elencati nell’art. 19 in entrambe le sue formulazioni susseguitesi nel tempo costituissero semplici indici della sua sussistenza che deve in ogni caso essere verificata in concreto, non di per sé idonei ad escluderne altri differenti.
3. La sentenza della C. Costituzionale n. 156 del 30 ottobre 2025
Che gli indici di selezione della sussistenza di una effettiva capacità rappresentativa quale criterio selettivo legittimo dell’individuazione dei sindacati meritevoli della tutela rafforzata, pur integrati, nella versione corretta dalla sentenza n. 231/2013, da quello dell’avvenuta partecipazione alla trattativa non fossero sufficienti, particolarmente in caso di «carenza di attività negoziale», emerse con l’ulteriore ordinanza di rinvio alla Corte emessa dal Tribunale di Modena in data 14/10/2024 a fronte di una fattispecie nella quale ad un sindacato «autonomo» certamente rappresentativo in azienda sia per numero di adesioni associativa dei lavoratori, che anche per numero di adesioni agli scioperi indetti, era stata preclusa la nomina delle RSA in ragione della mancata sottoscrizione e della mancata partecipazione alle trattative di accordi applicati nell’unità produttiva.
Il Tribunale di Modena aveva rilevato che in tale situazione si evidenziava come gli indici relativi alla sottoscrizione del contratto applicato in azienda e alla partecipazione alle trattative non fossero tali da riflettere esaustivamente «l’unico canone su cui fondare il trattamento differenziato - idoneo a giustificare la “razionalità pratica” della norma - ossia il consenso dei lavoratori in favore di un determinato sindacato» posto che , in ragione dell’assenza nel nostro ordinamento di un obbligo datoriale di trattare con tutti i sindacati, una OS pur dotata di effettiva rappresentatività dei lavoratori dell’azienda poteva risultare esclusa dalle trattative e , di conseguenza , dal diritto di nominare proprie RSA senza avere a disposizione strumenti coercitivi per costringere il datore di lavoro ad ammetterla al negoziato e tanto in evidente violazione degli artt. 3 e 39 Cost.
Ritenendo impossibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il Tribunale aveva chiesto alla Corte l’emissione
in via principale, «“una pronuncia di tipo demolitorio”, che affidi ai giudici ordinari il compito di riempire il vuoto legislativo mediante l’impiego di criteri empirici di misurazione della rappresentatività sindacale»[2], (a tale proposito il giudice ricordava che la precedente giurisprudenza della Corte aveva da un lato ritenuto non problematica l’abrogazione di tutti i criteri selettivi – C. Cost n. 1/1995 - e dall’altro avvallato la possibilità «di una pronuncia di illegittimità costituzionale che rimetta al legislatore l’individuazione di altri indici alternativi di rappresentatività - C. Cost. n. 244/1996 -» ed in via subordinata, «una pronuncia additiva che consenta di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che abbiano acquisito una “significativa o maggioritaria rappresentatività” su base aziendale (criterio immanente nella norma statutaria)».
Il sindacato in questione nella sua memoria di costituzione proponeva altresì «la possibilità che questa Corte «riconosca la presenza nell’ordinamento di un potenziale obbligo negoziale a carico del datore di lavoro – e conseguentemente un virtuale diritto sindacale a trattare – nei confronti di sindacati rappresentativi, sia pure ai soli fini della legittimazione a costituire RSA».
Con la sentenza del 30/10/2025 n. 156 in commento la Corte, con pronuncia di accoglimento additiva, dichiarava «l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
La Corte premetteva alla motivazione circa la fondatezza della questione sottopostale un esame riassuntivo dell’evoluzione testuale ed interpretativa della norma di cui si tratta , rilevando come il dato di fondo comune alle molte sentenze precedentemente emesse fosse l’identificazione del criterio selettivo in sé conforme ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione nella sussistenza dell’effettiva rappresentatività delle OOSS a livello aziendale, della quale rappresentatività i requisiti indicati nel 1° comma dell’art. 19 fungevano soltanto quali indici presuntivi nei limiti e nella misura in cui fossero effettivamente idonei a tale scopo.
La Corte inoltre affermava come tali indici non potessero essere tali da implicare o, peggio, conferire alcun potere di accreditamento da parte del datore di lavoro.
Aggiungeva la Corte che tali principi erano stati alla base anche della sentenza n. 231/2013 che aveva evidenziato il rischio di accreditamento da parte del datore di lavoro sussistente nell’applicazione del solo criterio della firma finale di accordi collettivi, anche aziendali, applicati nell’unità produttiva ed aveva inteso correggere tale distorsione riconoscendo quale indice di effettiva rappresentatività anche quello della partecipazione (effettiva ai sensi della precedente sentenza n. 244 del 1996) delle OOSS alla formazione dell’accordo, a prescindere dalla finale sottoscrizione delle stesso, al fine anche di salvaguardare i diritto al dissenso che altrimenti ne sarebbe risultato compromesso.
E tuttavia l’ultima fattispecie evidenziava che neppure il requisito della partecipazione effettiva alle trattative poteva risultare indenne dallo stesso rischio in ragione della libertà negoziale che il nostro ordinamento assicura all’imprenditore e dell’assenza di un obbligo dello stesso a trattare con tutte le OOSS non assistite da alcun principio di parità di trattamento, le quali, quindi, potevano essere escluse dalla trattativa nonostante la loro effettiva rappresentatività.
La Corte sottolineava che tale rischio poteva manifestarsi «nelle forme più diverse, più o meno scoperte, non solo perché si nega formalmente l’accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche perché gli si oppone una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuta l’apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell’istituto della RSA».
Da tale rischio, come rilevato nella sentenza, potevano considerarsi esenti soltanto le OOSS operanti nei settori del Pubblico Impiego, nonché nei settori relativi alle aziende associate alle confederazioni firmatarie degli A.I. del 2011 e del 2014 stipulati tra Confindustria e CGIL , CISL e UIL, nell’ambito dei quali le disposizioni degli artt. 42 e 43 del Dlgs n. 165/2001 da un lato e la normativa di cui all’A.I. 10/1/2014 Parte Prima e Parte terza dall’altro avevano introdotto criteri di misurazione della rappresentanza e fissato una soglia minima della stessa per l’ammissione alle trattative per i contratti nazionali - con conseguente ammissione alla nomina delle RSA - su basi oggettive e non affidate alla discrezionalità del datore di lavoro (il 5% calcolato sulla base della media del dato associativo – deleghe conferite a ciascuna organizzazione – e del dato elettorale – voti ottenuti alle elezioni delle RSU).
Nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, invece, la discrezionalità datoriale nella scelta delle OOSS con le quali avviare trattative trovava il suo limite soltanto nell’applicazione dei principi di buona fede a correttezza ex art. 1367 c.c. e nell’eventuale azione per il riconoscimento dell’antisindacalità ex art. 28 St. Lav., quest’ultima utilizzabile tuttavia soltanto dagli organismi locali delle associazioni sindacali di carattere nazionale e, secondo la Corte, «solo quando l’azienda faccia un uso distorto della libertà negoziale, oggettivamente discriminatorio, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa».
In tale ambito , quindi, la Corte afferma aprirsi «tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge… il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato» con la possibilità che, come già evidenziato dalla precedente sentenza n. 231/2013 con riguardo al criterio selettivo della firma dei contratti collettivi , il criterio della partecipazione alle trattative, non realizzando la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, si trasformi al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, con evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost.
La Corte, respinta la richiesta del Giudice rimettente relativa all’emissione di una pronuncia totalmente ablativa di ogni criterio di selezione, riteneva, tuttavia, di poter far ricorso, per porre rimedio al vizio di costituzionalità riconosciuto, soltanto ad un parametro di rappresentatività «rinvenibile nel tessuto normativo». Escludendo che un tale parametro fosse individuabile nei concetti di “rappresentatività maggioritaria” o significativa proposti dal remittente, in quanto «desueti nelle fonti legislative», nonché il primo già direttamente oggetto dell’abrogazione da parte del referendum del 1995, affermava si potesse invece far riferimento a quello, ormai invalso nella normativa, della “rappresentatività comparativa” a livello nazionale ormai divenuto «punto di riferimento nell’evoluzione normativa (della quale la Corte elencava i principali arresti - ndr), specie nell’ambito della contrattazione collettiva, anche in funzione del contrasto ai fenomeni di dumping indotti dalla prassi dei cosiddetti contratti pirata».
La Corte pur riconoscendo che tale parametro, in ragione del suo carattere selettivo e per l’ambito nazionale della comparazione richiesta poteva rivelarsi «restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale» asseriva che, tuttavia, tale scelta si presentava come obbligata in ragione della ineludibile necessità di «attestarsi... su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell’ordinamento».
A preventiva difesa del parametro individuato la corte, pertanto, evidenziava:
- la funzione soltanto provvisoria di tale scelta in attesa di un intervento di riforma da parte del legislatore;
- il fatto che tale parametro «nazionale» non costituiva una riedizione di quello di cui alla lettera a) abrogato in esito al referendum del 1995 che si riferiva all’affiliazione confederale;
- il collegamento delle Organizzazioni Sindacali Comparativamente più rappresentative con le «loro RSA», già ripetutamente proposto dallo stesso legislatore (per esempio nell’art. 8 della L. n. 148/2011 e nell’art. 51, comma 1, del Dlgs n. 81/2015 e nell’art. 2 comma 1, lett. e dell’art. 76/2025);
- il fatto che, infine, l’introduzione di tale titolo per la legittimazione alla costituzione delle RSA, caratterizzato dalla nazionalità dell’ambito della comparazione, avrebbe potuto consentire un «riallineamento» con il titolo della legittimazione all’azione ex art. 28 anch’esso contraddistinto dal requisito della nazionalità delle OOSS «sempre in attesa di un intervento sistematico del legislatore, esteso agli aspetti procedurali della materia».
La Corte, quindi, proponendosi il fine di rimediare al «vulnus» già identificato nel «…vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo…» apertosi «tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge» optava per l’inserimento, a fianco degli indici di rappresentatività già previsti dall’art. 19 St. Lav. nella versione successiva alla sentenza della stessa Corte n. 231/2013 (la sottoscrizione “genuina” di accordi collettivi applicati nell’unità produttiva e anche soltanto la partecipazione effettiva alle trattative finalizzate alla stipula di detti accordi), di un indice ulteriore fondato sul «parametro della rappresentatività comparativa».
Appare a questo punto utile premettere all’esame di merito della sentenza n. 156/2025 in commento e delle criticità che ne emergono un breve excursus in ordine all’ingresso nel nostro ordinamento del criterio della “rappresentanza comparativamente maggiore sul piano nazionale” ed alle caratteristiche del suo pregresso utilizzo.
Inizialmente il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo al livello nazionale fece la sua comparsa nell’ambito della normativa riguardante la definizione del limite minimo della retribuzione imponibile da fissare ai fini del calcolo uniforme dei contributi previdenziali (il c.d. «minimale contributivo») quando l’art. 2, comma 25, L. 549/1995 nel fornire una interpretazione autentica dell’art. 1 della precedente L n. 338/1989, stabilì che lo stesso andava interpretato «nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
Da allora il parametro della maggiore rappresentatività comparativa venne utilizzato da legislatore prevalentemente per la scelta, tra vari contratti collettivi, tutti insistenti su una stessa categoria o un medesimo settore produttivo, di quello (il c.d. contratto “leader”) cui attribuire particolari funzioni o effetti regolativi dei contratti di lavoro spesso espressamente delegati dal legislatore alla contrattazione collettiva, ovvero anche in fattispecie in cui si trattasse di scegliere le OOSS cui attribuire il diritto alla partecipazione ad organismi collettivi, il numero dei componenti dei quali risultasse predeterminato, in entrambi i casi facendo leva sulla comparazione a livello nazionale dei livelli di rappresentatività dei sindacati firmatari di ciascun contratto e selezionando, tra i tanti, quello sottoscritto dai sindacati dotati di un livello di rappresentatività superiore rispetto a quello proprio di tutti gli altri firmatari di diversi contratti.
Il criterio della “maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale” ha sempre avuto, quindi, una funzione selettiva, funzione che invece risulta del tutto estranea a quello della semplice «maggiore rappresentatività» in sé, già utilizzato dal legislatore in passato per l’attribuzione di diritti e prerogative a sindacati il livello di rappresentatività dei quali venga ritenuto sufficiente al loro esercizio (come anche il criterio formalizzato nella lettera a) dell’art. 19, 1° comma), ma sempre con lo scopo, di assicurare il pluralismo sindacale e quindi con un carattere inclusivo e non esclusivo, che giustifica l’assenza di ogni riferimento alla comparazione tra OOSS differenti.
Del carattere indefettibilmente selettivo proprio del criterio della comparativamente maggiore rappresentatività valutata sul piano nazionale, si dimostra peraltro consapevole la stessa Corte che nella sentenza in esame lo denuncia espressamente e che caratterizza tutte le norme citate nella motivazione a riprova della sua presenza diffusa nell’ordinamento[3], come già peraltro rilevato dalle pronunce che proprio in merito all’applicazione di detto parametro a tali fattispecie si erano precedentemente espresse[4].
E’ quindi evidente come la Corte abbia scelto il parametro della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale senza rilevare che il suo carattere selettivo unitamente all’ambito esclusivamente nazionale della sua applicazione paiono disegnare una disposizione del tutto estranea, se non anche in contrasto, alla ratio della norma risultante a seguito del referendum del 1995.
Da un lato, infatti, la scelta di un parametro indefettibilmente collegato alla dimensione esclusivamente nazionale della sua applicazione appare in evidente contraddizione con l’obiettivo della norma, nella sua versione post- referendaria, intesa a dare rilievo centrale ed esclusivo alla effettiva rappresentatività delle OOSS a livello aziendale attraverso il diretto collegamento rappresentato dalla sottoscrizione, o dalla partecipazione alle relative trattative, di un contratto collettivo poi effettivamente applicato nell’unità produttiva, in un sistema di accertamento della stessa “dal basso” con esclusione, appunto , dal criterio di individuazione delle OOSS destinatarie della normativa di sostegno rafforzato all’attività sindacale in azienda, di ogni riferimento ad indici soltanto presuntivi e valutati “dall’alto” e dall’altro è ben difficile immaginare un effetto selettivo ad excludendum di una norma volta, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, ad inverare il principio di libertà e pluralismo sindacale.
Tale carattere selettivo, peraltro, appare nel concreto di assai complessa applicazione se si tiene conto che alla individuazione delle OOSS cui attribuire il diritto di nomina delle RSA è del tutto estraneo un meccanismo di scelta diretto all’obiettivo - che nell’ordinamento caratterizza l’utilizzo selettivo della comparativamente maggiore rappresentatività - consistente nell’individuare una sola OS o un solo gruppo di OOSS accomunate dalla sottoscrizione di un solo CCNL “vincitore”, alla fine, della comparazione prescritta ed in contestuale presenza di un numero di RSA da nominare del tutto indeterminato.
Va poi considerato che, se come tale dovesse essere interpretato il fine dell’applicazione del criterio della maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale, questo, nella realtà, finirebbe per avvantaggiare soltanto le OOSS affiliate alle Confederazioni maggiormente rappresentative a fronte di situazioni che vedano il datore di lavoro applicare un CCNL diverso da quello comunemente detto “Leader”, ovvero non applicare nessun CCNL, con un tacito ma sostanziale recupero, al contrario di quanto affermato dalla Corte, della stessa logica sottesa alla versione della norma pre-referendum, nonostante l’assenza di un riferimento formale all’affiliazione alle confederazioni.
In ragione anche del carattere selettivo ed esclusivamente “nazionale” del criterio prescelto va infine rilevato come lo stesso non sia neppure idoneo ad esaustivamente riempire quel vuoto di tutela che la stessa Corte ha denunciato esistere «tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge”. Ed infatti è ben possibile, come nella fattispecie che ha dato avvio al procedimento infine approdato alla Corte Costituzionale, che in azienda operino OOSS che, pur non avendo né sottoscritto alcun contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle relative trattative risultino dotate in azienda di un livello significativo e persino maggioritario di rappresentatività dei lavoratori, rilevato in base al numero degli iscritti, a quello degli aderenti agli scioperi indetti o a quello dei lavoratori assistiti in vertenze insorte con il datore di lavoro e che, in assenza di una diffusione nazionale della loro attività, non possano, neppure in applicazione del nuovo criterio di scelta introdotto dalla sentenza in esame, essere ammessi alla nomina delle RSA.
Va in proposito altresì osservato come non del tutto condivisibile sia la convinzione espressa dalla Corte dell’insufficienza dei rimedi che l’ordinamento appresterebbe nei confronti di una ingiustificata esclusione di una OS maggiormente rappresentativa in azienda dalle trattative per l’effetto condotte soltanto con altre OOSS in ragione del maggior gradimento da parte del datore di lavoro delle loro politiche rivendicative.
In proposito il Giudice delle Leggi fa riferimento in particolare ad una ristretta esperibilità in tali situazioni dell’azione ex art. 28 St. Lav. che troverebbe applicazione soltanto «quando l’azienda faccia un uso distorto della libertà negoziale, oggettivamente discriminatorio, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa».
Va in proposito rammentato, che, nel diritto vivente, sia per l’accertamento della antisindacalità di atti o comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, che per l’accertamento della loro discriminatorietà è ritenuta sufficiente l’allegazione e la prova della condotta oggettiva posta in essere dal datore e l’effetto dannoso derivatone al soggetto interessato, senza necessità di concorso del dolo in ambedue le fattispecie.
Per cui ben si potrebbe sostenere la natura discriminatoria e, pertanto, anche antisindacale dell’esclusione dalle trattative di una OS dotata di maggioritaria o comunque significativa rappresentatività in azienda, qualora tale esclusione produca la lesione della libertà e dell’attività sindacale certamente riconoscibile nell’estromissione dal diritto di nominare le RSA e dal diritto ad usufruire della normativa di sostegno rafforzato di cui al Titolo III St. Lav., senza necessità di ulteriormente indagare circa la sussistenza dell’intenzionalità lesiva da parte del datore di lavoro
Infine, qualche osservazione merita anche l’asserita insussistenza di riferimenti codificati «nel tessuto normativo» per quanto riguarda i concetti di rappresentatività «maggiore» o «significativa» in azienda proposti dall’ordinanza di rinvio alla Corte dal Tribunale di Modena quali possibile oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale “additiva”.
In verità la stessa Corte, come già anticipato, cita con riguardo alla definizione ed alla misura dei livelli di rappresentatività ritenuti sufficienti a riconoscere alle OOSS il diritto alla partecipazione alle trattative per la stipula dei CCNL ed il conseguente diritto alla nomina delle RSA, gli interventi posti in essere da un lato dal legislatore per il settore del Pubblico Impiego nell’ambito del D.lgs n. 165/2001 e, dall’altro, per il settore dell’impiego privato, dalle confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto il 10/1/2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Sia gli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 che le Parti Prima e Terza, V paragrafo del Testo Unico sulla Rappresentanza indicano, come si è visto, una soglia minima di rappresentatività del 5% determinata in base alla media ponderata del numero delle deleghe associative conferite a ciascuna Organizzazione del settore e del numero dei voti ottenuti da ciascuna nelle elezioni delle RSU, al raggiungimento della quale ciascuna OS avrebbe diritto all’ammissione alle trattative nazionali ed alla nomina delle RSA.
Entrambi i testi citati dispongono la certificazione del numero delle deleghe e dei voti ad opera di Enti terzi rispetto alle parti, così sottraendo il diritto alla partecipazione alle trattative nazionali a qualsiasi influsso discrezionale dei datori di Lavoro.
Se è vero che tale sistema - sostanzialmente identico per l’intero Pubblico Impiego e per tutte le aziende aderenti a Confindustria - che fissa la soglia minima e determina le modalità di computo del livello di rappresentatività utile a garantire a ciascuna OS del settore l’accesso alla contrattazione ed il conseguente diritto di nomina delle RSA non può avere applicazione generale al di fuori dell’ambito del Pubblico Impiego e al di fuori di quello delle aziende associate a Confindustria, è, tuttavia, altrettanto vero che nello stesso avrebbe potuto riconoscersi quel «parametro rinvenibile nel tessuto normativo (non solo pattizio , ma anche legale - ndr)» invocato dalla Corte come necessario ed attinente proprio alla definizione del criterio relativo alla rappresentatività maggiore o significativa la cui introduzione era stata proposta alla Corte dall’ordinanza di rinvio del Giudice d Modena.
Tale riconoscimento avrebbe consentito alla Corte di adottare una soluzione certamente più in sintonia con la ratio dell’art. 19 St. Lav. e di evitare i problemi applicativi sopra accennati.
Si evidenzia così come la Corte abbia in realtà scelto di non avallare definitivamente un criterio di rappresentatività esclusivamente aziendale sulla scia del “metus” di aprire le porte ad un eccessivo ed indiscriminato frazionamento dell’attività rivendicativa e ad un definitivo distacco degli agenti contrattuali a livello aziendale da quelli nazionali, che già era stato a fondamento della norma in questione nella formulazione tuttavia abrogata dal Referendum del 1995.
E pertanto questa soluzione integrativa sì avrebbe dovuto essere riservata alla discrezionalità del legislatore.
Ma tant’è.
Non resta che attendere quell’intervento di generale revisione da parte del legislatore che la Corte ha ripetuto anche a chiosa della sentenza commentata.
Nel frattempo, in assenza di indicazioni circa gli indici fattuali da adottare per la misura della rappresentatività sul piano nazionale delle OOSS insistenti sul medesimo settore produttivo - elemento indefettibile al fine di poter operare tra le stesse la comparazione di cui al criterio introdotto con la sentenza n. 156/2025 - saranno nuovamente i giudici del merito a doversi cimentare nella loro determinazione, presumibilmente scegliendo se appoggiarsi a quelli già adottati dalla giurisprudenza e ripresi da numerose fonti amministrative[5] in relazione alle altre differenti fattispecie cui è stato applicato lo stesso criterio relativo alla rappresentatività comparativamente maggiore delle OOSS, mutuati questi ultimi, da quelli già riferiti alla “maggiore rappresentatività” in sé considerata e da valutarsi anche complessivamente (consistenza numerica degli iscritti; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla risoluzione delle controversie di lavoro; partecipazione ad azioni di autotutela), ovvero fare riferimento alla definizione ed alla misura dei livelli di rappresentatività già indicati dalle disposizioni di cui al D.lgs n. 165/2001 ed al Testo Unico sulla Rappresentanza del 10/1/2014.
Si può quindi concludere che per certo la sentenza in commento, sotto questo profilo, apre le porte ad un nuovo periodo di incertezza.
[1] C. Cost. n. 334/88 – Narrativa in fatto, paragrafo 1: «articolazione sulle varie branche produttive, il rilevante numero degli associati, la diffusione periferica su tutto il territorio nazionale, la particolare rappresentatività nel settore dell'agricoltura».
[2] A tale fine il Giudice remittente indicava il possibile utilizzo dei «criteri convenzionali codificati dalle parti sociali (es. Protocollo di intesa del 31.05.2013; T.U. negoziale sulla rappresentanza del 10.01.2014)» oppure il rinvio alla valutazione «caso per caso, (del)la significativa rappresentatività del sindacato in azienda, avvalendosi anche alternativamente dei dati relativi al numero degli iscritti e/o al numero dei voti riportati nelle elezioni delle RSU - ove indette - nelle unità produttive».
[3] C. Cost. n. 156/2025: «Alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale si riferiscono, tra gli altri, l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla contrattazione collettiva di prossimità (sul tema si veda la sentenza n. 52 del 2023 di questa Corte), e l’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), concernente l’integrazione pattizia della tipologia contrattuale. Più di recente, tale riferimento si rinviene anche nell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in ordine al contratto collettivo applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, e nell’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 15 maggio 2025, n. 76 (Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese), in tema di diritti partecipativi dei lavoratori».
[4] T. Rimini, sentenza 11/6/2024 n. 599; T. Roma, sentenza 21/7/2024 n.6696; T. Cassino 28/12/2023 n. 8; T. Vibo Valentia, sentenza n. 1170/2022; T. Roma, sentenza. n. 6373/2020; T. Perugia, sentenza. 233/2019, Cons. di Stato, IV, 22.1.2019, n. 537.
[5] DM Min. Lavoro 4/7/2014 n. 14280 ter; Ministero del Lavoro – Circolare 19/11/2020 n. 17; DM Min. Lavoro 12/3/2019; DM Min. Lavoro 30/10/2020; Decreto interministeriale ML e M. Economia 11/10/2018.