Questione giustizia è lieta di ripubblicare, con il consenso dell’autore, uno scritto di molti anni fa, apparso su Stampa Alternativa, di Vincenzo Cottinelli, giudice del lavoro e fotografo di grande talento
Il dottor Kafka e i lavoratori
Le relazioni del dottor Kafka, dell'Imperialregio Istituto per l'Assicurazione degli infortuni sul lavoro del Regno di Boemia, analizzate da un ex magistrato del lavoro
Potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'«occasione di lavoro» che individua la natura professionale dell'infortunio ai fini della assicurazione obbligatoria INAIL. Alla luce della disciplina dettata dall’art.3 della l. 81/2017 deve ritenersi perciò assicurato all’INAIL l’infortunio occorso in itinere alla lavoratrice in smart working che si reca alla scuola per ritirare il figlio minore. La cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli – devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile: esse perciò integrano l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. 1124/65 ed escludono altresì la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo (a prescindere dalla disciplina dei permessi lavorativi che è altra cosa).
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia
Un libro di denuncia e passione civile contro l’indifferenza e l’ipocrisia della nostra società per morti e feriti di lavoro (di M. Patucchi e B. Giordano, Marlin, 2025)
Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei meccanismi che, all’interno del contratto di lavoro, operano come limite all’autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E’ questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l’interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.
Le relazioni del dottor Kafka, dell'Imperialregio Istituto per l'Assicurazione degli infortuni sul lavoro del Regno di Boemia, analizzate da un ex magistrato del lavoro