Fascicolo 1-2/2026
La legge di riforma della magistratura, il referendum costituzionale, il dopo-referendum.
Sommario
Editoriale
Per ripensare il futuro
1. Prima della legge di riforma
La riforma costituzionale della magistratura. Il testo approvato, le perduranti incognite, i naturali corollari
Con l’approvazione in Senato del testo del ddl costituzionale “Meloni-Nordio” sull’ordinamento giurisdizionale, l’itinerario della riforma costituzionale della magistratura sembra segnato.
A meno di incidenti di percorso e di improbabili ripensamenti della maggioranza di governo, la doppia spoletta Camera/Senato prevista dall’art. 138 della Costituzione si concluderà nel corso del 2025 o all’inizio del 2026 e si giungerà, nella primavera del 2026, al referendum confermativo.
Un referendum voluto da quanti si sono dichiarati contrari alla revisione costituzionale, ma invocato anche da coloro che hanno intenzione di suggellare la “riforma” con il successo ottenuto in una campagna referendaria da vivere come un’ordalia.
Sono molte le lacune del testo approvato dal Senato e le “incognite” sull’impianto finale del governo della magistratura: il “numero” dei componenti togati dei due Consigli; le “procedure” da adottare per il loro sorteggio; le modalità di votazione in Parlamento dell’elenco dei membri laici dei due Consigli e le maggioranze richieste; l’assetto della giustizia disciplinare dei magistrati e l’esclusività o meno, in capo al Ministro della giustizia, del potere di iniziativa disciplinare.
Imponente è poi la cascata di corollari scaturenti dalla “validazione” del teorema riformatore.
L’incertezza sul destino ultimo del pubblico ministero, sul quale già si dividono, nelle fila della destra, farisei e parresiasti; la diminuita legittimazione e forza istituzionale dei Consigli separati e sorteggiati; gli effetti riflessi della scelta del sorteggio per la provvista dei Csm sui Consigli giudiziari e su tutto il circuito di governo autonomo della magistratura: ecco solo alcuni degli aspetti dell’ordinamento della magistratura che verranno rimessi in discussione dalla revisione costituzionale.
La riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario
2. La fase di avvio del confronto referendario
Persona, comunità, Stato alla luce della riforma Meloni-Nordio
Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i principi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei Csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo”, ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima.
Dino Grandi difensore della carriera unica tra magistrati?
Il referendum costituzionale sulla magistratura: retorica della comunicazione e “partecipazione invisibile”
Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?
La riforma costituzionale della magistratura
Il contesto della riforma
Separazione delle funzioni e unità della giurisdizione. Note a prima vista sulle aporie del recente disegno di revisione costituzionale
Il testo s’interroga sul disegno di legge di revisione costituzionale relativo alla separazione delle funzioni giudicanti e requirenti della magistratura, evidenziando le ricadute sull’unità dell’ordine giudiziario, sull’autogoverno e sulle garanzie d’indipendenza. La creazione di due Csm e di un’Alta Corte disciplinare solleva dubbi, anche di costituzionalità, specie alla luce del divieto d’istituire nuovi giudici speciali e del principio generale di democraticità degli organi repubblicani. La riforma, inserita in un più ampio contesto di revisioni frammentate, rischia di alterare gli equilibri costituzionali senza affrontare realmente il fenomeno correntizio.
3. Il momento centrale della campagna
Da cittadina, perché dico NO alla riforma Nordio
Le parole giuste per dire NO
Il libro di Nello Rossi e Armando Spataro, Le ragioni del No. La posta in gioco nel referendum costituzionale, esplora in forma accessibile e chiara, con ricchezza argomentativa, mediante un’esposizione ordinata e logica, non solo le questioni su cui saremo chiamati a votare, ma anche qual è la posta in gioco e quale il reale contesto in cui la riforma costituzionale si colloca.
Favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati, ma al referendum confermativo voterò NO
Cui prodest? La riforma della separazione delle carriere: quale destino per la difesa?
La riforma degli inganni
La magistratura in Francia dopo la legge organica n. 2023-1058: il nodo irrisolto dell’indipendenza dal potere politico
Mutazione del Csm e indipendenza della magistratura: un quadro nuovamente “sconcertante e inaccettabile”?
Brevi note sulla comunicazione pubblica nella campagna referendaria 2026
Gli elementi prevalenti nei contenuti della campagna elettorale: tra “vicende eclatanti” e “posta in gioco”. La comunità dei giuristi di fronte agli effetti dell’investimento in sfiducia.
Le criticità della riforma costituzionale alla luce degli artt. 138 e 139 Cost. nonché del diritto UE e della giurisprudenza della Corte Edu
Ragionando con la Storia: spunti per il NO alla mini-riforma della “separazione delle carriere”
Al referendum del 22-23 marzo, votare NO per contrastare un pericoloso assalto allo Stato di diritto
Note sparse sulla campagna referendaria e sul dovere della magistratura di scendere in campo e fornire elementi per un voto oltre gli slogan
Separazione delle carriere e nuovi assetti del potere: quale destino per l’indipendenza della magistratura?
Il saggio analizza criticamente la proposta di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, esaminandone le implicazioni sul piano costituzionale e processuale. Partendo dall’esperienza della Costituente e dal principio di unità della magistratura, si evidenzia come la riforma non riguardi soltanto la distinzione funzionale tra giudice e pubblico ministero, ma influisca sul luogo dell’indipendenza dell’azione penale e sull’equilibrio tra potere politico e giurisdizione. Si discutono inoltre le conseguenze sistemiche della duplicazione del Consiglio superiore della magistratura, la concentrazione del potere disciplinare e la gestione delle priorità investigative, mostrando come tali misure possano, se isolate, indebolire l’autonomia del pubblico ministero, la forza della difesa e le garanzie costituzionali fondamentali, rischiando di compromettere l’effettivo equilibrio tra accusa, giudizio e difesa nel processo penale italiano.
4. Riflessioni del dopo-referendum
Referendum: come è stata vinta “una battaglia persa”. Ma ora nessuna miope esultanza corporativa
Il referendum e il recinto costituzionale dei valori comuni
Elezioni Csm 2026, per l’associazionismo subito la prova più difficile: la necessità di un percorso coerente con la campagna referendaria, perché quella del NO non sia una “vittoria tradita”
Nella “convergenza del molteplice” di una diffusa corale campagna elettorale a tante voci, l’associazionismo giudiziario non avrebbe potuto fare meglio, sia in campagna elettorale, sia nella gestione più immediata della epocale vittoria referendaria, definitiva riprova del “patriottismo costituzionale” quale realtà politica della società italiana.
Il popolo è un nome collettivo
Il 23 marzo 2026
Referendum: come e da dove ripartire
L’esercizio di realismo che serve a vedere il bicchiere mezzo pieno
Cronaca di un referendum. Quando 15 cittadini decidono di difendere la Costituzione
L’iniziativa referendaria dei promotori del referendum è nata casualmente da rapide riflessioni di un gruppo di cittadini (alcuni dei quali giuristi), che hanno deciso, insieme, di opporsi alla promulgazione di una legge costituzionale che poteva minare le fondamenta della democrazia e, in particolare, la separazione dei poteri fermamente voluta dai Padri Costituenti: i quali, evidentemente, avevano guardato lontano, creando un meccanismo in base al quale ogni modifica costituzionale introdotta senza una maggioranza parlamentare qualificata deve essere sottoposta al vaglio di tutti i cittadini.
È stata un’occasione unica, della quale chi scrive vuole offrire ai lettori il racconto dei vari passaggi, attraverso una narrazione divisa fra esperienza personale e qualche nota giuridica.
5. Appendice
Comunicato ASGI sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e per il NO al referendum
L’indipendenza e l’autonomia della magistratura sono imprescindibili anche per la tutela dei diritti delle persone straniere, in un contesto in cui la questione migratoria, anziché essere gestita con razionalità, è sempre più terreno di scontro e di sperimentazione della restrizione dei diritti.