Magistratura democratica

Intervista a Renato Rordorf

Digiuno di ogni altra precedente attività lavorativa, sono entrato in magistratura nel giugno 1970, all’età di 25 anni, e ho svolto il prescritto tirocinio (allora si chiamava “uditorato”) negli Uffici giudiziari di Napoli, mia città natale, per poi assumere le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza nel settembre del 1971. Scelsi quella funzione essenzialmente perché, nel corso dell’uditorato, ero stato soprattutto attratto dalla giurisdizione penale, con la sua più immediata aderenza alla realtà della vita delle persone e al contesto sociale nel quale esse operano. Né mi sono pentito poi di quella scelta, anche se, dopo circa un quinquennio, avvertii la necessità di non fossilizzarmi nell’attività requirente e chiesi di esser trasferito al Tribunale di Milano con funzioni di giudice. Fui assegnato a una sezione civile e, da quel momento in poi, continuai sempre a trattare la materia civile (salvo due sporadiche esperienze come giudice a latere in corte d’assise), avendo modo di approfondire soprattutto il diritto commerciale (societario e fallimentare). Volli poi fare anche l’esperienza della corte d’appello e, successivamente, quella della Corte di cassazione, dove approdai nel 1995 e dove ho poi continuato ad operare sino al pensionamento, prima come consigliere, quindi, dal 2012, come presidente di sezione ed infine, nel biennio 2016-2017, come primo presidente aggiunto, con la sola parentesi del quinquennio 1997-2002, in cui fui collocato fuori ruolo per svolgere le funzioni di commissario della Consob. 

 

Rispetto al racconto di Dante Troisi, che ambiente hai trovato quando hai iniziato il tuo servizio?

L’ambiente che ho trovato era sicuramente già alquanto mutato rispetto a quello descritto da Troisi. Si avvertiva ancora, in certi contesti, il peso di una tradizione burocratica che contribuiva a dare della magistratura l’immagine di un corpo autoreferenziale e gerarchicamente ordinato, ma agli inizi degli anni settanta del secolo scorso soffiava già forte il vento del cambiamento. La società era stata da poco attraversata dai vivaci dibattiti culturali provocati nel mondo intero dai movimenti giovanili, e poi dal movimento operaio, grandi novità stavano maturando in ambito normativo (lo statuto dei lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, la legislazione in materia di divorzio e poi di aborto, etc.). Per quel che più direttamente riguarda l’esercizio della giurisdizione e la magistratura, era ancora ben viva l’eco del Congresso tenuto dall’Anm a Gardone, con la forte rivendicazione del ruolo fondamentale della Costituzione nell’esercizio della giurisdizione. Pochi anni prima aveva preso avvio l’avventura di Magistratura democratica, e con essa la crescente consapevolezza del valore lato sensu politico della giurisdizione. Si avvertiva da più parti la necessità d’intendere il ruolo del giudice non come mero esecutore di un diritto positivo già dato una volta per tutte, bensì come interprete attento delle esigenze sociali da soddisfare alla luce dei principi espressi nella Carta costituzionale. Un giudice, quindi, capace di calarsi nella realtà sociale del suo tempo uscendo dalla proverbiale turris eburnea nella quale la concezione tradizionale del suo ruolo aveva preteso di rinchiuderlo. 

Fu un’epoca di forti contrasti, quali quelli provocati dal “caso Tolin” (un giornalista condannato nel 1969 a una severa pena detentiva per reati d’opinione) e dal conseguente dibattito sulla legittimità della critica dei provvedimenti giudiziari anche ad opera di altri magistrati, che taluni consideravano una forma di indebita interferenza. 

Nel 1968 ebbe grande diffusione un numero della rivista Il Ponte dedicato all’esercizio della giurisdizione in Italia, che suscitò grandissimo interesse tra i magistrati e non solo. Insomma, v’era un grande fermento intellettuale e, soprattutto tra i magistrati più giovani, un forte desiderio di cambiamento, che ovviamente si scontrava con resistenze altrettanto forti. Ne ebbi subito un assaggio negli anni di uditorato ed ho un vivo ricordo dell’Ufficio istruzione del Tribunale di Napoli, retto in quegli anni con piglio apparentemente bonario, ma in realtà alquanto autoritario, da un dirigente che usava convocare i giudici istruttori per informarsi sui principali processi in corso e dare loro opportuni “suggerimenti”, ai quali conveniva attenersi se non si voleva esser poi sommersi da una gran quantità di assegnazioni di modesto rilievo (perché, ovviamente, il dirigente assegnava i processi a sua totale discrezione). Per effetto di quella esperienza, appena mi furono conferite le funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, mi accinsi a svolgerle con la bellicosa intenzione di combattere ogni forma di indebita ingerenza da parte del “capo”, pur consapevole del fatto che gli uffici di procura erano allora (e in parte sono tuttora) gerarchicamente strutturati. Debbo dire, però, che mi imbattei in un procuratore della Repubblica, un siciliano di mezza età, Luigi Recupero, che aveva un fare forse un po’ paternalistico e ci teneva a controfirmare ogni provvedimento dei sostituti in materia di libertà personale (a quel tempo il pubblico ministero poteva emettere direttamente tali provvedimenti), ma era aperto al confronto con i colleghi più giovani e, in definitiva, non mi impedì mai di svolgere le mie funzioni in autonomia, anche in processi di una certa delicatezza sociale e politica quali quelli che si celebravano sovente nei primi anni settanta nell’hinterland milanese. 

Credo di essere stato fortunato anche nella mia successiva attività di giudice civile. Ho lavorato con presidenti di collegio e colleghi di valore, anche se talvolta di idee diverse dalle mie, e posso dire di non avere mai avvertito il peso di condizionamenti né dall’interno del mondo della magistratura né dal suo esterno.

 

Si comprende dal Diario di Troisi che la Costituzione era del tutto al di fuori dell’orizzonte di valori dei giudici e del loro lavoro quotidiano. Le cose erano cambiate al tuo arrivo?

Ho già ricordato che, nel 1965, a distanza di quarant’anni dallo scioglimento dell’Associazione nazionale magistrati ad opera del regime fascista, la rinata Anm aveva tenuto a Gardone un congresso nel quale era stato fortemente sottolineato, tra l’altro, il dovere primario per ogni giudice di dare attuazione ai principi e alle regole della Costituzione, da intendersi come precettivi e non meramente programmatici. Non potrei dire che quando, cinque anni dopo, sono entrato in magistratura queste indicazioni – oggi le considereremmo persino ovvie – avessero davvero già improntato di sé l’operato quotidiano dei giudici; ma il seme era stato gettato e i frutti cominciavano a maturare. In una magistratura a quel tempo ancora composta, soprattutto nei ruoli apicali e in Corte di cassazione, da un personale formatosi in epoca fascista, non ci si poteva aspettare l’immediata assimilazione dei nuovi principi introdotti dalla Carta costituzionale in un ordinamento che, per il resto, era rimasto pressoché immutato. Già allora, però, una generazione di magistrati più giovani (penso ai cd. “pretori d’assalto”, ma non solo ad essi), sollevando a più riprese questioni di costituzionalità accolte poi dalla Corte costituzionale, contribuì efficacemente a liberare l’ordinamento giuridico da molte scorie risalenti al periodo fascista. Ma ci vollero ancora diversi anni perché si diffondesse davvero l’abitudine di considerare la Costituzione anche come un indispensabile parametro interpretativo delle norme ordinarie e prendesse piede la cd. “interpretazione costituzionalmente orientata”, che oggi (al pari di quella “eurounitariamente orientata”) è pratica comune nelle aule di giustizia.

 

Quando si è concretizzato lo sforzo di (parte almeno dei) magistrati per dare corpo alla Costituzione nel lavoro quotidiano? E i pubblici ministeri come si rapportavano a questi processi culturali e interpretativi?

Come ho già accennato, c’è voluto un po’ di tempo perché la magistratura prendesse piena coscienza dei valori espressi dalla Costituzione e di come essi dovessero riflettersi anche nella quotidiana loro opera di interpretazione ed applicazione delle leggi. Né certo mancarono forme più o meno esplicite di resistenza, quale quella che pretendeva di assegnare ai principi costituzionali un valore meramente programmatico – cioè destinato, di fatto, a restare sulla carta fin quando il legislatore di turno non avesse inteso dar loro concreta attuazione nella trama del diritto positivo – anziché immediatamente precettivo. È stato, perciò, un processo graduale e non brevissimo quello che ha portato a riconoscere il valore apicale e l’effettiva importanza nell’esercizio quotidiano della giurisdizione dei principi e delle regole dettati dalla Carta costituzionale. Né forse poteva essere altrimenti in un Paese che, uscito dalla devastante esperienza della guerra, aveva cercato in svariati modi di rendere il passaggio al nuovo regime democratico e repubblicano il meno possibile traumatico, piuttosto che drammatizzare i profili di cambiamento. 

L’apporto della giurisprudenza – da principio, soprattutto la giurisprudenza di merito – al processo di adeguamento dell’ordinamento giuridico ai principi costituzionali è stato però fondamentale, in tutti i campi, ivi compresa la giurisdizione civile. In questo senso, la magistratura ha svolto un ruolo che definirei per certi aspetti anche “promozionale”. Tra i tanti possibili esempi, per limitarmi al settore civile, mi vengono alla mente gli sviluppi che ebbe una vicenda che mi sembra davvero paradigmatica: il cd. “caso Gennarino”. Era costui un minorenne che, a causa di un altrui illecito comportamento, aveva subito una grave lesione fisica con conseguente invalidità permanente. Nel 1971, il Tribunale di Milano procedette a liquidare il danno patrimoniale sofferto da Gennarino (il risarcimento del danno non patrimoniale era allora riconosciuto solo in presenza di un reato ed era comunque liquidato in misura quasi sempre assai modesta) e lo fece, come a quel tempo si soleva, valutando unicamente in qual misura la futura capacità di guadagno dell’infortunato fosse stata compromessa e adottando, a tale scopo, come parametro il reddito medio di un manovale, giacché il ragazzo era figlio di un manovale e si presumeva che avrebbe svolto da adulto la stessa attività del padre. La decisione suscitò molte polemiche, non solo perché sembrava negare a priori ogni possibilità di promozione sociale alle persone di più umile origine familiare, ma soprattutto perché ne derivava evidentemente la conseguenza che un’analoga lesione sarebbe stata risarcita in misura ben maggiore se patita, ad esempio, dal figlio di un affermato professionista. Fu anche sull’onda di quelle polemiche che perciò, nel corso di quegli stessi anni settanta, la giurisprudenza (prima genovese e poi pisana), anche con l’appoggio di un’illuminata dottrina, elaborò la figura del danno biologico, inteso come pregiudizio all’integrità fisica o psichica della persona, in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla sua condizione sociale o patrimoniale, dando così attuazione al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione e, più in generale, alla rilevanza costituzionale della persona umana quale che sia la sua professione e la sua condizione sociale. Una figura, quella del danno biologico, alla quale solo anni dopo anche il legislatore avrebbe dato poi espresso riconoscimento. 

Quanto al modo in cui i pubblici ministeri, in particolare, si sono rapportati al cambiamento culturale imposto dalla Costituzione, non saprei dire, giacché, come ho già ricordato, la mia esperienza di pubblico ministero è stata assai limitata e molto lontana nel tempo. Ricordo bene, però, di aver cercato d’interpretare quel ruolo sempre con l’intenzione di essere non un “pubblico accusatore”, ma prima di tutto un magistrato della Repubblica. Intendo dire, cioè, che mi ponevo di fronte alle vicende di cui ero chiamato ad occuparmi con la stessa ottica con cui lo avrei fatto se fossi stato un giudice, perché ero convinto – e tuttora lo sono – che tale deve esser il modo di ragionare di un pubblico ministero: partecipe della cultura della giurisdizione perché non interessato a priori a un determinato esito del processo, ma soltanto a che questo si svolga correttamente e pervenga a un risultato il più possibile corrispondente al giusto. Onde è evidente che i principi costituzionali, a cominciare dalla tutela del diritto di difesa e dalla presunzione di non colpevolezza, debbono ispirare il suo operato né più né meno di quanto accade per il giudice. E credo che questo sia avvenuto quando, negli anni drammatici del terrorismo, la magistratura italiana, ivi compresi i pubblici ministeri, è rimasta fedele ai principi dello Stato di diritto; e altrettanto può dirsi, in un ben più lungo arco di tempo, per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Forse qualche eccesso di zelo accusatorio e di protagonismo v’è stato, ai tempi di “Tangentopoli”, quando i magistrati (o alcuni di essi) hanno finito per assumere, magari anche loro malgrado, la veste di pubblici fustigatori dei vizi di un ceto politico e di un mondo imprenditoriale divenuti insensibili alla questione morale. Se nel contrasto alle mafie e al terrorismo la magistratura aveva avuto i suoi martiri, nel fronteggiare la corruzione politico-imprenditoriale sembrò che avesse trovato i suoi eroi. Ma, per dirla con Brecht, «beato quel popolo che non ha bisogno di eroi!». Nondimeno, se lo Stato di diritto ha tenuto anche nel delicatissimo passaggio storico dalla cd. Prima Repubblica alla Seconda, un non piccolo merito va riconosciuto anche alla magistratura e ai suoi anticorpi, pur se messi a dura prova dal virulento conflitto poi scatenato contro di essa da alcuni tra i nuovi protagonisti della scena politica italiana. Un conflitto che tuttora è in atto, e del quale è una chiara manifestazione la recente riforma costituzionale in tema di giustizia che sarà a breve sottoposta a referendum confermativo. 

 

Puoi farci capire l’importanza dell’associazionismo che iniziava a crescere tra i magistrati? E perché solo alcuni magistrati sono dipinti come “politicizzati”?

Per rendersi conto dell’importanza dell’associazionismo tra i magistrati basterebbe ricordare che esso fu vietato in epoca fascista, in coerenza con la vocazione totalitaria di quel regime, che mal lo tollerava perché vi scorgeva un possibile centro di libera e autonoma elaborazione di pensiero. Ben si comprende come mai, quindi, già all’indomani del ripristino della democrazia, siano risorte in Italia forme associative volte a favorire il confronto di punti di vista e l’elaborazione di un pensiero critico all’interno della magistratura. E alla crescita morale e professionale di molte generazioni di magistrati l’associazionismo ha poi ampiamente contribuito, fornendo un terreno di confronto e di dibattito su tutti i temi che interessano la giustizia e l’esercizio della giurisdizione.

Non mi sembra fuor di luogo, a questo proposito, richiamare il disposto dell’art. 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, oltre che come singolo, anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Ciò contribuisce a dare alla libertà di associazione, specificamente garantita dal successivo art. 18, non soltanto il significato di escludere limiti al diritto dei cittadini – i cittadini tutti, magistrati compresi – di associarsi liberamente per fini che non siano illeciti, ma anche una valenza promozionale, propria dei principi fondamentali enunciati nel preambolo della Costituzione: implica, cioè, il dovere della Repubblica di favorire le attività associative nel cui ambito la personalità del singolo meglio possa esprimersi e dove quindi meglio possa realizzarsi il diritto di ciascuno di contribuire con altri al perseguimento di interessi ed idealità comuni. 

Ovvio, però, che, in un contesto associativo destinato alla discussione e all’approfondimento dei valori che sono in gioco nella giurisdizione, del modo in cui questa debba essere organizzata ed esercitata per meglio realizzare le finalità di giustizia cui naturalmente dovrebbe tendere, della deontologia dei magistrati e di altri simili temi, si manifestino sensibilità diverse, che non necessariamente corrispondono a differenti appartenenze politiche (quantunque, ovviamente, anche i magistrati abbiano idee politiche e non siano tenuti a nasconderle), ma sono legittima espressione di divergenti concezioni ideali. Donde la formazione delle correnti, vere e proprie associazioni minori operanti nel più vasto ambito dell’Associazione nazionale magistrati, che sono divenute da un po’ di tempo in qua bersaglio di feroci critiche, quasi fossero un male in sé, ma che hanno la naturale funzione di esprimere la vicinanza ideale dei magistrati che più strettamente condividono un certo modo di intendere la propria professione e, in generale, i temi della giustizia. Definirle “politicizzate” non ha alcun senso, se si vuol dare un’accezione negativa a questo termine. Ma se la parola “politica” è intesa qui nel suo significato più profondo, come cura dei valori della polis, è innegabile che il modo in cui si organizza e si dirige il funzionamento della giustizia è espressione di un mondo di valori e di un insieme di opzioni ideali che, appunto, hanno una siffatta valenza politica. Che i magistrati si confrontino su questi temi di generale interesse, associandosi per discuterli e per diffondere le loro idee al riguardo, dando vita a riviste, organizzando convegni e seminari e promuovendo altre simili iniziative, non solo è legittimo, ma è del tutto auspicabile. 

L’accusa di politicizzazione rivolta ad alcuni magistrati è perciò del tutto fuorviante, sia che la si riferisca alla loro adesione a una determinata corrente, sia che tragga origine dall’adozione di provvedimenti non graditi da chi quell’accusa muove sovente essendo mosso, lui sì, da chiari intenti politici. 

Altra è, però, l’accusa più grave che colpisce un aspetto interno al mondo stesso della magistratura e che si appunta contro il cd. “correntismo”: la contesa per il potere tra le diverse correnti associative, che troverebbe nel Consiglio superiore il proprio terreno di elezione e ne condizionerebbe pesantemente le scelte secondo logiche di mera appartenenza correntizia. Come mi è già capitato altre volte di scrivere proprio in questa Rivista, in questa accusa c’è del vero: sarebbe ipocrisia negare che, non di rado, le correnti della magistratura associata hanno assunto il carattere di vere e proprie cordate, tese a favorire i propri aderenti mediante logiche di scambio poco commendevoli. Da questo peccato neppure il Consiglio superiore è andato esente. Ma non si deve buttare via il bambino con l’acqua sporca. Proprio perché il modo in cui si concepisce e si gestisce la giurisdizione, come ho già ripetutamente sottolineato, non è affatto neutro, ma esprime un mondo di valori e un insieme di opzioni ideali in cui ciascun magistrato si riconosce, è naturale che intorno a quei valori e in vista di quelle opzioni si raggruppino coloro che li condividono, ed è opportuno che ciò avvenga in modo trasparente, così che ognuno possa consentire o dissentire dalle linee programmatiche espresse da un determinato gruppo. Rinunciare a questa possibilità e pretendere che l’autogoverno della magistratura sia affidato alla somma di scelte meramente individuali di magistrati concepiti come monadi non comunicanti, più ancora che un’utopia, appare un’ipocrisia. Non sono le correnti il male assoluto; il male è la loro degenerazione, il loro trasformarsi – quando accade – da luogo di condivisione di progetti e di ideali in gruppi di gestione del potere e di reciproco supporto degli aderenti, sia nell’ambito associativo sia in quello consiliare. È questo che va combattuto, sapendo che, per fortuna, non sempre è così e che occorre saper distinguere senza indulgere nella pigrizia mentale di chi pone sempre tutto e tutti sullo stesso piano. 

 

Come reagì il sistema alla “democratizzazione” della magistratura? Io vedo tre diversi aspetti: a) la critica delle decisioni dei colleghi; b) l’interpretazione delle leggi costituzionalmente orientata; c) la partecipazione al dibattito pubblico e le consonanze con i partiti politici e le forze sociali.

Nel rispondere a questa domanda cercherò di essere più sintetico, perché temo di essermi sin troppo dilungato rispondendo alle domande precedenti e perché quanto ho già detto sopra può essere qui in parte richiamato.

Se la critica alle decisioni dei colleghi è stata un terreno di vivaci contrasti al tempo del “caso Tolin”, cui ho già fatto riferimento, oggi mi sembra abbia cessato di fare scandalo. Di tanto in tanto riemerge, in chiave polemica, l’idea che il magistrato, sol perché tale, dovrebbe esprimersi soltanto attraverso i suoi provvedimenti, per ciò stesso sottintendendo che gli sia inibito avventurarsi in considerazioni non strettamente tecnico-giuridiche. Ma si tratta per lo più di polemiche strumentali e di argomenti retorici, mentre è ormai diffusa la convinzione che anche al magistrato competa il pieno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero critico, anche con riferimento a provvedimenti giudiziari che abbiano implicazioni sociali e lato sensu politiche, purché, ovviamente, chi quelle critiche esprime non sia coinvolto nella gestione del caso e, auspicabilmente, lo faccia in modo civile.

Anche al graduale diffondersi dell’interpretazione costituzionalmente orientata della legge ho già fatto cenno. Basta d’altronde scorrere le annate di un qualunque repertorio di giurisprudenza per accorgersi di come a quel tipo di interpretazione non si facesse mai, o quasi mai, ancora riferimento agli inizi degli anni settanta del secolo scorso e di come, viceversa, negli ultimi anni esso sia divenuto diffusissimo. Al punto da suggerire cautela nell’utilizzo di questo strumento interpretativo della legge, per non rischiare di stravolgere il sistema di controllo accentrato di costituzionalità previsto dalla nostra Costituzione. 

Pure la partecipazione dei magistrati al dibattito pubblico, un tempo disapprovata da chi pretendeva che il magistrato non manifestasse idee o preferenze di tipo politico-sociale per presentarsi quasi come un applicatore meccanico della legge, appare oggi un dato acquisito. Sarebbe pura ipocrisia – e tale credo fosse anche in quell’ormai lontano passato – negare che il magistrato, al pari di ogni cittadino, abbia le sue opinioni sul modo in cui è organizzata la società in cui vive ed opera e su come essa viene governata. Sta alla sua sensibilità e al suo senso di opportunità valutare i tempi e le modalità di espressione delle sue convinzioni, ferma la necessità di astenersi da ogni partigianeria nell’esercizio della sua funzione. Ma, di per sé, la partecipazione al dibattito pubblico di chi, come può esserlo un magistrato, è portatore di una peculiare competenza e di una preziosa esperienza specifica su temi giuridici e di interesse generale, è una ricchezza della società civile di cui sarebbe assurdo privarsi. 

 

La crescente complessità delle leggi, il peggioramento della loro qualità tecnica e l’ingresso nel sistema della legislazione europea quanto hanno inciso, secondo te, nel ruolo che la magistratura ha assunto nel Paese?

Sì, hanno inciso sicuramente molto. Nei miei remoti ricordi del tempo dell’uditorato riaffiora la figura del giudice che si accingeva all’udienza e alla camera di consiglio armato di un unico volume contenete i quattro codici (il civile, il penale e le relative procedure), con il corredo di poche leggi speciali. Ma già sul finire degli anni sessanta dal Novecento, in uno scritto divenuto famoso, Natalino Irti parlava dell’età della decodificazione, evidenziando come la centralità dei codici si andasse affievolendo, a fronte del proliferare di leggi speciali destinare a regolare ben determinati settori dell’ordinamento, che però, inevitabilmente, perdeva in organicità e sistematicità. Questo fenomeno si è poi ulteriormente assai sviluppato, e all’esigenza di organicità del sistema giuridico nel suo complesso ha solo in parte sopperito il fiorire di molteplici codici di settore. Di certo, il grado di complessità delle leggi ne è risultato di gran lunga accresciuto ed è ovvio che vi abbia non poco contribuito lo sviluppo (forse persino abnorme e, comunque, non sempre ben ordinato) di una legislazione sovranazionale europea con la quale l’ordinamento nazionale ha dovuto coordinarsi. Una legislazione europea che, per essere inevitabilmente frutto della commistione di sistemi giuridici diversi, dà luogo a problemi di armonizzazione della legislazione nazionale spesso non facili da risolvere. Il compito del giudice nazionale, che al tempo stesso è giudice europeo, è divenuto perciò inevitabilmente assai più complesso, dovendo egli gestire un sistema normativo multilivello di non facile interpretazione. Né a renderlo più agevole hanno certo contribuito, da un lato, il rapido progresso della tecnica, che ha posto problemi giuridici nuovi ai quali il legislatore non sempre è riuscito a dare tempestive e adeguate risposte (basti pensare ai temi della procreazione assistita e del fine vita) e, d’altro lato, la tendenza del medesimo legislatore ad allargare l’ambito della regolazione giuridica a settori del vivere civile ancora inesplorati: donde il sorgere di cd. nuovi diritti non agevolmente gestibili sul piano giurisdizionale (si pensi, per non fare che un solo esempio, al diritto all’oblio e ai problemi che ne sono sorti nel mondo dell’informazione digitale).

A tutto questo si aggiunge un indiscutibile peggioramento nella tecnica di redazione dei testi normativi e l’ondivaga tendenza del legislatore a ricorrere ora a clausole generali di applicazione indeterminata, ora, viceversa, a normative soffocantemente dettagliate che rischiano, però, di generare lacune perché la varietà del mondo reale eccede sempre di molto l’immaginazione di chi scrive le leggi. Ed è facile intendere, perciò, che lo spazio di discrezionalità dell’interprete, pur sempre in qualche misura esistente, si è enormemente ampliato. Donde la pretestuosità delle ricorrenti accuse alla magistratura di non limitarsi ad applicare le leggi e di invadere il ruolo del legislatore: accuse che non tengono conto di come, oggi più che mai, l’esercizio della giurisdizione non possa consistere nella semplice meccanica trasposizione di un enunciato normativo generale ed astratto alla variabile realtà della vita delle persone in carne e ossa, ma richieda una delicata opera di ricostruzione della regola appropriata per ciascun caso concreto, da ricavarsi sovente bilanciando principi giuridici di carattere generale piuttosto che applicando pedissequamente una ben determinata disposizione di legge. 

 

Ultima domanda, inevitabile, sul referendum: tra i tanti, quale consideri il rischio principale che la riforma porta con sé? 

La riforma incide su un connotato fondamentale della magistratura italiana, quale l’abbiamo finora conosciuta, spezzandone in due l’unità, e altera profondamente la composizione e le funzioni dell’organo di autogoverno. Se il referendum la confermerà, essa avrà come effetto l’indebolimento della magistratura e, di conseguenza, la modifica dell’equilibrio tra i diversi poteri dello Stato fissato dal testo originario della Costituzione. È il punto d’arrivo della contrapposizione da tempo sviluppatasi tra il mondo politico – o una parte di esso – e la magistratura, di cui si vuole un ridimensionamento nel quadro di un più generale disegno teso a favorire un esercizio del potere di governo del Paese il più possibile libero da forme di controllo (non è un caso che la riforma di cui stiamo parlando avvenga nel medesimo contesto storico nel quale si son voluti riformare e ridimensionare anche i poteri della Corte dei conti con la legge n. 1 del 2026). Un disegno, sia detto per inciso, che è comune anche ad altri Paesi retti da forze politiche affini a quelle oggi maggioritarie nel Parlamento italiano, a cominciare dagli Stati Uniti d’America. 

Che sia questo il rischio principale mi sembra dimostrato soprattutto dalla fragilità degli argomenti addotti dai paladini della riforma a sostegno della separazione delle carriere dei magistrati, e dalla persino grossolana delegittimazione del Consiglio superiore, ossia dell’organo di autogoverno posto dai Costituenti a presidio dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura.

Si sostiene che la separazione delle carriere sarebbe necessaria per assicurare la terzietà del giudice, compromessa dalla sua appartenenza alla medesima corporazione cui appartiene il pubblico ministero. Ma non è così: la terzietà del giudice dipende dalla funzione che egli è chiamato a esercitare (e, ovviamente, dalla professionalità e dalla correttezza con cui lo fa), non certo dal rivestire la stessa toga del pubblico ministero. Non è né logicamente sostenibile né storicamente dimostrabile che l’appartenenza al corpo di una medesima magistratura condizioni l’autonomia di giudizio di chi è chiamato a condannare o assolvere un imputato. Non ho mai conosciuto un giudice che, nell’assumere una decisione, si sia fatto influenzare dalla comunanza di carriera col pubblico ministero. Forse che gli avvocati, chiamati a difendere in giudizio parti contrapposte, non lo fanno sostenendo vivacemente ciascuno il proprio difeso, in opposizione all’altro, pur appartenendo tutti alla medesima corporazione? E poi, se davvero tale comune appartenenza incidesse sulla libertà di giudizio, come potrebbe il giudice d’appello o quello di cassazione serenamente riformare o annullare un provvedimento emesso dal collega di grado inferiore? La cronaca, d’altronde, ieri come oggi, è piena di casi in cui un giudice ha disatteso le richieste di un pubblico ministero, anche in vicende ad alto tasso di rilevanza mediatica o politica (basti pensare, da ultimo, all’assoluzione del Ministro Salvini nella nota vicenda dell’impedito sbarco dei migranti salvati in mare dalla nave “Open Arms”). Le garanzie dell’imputato, se di questo si tratta, sono semmai meglio salvaguardate proprio se il pubblico ministero opera non come una sorta di avvocato della polizia, ma con la medesima attitudine di obiettività e imparzialità che è propria del giudice, avendo egli oltre tutto anche il dovere di accertare fatti e circostanze favorevoli all’indagato, come indica l’art. 158 cpp. Si obietta che questa norma sarebbe, di fatto, assai poco rispettata. Non so se ciò sia vero, ma, se lo fosse, vi scorgerei una ragione in più per sollecitare i pubblici ministeri a farne invece applicazione; e appunto per questo è preferibile che essi condividano la formazione professionale, il codice etico e la cultura della giurisdizione propria del giudice, anziché distaccarsene, perché debbono utilizzare i medesimi parametri di giudizio. Di certo, comunque, la tanto pubblicizzata separazione delle carriere, se attuata, non servirà a rendere il processo penale né più rapido né più giusto.

Il depotenziamento del Consiglio superiore è poi sin troppo evidente perché occorra sottolinearlo. Non solo lo si spezza in due e lo si priva della competenza disciplinare, assegnata a un’Alta Corte destinata a essere formata e ad operare secondo regole ancora in gran parte da definire (con legge ordinaria), ma lo si avvilisce privando i suoi componenti di ogni rappresentatività, perché la loro designazione è affidata al caso. Si assume che ciò servirebbe a liberare il Consiglio e la magistratura tutta dal cancro del “correntismo” e dal rischio della politicizzazione. Ma, a parte quanto ho già prima osservato a proposito della impropria demonizzazione delle correnti dell’Anm e dell’altrettanto pretestuosa accusa di politicizzazione della magistratura, riesce difficile comprendere perché questa dovrebbe essere liberata da un giogo che di certo nessuno le ha imposto dall’esterno e che, se avvertito come tale, essa avrebbe ogni possibilità di scrollarsi di dosso da sé. Il sorteggio dei componenti del Csm e della futura Alta Corte disciplinare esprime la totale sfiducia nella capacità della magistratura di scegliere consapevolmente, con metodo democratico, i propri rappresentanti, col risultato di avere un organo di autogoverno scarsamente autorevole e i cui componenti non rispondono del proprio operato verso chi li ha eletti. Si possono muovere tutte le critiche possibili all’operato delle correnti nella magistratura e al modo in cui esse si sono storicamente rapportate al Consiglio superiore, ma la cura non può consistere nello svilire sino a tal punto quest’organo, che è fondamentale nell’equilibrio dei poteri in uno Stato di diritto. Sarebbe come se – mi si perdoni il paradosso –, per reagire al mal costume dei partiti politici, si decidesse di tirare a sorte i nomi dei deputati al Parlamento.

 

 

*  Intervista a cura di Luigi Marini, pubblicata su QG online il 21 marzo 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/intervista-rordorf-diario-giudice).