Magistratura democratica

Il comitato per il NO denunciato per diffusione di notizie false e tendenziose. Un’analisi critica tra testo e contesto della riforma

di Aniello Nappi

1. Denuncia / 2. Giurisprudenza / 3. Contesto / 4. Significato

 

1. Denuncia

Risulta da notizie di stampa che il “Comitato Pannella Sciascia Tortora”, promosso dal Partito Radicale per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, ha sporto denuncia contro i responsabili del comitato “Giusto dire NO”, cui addebita il reato contravvenzionale previsto dall’art. 656 cp («pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico»), in quanto promotori della diffusione del seguente messaggio propagandistico: 

«Vorresti giudici che dipendono dalla Politica? No. Con la legge Nordio i politici vogliono controllare le decisioni dei magistrati. AL REFERENDUM VOTA NO».

Si sostiene in denuncia che il messaggio «veicola una notizia palesemente falsa e tendenziosa, finalizzata unicamente a manipolare l’opinione pubblica e a ingenerare nel corpo elettorale un timore del tutto infondato circa le conseguenze della riforma costituzionale, così da influenzarne il voto». Infatti la notizia diffusa è radicalmente smentita sia dal testo della legge approvata in Parlamento, che ribadisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere anche per i magistrati del pubblico ministero, sia dai relativi lavori preparatori.

Si intende dunque censurare taluni contenuti della campagna referendaria del comitato “Giusto dire NO”, negando che lo scopo della riforma costituzionale in discussione sia quello di limitare l’indipendenza della magistratura dall’esecutivo o, più in generale, dalla politica.

 

2. Giurisprudenza

In realtà la Corte costituzionale si è più volte occupata del reato di cui all’art. 656 cp e della sua compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost. E ha già avuto modo di precisare:

a) che la fattispecie contravvenzionale non include «il caso di chi divulga interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati, e persino tendenziosi, relativi a cose vere; ma semplicemente il caso di chi divulga notizie, falsandole attraverso la maniera di riferirle, e cioè notizie che, in un modo o nell’altro, non rappresentano il vero» (Corte cost., n. 19/1962);

b) che l’idoneità dei messaggi a determinare un turbamento dell’ordine pubblico dipende dal loro contenuto e dalle «circostanze di tempo e di luogo della diffusione» (Corte cost., n. 199/1972). 

Ne consegue che, nel caso di una campagna referendaria, il significato del quesito sottoposto agli elettori dipende in misura determinante dal contesto dell’iniziativa legislativa controversa e dalle ragioni esposte da chi quella iniziativa ha assunto. Anzi, come ha recentemente sostenuto sulla Repubblica Michele Ainis, lo stesso esito del referendum dipenderà certamente dal testo del quesito «ma in misura anche maggiore dal contesto, dalle condizioni esterne in cui cadrà la consultazione».

 

3. Contesto

Essendo dunque indispensabile ricostruire il contesto dell’iniziativa legislativa sottoposta a referendum, assumono rilevanza determinante le dichiarazioni rilasciate da chi ne chiede la convalida referendaria.

Il 30 ottobre 2025 la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dopo aver denunciato «l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento», affermò che «la riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti, prossime all’approvazione al Senato, sono la risposta più adeguata a questa invadenza, che non fermerà l’azione di governo».

In un intervento al Consiglio nazionale forense, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha denunciato «la tendenza delle corti a negare spazi regolativi al legislatore», che erode gli spazi di diretta espressione della sovranità popolare: «oggi c’è il blocco delle espulsioni grazie a decisioni giudiziarie, c’è il blocco della sicurezza, della politica industriale che voglia raggiungere certi obiettivi, si pensi all’Ilva, grazie a decisioni giudiziarie. C’è un’invasione di campo che deve essere ricondotta».

Mentre il Ministro Salvini, il 22 novembre 2025, ha definito «sequestro» la scelta, da parte del Tribunale dei minori de L’Aquila, di allontanare i bimbi di sei e otto anni dai loro genitori (la cd. “famiglia nel bosco”), il Ministro Nordio riconosce che il fenomeno della presunta invasione di campo dei magistrati non è solo italiano, ma riguarda anche altri Paesi.

Sembrerebbe dunque che il problema cui si intende porre rimedio non sia quello della unicità di carriera di pubblici ministeri e giudici italiani, ma quello dell’indipendenza della giurisdizione, che, con il crescente svuotamento del ruolo dei parlamenti, è rimasta la sola istituzione idonea a limitare il crescente potere degli esecutivi.

E infatti, più di recente, la Presidente del Consiglio ha invitato i cittadini ungheresi, chiamati al voto, a confermare il governo di Viktor Orbán, che secondo un report dell’Unione europea ha fortemente ridotto l’indipendenza dei giudici, tanto che la Commissione UE ha deciso la sospensione di fondi destinati all’Ungheria a causa di violazioni dello Stato di diritto, relative anche all’indipendenza del sistema giudiziario.

 

4. Significato

Essendo questo il contesto del dibattito in corso per la campagna referendaria, non è implausibile il significato attribuito dal comitato “Giusto dire NO” alla portata della controversa riforma.

È vero infatti che, nonostante la separazione tra magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente, il testo dell’art. 104, comma 1, Cost., pur dopo la riforma costituzionale, continuerebbe a riconoscere l’intera magistratura come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Ma la garanzia di indipendenza interna riconosciuta dall’art. 101, comma 2, Cost. ai giudici continuerebbe a non estendersi ai magistrati del pubblico ministero, perché l’art. 107, comma 4, prevede che «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario».

Sicché l’autonomia e indipendenza esterna, riconosciuta ai pm come ai giudici, non esclude che la mancanza di una garanzia di indipendenza interna del pubblico ministero ne renderebbe possibile una riorganizzazione fortemente gerarchica anche con legge ordinaria. E un ufficio del pubblico ministero centralizzato e gerarchizzato sarebbe agevolmente controllabile dal Governo.

D’altro canto, come chiarito dal Sottosegretario Del Mastro in una intervista al quotidiano Il Foglio, il vero obiettivo del Governo, già in precedenza espresso dal Ministro Nordio con la formula del pubblico ministero come avvocato della polizia, è quello di togliere al pm «il potere di impulso sulle indagini». Come già previsto da un progetto di riforma del codice di procedura penale risalente al IV Governo Berlusconi (2008), dunque, il pubblico ministero potrebbe investigare solo su notizie di reato presentategli o trasmessegli dalla polizia, da altri pubblici ufficiali o da privati. Si affiderebbe così prevalentemente alla polizia, e quindi al Governo, oltre che ai privati cittadini, l’iniziativa per l’esercizio dell’azione penale. Il pubblico ministero non potrebbe più, come avviene oggi, rilevare d’ufficio una notizia di reato, ad esempio da informazioni di stampa, e investigare al riguardo.

Questa riorganizzazione dell’ufficio e del ruolo del pubblico ministero, in parte già programmata da tempo, avrebbe effetti sull’indipendenza dell’intero sistema giudiziario, perché il giudice sarebbe chiamato a pronunciarsi solo sui casi selezionati dal Governo.

Chi confida, dunque, nel solo testo della riforma costituzionale quale garanzia contro i rischi denunciati dal comitato “Giusto dire NO”, senza considerarne il richiamato contesto, ricorda un personaggio manzoniano: Don Ferrante, che morì della peste, cui non credeva perché incompatibile con i principi aristotelici. 

 

 

*  Pubblicato su QG online il 19 gennaio 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/il-contesto-e-il-significato-della-riforma-costituzionale).