Separazione delle carriere nella magistratura come problema culturale
1. Ragioni storico-ideologiche della disciplina costituzionale / 2. Da che cosa a che cosa. Utilità e rischi / 3. Trasformazioni culturali come contesto di riferimento per un diverso assetto / 4. Questioni di tolleranza politica
1. Ragioni storico-ideologiche della disciplina costituzionale
Come alcuni storici stanno da tempo evidenziando, il momento attuale sembra sotto vari profili assonare a un ritorno. Un ritorno, per così dire, “allungato” non al secolo appena trascorso ma, come per saltum, a un periodo grossomodo corrispondente alla fine del secolo XIX[1]. Quindi a un periodo che molto efficacemente è stato – fra le molte altre definizioni – descritto come “prima modernità”, in quanto caratterizzato soprattutto dalla presenza di numerose invenzioni tecnologicamente avanzate e a tutti gli effetti nuove[2]. Ma anche a un periodo non ancora strutturato appieno sul piano delle garanzie democratiche. Non, comunque, come sarebbe avvenuto – per ragioni ideologiche oltre che del tutto potentemente economiche – per la maggior parte delle democrazie occidentali a partire dal Secondo dopoguerra fino intorno alla metà degli anni sessanta del Novecento[3].
Tale lettura della realtà attuale appare particolarmente connessa alla situazione italiana. Una circostanza che risulta, per molti versi, specialmente evidenziata dal cd. “dato istituzionale”; ossia, fra gli aspetti più tipici della nostra struttura costituzionale, la ripartizione dei poteri nel contesto del nostro assetto democratico di base.
Non è questa l’occasione per un’analisi in qualche modo tecnica – del resto, al di fuori delle competenze di chi scrive – dell’art. 104 come tipica norma costituzionale di riferimento. Ciononostante, non si può evitare di segnalare come la stessa formazione di tale norma, la sua storia insomma, testimoni del rilievo ad essa attribuito come pilastro del carattere democratico della nostra struttura statuale. Ciò attesta la soluzione alla quale si perviene in sede costituente, anche per via della progressiva e combattuta esclusione delle altre soluzioni in quanto meno inequivocabilmente tutelanti l’impostazione democratica del nostro assetto costituzionale[4].
Un’aggiunta appare possibile riguardo a questo percorso formativo, che vede l’affermarsi piuttosto faticoso della disciplina in vigore. Essa concerne un dato fattualmente incontestabile, ossia la convinzione dei Costituenti che obiettivo di fondo dell’assetto costituzionale dovesse essere una ripartizione netta dei tre poteri fondanti l’idea risalente di democrazia[5]. Un obiettivo certo segnato dall’esperienza storica, allora recentissima, degli sconvolgimenti realizzati proprio su questo versante da una ventennale dittatura, ma in particolar modo dall’intento di configurare la Carta costituzionale come una salda garanzia di non ritorno a tale esperienza[6].
Di qui una tripartizione, per così dire, assoluta dei poteri individuanti l’assetto democratico, ma soprattutto una equiparazione di tali poteri in termini di peso e di conseguente autonomia reciproca[7]. E di qui anche la realizzazione di un delicato quanto cruciale equilibrio reciproco fra i poteri coinvolti nella tripartizione. Una circostanza che configura uno speciale status quo istituzionale, sostanzialmente escludente la neutralità di una sua modificazione, ma anche che una variazione a questo riguardo inevitabilmente rischi di pregiudicare o, comunque, mettere tout court seriamente in discussione la tenuta democratica del nostro ordinamento[8].
2. Da che cosa a che cosa. Utilità e rischi
Quello che precede costituisce solo un tentativo di sintetizzare riferimenti basici per contestualizzare il tema che qui si considera[9]. Si deve, tuttavia, riconoscere che la separazione delle carriere all’interno della magistratura italiana, al limite la stessa ipotesi che essa venga realizzata, assume un rilievo più esteso, rientrando appieno in una prospettiva più ampia e, per così dire, storico-culturale. Risulta, invero, inevitabile chiedersi perché in questo momento storico un tale problema emerga, se ne proponga una tale soluzione e, soprattutto, la sua proponibilità e realizzazione appaiano neutre o indifferenti nella percezione diffusa di almeno una parte rilevante dei nostri concittadini[10].
Malgrado o in ragione di questa apparente indifferenza o malcelato disagio, la questione appare invece molto rilevante e degna di qualche considerazione.
La prima è che appare almeno significativo che, a livello di percezione prevalente, non risulti traumatica la circostanza stessa della separazione in quanto intervento di modificazione della configurazione originaria del potere giudiziario nella nostra Costituzione. Ciò che essa realizza all’interno del potere giudiziario è una distinzione che comporta in ogni caso una rottura della sua unità originaria. Un evento dal quale è facile derivare, come effetto modale diretto, la contrazione del peso interno ed esterno di tale potere essenziale per l’equilibrio della tradizionale tripartizione dei poteri democratici[11]. Circostanza non trascurabile e tale da rendere meritevole di attenzione la diffusa apatia che si percepisce sussistere al riguardo.
I perché al riguardo appaiono di ardua ma, al contempo, di agevolissima spiegazione. È, del resto, ampiamente noto che da almeno un trentennio la cultura italiana si è dimostrata senz’altro in grado di analizzare, inquadrare e comunque valutare nella loro complessità vari aspetti dei mutamenti culturali alla base di tale abulia o disorientamento[12]. È da considerarsi ormai superata la loro caratterizzazione risalente come meri “mutamenti antropologici”. Essa ha lasciato il passo a numerose indagini di approfondimento di un fenomeno di progressivo straniamento, mancata consapevolezza e sostanziale disinteresse verso i rischi connessi a trasformazioni anche traumatiche, come appunto la separazione della magistratura italiana. E ciò al punto di configurare ormai come il principale aspetto caratteristico del momento attuale la assoluta sottovalutazione di tali rischi[13].
Lo si cataloghi come diffusa “abulia sociale” o altro, della ineludibilità di questo elemento occorre, in ogni caso, tenere conto nell’analizzare la trasformazione della nostra legge costituzionale proposta in questo tormentato momento storico. Nel complesso, essa pare infatti costituire un aspetto essenziale della comunicazione fra cittadini e Governo. Ciò nel senso di configurare una interlocuzione non fondata su quel rispetto della verità che, a vari livelli e certo scontando significative differenziazioni a seconda delle circostanze temporali e delle culture sociali, costituisce un tratto essenziale della caratterizzazione di un regime politico come democratico[14].
3. Trasformazioni culturali come contesto di riferimento per un diverso assetto
Occorre dire che è, appunto, sotto il profilo della verità che le circostanze alla base del progetto di separazione delle carriere dei magistrati italiani appaiono almeno inconsistenti.
Si dovrebbe prescindere per mera decenza intellettuale dal tener conto della etichetta di “riforma della giustizia” (sic, ma a tali livelli non importa ovviamente se civile o penale) con la quale parte del Governo ha osato presentare il progetto. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come proprio questa invenzione definitoria corrisponda a tutti gli effetti a una dichiarazione non veritiera nella descrizione (rivolta ai cittadini, come è da supporre) di un provvedimento di oggettivo rilievo quale la modificazione di norme costituzionali aventi, oltretutto, un’assoluta forza strutturante sul piano ordinamentale. Invero, a ben vedere e nonostante la sua intrinseca inconsistenza, la circostanza non pare trascurabile, in quanto sintomo di un allarmante iato informativo fra potere esecutivo e cittadini.
Fatte salve le numerose possibili diversificazioni, esiste un dato comune alla storia recente delle cosiddette grandi democrazie occidentali. Chi governa si suppone sia tenuto a informare esaustivamente, dicendo la verità riguardo al suo operato e al contenuto delle scelte politiche che intenda realizzare[15]. Il che implica la necessaria presenza di una qualità fondamentale di tale informazione in termini di verità sostanziale. L’interlocuzione di cui si è detto in ciò consiste, e il dato della verità costituisce pertanto un elemento essenziale della caratterizzazione a tutti gli effetti come cittadini dei soggetti ai quali è fornita comunicazione riguardo alle attività di governo[16].
Questo punto appare centrale rispetto alle circostanze caratterizzanti il dibattito sulla separazione delle carriere della magistratura attraverso modificazione della nostra legge costituzionale. Ciò in quanto, anche al di là della definizione o non di tale trasformazione come una “riforma della giustizia”, appare evidente che solo della rottura dell’unità del potere giudiziario prevista dalla versione originaria della nostra Costituzione si tratta. E non della introduzione di trasformazioni intese a migliorare il funzionamento della nostra giustizia, precisamente di quella penale. In effetti, una fondamentale questione di verità – o piuttosto, e per converso, di estesa quanto falsa rappresentazione della realtà – si pone a questo riguardo. Il che si verifica non solo sotto un profilo politico, ma di cultura; tanto di cultura giuridica che, soprattutto e più profondamente, di cultura sociale[17].
4. Questioni di tolleranza politica
Si riserva solo qualche cenno allo specifico contesto di riferimento giuridico della trasformazione che realizza la separazione delle carriere dei magistrati italiani. Il tutto con un caveat: chi scrive intende ribadire – come evidenziano i pochi rilievi precedenti – di aver solo incidentalmente frequentato, nella sua esperienza professionale, gli aspetti più propriamente costituzionalistici del tema in questione e di non essere insomma a tutti gli effetti, in quanto processualista (anzi, processualcivilista), un “tecnico della materia”. L’ipotesi è che una visione in qualche modo éloignée possa risultare utile per evidenziare il collegamento che sopra si è suggerito fra i due parametri/valori della verità e della democrazia.
In questa prospettiva, il richiamo all’evoluzione della cultura giuridica può forse contribuire al dibattito. Ciò, quantomeno, nel senso di chiarire come proprio la verità rappresenti un canone di riferimento ineludibile ove si aspiri a collegare agli effettivi bisogni della società il sistema di regolamentazione che comunemente si tende a definire “diritto”. E in quanto, pur nel rispetto di un’accezione in qualche modo statica di diritto come “diritto vigente”, si tenga conto delle evoluzioni da tempo in corso a livello di pensiero giuridico e indirizzate alla rimodulazione della sua funzione sociale nonché del suo impatto politico[18].
Il richiamo è intuibilmente ad alcuni settori del diritto diversi dal diritto costituzionale in senso proprio, ma altrettanto notoriamente collegati alle evoluzioni che hanno avuto nell’assetto costituzionale democratico un contesto di riferimento essenziale. In particolare, nell’interpretazione del cd. “dettato costituzionale”, appare da segnalare l’attenzione ai suoi significati di innovazione estensiva delle uguaglianze[19]. Circostanza che, in stretta correlazione, si è anche concretizzata in un diffuso impegno della nostra cultura giuridica rispetto all’applicazione effettiva di tali garanzie e alla loro concretizzazione in termini di tutela giurisdizionale.
Sulla linea di una seria attenzione alle potenzialità di diretta correlazione fra Costituzione, potenziamento dei diritti e relative tutele, si può dire che, almeno a partire dalla metà degli anni sessanta del Novecento, la nostra dottrina si sia espressa in maniera sostanzialmente inequivoca[20]. Un indirizzo che è stato assunto da alcuni settori del diritto, in particolare attraverso l’individuazione di un valore centrale nella ricerca della verità[21]. E la circostanza che proprio su questo specifico terreno siano emerse divergenze a oggi non del tutto superate pare testimoniare della crucialità di tale questione rispetto alla strutturazione di un’idea basica di diritto, di giustizia come effettiva realizzazione delle garanzie previste nella Costituzione[22].
Quanto detto si connette all’esperienza professionale di chi scrive. In effetti, la vicenda italiana del diritto processuale civile della seconda metà del Novecento appare segnata, nelle sue istanze di riforma più avanzate, dalla ricorrente emersione dell’esigenza di uno stretto collegamento con l’effettiva realizzazione del dettato costituzionale[23]. Oltre che in via diretta, ciò è avvenuto anche attraverso l’analisi delle rilevantissime implicazioni in termini di cultura sociale della realizzazione di tali valori mediante un efficiente funzionamento del processo civile[24]. Ed è soprattutto in queste ricerche che si può dire emerga l’assoluta rilevanza, nelle sue varie declinazioni, del tema già evocato della verità[25].
All’interno di tali ricerche, questo nucleo fondante della visione del processo civile come, in primis, giustizia civile ha assunto un valore ulteriore, in qualche modo estendendosi al di là dell’ambito pur ampio del processo. Ciò è, in buona sostanza, accaduto con l’assunzione del valore della verità come obiettivo da perseguire quale unico risultato accettabile di un conflitto giudiziale e, in connessione, con il fine ultimo del perseguimento della pace sociale. E un passaggio ulteriore è stato, su questa base, l’individuazione nella verità del parametro generale al quale ispirare in buona sostanza il complesso delle interrelazioni sociali e politiche[26].
In questa prospettiva, non appare sorprendente che il settore tradizionalmente ritenuto più tecnico del diritto pervenga – quantomeno nelle sue porzioni più innovative – a prese di posizione indici non solo di specifici orientamenti culturali, ma anche di esplicite opzioni politiche. E, in questa prospettiva, che tali opzioni concernano la verità come criterio di riferimento dell’attività del potere politico, specie in quanto canone delimitante l’esercizio di tale potere. È quanto si può significativamente riscontrare nella ironica, quanto ferma e a tratti sferzante, presa di posizione di uno dei nostri maggiori giuristi del processo verso le esternazioni contro la magistratura (giudicante, ma soprattutto requirente) di un nostro Presidente del Consiglio degli anni a cavallo fra il XX e il XXI secolo[27].
In tale circostanza, Michele Taruffo essenzialmente afferma un punto fermo in termini di rilevanza costituzionale e di sostanza democratica del nostro convivere, ma, così facendo, soprattutto pone in rilievo una questione cruciale di delimitazione strutturale dei poteri costituzionali nel loro reciproco interagire. Combinando ironia a elegante determinazione euristica, Taruffo evidenzia un «orientamento che potrebbe dirsi postmoderno» nel tentativo – oggettivamente in atto quasi un ventennio fa e allora non andato in porto – di superare «d’un balzo» la tripartizione dei poteri risalente quantomeno a Montesquieu nella direzione dell’assimilazione dell’essenza del diritto a un quod principi placuit del tutto analogo alla «concezione medievale del principe [e a quella] di Stato assoluto che trionfò nella Francia del Seicento»[28]. Di qui anche l’indicazione di una giustificazione para-democratica di tale volontà superiore del capo nel supporto virtualmente unanime di una volontà popolare sondata, più o meno periodicamente, attraverso poll, tornate elettorali o appunto occasioni referendarie[29].
Un ulteriore aspetto dell’analisi di Taruffo consiste nell’individuazione del punto fermo della postura soi-disant ideologica di quel Presidente del Consiglio in un antagonismo radicale verso la magistratura. Ciò, nell’acuta interpretazione di Taruffo, sulla base di un «rigetto preliminare del principio dell’indipendenza della magistratura». Un’attitudine concernente tanto la magistratura giudicante che quella requirente, ma che sul piano «dell’organizzazione della giurisdizione», quantomeno in via intermedia, appare intesa a «eliminare l’assurda e anacronistica indipendenza dei magistrati del pubblico ministero, nonché la permeabilità fra magistratura requirente e magistratura giudicante» per pervenire a «una rigida distinzione tra le due funzioni»[30].
Da quell’analisi-denuncia (come dalle numerose e analogamente mirate analisi di un grande processualpenalista quale Franco Cordero) sono passati quasi tre decenni, nei quali credo che tutti potremmo confessare una sorta di acquisita noncuranza o di distratto oblio rispetto ai pericoli ivi tanto sapientemente segnalati[31]. Una “colpa sociale” della quale farsi carico. Il che significherà subire la trasformazione antidemocratica oggi in corso di realizzazione del nostro assetto politico-giuridico o, piuttosto, opporre ad essa un cosciente e democratico rifiuto?
Un’ultima considerazione. Accade di voler puntualizzare un punto perché particolarmente cruciale rispetto al tema del quale qui ci si è occupati. Ciò per un basico dovere di chiarezza, o meglio, in coerenza con quanto si è detto, di verità. La riforma costituzionale concernente la separazione delle carriere dei nostri giudici molto spesso è stata catalogata come “complessa” e, in quanto tale, potenzialmente di arduo intendimento per buona parte dei nostri concittadini. Ciò in ragione per così dire di technicalities (in effetti anche esistenti e, invero, manifestazione di astrusa grossolanità disciplinare) asseritamente rappresentanti il nucleo fondante di tale trasformazione. Ebbene, non ritengo che così sia. In altri termini, a mio parere non esiste un nucleo “tecnico” effettivamente fondante questa trasformazione, come, ad esempio, si potrebbe ritenere essere la presenza di due Consigli superiori della magistratura composti secondo certe – e quasi risibilmente raffazzonate – modalità. Esiste invece, drammaticamente se non tragicamente, specie in quanto schermato dietro le technicalities sopra accennate, un unico vero ed essenziale obiettivo della trasformazione in oggetto: esso consiste nello sconvolgimento del nostro assetto costituzionale originario sotto il suo profilo essenziale della ripartizione bilanciata (alias equipollente e pertanto da conservare, rispettando questo suo carattere fondamentale) dei tre poteri costituzionali.
* Pubblicato su QG online il 18 marzo 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/separazione-delle-carriere-nella-magistratura-come-problema-culturale).
1. Così, ad esempio, J. Chapoutot, Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir?, Gallimard, Parigi, 2025, passim; Id., Chaque geste compte, 2024; ma spec., in precedenza, Id., La révolution culturelle nazie, Gallimard, 2017, ove fin dall’introduzione (p. 17, con non casuale richiamo a considerazioni contenute in M. Bloch, Etrange défaite, Soc. des éd. Franc-Tireur, Parigi, 1946) emerge il riferimento al ricorrente quanto fittizio recupero, nella cultura germanica (pp. 75 ss., 91 ss.), di una visione del mondo atavica e fondamentalmente irrazionale; riscontri, al riguardo, anche in M. Gauchet, La révolution moderne – L’avènement de la démocratie, t. I, Gallimard, 2007, pp. 34 ss.
2. Per un riferimento ormai risalente, ma sempre valido, vds. W. Everdell, The First Moderns. Profiles in the Origins of Twentieth-Century Thought, University of Chicago Press, 1998, pp. 5 ss., 347 ss.
3. In funzione meramente esemplificativa, si rinvia alle opere di nostri storici di diverse generazioni: vds. E. Gentile, Ascesa e declino dell’Europa nel mondo, 1898-1918, Garzanti, Milano, 2018, pp. 29 ss.; M. Isnenghi, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo, Laterza, Roma-Bari, 2011, passim e pp. 647 ss.; E. Felice, Ascesa e declino. Una storia dell’economia italiana, Il Mulino, Bologna, 2025, pp. 265 ss., 291 ss.; per un richiamo quasi d’obbligo a una visione complessiva della vicenda ulteriore del ‘900 compiuto, vds., ad esempio, I. Kershaw, The Global Age. Europe 1950-2017, Viking, New York, 2019, pp. 195 ss., 443 ss.
4. In tema vds., ad esempio, V. Denti, Calamandrei e la Costituente: il progetto ed il dibattito sul potere giudiziario, in P. Barile (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 397 ss. (vds. anche V. Denti, Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 101 ss.)
5. Per un ampio e approfondito sguardo, vds. F. Rigano, Costituzione e potere giudiziario, CEDAM, Padova, 1982, passim; in altra prospettiva, vds., ad esempio, G. Gargani, La metamorfosi della magistratura: da ordine a potere, in Foro it., 2013, V, cc. 145 ss.
6. Al riguardo, ad esempio, vds. C. Brusco, Magistratura e Fascismo, in C. Brusco e G. Marongiu, Regime fascista e istituzioni: quale modernità?, in Quaderni di storia e memoria, Genova, 2014, pp. 17 ss. Per un richiamo a una figura a tutti gli effetti emblematica a tale proposito, si rinvia al cruciale lascito costituzionalistico di un processialcivilista del livello di Piero Calamandrei: così, in una produzione immensa, Calamandrei, Processo e democrazia, in Id. (a cura di M. Cappelletti), Opere giuridiche, vol. I (Problemi generali del diritto e del processo), Morano, Napoli, 1965, pp. 655 ss.
Per due studi ancora relativamente recenti in tema, vds. S. Merlini, Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico (1944-1948), Laterza, Roma-Bari, 2007, passim; P. Bagnoli, Piero Calamandrei, l’uomo del ponte, FuoriOnda, Arezzo, 2012, passim.
7. Così, per limitarci a un solo, ma certo molto significativo esempio, vds. l’Introduzione di A. Pizzorusso a Id. (a cura di), L’ordinamento giudiziario, il Mulino, Bologna, 1974; ma, nella vastissima produzione dello stesso A., vds. anche, ad esempio: L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Einaudi, Torino, 1990, pp. 61 ss., 70 ss.; La magistratura nella situazione politica italiana, in Foro it., 1997, vol. 120, n. 4, cc. 113 ss.; Sui referendum in tema di ordinamento giudiziario, in Gazz. giur., 1997, pp. 2 ss.
8. Sulla linea delle indicazioni che seguiranno, si ritiene emblematica l’attenzione a tali questioni anche di una parte della nostra cultura giuridica non costituzionalistica; così, in generale, M. Taruffo, La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 305 ss. (e relative indicazioni bibliografiche); sempre in tema, vds. anche L.P. Comoglio, La garanzia costituzionale dell’azione e il processo civile, CEDAM, Padova, 1970, passim.
9. Così, ad esempio, V. Denti, La giustizia civile, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 80 ss.; Id., Valori costituzionali e cultura processuale, in Riv. dir. proc., n. 2/1984, pp. 443 ss. (nonché Id., Sistemi e riforme, op. cit., pp. 59 ss.).
10. Fra i molti studi recenti in tema, vds., ad esempio, L. Ricolfi, La rivoluzione del merito, Rizzoli, Milano, 2023, pp. 18 ss.
11. Vds., al riguardo, ancora P. Bagnoli, Piero Calamandrei, op. cit.
12. Nell’ambito di una ormai decisamente vasta letteratura in materia, di tale involuzione culturale si dà, ad esempio, conto in G. De Rita e A. Galdo, Il popolo e gli dei. Così la Grande Crisi ha separato gli italiani, Laterza, Roma-Bari, 2014, passim (ma spec. pp. 45 ss., 52 ss.).
13. Al riguardo, vds, ad esempio, M.L. Salvadori, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 43 ss.; per una sottolineatura all’interno di una vastissima produzione della fragilità della condizione democratica, oltre che rispetto alla tenuta delle leggi costituzionali anche in prospettiva storica, vds. G. Zagrebeslsky, Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 29 ss., 47 ss.
14. Nella nostra letteratura recente, vds., ad esempio, Ferraris, Postverità e altri enigmi, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 78 ss.; U. Galimberti, Le disavventure della verità, Feltrinelli, Milano, 2025, pp. 41 ss.; Id., L’etica del viandante, Feltrinelli, Milano, 2023, pp. 231 ss. Per un rinvio a significative prese di posizione al riguardo nelle altre letterature vds., ad esempio, N. Chomsky, It is the Responsibility of Intellectuals to Speak the Truth and to Expose Lies, The New Press, New York, 2017, pp. 27 ss., 57 ss.; in prospettiva più estesa e inclusiva del raffronto con la nozione ormai da tempo estesamente ricorrente di “post-truth”, al riguardo vds. P. Burke, Ignorance. A Global History, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2023, pp. 224-227; R. Castel, La montée des incertitudes. Travail, protection, statut des individus, Seuil, Parigi, 2009, pp. 380 ss.; e, limitandoci alla sua ultima produzione, E. Morin, Changeons de voie : les leçons du coronavirus, Denoël, Parigi, 2020, pp. 106 ss.; Id., Y a-t-il des leçons de l’histoire ?, Gallimard, Parigi, 2025, pp. 60 ss., 76 ss.
15. Emblematica, a questo riguardo, è l’attenzione a tale aspetto nella rigenerazione democratica realizzata in area statunitense dalle politiche del New Deal; così, ad esempio, M.E. Parrish, The Great Depression, the New Deal, and the American Legal Order, in Washington Law Review, n. 4/1984, vol. 59, pp. 723 ss.
16. Per limitarci a qualche indicazione esemplificativa nella letteratura recente, L. Canfora, La democrazia dei signori, Laterza, Bari-Roma, 2022, pp. 69 ss. (e passim); Id., Il porcospino d’acciaio. Occidente ultimo atto, Laterza, 2025, passim; M. De Carolis, Rifeudalizzazione. La mutazione che sta disintegrando le democrazie occidentali, Feltrinelli, Milano, 2025, pp. 73 ss., 160 ss.; nelle letterature straniere, ad esempio, nella prospettiva del rigetto populistico della figura dell’intellettuale e della conseguente incomunicabilità fra le culture come pericolo per un’effettiva democrazia, vds. T. Nichols, The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters, Oxford University Press, 2017, passim.
17. Come epitome di tale sensibilità culturale e attenzione analitica da parte della nostra cultura giuridica, si può richiamare la vicenda intellettuale di uno studioso come Michele Taruffo; così, ad esempio, Id., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari, 2009, passim (ma spec. pp. 107 ss., 134 ss., 222 ss.); inoltre, in una produzione vastissima, Id., Proceso y Verdad en la Transición, in Derecho & Sociedad, n. 50, maggio 2018, pp. 93 ss.
18. Si veda, ad esempio, V. Denti, Dall’azione al giudicato, CEDAM, Padova, 1983, p. VI dell’Introduzione; nella letteratura recente, come esempi di manifestazione di tale sensibilità culturale, vds. A. Carratta, La “funzione sociale” del processo civile, fra XX e XXI secolo, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 2/2017, pp. 582 ss.; A. Dondi, Inattualità di una visione sociale del processo civile, Il processo, n. 3/2025, pp. 853 ss.; S. Dalla Bontà, La funzione sociale dell’avvocato, in Etica e giustizia, n. 1/2025, pp. 89 ss.
19. Per un rinvio d’obbligo a quella parte della cultura processualcivilistica che intorno alla fine del decennio ’60 del Novecento manifestò tale sensibilità, vds. M. Cappelletti, Processo e ideologie, Il Mulino, Bologna, 1969, passim, e pp. IX (Introduzione), 511 ss. (con una riconduzione del discorso al contesto costituzionale e al pensiero di Piero Calamandrei); V. Denti, Processo civile e giustizia sociale, Edizioni di Comunità, Milano, 1971, pp. 13 ss., 53 ss. Per cenni sulla stretta interrelazione intellettuale fra i due A. vds., ad esempio, A. Dondi, Taruffo comparatista. Uno sguardo originale ai problemi del processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 2/2015, pp. 485-518).
20. Un significativo indice della correlazione fra le aperture comparatistiche e sociali della scienza processualistica italiana e il sostrato costituzionale rigido garantito dalla nostra Costituzione è fornito dalle considerazioni di uno dei massimi esponenti di questa scienza nel secolo XX: vds. M. Cappelletti, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, Giuffrè, Milano, 1971, p. IX dell’Introduzione. Nella linea di questa impostazione, per una ricerca emblematica di tale attenzione e apertura, vds. N. Trocker, Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano, Giuffrè, 1974, passim. Riguardo al lascito culturale di quest’opera e alla sua centralità nelle ricerche di questo Autore vds., di recente, Aa.Vv., Processo e Costituzione: omaggio a Nicolò Trocker, Giuffrè, 2023, passim.
21. Si rinvia, ancora a M. Taruffo, La semplice verità, op. cit., pp. 92 ss., 116 ss. (al riguardo, A. Dondi, Alcune difficili (ma anche evidenti) verità intorno a La semplice verità di Michele Taruffo, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 1/2022, p. 113-120); in precedenza, fra le molte indagini in tema dello stesso Taruffo, vds., ad esempio, Id., Note sulla verità dei fatti nel processo civile, in L. Gianformaggio (a cura di), Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 340 ss.
22. Con riferimento agli Autori che in questo ambito giuridico per primi hanno rivolto studi basilari rispetto al collegamento di cui nel testo, vds. ancora L.P. Comoglio, La garanzia, op. cit., e N. Trocker, Processo, op. cit. Per un riscontro di come tale genere di problemi concernenti lo status del giudiziario e le relative esigenze di tutela in un contesto costituzionalmente complesso abbiano suscitato analoghe sensibilità anche nelle più qualificate analisi della cultura giuridica statunitense vds., ad esempio, i saggi riuniti in S.B. Burbank e B. Friedman (a cura di), Judicial Independence at the Crossroads: An Interdisciplinary Approach, Sage, Thousand Oaks (California), 2002.
23. Per una ricostruzione di questa tendenza, con specifico riferimento alle due scuole processualistiche di Pavia e di Firenze, vds., ad esempio, A. Dondi, Una visión partidista de los acontecimientos de la scuola italiana del derecho procesal civil en la segunda mitad del siglo XX, in Justicia, n. 1/2018, pp. 39 ss.
24. Così, ad esempio, V. Denti, Processo civile, op. cit., passim; al riguardo, per un inquadramento nella cultura italiana ed europea del secondo Novecento della lezione giuridica ed extragiuridica di questo intellettuale, vds. A. Dondi, Vittorio Denti, un gran intelectual y su atención hacia las otras culturas. Comparación y perspectiva de las reformas procesales, in Justicia, n. 1/2020, pp. 29 ss.
25. Si ritiene, per ragioni di sintesi, di poter senz’altro rinviare a M. Taruffo, La semplice verità, op. cit., passim (ma spec. pp. 117-119, ove significativamente si sottolinea che, nonostante il ruolo di referente comparatistico cruciale svolto dalla cultura di common law, specie nel côté processualpenalistico del modello di adversary system of litigation statunitense il tema del raggiungimento della verità non risulti del tutto essenziale).
26. Per la sottolineatura di tali circostanze in un dialogo serrato con le analisi di altri due grandi processualisti comparati quali Damaska e Langbein, vds. Taruffo, La semplice verità, op. cit., spec. pp. 95 ss., 171 (nn. 215, 216).
27. M. Taruffo, Berlusconi teorico del diritto, della giustizia, e d’altro, Il Mulino, n. 5/1998, pp. 901 ss.
28. M. Taruffo, op. ult. cit., p. 903.
31. Solo per esemplificare qualche richiamo a un’attività ben nota e variamente configurata di alta opposizione civile, vds. F. Cordero, Le strane regole del signor B., Garzanti, Milano, 2003, pp. 142-144; Id., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 214; Id., L’opera italiana da due soldi. Regnava Berlusconi, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, passim.