Magistratura democratica

Fascicolo 3/2025

Il diritto penale della destra

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Sommario

1. Per una visione di insieme

La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione

Marco Pelissero

Uno sguardo di insieme sul recente intervento legislativo in materia di tutela penale della sicurezza pubblica solleva una serie di questioni: sul piano del metodo, in ragione della scelta di intervenire con decreto legge, quando un disegno di legge sostanzialmente identico era all’esame del Parlamento; sul piano dei contenuti, in considerazione della filosofia di fondo – ispirata a logiche securitarie – che informa l’intero impianto normativo. Il contributo si sofferma su tali snodi, sollecitando più di una riflessione su temi cruciali per le democrazie contemporanee: la scarsa capacità selettiva del proteiforme concetto di sicurezza pubblica; lo spazio che una società democratica è in grado di assicurare al dissenso e alla marginalità sociale; la funzione del diritto penale in una società democratica, con il rischio che esso assuma sempre più una funzione simbolico-deterrente; lo spostamento dal diritto penale del fatto al diritto penale d’autore; una idea di legalità penale che rischia di essere sempre più sganciata dal costituzionalismo.

L’iperfasia securitaria nella comunicazione pubblica. Una narrazione priva di contronarrazione

Giuseppe Battarino

Il tema della “sicurezza”, ridefinito in funzione propagandistica, viene utilizzato in un continuum di comunicazione che va dagli atti informativi istituzionali alle manifestazioni di opinione in rete, ed è ritenuto affidabile per conseguire consenso alle modifiche formali della Costituzione, ma anche a una modifica della costituzione materiale quanto al rapporto libertà-sicurezza. Viene proposto un modello di normalità e non disturbo dell’ordine alle cui deviazioni si afferma esistere quale unica reazione efficace quella basata sulla forza e sulla limitazione di libertà e diritti, a fronte di una giurisdizione descritta come ineffettiva e non funzionale alla “sicurezza”. Alla comunità dei giuristi dovrebbe essere affidata una contronarrazione che collochi i principi costituzionali e quelli maturati dalla scienza giuridica in un “discorso generale”, ideale e comprensibile, che produca un nuovo senso comune dei termini “sicurezza” e “ordine”.

2. La penalità che si espande

Ladri di case e mendicanti. La povertà minaccia la sicurezza pubblica

Pina Porchi

Il "pacchetto sicurezza" del 2025 interviene sulle occupazioni abusive del domicilio altrui (i cd. furti di case) e sull’accattonaggio, ritenuti fenomeni di grande allarme sociale. Di fatto, però, dall’analisi delle norme si comprende che l’obiettivo dell’intervento è più la tutela dei locatori e grandi proprietari, nonché la criminalizzazione delle associazioni che lavorano nel vasto campo dell’informalità abitativa. Le norme sull’accattonaggio presentano, soprattutto nella nuova versione, problemi molto forti sotto il profilo dell’offensività e della proporzionalità. Ci si chiede se non si stia creando un vero e proprio diritto penale del rom e se tale operazione sia utile per tutelare davvero la sicurezza urbana.

Cannabis light: e’ davvero un problema di sicurezza?

Antonella Di Florio

Dopo un lungo dibattito parlamentare, il testo del cd. disegno di legge “sicurezza” (AC 1660, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024, e AS 1236, in discussione al Senato dal 27 marzo 2025) è stato improvvisamente trasfuso nel dl 11 aprile 2025, n. 48, approvato con velocità sorprendente sulla scorta di «ragioni di necessità ed urgenza», volte a potenziare «l’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, ad adottare misure di sicurezza urbana e controlli di polizia e ad introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario», e di «ragioni di straordinaria necessità ed urgenza» in materia di tutela del personale delle forze di polizia e di vittime dell’usura. 
Il decreto-legge contiene anche la norma che vieta la commercializzazione e il consumo della cannabis light: infatti l’art. 18 prevede, trasponendo la medesima disposizione del disegno di legge “abbandonato”, anche modifiche alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, tema in relazione al quale, al di là delle considerazioni di merito, risulta piuttosto difficile riscontrare le ragioni di necessità ed urgenza che dovrebbero essere il necessario presupposto del provvedimento emanato.

L’art. 12-bis Tui: uno strumento sproporzionato e inefficace per il contrasto al traffico di migranti

Stefano Zirulia

Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del Testo unico immigrazione, introdotto dal decreto legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti, sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai cd. “migranti-scafisti”.

3. La penalità che si ritrae

Le più recenti linee di politica legislativa sui reati tributari

Gaetano Ruta

Sempre oscillando tra istanze repressive e mitigatrici, il diritto penale tributario tenta la via della razionalizzazione, secondo una prospettiva che riconduca ad unità il sistema sanzionatorio, in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

4. I luoghi di detenzione

La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta

Riccardo De Vito e Patrizio Gonnella

Il reato di rivolta in istituto penitenziario costituisce un salto di qualità: il diritto penale, incriminando atti di dissenso non violenti, perde la sua natura di strumento di difesa contro gli abusi e le sopraffazioni per diventare baluardo del principio di autorità. Descrizione della fattispecie di rivolta – sia in carcere sia nei CPR – e sua collocazione sistematica forniscono basi evidenti per decifrare la torsione di cui si è detto. I detenuti e gli stranieri, al contempo, vengono definitivamente consegnati al ruolo di nemici dell’ordine e della sicurezza. 

Rivedere l’esecuzione penale nei confronti delle detenute madri?

Marco Patarnello

Nell’articolazione delle nuove frontiere della repressione penale, il pendolo dell’esecuzione penale femminile si avvia a battere un tocco nella direzione opposta a quella percorsa negli ultimi decenni. E non è un tocco marginale, visto che coinvolge financo la condizione di gravidanza e maternità. Se, probabilmente, il tema della genitorialità – fra maschile e femminile – merita una rilettura alla luce dei cambiamenti sociali e di genere, la chiave dell’intervento proposto non sembra legata a una rivisitazione degli equilibri di genere nell’esecuzione penale, ma a un’istanza punitiva e securitaria piuttosto istintiva. 

5. Nel processo e fuori dal processo: nuove dislocazioni di potere e garantismo selettivo

Flagranza differita: tra dinamiche operative e tutela dei diritti fondamentali

Katia la Regina

La nuova ipotesi di flagranza differita introdotta dal dl n. 48/2025 si innesta lungo il solco di un itinerario di normalizzazione dell’eccezionalità che rischia di porsi in tensione con le prerogative che circondano l’inviolabilità della libertà personale. Si accentua, pertanto, la necessità di una riaffermazione dei tratti essenziali delle garanzie pretese dall’art. 13 Cost., da accompagnare all’apertura di maggiori spazi per un controllo giurisdizionale effettivo.

Intercettazioni e sequestro degli smartphone. Alla continua ricerca di un possibile equilibrio/bilanciamento tra riservatezza ed esigenze processuali

Vincenza (Ezia) Maccora

Nel cantiere sempre aperto della giustizia penale si annunciano continue riforme in materia di intercettazioni, che rischiano di vanificare questo importante strumento di ricerca della prova e di spostare l’asse del bilanciamento tra la tutela della riservatezza e le esigenze processuali a favore della prima.

L’interrogatorio preventivo e il gip collegiale

Valerio Savio

Interrogatorio preventivo e gip collegiale: un’analisi delle lacune con cui sono stati introdotti e degli ampi spazi lasciati su più punti all’interpretazione e alle prassi, nel dinamismo delle indagini. Per l’interrogatorio preventivo, i primi punti condivisi dagli operatori nella sua prima applicazione, i possibili effetti del nuovo istituto sulle scelte processuali di pm difensori e sull’agenda e sul modo di lavorare del gip, per più profili chiamato dalla legge a scelte dai rilevanti effetti per il diritto di difesa, in concreto conformative dell’istituto. Per il gip collegiale, una prima analisi delle questioni processuali e ordinamentali non risolte che lo rendono allo stato istituto appena abbozzato. Per entrambe tali “storiche” novità per il processo penale, non per nulla introdotte con la stessa legge che cancella l’abuso d’ufficio e riscrive il traffico di influenze in senso restrittivo alla sua applicazione, emerge con chiarezza dalla disciplina che manca, e soprattutto da quella che c’è e non si è mancato invece di introdurre con precisione, su cosa vi sia stata fretta, interesse e quindi attenzione a legiferare e l’evidenza della potenzialità di due istituti di cui nessuno può in astratto contestare la natura garantista a divenire in concreto strumento di ulteriori diseguaglianze tra categorie di imputati nella sempre più ricercata costruzione di un più protetto statuto processuale innanzitutto, seppure non solo, per politici, amministratori, imprenditori, ceto medio delle professioni.