L’iperfasia securitaria nella comunicazione pubblica. Una narrazione priva di contronarrazione
Il tema della “sicurezza”, ridefinito in funzione propagandistica, viene utilizzato in un continuum di comunicazione che va dagli atti informativi istituzionali alle manifestazioni di opinione in rete, ed è ritenuto affidabile per conseguire consenso alle modifiche formali della Costituzione, ma anche a una modifica della costituzione materiale quanto al rapporto libertà-sicurezza. Viene proposto un modello di normalità e non disturbo dell’ordine alle cui deviazioni si afferma esistere quale unica reazione efficace quella basata sulla forza e sulla limitazione di libertà e diritti, a fronte di una giurisdizione descritta come ineffettiva e non funzionale alla “sicurezza”. Alla comunità dei giuristi dovrebbe essere affidata una contronarrazione che collochi i principi costituzionali e quelli maturati dalla scienza giuridica in un “discorso generale”, ideale e comprensibile, che produca un nuovo senso comune dei termini “sicurezza” e “ordine”.
1. Tra comunicazione istituzionale, comunicazione pubblica e propaganda / 2. Ridefinizione propagandistica di “sicurezza” / 3. Che cosa la Costituzione intende per «sicurezza». Spunti per una possibile contronarrazione / 4. La comunicazione di polizia e l’offerta di rassicurazione / 5. Sicurezza, ordine, forza / 6. La rappresentazione dell’ineffettività della giurisdizione / 7. L’attacco agli equilibri costituzionali
1. Tra comunicazione istituzionale, comunicazione pubblica e propaganda
La comunicazione istituzionale dovrebbe svolgere una funzione specifica di trasmissione di conoscenze civiche, in ciò differenziandosi rispetto al genus della comunicazione pubblica – caratterizzata da contenuti indirizzati a una pluralità di destinatari o a collettività – e qualificandosi rispetto alla contigua species della comunicazione politica, direttamente finalizzata a competere, auspicabilmente con un confronto di idee, sul “mercato” del consenso.
Sempre più frequentemente i confini tra queste forme di comunicazione si presentano mobili, con un’attrazione di fatto negli ambiti della comunicazione politica di atti informativi di diversa origine e diverso scopo, cosicché risulta ridefinito un contesto di comunicazione pubblica in senso generale, dominato – in un continuum che va dagli atti informativi istituzionali alle manifestazioni di opinione individuale in rete – dall’impronta della competizione politica.
In questa situazione è decisiva, per l’acquisizione del consenso, la capacità di individuazione e sovrapposizione, in una comunicazione multilivello, o in un vero e proprio fractured media landscape[1] – un universo in cui gli atti comunicativi provengono da una pluralità di fonti ai limiti dell’ingovernabilità cognitiva – di temi e linguaggi utilmente spendibili.
Sui temi della giustizia e della sicurezza questa mobilità comunicativa si presenta particolarmente accentuata, così da indurre a ipotizzare che sia deliberata e consapevolmente utilizzata per conseguire una crescita del consenso tale da consentire – in questo potrebbe risiedere la specificità della stagione politica inaugurata dall’attuale Governo di destra – una ridefinizione della costituzione materiale che accompagni l’eventuale successo degli avviati progetti riformatori formali.
Anche prima e indipendentemente da questa prospettiva politica, si poteva ritenere fosse in atto da tempo una tendenza al prevalere della “comunicazione di polizia”, su cui ci soffermeremo oltre: le scelte normative penali e processuali penali dell’attuale Governo di destra si integrano ora con un uso politico di questa forma di comunicazione, che costituisce uno degli elementi essenziali del continuum sopra descritto.
L’esame di queste dinamiche è stato in parte anticipato in un contributo apparso su Questione giustizia online[2], che qui si intende attualizzare e collocare nel contesto sopra richiamato, delle politiche del Governo di destra.
Non si può dire che il tema dell’orientamento della percezione dei cittadini sia nuovo o solo contemporaneo; oggi, peraltro, si deve confrontare con la moltiplicazione degli strumenti di comunicazione e la velocità di azione-reazione da alcuni di essi indotta.
Possiamo istituire un raffronto a partire da due vicende risalenti al nascente regime fascista.
Il Governo Mussolini del 1922, uscito dal cedimento della monarchia di fronte alla cosiddetta “marcia su Roma”, si era caratterizzato per scelte ondivaghe che, in qualche modo, costituivano un insieme di “effetti-annuncio”, come si direbbe oggi.
Sul finire della Legislatura, lo scrive Matteotti su La Giustizia il 9 gennaio 1924:
«Prima che un provvedimento sia deciso nessuno ne sa niente, è esclusa ogni pubblica discussione (…). Dopo la decisione i giornali e gli interessati sono costretti a discutere non su un provvedimento preciso e regolarmente emanato, ma sul comunicato apologetico e incompleto che di quel provvedimento vorrà dare l’ufficio stampa fascista»[3].
Altra vicenda esemplare dello stesso periodo storico.
Subito dopo il discorso alla Camera del 30 maggio 1924, con cui Matteotti aveva inchiodato il Governo fascista alle sue responsabilità per i brogli e le violenze che avevano contrassegnato le elezioni, alle 22:30 dello stesso giorno, il dispaccio governativo n. 12/000 dà le direttive del Capo del Governo a quarantacinque giornali amici, manganellatori mediatici all’occorrenza: l’ordine è di additare Matteotti come un provocatore antipatriottico perché nega il «formidabile consenso» elettorale dei fascisti, e dunque perché offende «la volontà del popolo italiano» che alla Lista Nazionale di coalizione, a prevalenza fascista, aveva dato un’ampia maggioranza parlamentare; un armamentario propagandistico indirizzato anche a produrre «l’inevitabile e doverosa reazione» dei fascisti[4].
La stampa amica esegue.
Un esercizio utile può essere quello di tradurre l’approccio di quel governo, nelle due occasioni citate, in termini attuali, con l’opportunità di avere a disposizione il moltiplicatore comunicativo costituito dalla diffusione di contenuti in rete.
Siamo infatti, nella contemporaneità, di fronte alla possibilità di indirizzare le conoscenze e la percezione dei cittadini mediante “elementi indicatori”[5] contenuti in un testo o in un atto comunicativo, illimitatamente reiterabili in forma digitale, che orientano a farci postulare acriticamente e irrevocabilmente alcuni contenuti come veritieri o attendibili.
Questo il contesto di natura generale, all’interno del quale la propaganda ha selezionato un tema ad alta affidabilità, quello della “sicurezza”.
Su questo tema, questa parola, questo “elemento indicatore”, si sviluppa una iperfasia (usiamo questo termine, che in sé indica una logorrea patologica, per marcare la gravità della situazione, e per contrapporla alla afasia, all’attuale mancanza di una efficace contronarrazione) che agisce secondo alcuni schemi costanti e verificabili[6].
2. Ridefinizione propagandistica di “sicurezza”
L’iperfasia ad uso propagandistico sulla “sicurezza” parte dalla sua ridefinizione – provocandone un graduale allontanamento dalla declinazione costituzionale – come regolamento di conti con ciò (o espulsione dalla vista di ciò) che non è conforme a un modello propagandato come “normale” (cioè non disturbante per gli apparati di potere). Ridotto a termini estremi: il cittadino nativo italiano (bianco) che non si occupa di politica se non in senso adesivo al governo; lo straniero che obbedisce e si sottomette docilmente, quali che siano le sue condizioni di vita e di lavoro; il soggetto che non tiene alcun comportamento contrario a un decoro il cui perimetro è definito dai titolari della forza pubblica. Questo in una prospettiva che può pericolosamente divenire complementare a quella della «costruzione identitaria dell’antagonista»[7] o alle dinamiche del diritto penale del nemico, nella radicale e iniziale versione di Günter Jacobs: la conformità al “modello” del “non disturbante la sicurezza” non tanto evita di cadere nel Feindstrafrecht, come nemico, quanto è necessaria per conseguire un generale Bürgerrecht, come cittadino a pieno titolo.
Alcuni esempi di che cosa si intende propagandisticamente per “sicurezza”.
Il 1° agosto 2025 il Governo emana una nota[8] a commento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito ai Paesi sicuri di provenienza dei migranti (la nota aggiunge: «illegali»).
Ebbene, se in apertura si individua l’oggetto del commento – legittimamente critico per ragioni politiche – nella «politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari», nel seguito si afferma che «il Governo italiano per i dieci mesi mancanti al funzionamento del Patto europeo non smetterà di ricercare ogni soluzione possibile, tecnica o normativa, per tutelare la sicurezza dei cittadini».
Il campo centrale di interesse non sono dunque le politiche – quali che siano – con cui affrontare un fenomeno strutturale e complesso come quello delle migrazioni, ma la difesa della “sicurezza dei cittadini” minacciata dagli stranieri[9].
La propagandata minaccia alla sicurezza viene totalmente identificata con la presenza di immigrati: viene messa in circolo nel sentiment dell’elettorato l’idea che la “sicurezza” consista nel descritto poco sopra regolamento di conti o nell’espulsione dalla vista del non conforme al modello propagandato come “normale”.
Assecondano e incrementano questo sentiment molte delle scelte politiche e dei contenuti comunicativi del Governo di destra, quand’anche illusorie: l’eliminazione dalla vista (e il regolamento di conti con gli “invasori”) del problema migratorio con i centri di detenzione in un Paese terzo; l’eliminazione dalla vista (e il regolamento di conti con le “zecche rosse”) degli occupanti sgomberati; l’eliminazione dalla vista (e il regolamento di conti con i “delinquenti”) di qualsiasi autore di reato, immagazzinato indefinitamente in carcere.
In quest’ultimo caso, poiché l’immagazzinamento a tempo indeterminato è impossibile, la propaganda si appunta sul “noi li prendiamo, loro li mettono fuori” e sul “è già fuori”, con il complemento “buttare via la chiave” e “marcire in carcere”: un complesso comunicativo che consente di traslare il problema della “sicurezza” in inadeguatezza della giurisdizione.
Il 21 agosto 2025 un imponente schieramento di forze di polizia procede allo sgombero dell’immobile in cui si svolgono a Milano le attività del Centro sociale “Leoncavallo”.
La questione giuridica a monte è quella dell’assenza del titolo di detenzione o possesso dell’immobile, in un rapporto interprivato: riconosciuta in sede giudiziaria, di talché, formalmente, le forze di polizia hanno dato ausilio all’attività posta in essere da un ufficiale giudiziario[10].
Dichiara la Presidente del Consiglio lo stesso giorno: «Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti»[11].
L’estraneità al modello di condotta “normale” sopra delineato di chi svolge attività politiche e culturali in un centro sociale come il Leoncavallo, lo costituisce come problema di “sicurezza”.
Dettaglio non indifferente: come ha fatto notare il Sindaco di Milano, negli stessi momenti in cui centinaia di appartenenti a forze di polizia venivano schierati per lo sgombero a dichiarata tutela della “sicurezza”, il Comandante della Polizia locale di Milano partecipava alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si tiene a Milano ogni mercoledì: ma nessuna informazione – relativa alla sicurezza, oggetto istituzionale del Comitato – veniva fornita in quella sede sull’attività in corso.
Gli esempi che seguono riguardano invece un corollario all’approccio propagandistico centrato sulla “sicurezza”; non direttamente proposto dalla comunicazione governativa, ma ampiamente diffuso nella bolla cognitiva[12] prodotta dall’iperfasia sulla “sicurezza”.
In una serie di casi la “violazione della sicurezza” intesa come ciò che i detentori della forza pubblica intendono come tale, colloca il soggetto che la compie nell’area di un’inedita riformulazione del in re illicita versari, in cui il pro casu è il comportamento di appartenenti alle forze di polizia.
Così nel caso di inseguimenti ad esito mortale, così nel caso di uso del taser con morte del colpito.
Il 7 gennaio 2025 viene divulgata una videoripresa dell’inseguimento di Ramy Elgaml da parte di una pattuglia di carabinieri, conclusosi con la morte del giovane, il 24 novembre 2024.
Traiamo dalla pagina Facebook di Rai3 – che ottiene rapidamente oltre 266.000 visualizzazioni – alcuni commenti:
A.D.
Così impara a scappare lui e tutti quelli come lui.
Io sto dalla parte dei carabinieri
G.D.
io avrei messo anche la retromarcia non si sa mai, forza carabinieri non mollate
G.E
se avessero avuto la coscienza pulita non scappavano. Sono dalla parte delle forze dell’ordine
J.F.
Onore alle forze dell’ordine
A.T.
Onore ai carabinieri… al posto di blocco se non hai problemi ti fermi e non ti succede nulla. Altrimenti a mali estremi estremi rimedi.
Non mancano commenti che mettono in dubbio la correttezza dell’operato degli inseguitori: ma provocano decine di repliche (la sommaria proporzione è uno a trenta) tutte orientate sulla “naturale” conseguenza della morte per violazione dell’ordine e dell’intangibilità delle “forze dell’ordine”:
C.C.
Era un ragazzo santo cielo
O.V.
vero… e dispiace… ma le leggi si seguono anche da ragazzi… bastava fermarsi… come facciamo tutti...
N.M.
era un delinquente
C.M.
Se non avessero avuto nulla da nascondere… si fermavano all’alt delle Forze dell’ordine... Quando scappa il morto è sempre una sconfitta… ma chi è causa del suo mal, pianga se stesso... Sempre dalla parte delle divise.
Di fronte a questi esiti dell’iperfasia securitaria, sembrano lunari le pacate e competenti affermazioni di Franco Gabrielli, già Capo della Polizia, che dopo la visione del filmato dichiara: «Esiste un principio fondamentale ed è quello della proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per ottenere un determinato risultato: io posso addirittura usare un’arma se è in pericolo una vita, ma se il tema è fermare una persona che sta scappando, non posso metterla in condizione di pericolo. Questo è un elementare principio di civiltà giuridica»[13].
Ma il linguaggio da limitazione cognitiva dei commenti social, di cui sopra abbiamo riportato un esempio, è in sintonia con quanto proprio ai social il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini affida il 18 gennaio 2025, commentando un’interlocutoria informazione sull’indagine per la morte di Ramy Elgaml, proveniente dalla Procura della Repubblica di Milano: «Attendiamo le reazioni di certa vergognosa sinistra che preferisce giustificare chi delinque anziché difendere le nostre Forze dell’Ordine»[14].
La semplificazione confermativa si allontana dal fatto commentato e consolida la sfera di adesione acritica a parametri prefissati: delinquente – giustificare; “forze” (maiuscole) – difendere[15]; e l’oggetto di esame viene rovesciato in funzione del versari in re illicita: è “delinquente” chi disobbedisce, dunque è delle conseguenze della sua disobbedienza che stiamo parlando (non di un comportamento - eventualmente - illecito di un appartenente a forze di polizia).
Analoghe dinamiche si sono sviluppate in relazione ai recenti casi di morte di cittadini colpiti da scariche di taser.
Possiamo in questo caso partire dalle dichiarazioni del Ministro dell’interno: «Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti»; ed ecco la conclusione con la parola chiave, che tutto copre: «la sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito»[16].
Relativamente alle stesse vicende, il SIM («Sindacato Italiano Militari Carabinieri»), emette un comunicato stampa il 18 agosto 2025[17] nel quale si lamenta la presunta vessazione in danno degli operatori delle forze di polizia determinata dalle indagini sugli episodi di morte da taser (si invoca, in sostanza, un’immunità pregiudiziale e totale). Da notare come in poche righe venga ripetutamente utilizzato, al fine di sostenere questa tesi, il termine “sicurezza”: «necessità che la politica prenda atto del sentire della cittadinanza in materia di sicurezza» (il Volksgeist deve guidare le scelte in materia); «la sicurezza non è solo una priorità per i cittadini, ma anche per chi ogni giorno è chiamato a tutelarla»; «compromettere la sicurezza collettiva».
In definitiva: chi si permette di indagare sull’operato delle forze di polizia mette a rischio la sicurezza.
3. Che cosa la Costituzione intende per «sicurezza». Spunti per una possibile contronarrazione
Svolgiamo allora alcune riflessioni sul concetto di sicurezza, nella sua realtà giuridica costituzionale, idonea anche a illuminarne la consistenza in fatto.
Nella comunicazione, come abbiamo visto, viene posta enfasi su questo vocabolo, proposto però in un’accezione limitata alla tutela da (reali o temute o ipotizzate) aggressioni violente alla persona, aggressioni al patrimonio, turbamento del “decoro” (mendicanti, artisti di strada, persone alterate da problemi psichici, alcol o sostanze stupefacenti, … ); ovvero individuando quali “perturbatori della sicurezza” gli estranei al modello di condotta “normale”; mentre, di per sé, quello di sicurezza è concetto ontologicamente più ampio, che – non esaustivamente – comprende la sicurezza sul lavoro, stradale, alimentare, ambientale, sanitaria, digitale, delle comunicazioni.
Nella Costituzione si parla di sicurezza nell’articolo 16 (riserva di legge sulle limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza) e nell’articolo 17 (limitazioni alla libertà di riunione per motivi di sicurezza o incolumità pubblica). Negli articoli 117, 120 e 126, i concetti di «sicurezza dello Stato», «incolumità e sicurezza pubblica» e «sicurezza nazionale», orientano le ripartizioni di competenza, ordinarie e straordinarie, tra Stato e Regioni.
Illuminante il significato del termine «sicurezza» nella Costituzione è l’articolo 41, che prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
L’inserimento, con la legge costituzionale n. 1 del 2022, di salute e ambiente in termini condizionanti l’iniziativa economica privata, rende ancor più evidente la complessità della sicurezza – nella sua ampia e articolata accezione – come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività[18].
Può essere compiuto un tentativo di ricostruzione di un concetto di sicurezza costituzionalmente fondato sulle norme citate e su una norma di portata più generale, quale l’articolo 2 della Costituzione, che, nel garantire «i diritti inviolabili dell’uomo», non può che ricomprendere tra essi il diritto alla conservazione dell’integrità psicofisica della propria persona di fronte ad attacchi ingiustificati, di qualsiasi origine.
Questo concetto si arricchisce – in una duplice direzione – laddove si consideri che lo stesso “senso di sicurezza” è parte dell’integrità psichica della persona; e che il diritto alla sicurezza opera non soltanto nei rapporti interprivati, ma anche quale componente del diritto del cittadino a non subire interventi invasivi di apparati pubblici: in tal senso vanno letti l’art. 13, l’art. 27 (e in generale le norme contenute nella parte I, titolo I) della Costituzione, e l’art. 32, secondo comma, della Costituzione, nella sua origine storica, di rifiuto di interventi sanitari coattivi pubblici.
Un insieme di presidi posti a tutela del cittadino che si alimenta anche del linguaggio connettivo costituzionale: si pensi alla scelta “forte” contenuta nell’art. 13, ult. comma, e alla sua correlazione con la legislazione ordinaria (artt. 607, 608, 613-bis, 613-ter cp).
Non può essere dimenticato che la Costituzione italiana è frutto ed espressione massima, insieme alla Costituzione tedesca del 1949, del percorso di affrancamento dall’assolutismo, nelle sue forme premoderne e nelle reviviscenze totalitarie novecentesche: da questo punto di vista, essa si colloca in un contesto di storia delle Carte fondamentali che consente di richiamare, quanto al tema che ci interessa, l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (divenuto Preambolo della Costituzione francese)[19], l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948[20], l’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 – norma della quale non può sfuggire che, in rubrica e nel testo, contiene l’espressione “libertà e sicurezza” riferita alla tutela della persona principalmente da possibili attacchi provenienti da poteri pubblici.
Nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la sicurezza viene collocata nella visione del titolo V di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia»; e, come si legge nell’art. art. 67, comma 3, «L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali». Ancora una volta, una visione ampia.
La lettura della nostra Costituzione, insieme a quella delle fonti sovranazionali, ci consente di affermare che il diritto alla sicurezza non coincide con quello alla tutela dell’integrità fisica, ovvero del patrimonio, da attacchi predatori, ma ha una portata più ampia, estesa a tutto ciò che attraverso il disequilibrio economico, sociale, ambientale, informativo, di detenzione della forza, è idoneo a compromettere l’integrità della persona; e che nello Stato democratico di diritto deve essere perseguito un equilibrio costante tra libertà e sicurezza.
Collocare il diritto alla sicurezza nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione porta a coordinare le modalità della sua tutela con il decisivo contenuto del medesimo articolo, laddove si richiede «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica (…) e sociale»: doveri di cui costituisce espressione anche la cura reciproca, tra cittadini, della propria e altrui sicurezza, la prestazione di soccorso, la segnalazione alle autorità di situazioni di pericolo, la prevenzione dei comportamenti antisociali mediante la promozione della coesione sociale, e non solo la loro repressione postuma mediante l’uso della forza.
Altra norma costituzionale che fornisce un parametro ricostruttivo è quella di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla «Repubblica» e dunque a tutte le articolazioni, centrali e locali, di tutti i poteri dello Stato, compiti di «pieno sviluppo della persona umana»: un individuo che sia costretto a vivere in un contesto squilibrato quanto al binomio libertà-sicurezza, subendo atti ingiustificatamente invasivi da parte dei poteri pubblici o vedendo scarsamente tutelati – in via preventiva e non solo repressiva – i beni essenziali, non potrà conseguire quell’effetto di integrale sviluppo della persona.
Sugli errori di visione delle cosiddette “politiche della sicurezza” si è espresso con particolare efficacia Livio Pepino[21], commentando un recente intervento di Walter Veltroni[22].
Ma di quell’intervento dell’ex-parlamentare vale la pena di sottolineare, nel contesto del presente contributo, il falso postulato dell’insicurezza (ancora una volta limitata a una tipologia ristretta di forme di aggressione alla persona). Esordire dicendo che «mai la percezione di insicurezza su tutti i fronti [è] stata così alta» in Italia è affermazione che risulta irrisolta e ambigua se subito dopo si enumera, in una lunga paratattica senza verbo, come postulato della reale esistenza di un “problema sicurezza”, una serie di reati contro il patrimonio e la persona.
Si afferma cioè, all’unisono con l’iperfasia securitaria, che “i cittadini sono insicuri” non che “i cittadini sono indotti a credere di essere insicuri”.
Il discrimine diventa allora proprio questo: non accettare la narrazione corrente, non accettarne i postulati, proporre una contronarrazione costituzionalmente orientata.
4. La comunicazione di polizia e l’offerta di rassicurazione
«Le ragioni dell’insicurezza non stanno in un inesistente aumento dei reati ma altrove, non ultimo in una rappresentazione mediatica scandalistica e falsata, evidenziata da una ricerca dell’Osservatorio di Pavia, che dimostra come il principale Tg nazionale italiano dedichi oltre il 58% dello spazio a fatti legati alla criminalità e a notizie che hanno a che fare con tematiche “ansiogene” e soltanto il 4,4% a informazione su crisi, impoverimento e perdita di lavoro, mentre il dato è, rispettivamente, del 5% e del 58% nel principale telegiornale pubblico del Regno Unito, del 16% e del 33% in quello tedesco, del 13% e del 19% in quello francese e del 51% e del 19% in quello spagnolo»[23].
Quelli che l’Osservatorio di Pavia, citato da Livio Pepino, definisce «connotati ansiogeni» dell’informazione[24] si specchiano in un’offerta di rassicurazione, proveniente da forme dominanti di comunicazione che propongono l’uso della coazione e della forza, variamente declinato ma univocamente orientato alla riduzione o privazione di libertà, quale unico fattore di prevenzione di un incombente “disordine” e di mantenimento dell’“ordine”.
In questo senso, il più recente “decreto sicurezza”, il decreto legge n. 48 del 2025 (l. n. 80/2025) assume anche un valore comunicativo.
Limitandoci a un unico aspetto, produttivo di una percezione specifica, possiamo notare come le norme del capo II, dedicato alla sicurezza urbana, siano costellate di una serie di indicazioni testuali che presentano la città, luogo di aggregazione umana e manifestazione della vita sociale, come, invece, un campo minato costellato di rischi: i luoghi e i modi del disordine e dell’insicurezza – rilanciati in altre forme dal continuum di comunicazione istituzionale, pubblica e politica – sono «accattonaggio», «manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico», «immobili occupati», «stazioni ferroviarie», «metropolitane», «infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale», «strade ordinarie o ferrate».
Per quanto più direttamente riguarda la comunicazione pubblica – e in particolare la prima rappresentazione – degli eventi di rilevanza penale, parliamo di un approccio che ha portato, nel corso di un lungo periodo, alla predominanza della “comunicazione di polizia” (in termini di contenuti e stile) nell’ambito della comunicazione pubblica e istituzionale e dell’informazione.
I messaggi quotidiani sono innumerevoli[25].
Dalla costante iconografia di auto e divise di Carabinieri e Polizia di Stato associate a qualsiasi notizia di cronaca, alla ritualità delle conferenze stampa; dal facile “copiaincolla” redazionale di comunicati stampa delle polizie, alla traduzione in termini di “operazione” o “blitz” a sirene spiegate degli esiti cautelari parziali di complesse attività di indagine, o, per altro verso, di normali attività di polizia, non v’è cittadino che non venga costantemente raggiunto da decine di repliche di quella forma di comunicazione, connotata da un vero e proprio “stile”.
La consultazione mediante un motore di ricerca in rete di “operazioni polizia”, “operazioni carabinieri”, “blitz polizia”, “blitz carabinieri”, restituisce centinaia di esecuzioni di misure cautelari[26]: cioè di provvedimenti giurisdizionali motivati, frutto di un lavoro progressivo di attività di polizia giudiziaria e di autorità giudiziarie, fondati sull’applicazione di norme costituzionali, penali sostanziali e penali processuali. Poco o nulla di tutto questo equilibrato e complesso lavoro rimane nel fascino dell’immediatezza propagandato e nello stile di polizia utilizzato – attraverso la pressoché costante mediazione di comunicati stampa – dagli organi di informazione[27].
La conferma cognitiva viene amplificata dai social network, popolati da una grande quantità di fonti ufficiali, semiufficiali o non meglio qualificabili, che hanno come tessitura comune l’adesione pregiudiziale all’“ordine” garantito dalle “forze”: luoghi social quali “Un solo grido Carabinieri”, “Carabinieri Sempre Onore A Voi”, “Cuore della Benemerita”, “Noi Poliziotti per sempre” si sommano, ottenendo complessivamente le interazioni di centinaia di migliaia di cittadini, a comunicazione pubblica e istituzionale come quella di “Agente Lisa”, descritto come profilo social friendly della Polizia di Stato, che conta oltre cinquecentomila follower[28]: a riprova di un grande investimento in comunicazione, che si coglie, in altro ambito, anche nella consulenza ufficialmente offerta dai corpi di polizia alla stesura di sceneggiature cinematografiche e televisive.
Non si tratta di una rappresentazione semplice o ingenua, da poter guardare con distaccata ironia.
L’ordinamento costituzionale e legislativo italiano realizza un attento equilibrio del rapporto tra libertà e sicurezza; ma la comunicazione pubblica orientata alla prevalenza dello stile di polizia consente di affermare – a chi vi sia politicamente interessato – che esiste efficacia sistemica solo dove vi sia, nell’immediatezza, azione neutralizzatrice-eliminatrice di qualsivoglia alterità rispetto al “modello” acquiescente.
La prevalenza della comunicazione di polizia (l’arresto, le manette, i lampeggianti, i corpi variamente costretti) nella prima rappresentazione dei delitti – spesso decisiva nel formare le opinioni – produce altresì, quale effetto complementare logico (inconsapevole per alcuni, atteso o deliberato per altri) la percezione di apparati diversi da quelli di polizia come disfunzionali alla coesione e al controllo sociale.
5. Sicurezza, ordine, forza
Per comprendere uno degli “elementi indicatori” idonei a produrre postulati acritici, va brevemente esaminata l’iperfasia – parallela al discorso sulla “sicurezza” – dell’uso dell’espressione, atecnica e propagandistica, “forze dell’ordine”.
Il termine “ordine” reca in sé un messaggio di rassicurazione: la specificità rassicurativa dell’inserimento nell’espressione “forze dell’ordine” consiste nel riferimento alla visibilità di meccanismi azione-reazione.
L’ubriaco molesto, il mendicante, il ladro, l’autore di schiamazzi – peggio se stranieri – sono rimossi dalla forza buona delle divise: il disordine è risolto.
Ed è quel disordine che il cittadino comune può percepire senza bisogno di documentarsi, di riflettere: come esige, invece, l’attenzione al “disordine” geopolitico, a quello oligarchico globale, a quello creato dal capitalismo neo-monopolistico, a quello prodotto dalla crescita delle diseguaglianze: le facoltà percettive del cittadino, non infinite, vengono assorbite dal ladro arrestato dalle “forze dell’ordine”.
Peraltro quell’espressione atecnica, pur divenuta usuale, ha degli antecedenti storici inquietanti, che mostrano come, in questo delicato contesto, le parole abbiano un peso che va attentamente misurato.
Il regime nazionalsocialista ha assunto la sua veste dittatoriale più pesante anche introducendo una modalità di fermo di polizia non sottoposto a limiti temporali né a possibilità di controllo giurisdizionale, e, più in generale, sottraendo a controlli l’azione della polizia.
Questa operazione di trasferimento di poteri aveva trovato un successivo sviluppo, coerente con il Führerprinzip, l’adesione al “capo”, nella creazione – siamo nel 1937 − di una nuova forza di polizia, la Ordnungspolizei, risultante dall’accorpamento delle SS alla polizia civile. Uso statuale della forza e uso di partito coincidono: consapevole delle perplessità che questo sviluppo può produrre, Heinrich Himmler, Capo della polizia e acuto conoscitore degli strumenti della propaganda, utilizza il rassicurante termine «ordine» (Ordnung) per indurre un’adesione alla «forza»; del resto, il fenomeno del valore propagandistico della «forza dell’ordine» è stato valutato dagli storici in termini di peso decisivo che un’immagine di forza e di efficienza esercitò nell’attrarre consenso verso il regime nazionalsocialista[29].
Un altro inquietante richiamo storico si ritrova nella vicenda del tentato colpo di Stato in Italia del 7 e 8 dicembre 1970: un piano concretamente avviato, anche con disponibilità di armi, ma non condotto a termine, di rovesciamento delle istituzioni democratiche, attribuito in primo luogo all’organizzazione di estrema destra Fronte nazionale, guidata da Junio Valerio Borghese, ma con connivenze in altre formazioni politiche di destra e alcuni apparati dello Stato.
Nella notte del golpe, radio e televisione avrebbero dovuto trasmettere un proclama di tono ducesco, contenente anche un riferimento espressivo al discorso di Mussolini del 10 giugno 1940 sull’entrata in guerra dell’Italia («Combattenti di terra, di mare e dell’aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni»). Il testo del proclama golpista così si esprimeva: «Soldati di Terra, di Mare e dell’Aria, Forze dell’Ordine, a voi affidiamo la difesa della Patria» (dopo avere chiarito che «le Forze Armate, le Forze dell’Ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della Nazione sono con noi» e che gli avversari della Patria - cioè esponenti politici, sindacalisti, pubblici funzionari sospetti - «sono stati resi inoffensivi» dalle predette Forze dell’Ordine)[30].
Ai giorni nostri l’espressione “forze dell’ordine” viene deliberatamente usata in luogo di “polizia giudiziaria”: che invece, correttamente, rinvia a un lavoro interno al procedimento penale da parte di soggetti pubblici non esercitanti la “forza” bensì il diritto, e l’intelligenza investigativa, nel quadro dell’articolo 109 della Costituzione e in vista della sede di garanzia del processo; ovvero della onnicomprensiva, più estesa rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, ma sostanzialmente corretta, espressione “forze di polizia”[31].
L’espressione può essere appropriata se riferita ad attività materiali di tutela dell’ordine pubblico: sarà quindi possibile definire correttamente “forze dell’ordine” gli schieramenti di polizia in assetto antisommossa, in servizio di ordine pubblico, allo stadio, che presidiano una manifestazione, che – come accade – usano la forza[32]. In questo caso i reparti delle forze di polizia che vengono impegnati hanno un’organizzazione e anche – se così la vogliamo definire – un’antropologia operativa ben diverse da quelle delle attività di polizia giudiziaria.
La questione qui sinteticamente posta va, d’altro canto, vista in relazione con la mancata piena e concreta attuazione dell’articolo 109 della Costituzione: laddove, invece, le singole forze di polizia, ciascuna con il proprio ordinamento e i propri criteri di priorità e scelta di scopi – senza che possa dirsi esistente una organica “polizia giudiziaria” (tale non potendosi ritenere la somma delle sezioni di cui all’art. 56, lett. b cpp, né l’insieme dei servizi esterni, totalmente dipendenti dalle rispettive gerarchie, sino al livello governativo)[33] – tendono ad agire nel campo della comunicazione pubblica e istituzionale a prescindere dalla dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria[34].
6. La rappresentazione dell’ineffettività della giurisdizione
Vengono parallelamente offerte rappresentazioni deboli o fuorvianti della realtà giurisdizionale, che hanno un punto di massima criticità nella visione del sistema sanzionatorio.
L’eccezionalità della privazione di libertà – proclamata dall’art. 13 della Costituzione quale frutto diretto del rifiuto storico delle esperienze totalitarie, italiana ed europee – svanisce nella descrizione contrapposta, già sopra accennata, di chi “mette dentro” (le polizie) garantendo l’ordine e chi “mette fuori” (i magistrati) ponendo a rischio la sicurezza dei cittadini.
Storicamente i principi normativi contemporanei dei Paesi occidentali in questo campo sono frutto della scoperta illuministica del carattere “atroce” del diritto penale nell’epoca della morte come pena generale e dei supplizi come riaffermazione plateale del potere[35]. Le prime forme di reazione vengono espresse alla fine del Settecento negli intenti di mitigare le pene e di renderne legale l’applicazione. La successiva formulazione, nell’Ottocento, del principio di legalità, produce i suoi effetti di lungo periodo attraverso il già descritto rifiuto storico delle esperienze totalitarie del Novecento, nelle scelte delle Costituzioni europee contemporanee e delle Convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali, che affidano senza riserve e senza deroghe – se non strettamente limitate nelle forme e nei tempi – alla sola giurisdizione le decisioni di limitazione della libertà personale, le quali devono essere basate su tassative norme incriminatici preesistenti al comportamento destinato a produrle e assistite da garanzie procedimentali.
Il tentativo di alterare questo equilibrio – storicamente e civilmente raggiunto, ma sempre esposto a pericolo – del rapporto libertà-sicurezza, avviene in forme indirette ma penetranti anche attraverso la diffusione virale di informazioni non vere sul sistema sanzionatorio e sui compiti della giurisdizione.
Una delle forme di attacco parte da una premessa teorica che mutua quelle che fondarono il declino dei diritti fondamentali già storicamente verificatosi nel regime fascista, in quello nazionalsocialista[36], ovvero in esperienze di apartheid e in dittature centrosudamericane.
Essa consiste nel negare legittimazione al controllo giurisdizionale sulla privazione di diritti di libertà dei cittadini, ritenendo che i comportamenti dei soggetti appartenenti ad alcune categorie stigmatizzate – ed estranee al “modello” – non siano efficacemente contenibili con le forme articolate della giurisdizione, ma che quei soggetti possano e debbano essere privati della libertà personale o di diritti individuali in forma amministrativa; si propaganda, poi, l’efficienza di questo modello di compressione dei diritti.
Nelle vicende recenti del nostro ordinamento giuridico, e nella correlativa attività di comunicazione propagandistica, questa compressione di diritti colpisce gli stranieri, i tossicodipendenti, i tifosi di calcio, i soggetti sottoponibili al cd. “daspo urbano”[37], non casualmente ampliato nell’applicazione dal decreto legge n. 48 del 2025 (l. n. 80/2025); la direttiva sulle “zone rosse” di Capodanno 2025, emanata dal Ministro dell’interno e applicata da diversi prefetti, segue questa logica[38]; e, per sua natura, ogni elenco di categorie socialmente deprivate – o deprivabili – di diritti è solo provvisorio, e dunque aperto.
Correlata a questa forma di attacco è quella ulteriore che, premesse alcune rappresentazioni deliberatamente fuorvianti del sistema penale, perviene a conclusioni intese a comunicare l’inefficienza dell’applicazione delle sanzioni mediante il processo penale, luogo della giurisdizione e delle sue garanzie, luogo di esercizio della razionalità nel tempo ad essa necessario[39].
Questo secondo livello di attacco si basa su premesse descrittive della vicenda penale non corrispondenti alla realtà del nostro ordinamento, modellata dalla Costituzione e alla quale si è pervenuti attraverso un’articolata elaborazione legislativa e una lunga evoluzione giurisprudenziale.
Si postula infatti che la reazione sanzionatoria penale sia esclusivamente quella privativa della libertà; che la pena detentiva sia una reazione stabile e intangibile dell’ordinamento all’accertamento della commissione di un illecito penale da parte di un soggetto; che questo accertamento, coincidente con la privazione della libertà, possa e debba utilmente intervenire nell’immediatezza del fatto ad opera di chi deve garantire l’ordine con la forza.
A fronte del quadro costituzionale e legislativo di equilibrio “alto” del rapporto tra libertà e sicurezza, le confluenze produttive di bias di conferma e bolle cognitive della comunicazione pubblica tendono dunque ad affermare – come abbiamo visto – che esiste efficacia sistemica solo dove esiste funzione neutralizzatrice-eliminatrice di qualsivoglia devianza (o non conformità al “modello”), efficacemente svolta dalle polizie; mentre un sistema giudiziario descritto come inefficiente non è in grado di “mettere dentro” gli autori di reati (o i “non conformi al modello” in genere), e anzi tende a “mettere fuori” tutti.
La giurisdizione è ineffettiva, non funzionale alla “sicurezza”, d’intralcio al mantenimento dell’“ordine”, priva di “forza”.
Non è casuale, ad esempio, che ricorrentemente, nei comunicati stampa delle polizie, gli arresti domiciliari non siano una misura restrittiva della libertà del cittadino, ma un “beneficio” (implicitamente: i magistrati “li mettono fuori” dal carcere); mentre la modifica in pejus di una misura cautelare diventa “revoca del beneficio”; il termine “arresto” (come attività direttamente svolta dalle polizie) viene onnicomprensivamente riferito alle misure precautelari, all’esecuzione di ordinanze in materia di libertà personale, all’esecuzione di pene detentive; attività che, tutte – in quanto espressive del “mettere dentro” – vengono sottratte al lavoro dell’autorità giudiziaria per essere ascritte a quello delle polizie.
Contestualmente, se ragionevole e non censurabile è l’esigenza di una razionale visibilità della reazione sanzionatoria, l’ulteriore deriva è verso una richiesta di “vistosità” che ci fa regredire alla condizione di “splendore dei supplizi” descritta da Michel Foucault[40].
L’affermazione della restrizione di libertà come normalità e valore e la proclamata inefficienza della giurisdizione coincidono nel disegnare una percezione dell’effettiva risposta all’“insicurezza” vista come immediata, esclusivamente restrittiva e dunque ritenuta effettiva (i lampeggianti delle polizie, l’esibizione degli ammanettati, se possibile la crudeltà)[41].
Intanto si offre l’immagine alternativa di una giustizia lungamente negoziata con esiti ineffettivi: lo spettacolo “incomprensibile” di pubblici ministeri e giudici descritti come neghittosi e deboli, di avvocati descritti come pateticamente cavillosi.
Sopravanzati, gli uni e gli altri, dalla rappresentazione mediatica di pseudoprocessi[42], in cui viene obliterata qualsiasi visione complessiva dell’attività giurisdizionale a favore di una selezione di fonti destinate a offrire la visione di esiti decisionali contraddittori, soggetti a continua ridiscussione; e mentre cresce la foresta del numero dei detenuti, si fa percepire il rumore del singolo albero caduto, consistente in decisioni giudiziarie descritte come ingiustificatamente lassiste.
7. L’attacco agli equilibri costituzionali
Il contesto che abbiamo sin qui descritto, con le scelte comunicative sugli eventi di rilevanza penale e l’esplosione iperfasica produttiva di limitazioni cognitive a cui stiamo assistendo, è in grado di creare una rilevante base di consenso al mutamento della costituzione formale (con la riforma costituzionale della giustizia), della costituzione materiale (nel rapporto libertà-sicurezza), nonché di concorrere a produrre i presupposti per un’ulteriore pericolosa forzatura costituzionale.
Per quanto riguarda l’assetto costituzionale della giurisdizione, senza per nulla considerare l’incongruenza dei contenuti della riforma costituzionale della giustizia portata avanti dal Governo di destra rispetto alla premessa, l’equazione proposta è: giustizia disfunzionale (che “mette fuori”, che non serve - a differenza delle polizie - alla “sicurezza”) = giustizia da riformare.
Del resto, le scelte normative ordinarie recenti del Governo di destra ben si compongono in questo complessivo quadro.
L’orientamento all’acquisizione di consenso sulle scelte di attacco agli equilibri costituzionali opera su due ulteriori basi.
La prima è l’estensione politica dell’uso delle distorsioni cognitive, con alcune equazioni sostenute da illimitate reiterazioni: chi si oppone alle scelte governative è contro la “sicurezza”; la magistratura è politicizzata, quindi si oppone (o, indifferentemente: si oppone, quindi è politicizzata), quindi è contro la “sicurezza”.
Silvia Sardone, parlamentare europea della Lega, particolarmente attiva sui social, scrive su Facebook, 2 agosto 2025:
«Avs, il partito di Bonelli e Fratoianni vuole organizzare la sua festa al Leoncavallo, il centro sociale abusivo ormai circa 30 anni. L’ennesimo schiaffo alla legalità da parte di quella sinistra estrema per cui i centri sociali vanno coccolati mentre le migliaia di famiglie sospese a causa dei pasticci dell’urbanistica abbandonate al loro destino. Il Leoncavallo è il simbolo dell’abusivismo e dell’illegalità a Milano: basta concessioni, basta riconoscimenti, basta tolleranza. Deve essere sgomberato il prima possibile, senza regali da parte del Comune di Milano!».
L’associazione sinistra-illegalità produce immediata conferma nei follower:
A.R.
questi due dementi da mettere in galera immediatamente anche se hanno l’immunità ed è di quella che usufruiscono x fare stronzate.
G.R.
Sono la vergogna dellitalia e li anno votati. Ha questi siamo rovinati
P.A.
Questi sono da carcerare..nel carcere..allighetor di tramp con la compagnuccia salis...
C.R.
Questi sono due delinquenti vanno messo in galera assieme alla Salis.
F.B
Sono solo delle pessime persone sono da rinchiudere e buttare la chiave
In pochi commenti – ma accade nelle altre centinaia – si ritrovano molti dei topoi comunicativi di propaganda.
Di lì a pochi giorni il Leoncavallo è stato sgomberato.
Il Sottosegretario Andrea Delmastro il 19 agosto 2025 pubblica un post istituzionale relativo a una sua visita in un istituto penitenziario: «Oggi, insieme al Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, ho visitato la Casa di Reclusione di Laureana di Borrello, etc. ».
L.P
Un bilanciamento ci deve pur essere. La sx va a fare visita ai delinquenti
Andrea Delmastro
L.P. esatto
In questo caso un sottosegretario si preoccupa di rispondere a un follower che ha associato “sx” a “delinquenza”, fornendo un contributo istituzionale alla creazione di un bias di conferma sulla “delinquenzialità” della “sx” (altresì mediato dalla costruzione di un gergo condiviso dalla comunità: “sx”, “pidioti”, “zecche rosse”, “sinistronzi” e simili).
Il bias di conferma è correlato a quello sulla “politicizzazione” dei magistrati, affermata – tra l’altro – come elemento contrario alla “sicurezza”.
Un esempio di suggestione. Un fatto risalente al marzo 2025 viene ripreso ad agosto dalla stampa locale veneta, per probabili motivi di carenza estiva di altre notizie.
Si parla di «strattonamento» agli agenti della polizia locale di Padova da parte dei genitori di un sedicenne Sinti che era stato bloccato dopo un inseguimento in auto.
Un episodio remoto e minore, che però diventa un post pubblicato il 26 agosto 2025 dal Ministro Salvini, in cui, su una cupa immagine costruita artificialmente, si proclama «Basta con il buonismo e la tolleranza!». Si presuppone che a favore dei Sinti interverrà un «buonismo» (della magistratura): e infatti il limite cognitivo opera immediatamente in centinaia di commenti.
Un estratto di dialogo tra follower del Ministro:
M.D
Ma se i poliziotti appena alzano la voce vengono indagati se poi fanno qualcosa di più interessante i magistrati li condannano. Poi i delinquenti vanno premiati e risarciti. Ormai la magistratura ha creato un mondo al contrario.
L.D.
M.D. guarda che i magistrati seguono le leggi, dillo a questo al governo, quando c’era la sinistra i delinquenti venivano arrestati in attesa di giudizio, adesso la legge cartabia non glielo permette, le forze dell’ordine hanno le mani legate e anche i magistrati devono attendere i tempi. Questi vi raccontano una marea di roba
G.I.
L.S. i magistrati applicano le leggi come vogliono sono intoccabili e non perseguibili li il potere sta in mano ai magistrati che pubblicamente si dichiarano di sinistra e fanno politica grazie alla loro impunibilità
Il tentativo di L.D. di introdurre un elemento di dubbio viene rintuzzato dall’abituale associazione testuale magistrati-politica-sinistra, che di seguito verrà ripetutamente ribadita.
Abbiamo utilizzato gli esempi di un ministro, un sottosegretario, una parlamentare europea: ma ci troviamo di fronte a centinaia di esponenti politici di primo piano che si occupano di “sicurezza”, con un insediamento stabile nel continuum descritto in apertura del presente contributo, che va dagli atti informativi istituzionali alle manifestazioni di opinione individuale in rete e che ridefinisce in senso propagandistico il contesto della comunicazione pubblica in generale.
La seconda, indispensabile, base su cui opera l’orientamento all’acquisizione di consenso sulle scelte di attacco agli equilibri costituzionali è la debole conoscenza diffusa del contenuto e del senso delle garanzie dei cittadini fondate sulla Costituzione.
Il tema del declino generale della conoscenza e degli effetti dell’«era dell’incompetenza»[43] è imponente.
Nei limiti delle riflessioni qui svolte, si può affermare che si tratta una situazione che dovrebbe chiamare la comunità dei giuristi a un enorme impegno comunicativo.
Un compito non semplice di fronte alla potenza di fuoco prodotta sia dall’interno che dall’esterno del circuito politico tradizionale[44], ma è pensabile che vi possa essere una costruzione di conoscenza dal basso, collocando i principi costituzionali e quelli maturati dalla scienza giuridica in un “discorso generale”, ideale e comprensibile, che produca un nuovo senso comune dei termini sicurezza e ordine.
Al momento, sembra di poter dire che, da parte della comunità dei giuristi – quali portatori di conoscenza ed esperienza del sistema penale e dei principi costituzionali –, vi sia un ritardo di percezione e reazione, al netto di alcune sensibilità. E ci si può chiedere se quella comunità abbia chiaro in tutte le sue componenti (in particolare avvocatura, magistratura, accademia) che cosa significhi affidare la riforma costituzionale della giustizia, incidente su un’intera rilevante parte della Costituzione repubblicana, a chi opera quotidianamente con le forme e i contenuti descritti.
Può infine essere intravista una deriva ulteriore, di potenziale forzatura costituzionale.
Aleggiano, nelle manifestazioni della comunicazione di polizia, due sentimenti che talora si palesano negli atti comunicativi e che definiremo attraverso due citazioni da fonti diverse: lo «spartito vittimista»[45] e la nostalgia della «maniera forte delle camere di sicurezza»[46].
Occhiuti e stravaganti magistrati vessano operatori di polizia che fanno il loro dovere nello stroncare la delinquenza; la polizia ha le mani legate (la citazione del film poliziottesco del 1975, diretto da Luciano Ercoli, è deliberata).
Orbene, per slegare le mani alla polizia e ritornare alle belle maniere forti bisognerebbe esondare rispetto all’articolo 13 della Costituzione e all’articolo 5 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
Operazione impervia. Senonché, il “pensiero della sicurezza” è suscettibile di essere combinato con il “pensiero dell’emergenza”.
Le questioni della collocazione costituzionale dell’emergenza, l’ipotizzabilità di emergency clause e il ruolo della decretazione d’urgenza nella prospettiva costituente e in quella attuale, richiederebbero un approfondimento qui non possibile[47]: ci limitiamo a due suggestioni.
Lunedì 11 agosto 2025, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato, ai sensi della sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act, lo stato di “emergenza criminale” nello Stato di Washington D.C., ponendo sotto il diretto controllo federale la polizia metropolitana dello Stato, per fare fronte all’asserito incremento dei reati sul territorio, in realtà in netta diminuzione, come riportato dalla CNN[48] e da altri organi di informazione.
La citata legge permette al Presidente di controllare in via diretta, provvisoriamente, la polizia locale, se ritiene che sussistano speciali condizioni emergenziali. Peraltro, è richiesta la conversione in legge dell’avocazione presidenziale quando il controllo federale supera i trenta giorni.
A seguito dell’invocata clausola emergenziale da parte del Presidente, la Procuratrice generale Pam Bondi ha nominato un emergency police commissioner, con pieni poteri, in sostituzione del capo della polizia dello Stato. L’atto è stato impugnato immediatamente, e in un’emergency court hearing, la Giudice distrettuale Ana Reyes ha interlocutoriamente affermato di ritenere che il tentativo di sostituzione costituisse, con ogni probabilità, una violazione di legge. La giudice ha concesso alla procuratrice generale qualche ora per apportare le modifiche necessarie a non ricevere un’ordinanza di censura, ottenendo così un nuovo ordine del Governo federale che, al posto dei pieni poteri dell’emergency police commissioner, elenca invece i “servizi” specifici che il procuratore generale ritiene necessari ai sensi della sezione 740(a), da attuarsi ad opera del sindaco sotto la supervisione del commissario[49].
Prescindendo dalla vicenda giudiziaria e ribadendo una propaganda ossessiva, il Presidente degli Stati Uniti non solo ha invaso i social rivendicando l’«emergenza sicurezza», ma in tutti i suoi recenti incontri con la stampa, anche internazionale, quale che ne fosse l’oggetto (dalla guerra in Ucraina ai campionati mondiali di calcio), ha dedicato molti minuti di monologo alla ripetizione del tema “Washington prima insicura, Washington con i miei interventi di emergenza finalmente sicura”.
La vicenda nazionale del più recente “decreto sicurezza”, il dl n. 48/2025 (l. n. 80/2025) è stata caratterizzata da un procedimento parlamentare del tutto anomalo.
Nelle premesse del testo normativo si parla di «necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia» quantunque con esso, mediante quella che è stata definita una inquietante metamorfosi[50], si sia trasposto in decreto legge un disegno di legge che il Parlamento aveva ordinariamente in corso d’esame.
Ragionevole è pensare che la vera urgenza fosse «quella di impedire una discussione approfondita in Parlamento» e l’unica vera necessità quella di «porre rapidamente fine al pericoloso dibattito che si stava sviluppando, tra i giuristi e nella più ampia opinione pubblica, sugli errori, sulle sgrammaticature, sulle incongruenze, sulle contraddizioni, sulle magagne del testo presentato dal governo»[51].
Ma la reiterata scelta di introdurre modifiche al diritto penale sostanziale e processuale mediante decretazione d’urgenza quando si faccia questione di “sicurezza”, ha sia l’effetto di sottrarre la produzione normativa ai luoghi, tempi e metodi connaturati al sistema penale[52], sia quello di trasferirli – con atti normativi e atti comunicativi – nell’area di una continuamente proclamata “emergenza sicurezza” foriera di ulteriori possibili forzature costituzionali.
Un pericolo che sorge – torniamo a una osservazione iniziale – poiché in una sovrapposizione di fonti, in una comunicazione multilivello, o in un vero e proprio fractured media landscape, non solo le linee di tendenza della comunicazione pubblica, ma anche singoli atti comunicativi possono innescare e sostenere processi ampi e coordinati di attacco agli equilibri costituzionali.
1. … o fractured media environment.
2. G. Battarino, Dalle garanzie della giurisdizione al dominio della “comunicazione di polizia”: un percorso segnato?, in Questione giustizia online, 9 gennaio 2025 (www.questionegiustizia.it/articolo/comunicazione-di-polizia).
3. Il Deputato socialista, come è stato sottolineato, «percepì per tempo il rapporto funzionale tra regime autoritario e manipolazione dell’opinione pubblica» – M. Degl’Innocenti, La guerra, la mobilitazione politica e sociale e Giacomo Matteotti, in Id. - A. Guardina - A. Roncaglia (a cura di), Il pensiero di Giacomo Matteotti, Laterza, Bari-Roma, 2025, p. 20.
4. Il testo da cui sono tratte le citazioni che precedono è riportato integralmente e commentato da G. Buonomo, Sul delitto Matteotti. Documenti, ricerche e riflessioni cent’anni dopo, Biblion, Milano, 2024, pp. 12 ss.
5. Utilizziamo questo termine, più generico rispetto a «marche di veridizione» o «contratto di veridizione» termini ripresi dagli studi del linguista A.J. Greimas e dal suo «quadrato della veridizione», più specifici e meno puntualmente applicabili alle dinamiche qui descritte (cfr. Id., Semantica strutturale, Rizzoli, Milano, 1969 [ed. or.: Sémantique structurale, PUF, Parigi, 1966]).
6. Di come «l’enfasi che oggi, secondo l’approccio dominante nel discorso pubblico, si pone sulla sicurezza sia la matrice di gravi attentati ai principi fondanti dello Stato di diritto» parla E. Dolcini, Sicurezza per decreto-legge, in Sist. pen., 30 giugno 2025 (www.sistemapenale.it/it/articolo/dolcini-sicurezza-per-decreto-legge).
7. M. Caterini, Il diritto penale del “nemico presunto”, in Politica del diritto, n. 4/2015, p. 637.
8. www.governo.it/it/articolo/decisione-della-corte-di-giustizia-ue-merito-ai-paesi-sicuri-la-nota-di-palazzo-chigi/29389; www.governo.it/it/articolo/decisione-della-corte-di-giustizia-ue-merito-ai-paesi-sicuri-la-nota-di-palazzo-chigi/29389.
9. A un livello minimo di sollecitazione di una reazione istintuale – ma in maniera comunicativamente coerente – si colloca il post del 1° agosto 2025 del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che mostra la scena di un migrante con un coltello circondato e poi duramente manganellato a terra da poliziotti irlandesi sotto il copy: «Questi “signori” sono quelli che, secondo la Corte di Giustizia Ue, dovremmo fare entrare tutti i giorni in Italia e in Europa?» (www.facebook.com/salviniofficial/videos/1267094665084345).
10. Può incidentalmente essere interessante citare la difesa che “Casa Pound”, che occupa abusivamente dal 2003 un intero immobile di Roma in Via Napoleone III, di proprietà invece pubblica, ha affidato alla stampa, di fronte all’immediata sottolineatura di quello che è stato ritenuto il “doppiopesismo” governativo:
«Il Leoncavallo era ospitato in un edificio di proprietà privata. CasaPound, al contrario, da oltre vent’anni ha sede in un immobile del demanio dello Stato sottratto al degrado e alla speculazione, nel cuore di Roma, in un quartiere multietnico dove la nostra presenza non ha mai creato alcun problema di ordine pubblico. Anzi: in questi anni, CasaPound ha organizzato centinaia di eventi culturali, conferenze, presentazioni e dibattiti, ospitando anche figure e intellettuali lontanissimi dalle nostre posizioni, a dimostrazione che la nostra sede è stata ed è un punto di confronto e di apertura culturale, non di chiusura» – Lo sgombero del Leoncavallo a Milano sì, quello di CasaPound a Roma no. Scoppia la polemica, RomaToday, 21 agosto 2025 (www.romatoday.it/politica/sgombero-casapound-dopo-leoncavallo.html).
11. www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/08/21/meloni-in-uno-stato-di-diritto-non-possono-esserci-zone-franche_572110e8-cb0e-4450-9450-70a88a030c31.html.
12. Quello della “bolla cognitiva” è un fenomeno studiato in diversi ambiti, ma che assume una valenza particolare nell’analisi dell’interazione del singolo con gli strumenti informativi offerti dalla rete. La bolla cognitiva (o “epistemica”: “epistemic bubble”) produce l’isolamento di un insieme di individui da prove e dimostrazioni provenienti da soggetti o gruppi portatori di opinioni (o di conoscenze) diverse, sistematicamente descritte come false o irrilevanti; in tal modo all’interno del gruppo si rafforza continuamente l’idea della rilevanza e verità delle sole opinioni e conoscenze condivise dal gruppo stesso e corrispondenti a un bias di conferma, cioè alla tendenza individuale a ricercare solo le informazioni che confermano ciò in cui crediamo e ad accettare dati e fatti che rafforzano la spiegazione di ciò in cui crediamo, scartando dati e fatti che lo smentiscono.
Il fenomeno può riguardare contesti ben diversi: da una comunità scientifica a una setta religiosa (con evidenti differenze e impatti); è anche, in qualche modo, connaturato all’esperienza comunitaria che ciascuno vive in formazioni sociali della più varia specie, il cui grado di chiusura o apertura varia in funzione della natura e della qualità delle relazioni e delle strutture sociali; ma diventa potenzialmente devastante per la diffusione e condivisione di conoscenze quando interviene lo scambio di atti comunicativi in rete.
I social network utilizzano infatti algoritmi che determinano e rideterminano continuamente i contenuti proposti al singolo utente, che viene spinto – in maniera raffinatamente analitica – verso contenuti conformi alle credenze, opinioni, gusti in precedenza manifestati (o dedotti dagli algoritmi) con esclusione di contenuti difformi. A loro volta, gli utenti producono contenuti, confermando le informazioni.
Sul tema, ampiamente: T. Nichols, La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, Luiss University Press, Roma, 2017 (ed. or.: The Death of Expertise, Oxford University Press, 2017); F. Ferrari e S. Moruzzi, Verità e post-verità. Dall’indagine alla post-indagine, 1088Press (Università “Alma Mater Studiorum”), Bologna, 2020 (ed. dig. agg., 2022: www.1088press.it/verita-e-post-verita/).
13. www.ilsole24ore.com/art/ramy-gabrielli-l-inseguimento-non-si-e-svolto-modalita-corretta-ma-no-curve-stadio-forze-dell-ordine-AGy5JkCC.
14. www.facebook.com/salviniofficial/posts/notizia-che-restituisce-senso-e-verit%C3%A0-a-questa-triste-vicenda-attendiamo-le-rea/1162857362075178/.
15. Esula dall’oggetto di questo contributo un approfondimento di tipo strettamente linguistico; tuttavia sembra pertinente citare un passaggio di 1984 di George Orwell: nel descrivere, in appendice, i principi della neolingua, si parla di un vocabolario semplificato ad usi politici, una cui parte «consisted of words wich had been deliberately constructed for political purposes: words, that is to say, wich not only had in every case a political implication, but were intended to impose a desirable mental attitude upon the person using them».
Nel nostro caso non si tratta della creazione di un vocabolario semplificato, ma della rastrematura del vocabolario esistente a poche parole destinate a creare automatismi reattivi e, in definitiva, come nella distopia orwelliana, un “desiderabile atteggiamento mentale”.
16. Dichiarazione all’Ansa, 19 agosto 2025.
17. «Il Sindacato dei Carabinieri ribadisce la necessità che la politica prenda atto del sentire della cittadinanza in materia di sicurezza e agisca con coraggio per garantire agli operatori delle Forze dell’Ordine le adeguate garanzie funzionali, affinché possano svolgere il proprio lavoro in modo efficace e senza timore di essere giudicati ingiustamente per ogni azione compiuta in situazioni di estrema difficoltà. È fondamentale che la politica comprenda che la sicurezza non è solo una priorità per i cittadini, ma anche per chi ogni giorno è chiamato a tutelarla.
È necessario intervenire per assicurare che le operazioni siano svolte con piena protezione giuridica e che gli operatori non siano sottoposti a pressioni che rischiano di compromettere l’efficacia del loro intervento. In questo contesto, diciamo “no” agli atti dovuti che impediscono agli operatori di agire con il dovuto discernimento e libertà, rischiando di compromettere la sicurezza collettiva e l’incolumità degli stessi agenti».
18. L. Delli Priscoli, Autonomia contrattuale e mercato, in Id. (a cura di), La Costituzione vivente, Giuffrè, Milano, 2023, p. 907 e n. 23.
19. «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la proprieté, la sureté et la résistance à l’oppression».
20. «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona», nella versione ufficiale in lingua italiana; «Everyone has the right to life, liberty and security of person»; «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne», negli originali in lingua inglese e francese.
21. L. Pepino, Sicurezza, gli ultimi danni di Veltroni, Volerelaluna, 18 agosto 2025 (https://volerelaluna.it/commenti/2025/08/18/sicurezza-gli-ultimi-danni-di-veltroni/).
22. W. Veltroni, Il diritto di sentirsi insicuri, Corriere della Sera, 13 agosto 2025.
23. L. Pepino, Sicurezza, cit.
24. www.osservatorio.it/attivita/sicurezza-e-giustizia/.
25. Per una serie di esempi, si rinvia alle note del citato Dalle garanzie della giurisdizione al dominio della “comunicazione di polizia”: un percorso segnato? (supra, nt. 2), che contengono i link alle fonti.
26. Istruttive in questo senso sono anche le voci di Wikipedia “Operazioni di polizia contro Cosa Nostra” e “Operazioni di polizia contro la ‘ndrangheta’”.
27. Di «rutilanti conferenze stampa» e «roboanti azioni investigative di cui si diffondono le riprese» parla V. Manes, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 33; E. Bruti Liberati, Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia, Raffaello Cortina, Milano, 2024, p. 87, richiama la diffusione da parte delle polizie di «filmati inviati alle televisioni sulla “brillante operazione”, magari con la ripresa degli arrestati in manette (più o meno celate) o, peggio, con notizie ispirate da “gli ambienti di… ”».
28. È singolare che l’immagine di copertina della pagina Facebook di questo social della Polizia di Stato riporti un fotogramma di Totò e Carolina, film diretto da Mario Monicelli (soggetto di Ennio Flaiano) nel 1952, ma uscito solo nel 1955, dopo pesantissimi tagli imposti dalla commissione ministeriale di censura; che in un primo giudizio (settembre 1953), così tra l’altro si esprimeva: «il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari e agenti della forza pubblica»; questo perché, nel film, si rappresentava l’umanità dell’agente impersonato da Totò nei confronti di una prostituta (Anna Maria Ferrero); i tagli imposti andarono dal modo di presentarsi dell’agente, a riferimenti alla gravidanza, al canto di Bandiera rossa di un gruppo di operai; Totò, in un’intervista a Epoca del marzo 1955, lamentando gli oltre ottanta tagli subiti dal film, diceva: «Se a un comico tolgono la possibilità di fare la satira, che gli resta?».
Ci si può chiedere se queste circostanze non siano state note ai social media manager della Polizia di Stato o se, invece, si sia trattato di una scelta deliberata, a voler significare un diverso approccio contemporaneo.
29. Parla di «peso decisivo che un’immagine di forza e di efficienza esercitò nell’attrarre verso il partito nazista il consenso attivo dei ceti medi» W.S. Allen, Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935, Einaudi, Torino, 2005 (ed. or.: The Nazi Seizure of Power. Experience of a Single German Town, 1930-35, Quadrangle Books, Chicago, 1965).
30. Per una ricostruzione ampia delle vicende del tentato colpo di Stato, basata anche sulle fonti giudiziarie, vds. F. Mazza, Il golpe Borghese. Quarto grado di giudizio, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2021 (II ed.).
31. Nelle rispettive pagine Linkedin, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri si classificano come “forze dell’ordine”; la Guardia di Finanza come “forze armate”.
32. Il termine viene usato nella sceneggiatura di Don Camillo monsignore… ma non troppo, film del 1961 di Carmine Gallone, quarto della saga di Brescello, in cui, coraggiosamente, si citano i morti di Reggio Emilia del luglio 1960, definendo “forze dell’ordine” i poliziotti che avevano represso le manifestazioni popolari anche sparando.
33. Può ritenersi consolidata, nonostante la successione di norme processuali penali, la non disambiguazione del coesistere di «rapporto di subordinazione meramente funzionale» rispetto all’autorità giudiziaria e «rapporto di dipendenza» rispetto al potere esecutivo, disegnato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 1963. La stessa Corte, peraltro, in epoca più recente, con la sentenza n. 229 del 2018, ha risolto in senso sfavorevole al potere esecutivo il conflitto di attribuzioni provocato dalla forzatura compiuta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che interveniva nel rapporto polizia giudiziaria-autorità giudiziaria prevedendo che «il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale», e conseguentemente ha annullato tale disposizione.
34. Negli ultimi anni l’espressione “forze dell’ordine” viene ripetutamente utilizzata anche in provvedimenti giurisdizionali, transitandovi dal linguaggio della comunicazione pubblica. A volte viene usato il minuscolo, a volte un maiuscolo esornativo, a volte un curioso «FF.OO.». Esemplare delle incertezze terminologiche è Cass., sez. II, sent. n. 7500 del 26 gennaio 2017, relativa a una rapina seguita dall’intervento di operanti di polizia giudiziaria. Ebbene, nella motivazione, in pochissime righe si succedono le espressioni: «agenti di p.g.»; «Forze dell’Ordine»; «Forze di Polizia»; ancora «Forze dell’ordine» (minuscolo).
Singolare è il caso di Cass., sez. V, sent. n. 17715 del 16 aprile 2025. Nella motivazione viene usata ripetutamente la corretta espressione «polizia giudiziaria»; ma ad un certo punto, nella stessa motivazione – e nell’enunciazione del principio di diritto – gli agenti della Polizia di Stato diventano «forze dell’ordine»; mentre nella massima ricompare l’espressione «polizia giudiziaria».
35. G. Marinucci e E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2009 (III ed.), p. 31; sul tema dello “splendore dei supplizi”, ampiamente, M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Parigi, 1975, part. pp. 18 ss.
36. G. Battarino, L’attacco alla giurisdizione come elemento della politica nazionalsocialista. Una questione attuale?, in Questione giustizia online, 4 settembre 2018 (www.questionegiustizia.it/articolo/l-attacco-alla-giurisdizione-come-elemento-della-politica-nazionalsocialista-una-questione-contemporanea-_04-09-2018.php).
37. Sulle questioni poste dall’applicazione di questo strumento di amministrativizzazione della pena, vds.: F. Borlizzi, Daspo urbano: uno sguardo sulle questioni giuridiche controverse e un’indagine empirica, in Antigone, n. 1/2022, e L. Pepino, Daspo urbano e guerra ai poveri, ivi, n. 3/2022.
38. Critiche argomentate a questi provvedimenti amministrativi sono state rivolte dalla Camera penale di Milano e da Magistratura democratica (www.magistraturademocratica.it/articolo/zone-rosse-i-soggetti-segnalati-e-le-liberta-costituzionali-di-tutti).
39. «Ogni parola – a eccezione del giudizio – dovrebbe poter essere contraddetta: in ciò risiede la saggezza irrinunciabile del processo (…). Tale aspetto, decisivo per la giustizia moderna, urta talvolta contro l’ansia decisionista dell’opinione pubblica, che gradirebbe la sanzione far seguito immediato alla colpa, senza ulteriormente indugiare nei tempi imposti dal processo» (A. Garapon, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p. 133; ed. or. Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, Parigi, 2001, tr. it. di D. Bifulco).
40. Che peraltro Foucault dà per superata, ai giorni nostri: «la punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus penal. Ce qui entraine plusieurs conséquences: elle quitte le domaine de la perception quasi quotidienne, pour entrer dans celui de la conscience abstraite; son efficacité on la demande à sa fatalité, non à son intensité visible; la certitude d’être puni, c’est cela, et non plus l’abominable théatre, qui doit détourner du crime» (op. loc. cit.).
41. Le reazioni polemiche suscitate dalla dichiarazione di «intima gioia» di un sottosegretario alla Giustizia dell’attuale Governo (www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/11/15/non-lasciamo-respirare-chi-e-nel-blindato-bufera-su-delmastro_b901d0a6-0e42-4570-8e8c-1dfaa314fe27.html) non sembrano avere affrontato il tema dell’educazione/diseducazione dei cittadini ai principi costituzionali e democratici del sistema penale, e del conseguente uso politico di questa limitata conoscenza.
42. In cui gli effetti di spettacolarizzazione si combinano con un «surrogato mediatico della punizione come unica risposta contro l’impunità, autoattribuendosi i media una forma di impropria supplenza giudiziaria nell’ormai pienamente dispiegata fight against impunity» (V. Manes, Giustizia mediatica, op. cit., p. 13).
43. T. Nichols, La conoscenza e i suoi nemici, op. cit.
44. AP, Musk, a social media powerhouse, boosts fortunes of hard-right figures in Europe, 1° agosto 2025.
45. Riprendiamo l’espressione da V. Renzi, Domani, 31 luglio 2025, «Nessuno di noi era a Bologna», album di famiglia con stragista, che la usa in altro contesto: «ammettere che la stagione delle stragi è una vicenda che riguarda la destra italiana (…), vorrebbe dire rivedere lo spartito vittimista sul quale la premier Giorgia Meloni ha improntato l’autonarrazione della propria vicenda umana e politica, e con lei tutti i postfascisti».
46. R. Canosa, La polizia in Italia dal 1945 a oggi, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 309. L’espressione è usata nel commento alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, che assegnava al magistrato, sottraendolo alle polizie, l’interrogatorio del fermato o dell’arrestato.
47. Ma che sarebbe utile affrontare, anche quale complemento alle riflessioni qui svolte; valga al momento il rinvio a V. Piergigli, Diritto costituzionale dell’emergenza, Giappichelli, Torino, 2023.
48. «This year there have been 226 violent crimes committed per 100,000 residents, while at the same point last year, the rate exceeded 300» (https://edition.cnn.com/2025/08/11/politics/violent-crime-dc-fact-check-vis).
49. www.democracydocket.com/news-alerts/judge-blocks-trumps-attempt-to-replace-d-c-police-commissioner/.
50. Vds. Questione giustizia online, 4 aprile 2025 (www.questionegiustizia.it/articolo/una-inquietante-metamorfosi-il-d-d-l-sicurezza-diventa-decreto-legge).
52. Già più di trent’anni fa ammoniva Francesco Carlo Palazzo che il decreto legge in materia penale «si presenta assai poco coerente con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un diritto penale razionale», sottolineando come si presti a un impiego «addirittura emotivo e strumentale, causa in ogni caso di inconvenienti e degenerazioni del sistema» (voce Legge penale, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VII, 1993 [IV ed.], UTET, Torino, p. 347).
Con significativo approfondimento si occupa del tema E. Dolcini, Sicurezza per decreto-legge, op. cit., ribadendo la posizione contraria all’inclusione del decreto legge tra le fonti di norme penali.