Il testo riproduce, con opportuni adeguamenti, l’intervento al seminario Lavoro e diritti nel sistema europeo. Lo stato dell'arte, organizzato da Labour Law Community e Conversazioni sul Lavoro del Convento di San Cerbone, nelle giornate del 12 e 13 luglio 2025
La Corte di Giustizia incombe sullo staff leasing. Fra temporaneità della missione e tutela del lavoratore somministrato, quale il campo di applicazione della direttiva 2008/104/CE? *
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia
Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata.
Nelle conclusioni presentate ieri nella causa Case C‑17/25, LS ed altri c. Società Cattolica di Assicurazione SpA ed altri, l’AG Emiliou frena sull’estensione delle deroghe all’autorità del giudicato per effetto del diritto comunitario
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia in epigrafe, resa a seguito del rinvio della Cassazione italiana, ammette il rilievo da parte del consumatore della nullità di clausole contrattuali abusive anche dopo (e nonostante) la formazione di giudicato interno contrastante.
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia