1. La controversia principale
Il giudizio nell’ambito del quale è stata investita la Corte di Giustizia in via pregiudiziale concerne l’impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, da parte dei parenti della vittima di un incidente stradale, della sentenza con cui una Corte d’appello li ha condannati a restituire alla società assicuratrice della responsabilità civile autoveicoli le somme da essa già versate e ancora da versare in conseguenza dell’incidente. Ciò, sulla base di una clausola del contratto assicurativo che escludeva la copertura assicurativa nell’ipotesi di trasporto irregolare; clausola che era stata ritenuta valida dal giudice del merito.
Il rinvio pregiudiziale ha ad oggetto, in primo luogo, la questione se l’articolo 2 della direttiva 84/5 osti ad una normativa nazionale in materia di preclusioni processuali che impedisce di rilevare, dinanzi alla Corte di cassazione la nullità di una clausola che consente all’assicuratore della responsabilità civile autoveicoli di ottenere la restituzione delle somme versate alla persona trasportata, che sia anche soggetto danneggiato e assicurato.
Il rinvio pregiudiziale ha, altresì, ad oggetto, in secondo luogo, la questione se l’effettività del diritto dell’Unione prevalga sull’autorità di giudicato - in tal caso esplicito - nel caso in cui, in conseguenza della sentenza, passata in giudicato, risulti violato il diritto dei parenti della vittima di un incidente stradale di ottenere il risarcimento del danno da parte della società assicuratrice della responsabilità civile autoveicoli.
Ciò, nell’ipotesi in cui, nel corso del processo, il titolare di tale diritto abbia tenuto, nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione, una condotta completamente passiva rispetto a detta violazione.
2. I precedenti della questione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Si ripropone così innanzi alla Corte di Lussemburgo il problema della tenuta della res iudicata, a fronte della necessità di verificare l’osservanza di una norma comunitaria imperativa.
La questione è quella, in altri termini, se il diritto dell’Unione possa, in determinate situazioni, imporre di non tener conto degli effetti nazionali della res judicata nella speciale ipotesi in cui la stessa contenga già una statuizione in merito alla contrarietà del regolamento contrattuale rispetto al parametro unionale, direttamente applicabile.
Nella giurisprudenza comunitaria sono stati già affermate, invero, diverse eccezioni agli effetti nazionali della res judicata, eccezioni che possono essere suddivise in tre grandi categorie.
Una prima categoria riguarda un’eccezione specifica del settore degli aiuti di Stato, in cui tale deroga alla vincolatività del giudicato è stata giustificata, in particolare, con riferimento alla ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri in tale settore del diritto. (sentenza 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, e 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti). La seconda categoria riguarda situazioni in cui gli effetti nazionali della res judicata sono interpretati in modo così ampio da impedire il raggiungimento di risultati conformi al diritto dell’Unione in casi correlati (si veda in materia tributaria relativa all’IVA 16 luglio 2020, UR (VAT liability of lawyers), C‑424/19, paragrafi 32-34 e ivi riferimenti; negli aiuti di Stato, 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14; nel campo della politica agricola comune, 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20).
La terza categoria - in tal caso in materia di giudicato implicito, ovvero non contenente alcuna statuizione in merito alla contrarietà del regolamento contrattuale rispetto al parametro unionale, direttamente applicabile - riguarda le eccezioni relative alla tutela dei consumatori ai sensi, in particolare, della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in materia, Corte Giust. UE 17 maggio 2022 Cause riunite C-693/19 e C-831/19, in relazione a decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e non oggetto di opposizione proposta dal debitore che voglia in sede di esecuzione eccepire il carattere abusivo della clausola su cui si fondava il credito; Corte Giust. UE 17 maggio 2022, C-600/191, nell’ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria; Corte di Giustizia del 18 dicembre 2025, in causa C-320/24, Soledil, resa a seguito del rinvio pregiudiziale della Cassazione italiana, ove la Corte di Giustizia ammette il rilievo da parte del consumatore della nullità di clausole contrattuali abusive anche dopo -e nonostante- la formazione di giudicato interno contrastante).
3. I passeggeri vittime di incidenti stradali e le Conclusioni dell’Avvocato Generale
La causa 17/25 pone il problema dell’eventuale estensione delle eccezioni alla vincolatività del giudicato ogniqualvolta si ponga il problema di tutelare i passeggeri vittime di incidenti stradali, i quali sono considerati soggetti vulnerabili.
L’Avvocato generale non ha dubbio che le vittime di incidenti stradali si possano trovare, di fatto, in una situazione ancora più difficile rispetto ai consumatori, atteso che, quando le vittime sono autentici terzi rispetto al veicolo coinvolto nell’incidente, come normalmente accade, esse non conoscono l’identità dell’assicuratore (per non parlare del contenuto della polizza assicurativa). Per altro verso, l’AG è consapevole che proprio tale situazione di vulnerabilità è la ragione per cui il legislatore dell’Unione ha progressivamente rafforzato diversi aspetti della loro tutela.
Tuttavia, la necessità individuata di proteggere una persona in una situazione di vulnerabilità non è di per sé sufficiente a far sorgere un obbligo che imponga ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio una questione di diritto o di «set aside» la cosa giudicata, trattandosi di tutela sorta in uno specifico ambito del diritto comunitario e non estensibile ex se ad altri settori.
Secondo l’AG, l’obbligo dei giudici di sollevare d’ufficio la questione sorgerebbe solo qualora l’esame della norma procedurale applicabile conducesse alla conclusione che alla vittima interessata non sia stata data una reale possibilità di sollevare tale eccezione dinanzi a un giudice nazionale. Le stesse considerazioni dovrebbero poi applicarsi mutatis mutandis alla questione se gli effetti della res judicata debbano essere disattesi qualora la nullità relativa di una clausola come quella di cui trattasi nella causa principale non sia stata esaminata, essendo entrambi gli aspetti strettamente correlati.
L’A.G., quindi, conclude chiedendo alla Corte di affermare che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, in ragione del fatto che una sentenza ha acquisito forza di res judicata, impedisce a una parte di sollevare per la prima volta, in una fase successiva dello stesso procedimento giudiziario, un'eccezione secondo cui una clausola, inclusa in una polizza di assicurazione di responsabilità civile auto, è nulla (inapplicabile) ai sensi di tale disposizione, a condizione che nessuna norma di diritto processuale nazionale abbia reso eccessivamente difficile o impossibile per tale parte sollevare tale eccezione in una fase precedente del procedimento, in cui tale questione avrebbe potuto essere esaminata dai giudici nazionali.
4. Richiami di dottrina: la soluzione più rigorosa ed una possibile diversa interpretazione
In materia, per quanto concerne la tutela del consumatore, si veda in questa Rivista NATALI, Morte del giudicato implicito? Implicazioni sistematiche della sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2025, in causa C-320/24, anche alla luce dei c.d. contro-limiti, ed ivi ampi richiami (https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillola-cgue-giudicato).
In tema, i rischi, connessi all’estensione delle eccezioni all’autorità della res judicata sono stati evidenziati da BUFFA, Le «dialogue» entre la Cours suprêmes italiennes et la Cour de justice sur les questions les plus controversées des cinq dernières années, rapport de recherche pour le Cabinet du Juge belge du Tribunal de l'Union, in corso di pubblicazione, che sottolinea che il principio potrebbe agire come un contro-limite all'applicazione del principio affermato a livello europeo, evidenziando nel contempo il rischio insito nell’estensione della tutela, che finisce con aprire un vaso di Pandora con una possibile evoluzione verso risultati imprevedibili.
In effetti, odiernamente, sono tutelati gli interessi comunitari, quelli fiscali, ed i diritti del consumatore, domani forse quelli delle vittime della strada, ma perché allora non anche i diritti dei richiedenti asilo o dei detenuti ed in generale quelli dei titolari di diritti fondamentali – che sono molti e non meno importanti?
Se le conclusioni dell’AG oggi già provano a prospettare dei limiti all’estensione delle eccezioni alla res judicata, tocca ora alla Corte precisarne la portata. Del resto, la stessa Corte di Giustizia riconosce il giudicato, sia implicito che esplicito, quale presidio di civiltà giuridica, perché posto a tutela della certezza dei rapporti giuridici cosi come del legittimo affidamento riposto dai consociati su una sentenza, oramai non più rivedibile nei suoi contenuti.
L’altra possibilità esegetica più ardita è quella di ritenere che i principi elaborati dalle pronunce, rese dalla Corte di Giustizia già il 17 maggio 2022 e, successivamente, il 18 dicembre 2025, per quanto enucleati in materia consumeristica, possano costituire un modello operativo che il Giudice nazionale è chiamato a osservare in tutti gli ambiti di disciplina in cui si assista alla concorrenza del livello nazionale di tutela e di quello comunitario (che si estrinsechi per lo mezzo di direttive “autoattuative” perché precise e circostanziate oppure di regolamenti anch’essi dettanti norme puntuali e immediatamente operative).
Dunque, potrebbe ritenersi che la cedevolezza del giudicato - almeno nella forma meno pregnante del c.d. giudicato implicito (su questioni semplicemente deducibili, anche se non dedotte) - debba operare ogniqualvolta lo stesso si ponga in contrasto con una norma comunitaria (positiva o scaturente da una pronuncia della CGUE), che, per le sue caratteristiche di sufficiente descrizione del precetto, si ponga in termini di diretta applicabilità.
D’altronde, ragionando a contrario, si avrebbe la paradossale conseguenza per cui le norme comunitarie (direttamente applicabili) e le correlate chiarificazioni esegetiche sarebbero destinate a prevalere sul giudicato implicito, imponendone la disamina al giudice nazionale, se prima mai operata, solo quando a venir in rilievo sia la normativa consumeristica.
Da ciò discenderebbe, evidentemente, la non effettività del sistema di tutela interno con conseguente esposizione dello stesso al rischio di nuove stigmatizzazioni a livello europeo.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della dir. 2000/35/CE e, in particolare, all’art. 7, rubricato come «Nullità», secondo cui «1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».
In dottrina, coerentemente con tale ricostruzione, in termini ampi, dell’ambito operativo dei suddetti principi, si è affermato che «questa indagine “supplementare” di eventuale anticomunitarietà» - cui è chiamato il Giudice nazionale - «che rimarrebbe riservata alla sola materia consumeristica, potrebbe essere il prodromo per una disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni di eguale debolezza di soggetti che operano sul mercato, ad es. microimpresa o imprenditore debole, per le quali sarebbe attivo invece il consueto canovaccio di mero controllo formale della sussistenza dei requisiti di legge».
D’altronde, come riconosciuto dalla CGUE, la stabilità e immodificabilità del giudicato rappresenta un valore primario di civiltà giuridica e anch’esso un principio generale dell’ordinamento comunitario, perché volto a presidiare la certezza dei rapporti giuridici, così come l’affidamento riposto dai consociati nel fatto che la regola, contenuta in una sentenza non più impugnabile, costituisca la regola definitiva di una determinata fattispecie concreta.
Nondimeno, è, altrettanto, indubbio che il giudicato - almeno nella forma di quello implicito tradizionalmente inteso (come ricomprensivo del dispositivo e delle ragioni, spese in motivazione che ne costituiscano presupposto logico-indefettibile - sia di per sé una variante “anomala” del giudicato inteso in senso stretto, perché teso a ricomprendere nell’operato di questo istituto processuale, anche profili motivazionali come tali estranei al dispositivo (invero, tale categoria non è stata esente da critiche, anche invasive: ALLORIO, Critica alla teoria del giudicato implicito, in RDPr, 1939, 245 ss.; PANZAROLA, Contro il cosiddetto giudicato implicito, in Judicium.it, 2019, 307 ss.; LUISO, Contro il giudicato implicito, in Judicium.it, 2019).
Così appare evidente come il giudicato implicito - inteso elasticamente ovvero come esteso a questioni neanche concretamente dedotte e, quindi, neppure esternate in sede di motivazione, ma deducibili in sede di giudizio di cognizione - costituisca una creatura giurisprudenziale del tutto avulsa dallo schema tradizionale del giudicato.
Costruzione rispondente a esigenze di economia processuale, come visto, dotate di rilievo costituzionale e sovranazionale, ma destinata a essere accantonata ogniqualvolta, a seguito di un giudizio di bilanciamento dei valori in gioco, la stessa sia idonea a pregiudicare la disamina giudiziale di una questione la cui regolamentazione sia posta da una norma comunitaria imperativa, appartenente all’ordine pubblico economico comunitario.
Si potrebbe sostenere che la soluzione, prospettata dalla CGUE, anche ove estesa e generalizzata, ma, comunque, circoscritta all’ipotesi del giudicato implicito, possa essere idonea ad assicurare - nella logica di un ragionevole contemperamento di valori contrapposti - da un lato, le esigenze di effettività della tutela consumeristica, dall’altro, una ragionevole difesa dei principi processual-civilistici.
Né a tale operazione appare di ostacolo il contesto interpretativo in cui si inseriscono le sentenze del 17 maggio 2022, che risulta connotato dalla tendenza, comprensibile, da parte degli interpreti italiani, a relativizzare i precedenti della CGUE, sterilizzandone la portata eversiva sotto il profilo dell’eventuale superabilità del giudicato che non sia implicito, ma espresso e, quindi, esplicito.
Nondimeno, sotto il profilo sistematico e dell’impatto delle suddette pronunce sull’ordinamento interno, rimane il problema di un modello di tutela giurisdizionale in un certo qual modo, asimmetrico, perché idoneo a consentire il superamento del giudicato (almeno nella forma implicita) solo per le situazioni giuridiche di rilievo comunitario, peraltro, a contenuto patrimoniale e non anche per eventuali diritti fondamentali che la res indicata, formatasi patologicamente, violi.
A tal riguardo, già in altra sede, si è evidenziato il possibile vulnus della costruzione comunitaria con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. che pure concorre a definire il nocciolo duro della Costituzionale.
E se si dovesse aderire alla ricostruzione che ravvisa tale vulnus, non sarebbe peregrino richiamare la teoria dei c.d. controlimiti all'operare del principio di primazia del diritto comunitario.
In applicazione della stessa, potrebbe porsi un problema di contrasto della pronuncia del modello comunitario di tutela e, dunque, del principio eurounitario di effettività della tutela con le disposizioni costituzionali, con conseguente possibilità di un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale.