Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Ottobre 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a ottobre 2018

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Cgue (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018, Causa C-393/18, PPU UD c. XB

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice, (England and Wales), Family Division

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di «residenza abituale del minore» – Necessità di una presenza fisica

La sentenza in commento verte sull’interpretazione dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

La ricorrente è una cittadina bengalese, madre di una minore (di seguito solo «la madre»), che nel 2013 si è unita in matrimonio, in Bangladesh, con il convenuto nel procedimento principale, cittadino britannico, che è il padre della minore (d’ora in poi «il padre»). Più in particolare, nel 2016 la madre si è stabilita nel Regno Unito per viverci con il padre e ha beneficiato di un visto per coniuge straniero. Nel mese di dicembre 2016, la madre in stato di gravidanza avanzata, si è recata con il padre in Bangladesh e nel febbraio 2017 in Bangladesh è nata la minore. Da allora la minore è rimasta in questo Paese e non ha dunque mai soggiornato nel Regno Unito. Nel mese di gennaio 2018, il padre è ritornato nel Regno Unito senza la madre, la quale nel marzo del 2018 ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio affinché la minore venisse posta sotto la protezione di tale giudice e affinché venisse ordinato il ritorno di essa ricorrente nel Regno Unito nonché quello della minore al fine di partecipare al procedimento dinanzi a questo stesso giudice.

Il giudice del rinvio si è interrogato in merito alla sussistenza della propria competenza ad emettere una decisione riguardante la minore ed ha espresso il parere che sia preliminarmente necessario valutare se la minore abbia la propria residenza abituale, ai sensi dell’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003, nel Regno Unito. Ha dunque chiesto alla Corte se l’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro, perché possa essere considerato come residente abitualmente in tale Stato.

La Corte rileva anzitutto come il regolamento n. 2201/2003 non contenga alcuna definizione della nozione di «residenza abituale» e che l’obiettivo del regolamento n. 2201/2003, ricavabile dal considerando 12 del predetto regolamento, sia la tutela dell’interesse superiore del minore, per garantire il quale deve essere privilegiato il criterio della vicinanza. Il legislatore ha dunque ritenuto che il giudice geograficamente vicino alla residenza abituale del minore si trovi nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell’interesse del minore stesso.

Se, da un lato, l’art. 8 del regolamento n. 2201/2003 traduce tale obiettivo attribuendo una competenza generale in materia di responsabilità genitoriale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale, dall’altro, il regolamento n. 2201/2003 è completato da regole particolari applicabili, segnatamente, qualora la residenza abituale del minore, presente in uno Stato membro, non possa essere accertata e la competenza non possa essere determinata sulla base dell’art. 8 del regolamento stesso (art. 13), qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 del citato regolamento (art. 14), o anche, in via eccezionale e a determinate condizioni, qualora il giudice competente rinvii la causa ad un giudice di un altro Stato membro che esso ritenga più adatto a trattare il caso (art. 15).

Ne consegue, a giudizio della Corte, che il fatto che una controversia portata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro non sia suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003 non costituisce necessariamente un ostacolo a che tale giudice sia competente a conoscere di tale controversia ad altro titolo, infatti, per il caso in cui nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli articoli da 8 a 13 di detto regolamento, l’art. 14 di quest’ultimo precisa che gli Stati membri possono, in via residuale, attribuire la competenza ai propri giudici in virtù delle loro norme nazionali.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che l’art. 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata.

***

Spazio libertà sicurezza e giustizia

Sentenza della Cgue (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018, Causa C-662/17, E. G. contro Repubblica di Slovenia

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Oggetto: Sistema europeo comune di asilo – Direttiva 2013/32/UE – Art. 46, par. 2 – Ricorso contro una decisione che nega il riconoscimento dello status di rifugiato, ma accorda lo status conferito dalla protezione sussidiaria – Ricevibilità – Assenza di interesse sufficiente qualora lo status di protezione sussidiaria concesso da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato – Rilevanza, ai fini dell’esame dell’identità dei suddetti diritti e vantaggi, della situazione individuale del richiedente

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 46, par. 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

E.G. è entrato nel territorio sloveno il 9 dicembre 2015 dopo aver viaggiato attraverso la Turchia, la Grecia, la Serbia e la Croazia, proveniente dall’Iran, dove viveva con i suoi genitori da quando aveva circa un anno. Durante la sua permanenza al centro sloveno di prima accoglienza per minori, E.G. ha chiesto al Ministero dell’interno di beneficiare della protezione internazionale.

La richiesta è stata respinta, in quanto, a giudizio delle autorità, E.G. non soddisfaceva le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, anche se soddisfaceva quelle per ottenere il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria, fino alla sua maggiore età, ovvero fino al 31 dicembre 2019.

E.G. ha proposto un ricorso contro tale decisione, da cui è seguito un iter processuale che, dopo una decisione di accoglimento ed una di rigetto, ha portato il giudice del rinvio ad interrogarsi se il ricorso proposto contro la decisione contestata, nella parte in cui respinge la domanda di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, sia irricevibile a causa dell’insufficiente interesse del richiedente, al quale viene riconosciuto lo status conferito dalla protezione sussidiaria.

La Corte di giustizia parte dalla disamina dell’art. 46, par. 2, secondo comma, della direttiva 2013/32, rilevando come tale norma consenta a uno Stato membro di prevedere che possa essere respinto, in quanto irricevibile, per insufficienza di interesse un ricorso proposto contro una decisione che considera infondata una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ma che concede lo status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora quest’ultimo status, concesso da tale Stato membro, offra «gli stessi diritti e gli stessi vantaggi» che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato. Tale disposizione, integrando una deroga all’obbligo di prevedere un diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, a giudizio della Corte, impone una interpretazione restrittiva nel senso che «essa può essere applicata qualora sussista un’effettiva identità tra i diritti e i vantaggi offerti dallo status conferito dalla protezione sussidiaria, concessa dallo Stato membro di cui trattasi, e quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale applicabile allo status di rifugiato».

Lo status conferito dalla protezione sussidiaria, previsto dalla normativa slovena non riconosce gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, atteso che la durata del titolo di soggiorno associato allo status conferito dalla protezione sussidiaria non è allineata su quella del titolo di soggiorno rilasciato alle persone alle quali è riconosciuto lo status di rifugiato. La Corte osserva, infatti, che vi è differenza tra, da un lato, il titolo di soggiorno «a tempo indeterminato» al quale hanno diritto i rifugiati in forza del diritto sloveno (nonostante il fatto che la sua validità possa cessare allorché, in particolare, non sono più soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato) e, dall’altro, il titolo di soggiorno «limitato nel tempo», al quale hanno diritto, secondo il diritto sloveno, le persone che beneficiano dello status conferito dalla protezione sussidiaria (nonostante il fatto che quest’ultimo titolo possa essere prorogato per un ulteriore periodo, nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine e che la validità di tale titolo possa cessare allorché, in particolare, non sono più soddisfatte le condizioni fissate per la concessione di quest’ultimo status).

L’art. 46, par. 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE deve quindi essere interpretato nel senso che lo status conferito dalla protezione sussidiaria, concesso da una normativa di uno Stato membro non offre «gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato», ai sensi di tale disposizione, di modo che un giudice di tale Stato membro non può respingere, in quanto irricevibile, un ricorso proposto contro una decisione che considera una domanda infondata sotto il profilo del riconoscimento dello status di rifugiato, ma che concede lo status conferito dalla protezione sussidiaria, a causa dell’insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento, allorché si accerti che, conformemente alla normativa nazionale applicabile, tali diritti e vantaggi attribuiti da tali due status di protezione internazionale non sono effettivamente identici.

Un ricorso siffatto non può essere respinto, in quanto irricevibile, neanche qualora si constati, alla luce della concreta situazione del richiedente, che il riconoscimento dello status di rifugiato non sarebbe tale da attribuirgli maggiori diritti e vantaggi rispetto alla concessione dello status conferito dalla protezione sussidiaria, dal momento che il richiedente non fa valere, o non fa ancora valere, diritti che sono attribuiti in forza dello status di rifugiato, ma che non lo sono, ovvero lo sono, ma in misura minore, in forza dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

25/01/2019
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