Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Settembre 2013

di Alice Pisapia
Avvocato e dottore di ricerca in Diritto europeo
Una selezione delle più interessanti decisioni della corte di giustizia dell'Unione europea dell'ultimo mese
Settembre 2013

Mercato interno: libertà di stabilimento

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 26 settembre 2013, causa C-539/11, Ottica New Line.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Italia.

Oggetto: Normativa regionale che assoggetta ad autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di ottica - Limiti geografici e demografici - Giustificazione - Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito - Coerenza - Proporzionalità.

Nel 2009 il Comune di Campobello di Mazara autorizzava con decisione la Fotottica ad aprire un esercizio nel proprio territorio in violazione dei limiti di densità demografica e di distanza minima tra gli esercizi di ottica previsti dalla legge regionale applicabile. Tale decisione, impugnata avanti al TAR Sicilia, veniva confermata in virtù della disapplicazione della legge regionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio chiede come debbano applicarsi alla professione di ottico i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez (1 giugno 2010, causa C570/07 e C571/07, in Racc. p. I4629). In tale sentenza la Corte aveva chiarito che una normativa nazionale che subordini l’apertura di nuove farmacie a limiti riguardanti la densità demografica è compatibile, in linea di principio, con il diritto dell’Unione. Tuttavia, la limitazione applicabile ai farmacisti trova giustificazione nel diritto alla salute per garantire all’intera popolazione un accesso adeguato ai servizi farmaceutici. Secondo giurisprudenza costante, costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 49 TFUE ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato (in tal senso, sentenza 21 aprile 2005, Commissione c. Grecia, causa C140/03, in Racc. p. I3177). La norma italiana, nel prevedere il rilascio di un’autorizzazione previa, rientra in tale categoria.

Le restrizioni alla libertà di stabilimento, applicabili senza discriminazioni, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, qualora garantiscano la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. La normativa regionale prevede due regole: un solo esercizio di ottica ogni 8 000 abitanti e una distanza minima di 300 metri tra tali esercizi. La Corte di giustizia reputa che tale normativa rischi di comportare un accesso diseguale allo stabilimento degli esercizi di ottica nelle diverse zone della regione. Spetta al giudice nazionale accertare se le finalità perseguite da detta normativa ovvero la tutela della salute siano pienamente realizzate in modo coerente e sistematico rispettando criteri trasparenti e oggettivi. Gli Stati membri, infatti, godono di un margine discrezionale nello stabilire il livello di sanità pubblica da garantire ai propri cittadini.

 

Sentenza della CGUE (TerzaSezione) 12 settembre 2013, causa C-660/11, Daniele Biasci e a. c.Ministero dell’Interno e Questura di Livorno.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da TAR Toscana - Italia.

Oggetto: Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Articoli 43 CE e 49 CE - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse - Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d’azzardo.

La normativa italiana stabilisce, in sostanza, che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone il rilascio di una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali. Il sistema di concessioni è strettamente legato a un sistema di autorizzazioni di polizia disciplinato dal regio decreto n. 773/1931. I ricorrenti nei procedimenti principali gestiscono centri trasmissione dati Goldbet, società di diritto austriaco titolare di una licenza rilasciata dal governo del Tirolo. La Corte di giustizia dell’Unione chiarisce che gli art. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale imporre un’autorizzazione di polizia per esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo, in aggiunta alla concessione rilasciata dallo Stato. Da tali articoli, dal principio di parità di trattamento e dall’obbligo di trasparenza risulta inoltre che le modalità di una gara devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infine la normativa nazionale non può impedire qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento.

 

Trasporti

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 26 settembre 2013, causa C-509/11, ÖBB-Personenverkehr AG.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Verwaltungsgerichtshof - Austria.

Oggetto: Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo - Esclusione in caso di forza maggiore.

La Corte di giustizia nell’interpretare il regolamento n. 1371/2007 relativo a diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore.

 

Relazioni esterne dell’Unione

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 24 settembre 2013, causa C-221/11, Leyla Ecem Demirkan c. Bundesrepublik Deutschland.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Germania.

Oggetto: Turchia - Protocollo addizionale - Clausola di standstill - Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro - Libera prestazione dei servizi - Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi.

 La domanda di pronuncia pregiudiziale, sorta al seguito del rigetto di una domanda di visto, verte sull’interpretazione della nozione di «libera prestazione dei servizi» contenuta nel Protocollo addizionale all’accordo di associazione firmato nel 1970 tra l’Unione e la Turchia. L’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti attraverso la graduale libera circolazione dei lavoratori, nonché mediante l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Nel 2007 la sig.ra Demirkan, cittadina turca, ha presentato una domanda di visto presso l’ambasciata di Germania ad Ankara, per poter far visita al suo patrigno, cittadino tedesco residente in Germania. In base alla clausola di standstill (Art. 41 del Protocollo addizionale) risulterebbe che la signora non avrebbe bisogno di un visto ai fini del soggiorno in Germania. Tale motivazione familiare comporterebbe sempre l’aspetto determinante della visita garantendo alla persona anche un diritto a fruire della libera prestazione di servizi complementare alla sua permanenza nel territorio dello Stato membro fino a tre mesi.

La clausola di standstill vieta, in via generale, l’adozione di qualsiasi nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio da parte di un cittadino turco delle suddette libertà economiche nel territorio di uno Stato membro a condizioni più restrittive di quelle che erano applicabili alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Nel 1970 non era prevista la necessità per un cittadino turco di richiedere il visto per soggiorni fino a tre mesi per recarsi in Germania. L’interpretazione del mercato interno non può essere trasposta in modo automatico all’interpretazione di un accordo concluso dall’Unione con uno Stato terzo (sentenza 9 febbraio 1982, Polydor e RSO Records, 270/80, in Racc. p. 329, punti 14-16; sentenza 12 novembre 2009,Grimme, C351/08, in Racc. p. I10777, punto 29). Giurisprudenza costante della Corte ha stabilito che la clausola di standstill non è di per sé idonea a conferire ai cittadini turchi, sul solo fondamento della normativa dell’Unione, un diritto di stabilimento, né un diritto di soggiorno che ne costituisce il corollario, e neppure un diritto alla libera prestazione dei servizi o un diritto di ingresso nel territorio di uno Stato membro. Nell’ambito dell’accordo di associazione tali diritti sono solo il corollario dell’esercizio di un’attività economica. Al contrario, nell’ambito del diritto dell’Unione, la tutela della libera prestazione dei servizi passiva si basa sull’obiettivo consistente nella realizzazione di un mercato interno, concepito come spazio senza frontiere interne, eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un siffatto mercato. Proprio tale obiettivo differenzia il Trattato dall’Accordo di associazione, il quale persegue una finalità essenzialmente economica.

 

Tutela dei consumatori

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 19 settembre 2013, causa C-435/11, CHS Tour Services GmbH c. Team4 Travel GmbH.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Oberster Gerichtshof - Austria.

Oggetto: Pratiche commerciali sleali - Brochure di vendita contenente false informazioni

La direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali mira a garantire un elevato livello comune di tutela dei consumatori procedendo ad un’armonizzazione completa negli Stati membri delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, compresa la pubblicità sleale, nei confronti dei consumatori. L’informazione falsa risultante dalle brochure pubblicitarie diffuse da un professionista può qualificarsi come pratica ingannevole nei confronti del consumatore e pertantonon occorre verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale.

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 1settembre 2013, causa C-383/13 PPU, M.G. e N.R.c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Raad van State - Paesi Bassi.

Oggetto: Visti, asilo, immigrazione - Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare - Rimpatrio - Procedimento di allontanamento - Trattenimento - Diritti della difesa.

La domanda pregiudiziale, proposta nell’ambito di una controversia sulle decisioni di proroga di provvedimenti di allontanamento, verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Le autorità dei Paesi Bassi hanno sottoposto i sigg. G. e R. a trattenimento ai fini dell’allontanamento. Il giudice di primo grado, ha dichiarato la violazione dei diritti della difesa, ma ha respinto i ricorsi, affermando che tale irregolarità non comportava l’annullamento delle decisioni. Nel diritto olandese, se un giudice nazionale rileva che un provvedimento di trattenimento deve essere annullato, le autorità competenti non possono adottarne uno nuovo e l’interessato deve dunque essere immediatamente liberato. Il giudice del rinvio interroga la Corte circa la compatibilità del diritto interno con l’art. 41 della Carta. La Corte di giustizia stima che il sindacato del giudice nazionale deve consistere nel verificare, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto, se le irregolarità procedurali abbiano effettivamente privato coloro che le invocano della possibilità di difendersi, in modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso. In tal caso il giudice nazionale può ordinare la cessazione del trattenimento.

 

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 19 settembre 2013, causa C-297/12 PPU, Gjoko Filev e Adnan Osmani.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Amtsgericht Laufen - Germania.

Oggetto: Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Normativa nazionale che prevede il divieto d’ingresso senza limiti temporali.

La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico dei sigg. Filev, cittadino dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e Osmani, cittadino della Repubblica di Serbia, in seguito al loro ingresso nel territorio tedesco più di cinque anni dopo la loro espulsione dalla Germania, in violazione del divieto d’ingresso a tempo illimitato che accompagnava le decisioni d’espulsione adottate nei loro confronti. L’art. 11 della direttiva 2008/115 prevedendo limiti temporali per gli effetti di simili provvedimenti, stabilisce che la durata di un divieto d’ingresso non possa, di norma, superare cinque anni. In virtù dell’effetto diretto della normativa europea i provvedimenti d’espulsione o allontanamento oltre cinque anni adottati prima della trasposizione della direttiva non potrebbero più fondare una condanna penale. Si ricorda infineche gli Stati non possono applicare una normativa penale interna tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva europea e da privare così quest’ultima del suo effetto utile.

18/10/2013
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