Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Dicembre 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a dicembre 2018

Mercato interno: libera circolazione. Questioni processuali

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018, Causa C-219/17 Silvio Berlusconi, Fininvest c. Banca d’Italia e altri

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dal Consiglio di Stato

Oggetto: Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Procedimento amministrativo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso avverso atti preparatori emanati dall’autorità nazionale competente – Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale

A seguito della sentenza n. 35729/13 della Corte suprema di cassazione, con la quale è stato dichiarato colpevole di frode fiscale, il sig. Berlusconi veniva sottoposto a procedimento dalle autorità italiane di vigilanza competenti, ossia la Banca d’Italia e l’IVASS; il procedimento si concludeva con una decisione che accertava la perdita in suo capo del requisito di onorabilità previsto dalla normativa applicabile e che disponeva, pertanto, che la partecipazione della Fininvest nella Mediolanum eccedente il 9,999% fosse ceduta. Berlusconi e la Fininvest impugnavano detta decisione dinanzi ai giudici italiani. Soccombenti in primo grado, i ricorrenti vincevano dinanzi al Consiglio di Stato. Nelle more, la Mediolanum veniva assorbita dalla sua controllata Banca Mediolanum, con la conseguenza che la Fininvest si ritrovava titolare di una partecipazione qualificata non più in una SPFM, bensì direttamente in un ente creditizio. La Banca d’Italia e la BCE ne deducevano che occorreva una nuova istanza di autorizzazione, relativa a tale partecipazione qualificata, sul fondamento degli artt. 22 e seguenti della direttiva CRD IV nonché degli artt. 19 e seguenti del TUB. Conformandosi alle indicazioni fornite dalla BCE, la Banca d’Italia invitava la Fininvest a presentare un’istanza di autorizzazione entro il termine di quindici giorni. Poiché quest’ultima non assolveva tale formalità, la Banca d’Italia decideva di avviare d’ufficio un procedimento amministrativo, precisando che la competenza decisionale in materia spettava alla BCE in conformità dell’art. 4 del regolamento MVU.

Ricevuta la documentazione dalla Fininvest, la Banca d’Italia trasmetteva alla BCE, una proposta di decisione che esprimeva un parere negativo quanto all’onorabilità degli acquirenti della partecipazione controversa nella Banca Mediolanum e invitava la BCE ad opporsi all’acquisizione. La decisione negativa assunta dalla BCE veniva impugnata mediante un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Fininvest, poi, adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio perché annullasse gli atti della Banca d’Italia preparatori alla medesima decisione della BCE. Infine il sig. Berlusconi e la Fininvest esperivano dinanzi al Consiglio di Stato un’azione di ottemperanza.

Nell’ambito di quest’ultima azione, è stata adita la Corte che ha riconosciuto che l’art. 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell’ambito della procedura prevista agli artt. 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, all’art. 4, par. 1, lett. c), e all’art. 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli artt. da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU). Di conseguenza afferma che solo il giudice dell’Unione è competente a valutare, in via incidentale, se la legittimità della decisione della BCE del 25 ottobre 2016 sia inficiata da eventuali vizi degli atti preparatori di tale decisione emanati dalla Banca d’Italia. Tale competenza esclude ogni competenza giurisdizionale nazionale avverso detti atti, senza che rilevi, al riguardo, la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un’azione come l’azione di ottemperanza.

***

Politiche di concorrenza: Aiuti di Stato

Sentenza della Cgue (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018, Causa C-492/17 Südwestrundfunk c. Tilo Rittinger e altri

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dal Landgericht Tübingen

Oggetto: Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche

La pronuncia in oggetto origina da una controversia che vede contrapposti la Südwestrundfunk (Radio Sudoccidentale, anche solo la “SWR”), un’emittente radiotelevisiva regionale di diritto pubblico, da una parte, e i sigg. Tilo Rittinger, Patrick Wolter, Harald Zastera, Marc Schulte nonché le sigg.re Layla Sofan e Dagmar Fahner, dall’altra, in merito a titoli esecutivi emessi dalla SWR per il recupero presso questi ultimi del contributo radiotelevisivo che gli stessi non hanno pagato.

In Germania, la radiotelevisione pubblica è principalmente finanziata per mezzo del contributo radiotelevisivo, al cui pagamento è tenuta ciascuna persona maggiorenne che occupi un’abitazione nel territorio nazionale. Tale contributo radiotelevisivo ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il precedente canone radiotelevisivo che era dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva

A giudizio della Corte, l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell’art. 108, par. 3, TFUE.

La Corte è inoltre stata chiamata ad esaminare se gli artt. 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata di crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo. Sul punto, la Corte afferma che le prerogative di autorità pubblica di cui beneficiano le emittenti radiotelevisive pubbliche in materia di recupero del canone radiotelevisivo sono state valutate dalla Commissione in sede di esame del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica, e più in particolare di tale canone, nell’ambito della decisione del 24 aprile 2007. Alla luce di tale decisione, dette prerogative, che riguardano specificamente il recupero del canone di cui trattasi, devono essere considerate come facenti parte integrante dell’aiuto esistente da essa costituito.

22/02/2019
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