Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Settembre 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a settembre 2018

Spazio Libertà Sicurezza e Giustizia − Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 C-327/18 PPU-RO

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court (Irlande)

Oggetto: Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione – Articolo 50 TUE – Mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di recesso dall’Unione europea – Incertezza quanto al regime giuridico applicabile alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 50 TUE e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito solo la “decisione quadro”).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi nei confronti di RO dai giudici del Regno Unito di Gran Bretagna. RO è stato arrestato e posto in custodia cautelare in Irlanda il 3 febbraio 2016. A partire da tale data, egli rimane in stato di custodia cautelare in detto Stato membro sulla base dei due mandati d’arresto europei adottati nei suoi confronti. RO ha addotto motivi di opposizione alla sua consegna al Regno Unito fondati, in particolare, sul recesso di tale Stato dall’Unione europea e sull’art. 3 della Cedu, asserendo che potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti qualora fosse detenuto nel carcere di Maghaberry in Irlanda del Nord.

Si domanda alla Corte se la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 del TUE sia in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da tale Stato membro in ragione del fatto che la persona consegnata non potrebbe più, dopo tale revoca, far valere nello Stato membro emittente i diritti conferitigli dalla decisione quadro e sottoporre al vaglio della Corte la conformità al diritto dell’Unione della loro attuazione ad opera di tale Stato membro.

La Corte afferma che la mera notifica non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione e che, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest’ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione. Né la mera notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 TUE può essere considerata, in quanto tale, una circostanza eccezionale in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da tale Stato membro.

Tuttavia, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare, in esito a una valutazione concreta e precisa del caso di specie, se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto di tale mandato d’arresto rischi di essere privata dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti, in sostanza, dagli artt. da 26 a 28 della decisione quadro.

Al fine di decidere se dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, è quindi necessario che, all’atto di adottare tale decisione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa presumere che, nei confronti della persona da consegnare, lo Stato membro emittente applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili al periodo successivo alla consegna, dopo il recesso di detto Stato membro dall’Unione. Una simile presunzione è ammessa se il diritto nazionale dello Stato membro emittente, così come avviene nel Regno Unito di Gran Bretagna, riprende il contenuto sostanziale di tali diritti, in particolare a causa della perdurante partecipazione di tale Stato membro a convenzioni internazionali, quali la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la Cedu, anche dopo il recesso di quest’ultimo dall’Unione. È solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo.

***

Mercato interno: libera circolazione delle persone, libera circolazione merci, libera prestazione di servizi

Sentenza della Cgue (Settima Sezione), del 26 settembre 2018 causa C-513/17, Josef Baumgartner

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale dall’Amtsgericht Köln

Oggetto: Trasporti – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 19, par. 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento d’opposizione, proposto dal sig. Josef Baumgartner contro un’ammenda ad esso inflitta nella sua qualità di rappresentante di una società avente sede in Austria, dall’Ufficio federale per il trasporto merci della Germania, per la violazione del regolamento n. 561/2006, che sarebbe stata commessa nello Stato membro in cui tale impresa ha sede.

Viene chiesto alla Cgue se l’art. 19, par. 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa per un’infrazione al regolamento suddetto constatata sul proprio territorio, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.

La Corte afferma che, ai fini di un’efficace attuazione del regolamento n. 561/2006 nell’interesse della sicurezza stradale, non solo è necessario il controllo dell’osservanza delle disposizioni di tale regolamento, ma occorre anche che gli Stati membri possano infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di constatazione di un’infrazione. In considerazione del carattere transfrontaliero delle attività di trasporto su strada, un’interpretazione dell’art. 19, par. 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006, secondo cui gli Stati membri permettono alle loro autorità competenti di infliggere una sanzione per un’infrazione constatata sul loro territorio, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo, è più idonea a rispondere agli obiettivi perseguiti dal regolamento stesso. Pertanto, l’art. 19, par. 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.

23/11/2018
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