Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Ottobre 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a ottobre 2017

Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, causa C-278/16, procedimento penale a carico di Frank Sleutjes

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania)

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Nozione di «documenti fondamentali» – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore

Il 2 novembre 2015, su richiesta della Procura di Aquisgrana, il Tribunale circoscrizionale di Düren, in applicazione degli articoli 407 e segg. del cpp tedesco ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti del sig. Sleutjes, cittadino olandese, con cui a quest’ultimo veniva inflitta, tra l’altro, una pena pecuniaria per omissione di soccorso. Tale decreto penale di condanna conteneva un’informazione sui mezzi di ricorso, con cui era indicato che esso sarebbe divenuto esecutivo e definitivo soltanto se, entro due settimane dalla notifica del decreto stesso, il sig. Sleutjes non avesse proposto opposizione, in lingua tedesca, dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Düren. Il 12 novembre 2015 il decreto penale di condanna in questione è stato notificato al sig. Sleutjes. Esso era redatto in lingua tedesca e accompagnato da una traduzione in lingua neerlandese della sola informazione sui mezzi di ricorso.

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 3 della direttiva 2010/64 debba essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisca un «documento fondamentale», ai sensi del par. 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento.

A tal proposito la Corte evidenzia che il par. 2 del predetto articolo annovera tra i documenti fondamentali «le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze». A giudizio dei giudici di Lussemburgo, il decreto penale di condanna previsto dal diritto tedesco è adottato sulla base di un procedimento semplificato, secondo il quale, in sostanza, la notifica di tale decreto, da un lato, è effettuata soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa e, dall’altro, costituisce la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico. Inoltre, qualora tale persona non proponga opposizione entro due settimane dalla notifica, tale decreto diventa definitivo e le sanzioni previste diventano esecutive. Alla luce di siffatte considerazioni il decreto penale di condanna si configura, al contempo, come atto contenente un capo di imputazione e come sentenza, ai sensi dell’art. 3, par. 2, della direttiva 2010/64. Quando tale decreto penale di condanna è trasmesso soltanto nella lingua del procedimento penale in cui si volge il procedimento sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest’ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti della difesa.

Ne discende che il decreto in questione rientra tra i «documenti fondamentali», di cui ai sensi dell’art. 3, par. 1 della direttiva 2010/64 deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e sia, quindi, tutelata l’equità del procedimento.

***

Diritti sociali e principi fondamentali

Sentenza della CGUE (Prima Sezione), 18 ottobre 2017, causa C-409/16, Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton c. Maria-Eleni Kalliri

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)

Oggetto: Politica sociale – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Discriminazione basata sul sesso – Concorso per l’arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro – Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l’ammissione a detto concorso un requisito di statura minima.

Il capo della polizia greca aveva pubblicato un bando di concorso per l’ammissione alla scuola di polizia greca. Siffatto bando, recependo una normativa interna, prevedeva al punto II.6 che i candidati, indipendentemente dal sesso, dovevano possedere una statura di almeno m. 1,70 senza scarpe.

La sig.ra Maria-Eleni Kalliri, che era stata esclusa dal concorso in quanto non raggiungeva la statura prevista dal bando, aveva presentato ricorso alla Corte amministrativa di Atene, lamentando di aver subito una discriminazione fondata sul sesso. Il ricorso era stato accolto ed avverso la decisione di annullamento il Ministero degli interni ed il Ministero della pubblica istruzione avevano presentato ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato, il quale chiede alla Corte di giustizia se il diritto eurounitario osti a una normativa nazionale che fissa una statura minima identica per tutti i candidati, uomini e donne, al concorso di ammissione alla scuola di polizia.

A tal riguardo, la Corte osserva che questa normativa tratta in modo identico, indipendentemente dal sesso di appartenenza, i candidati al concorso per arruolamento alla scuola di polizia, conseguente essa non instaura una discriminazione diretta, ma costituisce una discriminazione indiretta, che sussiste «quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini». Invero poiché sono molte più le donne degli uomini che misurano meno di m. 1,70, le donne sono nettamente svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l’ammissione al concorso per l’arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca.

La Corte rileva, tuttavia, che siffatta normativa non costituisce una discriminazione indiretta vietata da tale direttiva se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sono appropriati e necessari.

Sul punto, la Corte rileva che la normativa oggetto del procedimento principale ha lo scopo di consentire lo svolgimento effettivo del compito della polizia greca e che il possesso di talune attitudini fisiche particolari, come una statura minima, costituisce un requisito necessario e appropriato per conseguire tale scopo. A tal proposito, la Corte aveva già avuto occasione di statuire che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima, essa si sofferma, quindi, a verificare se un requisito di statura minima, come quello previsto dalla normativa oggetto del procedimento principale, sia idoneo per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito da detta normativa e non vada oltre quanto necessario al suo conseguimento.

Al riguardo, sebbene sia vero che l’esercizio di funzioni di polizia attinenti alla protezione di persone e beni, alla detenzione e custodia degli autori di atti criminosi nonché al pattugliamento a scopo preventivo possono esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, va cionondimeno rilevato che alcune funzioni di polizia, quali l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un ragguardevole impegno fisico

Soggiunge la Corte che, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un’idoneità fisica particolare, non sembra che una siffatta idoneità sia necessariamente connessa al possesso di una statura minima e che le persone di statura inferiore ne siano naturalmente mancanti.

Inoltre, l’obiettivo perseguito dalla normativa greca potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola per agenti e per ufficiali della polizia fondata su prove specifiche che consentano di verificare le loro capacità fisiche.

Ne consegue che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, a giudizio della Corte, detta normativa non è giustificata.

 

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017 Causa C-531/15, Elda Otero Ramos c. Servicio Galego de Saúde e Instituto Nacional de la Seguridad Social

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Oggetto: Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratrice in periodo di allattamento – Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro – Contestazione da parte della lavoratrice interessata – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sul sesso – Onere della prova.

La sig.ra Otero Ramos, infermiera presso il pronto soccorso di un ospedale pubblico, nel 2011 è divenuta madre di un bambino che, successivamente, è stato allattato al seno. La direzione dell’ospedale ha prodotto una relazione attestante che il posto di lavoro della sig.ra Otero Ramos non presentava alcun rischio per l’allattamento del suo bambino e rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere una modifica delle condizioni di lavoro e di attuazione di misure preventive per la sua salute e la sua sicurezza, a suo giudizio, messe in pericolo, dalla complessità del ritmo di lavoro, dalle radiazioni ionizzanti e dalle infezioni, tipiche delle strutture sanitarie. In data 8 maggio 2012 la sig.ra Otero Ramos ha chiesto alla direzione provinciale il rilascio di un certificato medico che riconoscesse l’esistenza di un rischio per l’allattamento del bambino, ai fini della concessione di una prestazione economica per rischio durante l’allattamento. Per la valutazione di tale domanda, la direzione provinciale ha preso in considerazione, da un lato, una dichiarazione del direttore delle risorse umane dell’ospedale attestante che il posto di lavoro della sig.ra Otero Ramos figurava nell’elenco ricapitolativo dei posti di lavoro esenti da rischio, e, dall’altro, la relazione di un medico del servizio di medicina preventiva e di prevenzione dei rischi professionali, la quale confermava che la sig.ra Otero Ramos era stata esaminata e ne dichiarava l’idoneità a svolgere le mansioni inerenti al suo posto di lavoro. Sulla base di tali documenti, la direzione provinciale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che il posto di lavoro della sig.ra Otero Ramos presentasse un rischio per l’allattamento del bambino e, di conseguenza, ha respinto la sua domanda. La sig.ra Otero Ramos ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al Tribunale del lavoro facendo valere che il suo posto di lavoro la esponeva a un rischio per l’allattamento del suo bambino. A sostegno della propria contestazione, ella ha fornito una lettera firmata dal suo superiore gerarchico diretto, secondo cui, in sostanza, il lavoro di infermiera all’interno di tale unità presentava rischi fisici, chimici, biologici e psicosociali per la lavoratrice in periodo di allattamento nonché per il suo bambino. Detto giudice ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Otero Ramos, la quale ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di accertare se l’art. 19, par. 1, della direttiva 2006/54 si applichi ad una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui una lavoratrice contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85.

La Corte di giustizia si sofferma quindi sui  requisiti cui la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento è soggetta, ricordando che «l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 impone al datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione, di valutare la natura, il grado e la durata dell’esposizione delle lavoratrici, ai sensi dell’articolo 2 della menzionata direttiva, agli agenti, ai processi o alle condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell’allegato I di detta direttiva, per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare al riguardo. Detta valutazione è effettuata al fine di poter valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento e per determinare le misure da adottare». A giudizio della Corte per poter fornire una corretta interpretazione del suddetto articolo, occorre prendere in considerazione le linee direttrici della direttiva, giacché queste ultime, conformemente all’art. 3, par. 2, della stessa direttiva, sono intese a servire come base per la valutazione prevista nel suddetto art. 4, par. 1. Dalla disamina delle linee direttrici risulta che, per essere conforme ai requisiti dell’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85, la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento deve includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata, al fine di determinare se la salute o la sicurezza di quest’ultima o quelle del suo bambino siano esposte a un rischio. In particolare siffatta valutazione dei rischi che consiste in un «esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa» comprende almeno tre fasi:

    1. identificazione dei pericoli (agenti fisici e biologici, processi industriali, movimenti e posture, fatica psicofisica, altri carichi fisici e mentali);
    2. identificazione delle categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano) che si trovano esposte a uno o a più dei suddetti pericoli;
    3. valutazione dei rischi in termini sia qualitativi che quantitativi, che rappresenta «la fase più delicata del processo in quanto la persona che esegue la valutazione deve essere competente e tener conto di informazioni pertinenti (...) applicando metodi appropriati al fine di stabilire se il pericolo identificato comporti o meno una situazione di rischio per le lavoratrici».

Le linee direttrici precisano poi che «i rischi possono essere diversi a seconda che le lavoratrici siano gestanti, puerpere o stiano allattando». Per quanto concerne, in particolare, le donne in allattamento, i datori di lavoro, per tutto il periodo dell’allattamento, dovranno riesaminare regolarmente i rischi per evitare o ridurre al minimo l’esposizione di tali lavoratrici ai rischi per la salute o la sicurezza, segnatamente, l’esposizione a determinate sostanze quali piombo, solventi organici, pesticidi e antimitotici. Un certo numero di queste ultime, infatti, arrivano, tramite il latte materno, al bambino che può essere particolarmente sensibile.

La Corte ricorda poi che, a norma dell’art. 19, par. 1, della direttiva 2006/54, gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. L’art. 19, par. 4, lett. a), di tale direttiva precisa che le norme che determinano l’inversione dell’onere della prova previste al par. 1 del medesimo articolo si applicano altresì alle situazioni contemplate dalla direttiva 92/85, nella misura in cui sussiste una discriminazione fondata sul sesso. In base all’art. 2, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/54, la discriminazione comprende, in particolare, «qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva [92/85]».

Poiché la condizione di donna in periodo di allattamento è strettamente legata alla maternità, e in particolare «alla gravidanza o al congedo di maternità», le lavoratrici in periodo di allattamento devono essere tutelate al pari delle lavoratrici gestanti o puerpere. Di conseguenza, qualsiasi trattamento meno favorevole di una lavoratrice a causa della sua condizione di donna in periodo di allattamento deve essere considerato compreso nell’ambito di applicazione dell’art. 2, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/54 e costituisce, pertanto, una discriminazione diretta fondata sul sesso. A tal proposito, una lavoratrice in periodo di allattamento non può essere trattata alla stessa stregua di qualsiasi altro lavoratore, poiché la sua situazione specifica richiede necessariamente, da parte del datore di lavoro, un trattamento particolare. Di conseguenza, il fatto di non valutare il rischio associato al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento, conformemente ai requisiti di cui all’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85, dev’essere considerato come un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità, ai sensi di tale direttiva, e costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma dell’art. 2, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/54.

Sotto il profilo probatorio, i giudici di Lussemburgo osservano che ai sensi dell’art. 19, par. 1, della direttiva 2006/54, spetta alla lavoratrice che si ritenga lesa dall’inosservanza nei propri confronti del principio della parità di trattamento dimostrare, dinanzi ad un organo giurisdizionale, fatti od elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. In una situazione come quella oggetto del procedimento principale, è quindi la lavoratrice interessata a dover produrre elementi di prova atti a dimostrare che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non è stata effettuata conformemente all’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85 e che ella, pertanto, ha subito una discriminazione. È solo nel caso in cui la lavoratrice interessata abbia provato tali fatti od elementi di prova che si verifica un’inversione dell’onere della prova e che spetta alla controparte dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione. La lettera prodotta dalla sig.ra Otero Ramos costituisce un elemento di prova atto a dimostrare che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non comprendeva un esame specifico che prendesse in considerazione la sua situazione individuale e che quindi una simile valutazione non era conforme ai requisiti di cui all’art. 4, par. 1, della direttiva 92/85. Spetterà, pertanto, alla parte convenuta dimostrare che la valutazione dei rischi prevista all’ art. 4 della direttiva 92/85 sia stata effettuata conformemente ai requisiti stabiliti dalla menzionata disposizione, fermo restando che documenti quali una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui determinate mansioni sono considerate «esenti da rischi», unitamente a una dichiarazione in base alla quale la lavoratrice interessata è «idonea» al lavoro, senza indicazioni atte ad avvalorare siffatte conclusioni, non possono, di per sé, comportare una presunzione assoluta che tale ipotesi ricorra. In mancanza, tanto detta disposizione quanto le norme in materia di prova di cui all’art. 19 della direttiva 2006/54 sarebbero private di qualsiasi effetto utile.

29/11/2017
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