Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Luglio 2013

di Alice Pisapia
Avvocato in Milano, dottore di ricerca Dir.Eur.
Le più rilevanti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel mese di Luglio
Luglio 2013

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 18 luglio 2013, causa C-584/10P, Commissione c. Yassin Abdullah Kadi.

 

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso sentenza del Tribunale

Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a reti terroristiche - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inclusione del nominativo nell’elenco figurante - Diritti fondamentali - Diritti della difesa - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Principio di proporzionalità.

Con questa importante sentenza (c.d. Kadi III) viene a conclusione una lunga vicenda in cui i diritti fondamentali dell’individuo hanno prevalso rispetto alla classica configurazione del contenzioso avanti al giudice europeo come un processo tra Stati membri. La Corte di Giustizia ha infatti rigettato i ricorsi della Commissione e del Regno Unito, sostenuti da Consiglio e vari Stati membri tra cui l’Italia, riaffermando l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto di difesa, e la possibilità per il ricorrente direttamente interessato i cui beni siano stati congelati sulla base di un provvedimento dell’Unione di poter accedere a tutte le informazioni che giustificano le misure restrittive emanate nei suoi confronti.

Nel dicembre 2001 il sig. Kadi ha presentato al Tribunale un ricorso per l’annullamento di regolamenti europei che lo riguardavano disponendo il congelamento dei suoi beni. I motivi di annullamento vertevano su una violazione del diritto al contraddittorio, del diritto al rispetto della proprietà e del principio di proporzionalità, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Il Tribunale nel settembre 2005 respingeva il ricorso ( sentenza 21 settembre 2005, Kadi c. Consiglio e Commissione, T-315/01, in Racc. p. II-3649). Nel settembre 2008 la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale (C-402/05P e C-415/05P, in Racc. p. I-6351) nonché il regolamento controverso nella parte in cui riguardava il sig. Kadi. La Corte dichiarava che gli obblighi imposti da un accordo internazionale, quale la Carta delle NU e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, non possono avere l’effetto di compromettere i principi costituzionali dell’Unione poiché solo tale rispetto, fondamento dello Stato di diritto, costituisce il presupposto della loro legittimità. I giudici dell’Unione devono quindi garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali, anche quando tali atti mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza.

Il sig. Kadi quindi, rinviato avanti al Tribunale e successivamente alla Corte, ha ottenuto l’annullamento del regolamento controverso e in virtù di una tutela giurisdizionale effettiva in forza della sentenza di annullamento, la rimozione retroattivamente dall’ordinamento giuridico dell’atto impugnato che si considera quindi come mai esistito, in quanto che l’inserimento o il mantenimento del suo nominativo nell’elenco in questione era viziato da un’illegittimità il cui riconoscimento è idoneo a riabilitare l’interessato o a costituire una forma di riparazione del danno morale da lui subito.

 

 

Tutela dei consumatori

Libera circolazione servizi

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 18 luglio 2013, causa C-265/12, Citroën Belux NV c. Federatie voor Verzekerings (FvF).

 

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Hof van beroep te Brussel - Belgio.

Oggetto: Articolo 56 TFUE - Libera prestazione servizi - Pratiche commerciali sleali - Tutela dei consumatori - Offerte congiunte che comprendono almeno un servizio finanziario - Divieto - Deroghe.

Il contenzioso che determina il presente rinvio pregiudiziale ha per oggetto una pratica commerciale adottata da Citroën consistente nell’offerta gratuita di un’assicurazione omnium per la durata di sei mesi in occasione dell’acquisto di un veicolo Citroën, pratica considerata sleale dalla FvF. Il giudice del rinvio considera che l’offerta controversa sia qualificabile come offerta congiunta e conseguentemente vietata dalla legge nazionale applicabile poiché la stipula di un’assicurazione omnium gratuita per sei mesi dipendeva effettivamente, nella percezione del consumatore medio, dall’acquisto di un nuovo veicolo Citroën. Giurisprudenza della Corte di giustizia ha precisato che le offerte congiunte costituiscono atti commerciali che si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e mirano direttamente alla promozione e allo smercio delle sue vendite (sentenza 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C-261/07 e C-299/07, in Racc. p. I-2949). Pertanto tali offerte ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 che realizzando un’armonizzazione pressoché completa delle norme sul piano europeo, mira a proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese. Ne consegue che gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva stessa, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (sentenza 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, in Racc. p. I-217, punto 41). Tuttavia, per quanto attiene ai servizi finanziari occorrono, tenuto conto della loro complessità, obblighi particolareggiati. Inoltre i consideranda della direttiva prevedono che solo per tali servizi sia possibile per gli Stati membri andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Un’offerta congiunta della quale un elemento è costituito da un servizio finanziario presenta un rischio maggiore di mancanza di trasparenza che può quindi trarre in errore il consumatore.

Infine, per quanto attiene la compatibilità della disposizione con l’art. 56 TFUE il giudice belga chiede se sia possibile che una disposizione nazionale preveda un divieto generale delle offerte congiunte al consumatore, delle quali almeno uno degli elementi è costituito da un servizio finanziario. Occorre rammentare che qualora ci si trovi in un settore di un’armonizzazione esaustiva da parte del diritto dell’Unione, le misure nazionali dovrebbero essere valutate non in rapporto alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle della misura di armonizzazione (sentenza 11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C-322/01, in Racc. p. I-14887, punto 64). Tuttavia, la direttiva 2005/29 non prevede una esaustiva armonizzazione dei servizi finanziari e consente quindi Stati membri una discrezionalità che deve essere esercitata nel rispetto del Trattato. Costante giurisprudenza europea prevede che la libera prestazione dei servizi, disciplinata dall’art. 56 TFUE, richieda l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro e soppressione di qualsiasi restrizione che vieti, ostacoli o renda meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro (sentenza 20 febbraio 2001, Analir, C-205/99, in Racc. p. I-1271, punto 21 e sentenza 15 gennaio 2002, Commissione c. Italia, C-439/99, in Racc. p. I-305, punto 22). Il divieto previsto dalla legge nazionale belga è tale da rendere meno attraente la prestazione di servizi finanziari nel territorio belga per imprese stabilite in altri Stati membri che desiderano presentare offerte congiunte delle quali almeno un elemento è costituito da un servizio finanziario. Infatti, tali imprese non potrebbero proporre dette offerte sul mercato belga. La restrizione in oggetto viene valutata dalla Corte con riferimento al principio di proporzionalità: la deroga deve infatti essere necessaria al raggiungimento del livello elevato di tutela del consumatore previsto dalla direttiva 2005/29, con particolare riguardo tutela degli interessi economici del consumatore nel settore dei servizi finanziari.

Politiche di concorrenza:

Intese e pratiche concordate

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi c. AGCM.

 

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Stato - Italia.

Oggetto: Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza - Art. 101 TFUE - Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale.

Il meccanismo di rinvio previsto dall’art. 267 TFUE mira a assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto dell’Unione negli Stati membri istituendo una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali (sentenza 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, in Racc. p. I-9641, punto 90 e sentenza 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, in Racc. p. I-6813, punto 62). Spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali necessarie ai fini della risoluzione della controversia. Il giudice nazionale, giudice di diritto comune, è incaricato di applicare le norme del diritto dell’Unione e ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale. L’art. 267 III co. TFUE impone al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione.

Il Consiglio di Stato, in qualità di giudice di ultima istanza, interroga la Corte di giustizia circa l’adozione di tariffe minime da parte di un ordine professionale (l’Ordine nazionale dei geologi) che è un’associazione di imprese sia una disposizione compatibile con l’art. 101 TFUE. Poiché il diritto italiano dispone l’appartenenza obbligatoria, su tutto il territorio della Repubblica italiana, dei geologi all’ordine professionale, il che implica il loro assoggettamento a regole deontologiche e la loro responsabilità disciplinare per la violazione di tali regole, le regole deontologiche che impongono una tariffa minima in ragione della dignità della professione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno dell’Unione. Tuttavia, non ogni decisione di un’associazione di imprese ricade nel divieto previsto all’art. 101 TFUE. Infatti, occorre considerare il contesto globale e, in particolare, gli obiettivi perseguiti ovvero, nel caso di specie, fornire garanzie ai consumatori. La restrizione della tariffa minima è necessaria al conseguimento di obiettivi legittimi (sentenza 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, C-519/04P, in Racc. p. I-6991, punto 47). Considerando che il criterio della tariffa minima si aggiunge a ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità quali l’importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti, spetta al giudice nazionale stabilire se vi sia una lesione delle regole di concorrenza previste dal Trattato.

 

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 18 luglio 2013, causa C-136/12, Schindler Holding Ltd c. Commissione.

 

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua controllata - Diritti fondamentali - Principi dello Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte - Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e della responsabilità personale.

Con la presente impugnazione le ricorrenti, società fornitrici di ascensori e scale mobili, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (13 luglio 2011, Schindler Holding e a. c. Commissione, T-138/07, in Racc. p. II-4819). La Commissione reputando che esistesse un’intesa tra i principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione europea infliggeva un’ammenda al gruppo Schindler e altri per illecita ripartizione dei mercati attraverso accordi o concertazioni. Nel 2007 avanti al Tribunale le ricorrenti chiedevano l’annullamento della decisione e, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende inflitte contestando un potere discrezionale illimitato per il calcolo delle ammende della Commissione. Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto dalla Corte di vertice, l’impugnazione è integralmente respinta.

 

Questioni processuali

Sentenza della CGUE (Decima Sezione) 4 luglio 2013, causa C-100/12, Fastweb SpA c. Azienda Sanitaria Locale di Alessandria.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da TAR Piemonte - Italia.

Oggetto: Appalti pubblici - Ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso - Ricorso incidentale dell’aggiudicatario - Offerte non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto - Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito - Compatibilità con il diritto dell’Unione.

Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), abilitato a concludere contratti quadro con operatori economici da esso individuati, ha concluso un contratto quadro con Fastweb e Telecom Italia. Nel giugno 2010, l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha indirizzato a tali società una richiesta di progetto e ha scelto il progetto presentato da Telecom Italia. Fastweb ha proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Telecom Italia e Path-Net sono intervenute nel procedimento, proponendo ricorso incidentale. Il giudice nazionale ha stabilito che nessuna delle offerte risultava conforme all’insieme delle specifiche tecniche, determinando un conseguente accoglimento dei due ricorsi e l’annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico. Tale soluzione soddisferebbe l’interesse del ricorrente principale, in quanto la rinnovazione della procedura di aggiudicazione gli procurerebbe una nuova chance di ottenere l’appalto.

Tuttavia il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, a proposito dei ricorsi in materia di appalti pubblici, ha enunciato un principio di diritto secondo il quale l’esame di un ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, in quanto illegittimamente ammesso a partecipare alla procedura di aggiudicazione controversa, deve precedere l’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ritiene infatti che la legittimazione a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico spetti soltanto al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura di aggiudicazione. Secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della procedura di aggiudicazione invocato dalla parte che abbia proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico non attribuisce a quest’ultima una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale interesse non si distinguerebbe infatti da quello di qualsiasi altro operatore economico del settore che aspiri a partecipare ad una futura procedura di aggiudicazione.

Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità di tale giurisprudenza, in particolare nella misura in cui essa afferma incondizionatamente la prevalenza del ricorso incidentale su quello principale, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte stabilisce che, in applicazione della direttiva appalti (n. 89/665), qualora l’aggiudicatario abbia ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale sollevi un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.

01/08/2013
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