Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Dicembre 2013

di Alice Pisapia
Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Diritto Europeo
Le più interessanti decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Dicembre 2013
Dicembre 2013

Diritti Fondamentali

Trattamento dati personali

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013, causa C-486/12, procedimento promosso da X.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Gerechtshof te's-Hertogenbosch - Paesi Bassi.

Oggetto: Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Condizioni di esercizio del diritto di accesso - Imposizione di spese eccessive.

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 12 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1995, relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito di una controversia promossa da X in merito al pagamento di una tassa per il rilascio di un certificato copia conforme contenente dati personali.

La Corte stabilisce che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non vieta all’autorità pubblica nazionale di applicare oneri a titolo di spese per il rilascio di certificati e documentazioni. Tuttavia, gli importi in questione, riscossi a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere personale, non devono essere eccessive. Il loro importo non deve eccedere il mero costo della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le necessarie verifiche.

 

Questioni processuali

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 19 dicembre 2013, causa C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd c. Inter-Zuid Transport BV.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Landgericht Krefeld - Germania.

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Litispendenza - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) - Norme sulla coesistenza - Azione di regresso - Azione di accertamento negativo - Sentenza di accertamento negativo.

Nell’agosto 2007, la Canon ha incaricato le società Nippon Netherland e Nippon Euro del trasporto su strada di suoi vari prodotti tra i Paesi Bassi e la Germania. Il rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di una controversia in merito al pagamento di una compensazione dell’importo di 500 000 EUR per il risarcimento del danno subito in occasione di un trasporto internazionale di merci su strada. La Nippon Euro ha affidato l’esecuzione della prestazione a un subtrasportatore. Essendo la merce arrivata nello stabilimento in Germania dopo orario di chiusura, il trasportatore ha lasciato il camion durante la notte nello stabilimento non sorvegliato del destinatario e durante la notte, una parte della merce è stata rubata.

La Corte fornisce l’interpretazione dell’art. 71 del regolamento 44/2001 precisando che non è possibile l’applicazione di una convenzione internazionale (CMR - Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra nel 1956, modificata dal Protocollo del 1978) che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli da quelle previste dal regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al regolamento stesso. Infatti, sebbene sia pacifico che, nelle materie regolate da convenzioni speciali, sia necessaria l’applicazione di queste ultime, tuttavia tale applicazione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea (libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedibilità del foro competente e, dunque, la certezza del diritto per i suoi destinatari, buona amministrazione della giustizia, riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione). Ne consegue che le disposizioni rilevanti della CMR possono trovare applicazione nell’Unione soltanto se permettono di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001.

 

Questioni processuali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 19 dicembre 2013, causa C-274/12 P, Telefonica c. Commissione.

Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Diritto di ricorso - Legittimazione ad agire - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano individualmente - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Telefónica, avendo beneficiato di un ammortamento fiscale considerato dalla Commissione quale aiuto di Stato, proponeva ricorso in annullamento avanti al Tribunale dell’Unione europea che respingeva il ricorso in quanto irricevibile. Il Tribunale ha affermato che Telefónica non è individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 263, IV co., TFUE e che tale decisione non può essere qualificata come atto che non comporta misure di esecuzione. Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso della Telefónica senza esaminare la prima eccezione di irricevibilità, relativa all’assenza di interesse ad agire.

Come già rilevato dall’avvocato generale la nozione di «atti regolamentari (...) che non comportano alcuna misura di esecuzione», ai sensi dell’art. 263, quarto co. TFUE, deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo di evitare che un singolo sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Quindi qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale dell’atto se non dopo aver violato le disposizioni dell’atto medesimo facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali. Laddove un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito dall’Unione o dagli Stati membri. Il Tribunale ha correttamente affermato che le misure volte a dare attuazione alla decisione di incompatibilità, tra cui quella di respingere la domanda di concessione del vantaggio fiscale costituiscono misure di esecuzione della decisione controversa.

Telefónica non è destinataria della decisione controversa. Giurisprudenza costante ritiene che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati solamente qualora la decisione stessa li riguardi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari. La decisione della Commissione produce l’unico effetto di impedire, in futuro, che qualsivoglia soggetto possa beneficiare del regime di aiuti in oggetto Un’impresa non può, in linea di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e del suo status di beneficiario potenziale di tale regime.

 

Politiche di Concorrenza

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione) 12 dicembre 2013, causa C-411/12, Commissione c. Italia

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Aiuti di Stato - Inadempimento di uno Stato - Tariffa elettrica agevolata - Aiuti incompatibili con il mercato interno - Recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l’Italia, non avendo adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie per attuare la decisione di recupero degli aiuti di Stato a favore Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE.

Come già più volte precisato in questa rassegna, l’art. 14 del regolamento di procedura (n. 659/1999 del Consiglio) prevede che lo Stato membro si adoperi con tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno dalla decisione della Commissione. La fornitura di elettricità a tariffe agevolate a favore di tre imprese con sede in Sardegna è stata valutata dalla Commissione come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile. La soppressione di un aiuto illegale mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegalità e che tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato concesso.

La Repubblica italiana era tenuta a garantire il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto in oggetto. La tardività dell’Italia nell’effettuare il recupero, considerato chei l procedimento di recupero era ancora in corso dopo la proposizione del ricorso avanti alla Corte di giustizia, ossia più di un anno e mezzo dopo la notifica della decisione della Commissione e avendo fatto valere quale unico argomento difensivo l’assoluta impossibilità del recupero, determina, ancora una volta, la condanna della Corte.

 

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 10 dicembre 2013, causa C-272/12 P, Commissione c. Irlanda e a.

Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Aiuti di Stato - Esenzione dalle accise sugli oli minerali - Motivo sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione - Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato - Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione - Principio della certezza del diritto - Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione.

Con la presente sentenza la Corte annulla la decisione di primo grado del Tribunale (Sentenza 21 marzo 2012, cause T‑50/06 R, T‑56/06 R, T‑60/06 R, T‑62/06 R e T‑69/06 R, Irlanda e a. c. Commissione) rinviando il fascicolo al Tribunale per nuova decisione in quanto lo stato degli atti non le consenta di statuire definitivamente sulla controversia.

Irlanda, Italia e Francia hanno esentato dalle accise gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente nella regione di Shannon dal 1983, in Sardegna dal 1993 e nella regione di Gardanne dal 1997. Tali esenzioni sono state regolarmente autorizzate dalla Commissione con decisione. Tuttavia, nel 2001 la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale considerandole misure di aiuto di Stato incompatibili con il mercato comune e ordinando il recupero solo di quelli concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 nella misura in cui i beneficiari non hanno versato un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1000 kg di oli combustibili pesanti.

Nel primo giudizio avanti al Tribunale la decisione della Commissione veniva annullata. Nel secondo rinvio veniva nuovamente annullata in parziale accoglimento dei motivi dedotti, vertenti sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione europea, con cui le ricorrenti addebitavano in sostanza alla Commissione di avere, con la suddetta decisione, parzialmente azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni di autorizzazione. Il Tribunale ha quindi accolto la censura vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

La Corte tuttavia cassa la pronuncia del Tribunale ritenendo che abbia statuito ultra petita. Infatti, benché taluni motivi possano essere rilevati d’ufficio, come per esempio un’insufficienza di motivazione della decisione, non può invece essere rilevato d’ufficio un motivo vertente sulla violazione dell’art. 107 TFUE (già art. 87 TCE) circa la qualificazione di una misura statale quale aiuto di Stato.

 

Libertà di stabilimento

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 12 dicembre 2013, causa C-327/12, Ministero dello Sviluppo economico e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro SOA Nazionale Costruttori - Organismo di Attestazione SpA.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Stato - Italia.

Oggetto: Imprese pubbliche - diritti speciali o esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale - Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Restrizione - Giustificazione - Tutela dei destinatari dei servizi.

Il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del Trattato FUE in materia di concorrenza e di libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella nel procedimento principale, che impone alle SOA un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

La Corte reputa che gli articoli del Trattato in materia di libera concorrenza tra imprese (101, 102 e 106 TFUE) debbano essere interpretati nel senso che non ostano alla previsione da parte della normativa nazionale di una tariffa minima per la partecipazione a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Tuttavia, tale previsione normativa costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, giustificabile qualora essa sia prevista per garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari. Spetta al giudice nazionale valutare se la normativa nazionale è proporzionata al raggiungimento dell’obiettivo o vada oltre, specialmente tenendo conto delle modalità di calcolo delle tariffe minime.

 

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 5 dicembre 2013, causa da C-159/12 a C-161/12, Alessandra Venturini c. ASL Varese e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da TAR Lombardia - Italia.

Oggetto: Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Sanità pubblica - Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente.

Ciascuna ricorrente nei procedimenti principali presentava domanda presso l’ASL competente e il comune interessato, il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco, chiedendo l’autorizzazione a dispensare al pubblico medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione medica, ma totalmente a carico del cliente, nonché medicinali per uso veterinario anch’essi soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati interamente dal cliente.

Secondo giurisprudenza costante, ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione europea, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 49 TFUE. La Corte ha già dichiarato che il requisito di un’autorizzazione preventiva costituisce, in linea di principio, una restrizione alla libertà di stabilimento (v. ordinanze del 17 dicembre 2010, causa C‑217/09, Polisseni, punto 16, e del presidente della Corte del 29 settembre 2011, causa C‑315/08, Grisoli, punto 23). Tuttavia, le restrizioni alla libertà di stabilimento applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (Si veda sentenza del 10 marzo 2009, causa C‑169/07, Hartlauer, in Racc. p. I‑1721, punto 44; sentenza del 19 maggio 2009, cause riunite C‑171/07 e C‑172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., in Racc. p. I‑4171, punto 25). Dall’art. 52, par. 1, TFUE risulta che la tutela della salute può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento. L’importanza di tale obiettivo è confermata dagli art. 168, par. 1, TFUE e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in virtù dei quali, in particolare, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. La Corte ha inoltre dichiarato che l’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.

Per tutto quanto sopra esposto la normativa italiana che non consente a un farmacista, cittadino di un altro Stato membro, titolare di una parafarmacia, di vendere anche i medicinali soggetti a prescrizione medica, in particolare quelli che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente, è conforme con il diritto dell’Unione.

 

Diritti Fondamentali

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 12 dicembre 2013, causa C-362/12, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue e Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Supreme Court of the United Kingdom - Regno Unito.

Oggetto: Tutela giurisdizionale - Principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Mezzi di ricorso - Normativa nazionale - Riduzione, senza preavviso e retroattivamente, del termine di prescrizione dei mezzi di ricorso applicabili.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione dei principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e si inscrive nel contesto di un ricorso collettivo proposto dinanzi ai giudici del Regno Unito da Test Claimants.  Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se, in una situazione in cui i contribuenti, in conformità al diritto nazionale, abbiano la scelta tra due mezzi di ricorso in materia di restituzione dell’imposta percepita in violazione del diritto dell’Unione, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a che una normativa nazionale riduca tale termine di prescrizione senza preavviso e retroattivamente. Preliminarmente la Corte precisa che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (v. sentenza del 19 luglio 2012, causa C‑591/10, Littlewoods Retail e a., non ancora pubblicata in Racc., punto 24). Il principio di effettività impedisce alla normativa nazionale di ridurre, con effetto retroattivo e senza regime transitorio, il termine nel quale poteva essere richiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto dell’Unione. Inoltre il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati.

 

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 10 dicembre 2013, causa C-394/12, Shamso Abdullahi contro Bundesasylamt.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Asylgerichtshof - Austria.

Oggetto: Asilo - Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo - Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo - Portata del sindacato giurisdizionale.

La sig.ra Abdullahi, cittadina somala di 22 anni, faceva ingresso in Siria, per via aerea, in aprile 2011 e transitava in Turchia in luglio, prima di entrare nel territorio dell’Unione illegalmente dal confine gerco a mezzo di un’imbarcazione. La sig.ra Abdullahi non presentava alcuna domanda d’asilo dinanzi al governo ellenico. Con l’aiuto di trafficanti, dopo essere transitata nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in Serbia ed Ungheria, arrivava, insieme ad altre persone, in Austria. Le frontiere di tutti i paesi suddetti sono state quindi attraversate illegalmente. In Austria, nelle vicinanze della frontiera ungherese, la sig.ra Abdullahi veniva fermata da funzionari della polizia austriaca. Nell’agosto 2011, la sig.ra Abdullahi presentava in Austria una domanda di protezione internazionale dinanzi al Bundesasylamt, autorità amministrativa competente, che la respingeva dichiarandosi incompetente e disponeva il trasferimento della sig.ra in Ungheria.

La questione posta alla Corte interroga circa la possibilità per il richiedente asilo di richiedere il controllo della determinazione dello Stato membro competente per l’esame della sua domanda d’asilo.L’art. 19, par. 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 19 dicembre 2013, causa C-84/12, Rahmanian Koushkaki c. Bundesrepublik Deutschland.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Verwaltungsgericht Berlin - Germania.

Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi - Obbligo di rilascio di un visto - Valutazione del rischio di immigrazione illegale - Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto - Ragionevoli dubbi.

Si reputa d’interesse la pronuncia in questione perché la Corte interpreta il regolamento che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).  Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Koushkaki, cittadino iraniano, e la Germania, vertente sulla decisione delle autorità tedesche competenti di non rilasciargli il visto per recarsi in visita in Germania. Le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all’esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati negli artt. 23 e 32. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto.

L’art. 32 in combinato disposto con l’art. 21 del regolamento n. 810/2009 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo delle autorità competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.

24/01/2014
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