Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Novembre 2014

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l’impresa Univ. dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti decisioni della Corte di Giustizia europea pronunciate a novembre 2014
Novembre 2014

Diritti sociali

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Raffaella Mascolo e altri contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Fortuna Russo contro Comune di Napoli e Carla Napolitano e altri contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Corte Costituzionale Italiana. 

Oggetto: Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Insegnamento - Settore pubblico - Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano tali contratti - Sanzioni - Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Assenza di diritto al risarcimento del danno. 

Le sig.re Mascolo, Forni, Racca e Russo sono state assunte mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, le prime tre in qualità di docenti presso il Ministero e l’ultima in qualità di educatrice in asili nido e in scuole materne presso il Comune di Napoli. In forza di tali contratti, esse hanno lavorato per i propri rispettivi datori di lavoro per i seguenti periodi: 71 mesi su un periodo di 9 anni per la sig.ra Mascolo (tra il 2003 e il 2012); 50 mesi e 27 giorni su un periodo di 5 anni per la sig.ra Forni (tra il 2006 e il 2011); 60 mesi su un periodo di 5 anni per la sig.ra Racca (tra il 2007 e il 2012), e 45 mesi e 15 giorni su un periodo di 5 anni per la sig.ra Russo (tra il 2006 e il 2011).  Ritenendo illegittimi tali contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito il Tribunale di Napoli chiedendo, in via principale, la trasformazione di tali contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, la loro immissione in ruolo, nonché il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e l’entrata in vigore di quello successivo e, in subordine, il risarcimento del danno subito. 

Il Tribunale di Napoli indica, in primo luogo, che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza n. 10127/12, è contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro. Tale normativa, infatti, non contemplerebbe alcuna misura di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera a), di detta clausola, poiché non consentirebbe di verificare concretamente, in modo obiettivo e trasparente, l’esistenza di un’esigenza reale di sostituzione temporanea e autorizzerebbe, come previsto esplicitamente dall’art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a copertura di posti effettivamente vacanti. Orbene, tale normativa non contemplerebbe neppure misure di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera b), di detta clausola. Infatti, l’art. 10, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001 escluderebbe d’ora in avanti l’applicazione alle scuole statali dell’art. 5, comma 4-bis, del suddetto decreto, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, tale normativa non conterrebbe alcuna misura di prevenzione ai sensi del punto 1, lettera c), della medesima clausola. Peraltro, non sarebbe prevista alcuna misura sanzionatoria, poiché i contratti di lavoro a tempo determinato non potrebbero essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, secondo l’art. 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999, se non in caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie. Inoltre, sarebbe altresì escluso il diritto al risarcimento del danno causato dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Secondo la sentenza n. 10127/12 della Corte suprema di cassazione, infatti, l’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede, in linea di principio, un siffatto diritto nel settore pubblico, non è applicabile qualora i contratti di lavoro a tempo determinato successivi abbiano superato il limite massimo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001. In secondo luogo, il giudice del rinvio, osservando che solo la scuola statale ha la facoltà di assumere personale a tempo determinato senza essere soggetta ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 368/2001, comportando così una distorsione della concorrenza a danno della scuola privata, si chiede se la scuola statale rientri nella nozione di «settori e/o categorie specifici di lavoratori» ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, che giustificano un regime distinto di prevenzione e di sanzioni per il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. In terzo luogo, tale giudice si interroga sulla conformità della normativa nazionale di cui trattasi rispetto alla clausola 4 dell’accordo quadro, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore del settore pubblico illegittimamente assunto a tempo determinato, a differenza di un lavoratore assunto a tempo indeterminato illegittimamente licenziato, non abbia diritto al risarcimento del danno subito.

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. 

 

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 12 novembre 2014, causa C-656/13, Nejvyssi soud.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Repubblica Ceca.

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Figli di genitori non coniugati.

Risulta dalla decisione di rinvio che la sig.ra L e il sig. M, i quali formavano una coppia non coniugata, hanno avuto due figli in comune, R e K. Questi ultimi sono nati nella Repubblica ceca e sono cittadini di tale Stato membro. Fino al mese di febbraio 2010 genitori e figli hanno vissuto nella Repubblica ceca. A partire dal mese di febbraio 2010 la sig.ra L ha lavorato in Austria e i figli hanno vissuto alternativamente con la madre e con il padre, il quale vive e lavora a Český Krumlov (Repubblica ceca). Il 20 maggio 2012 la sig.ra L ha registrato il domicilio dei minori in Austria e, nel settembre dello stesso anno, ha informato il sig. M del fatto che essi non sarebbero ritornati in Repubblica ceca. All’epoca i minori frequentavano la scuola in Austria. È oggetto di discussione nell’ambito del procedimento relativo all’affidamento dei minori la questione se il trasferimento di questi ultimi in Austria sia avvenuto con il consenso del sig. M.. Il 28 ottobre 2012 il sig. M, violando l’accordo intercorso con la sig.ra L, non ha restituito a quest’ultima i minori che erano in visita presso di lui.

Su richiesta del giudice del rinvio, la sezione designata ha valutato la necessità di sottoporre la presente causa al procedimento d’urgenza previsto all’art. 107 del regolamento di procedura della Corte. Dopo aver sentito l’avvocato generale, detta sezione ha deciso di non accogliere tale domanda. Con decisione del presidente della Corte dell’8 gennaio 2014, è stato disposto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale fosse decisa in via prioritaria in applicazione dell’art. 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Occorre in proposito ricordare che l’art. 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori «nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo» se, da un lato, il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare, perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, d’altro lato, se la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite e tale competenza è conforme all’interesse superiore del minore.

Il paragrafo 1 del medesimo articolo precisa che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’art. 3 dello stesso regolamento, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande laddove ricorrano le condizioni in esso enunciate. La formulazione dell’art. 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 non consente dunque, da sola, di stabilire se, affinché sia possibile applicare la proroga della competenza prevista da tale disposizione, sia necessario o meno che l’autorità giurisdizionale, a favore della quale è auspicata la proroga della competenza, sia già investita di un altro procedimento.

Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’art. 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, di fondare la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza abituale del minore pur se dinanzi al giudice prescelto non è pendente alcun altro procedimento. Inoltre l’art. 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non si può considerare che la competenza dell’autorità giurisdizionale adita da una parte per conoscere di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale è stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, qualora la parte convenuta nel predetto primo procedimento avvii, successivamente, un secondo procedimento dinanzi allo stesso giudice ed eccepisca, nell’ambito del primo atto ad essa incombente nel primo procedimento, l’incompetenza di tale giudice.

 

Pubblico impiego

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 novembre 2014, causa C-447/13 P, Riccardo Nencini c. Parlamento Europeo.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso sentenza del Tribunale

Oggetto: Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari - Ripetizione dell’indebito - Recupero - Prescrizione - Termine ragionevole.

Nella prima decisione del Segretario generale si constatava che, durante il suo mandato parlamentare, al ricorrente era stato indebitamente versato, ai sensi della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento, un importo complessivo di EUR 455 903,04 (di cui EUR 46 550,88 a titolo d’indennità di viaggio e EUR 409 352,16 a titolo d’indennità di assistenza di segreteria). Al ricorrente veniva notificata una nota di addebito relativa al recupero della somma controversa. Il ricorrente ha impugnato, nella causa T‑431/10, la prima decisione del Segretario generale, la prima nota di addebito e ogni altro atto connesso e/o presupposto. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese nella causa T‑560/10, comprese le spese relative al procedimento sommario. Con la presente decisione la Corte annulla la sentenza di primo grado del Tribunale.

L’art. 73 bis del regolamento finanziario fissa una regola generale che prevede un termine di prescrizione dei crediti dell’Unione pari a cinque anni e rinvia la fissazione della data dalla quale calcolare tale termine alle modalità di esecuzione, la cui adozione, in forza dell’articolo 183 di tale regolamento, spetta alla Commissione europea. Fissando in tal modo una regola generale che prevede un termine quinquennale di prescrizione, il legislatore dell’Unione ha considerato che un termine siffatto era sufficiente per proteggere gli interessi del debitore alla luce delle esigenze dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e per consentire agli organi dell’Unione di ottenere il rimborso di importi indebitamente versati. Come ha rilevato l’avvocato generale, l’art. 73 bis del regolamento finanziario mira, in particolare, a limitare nel tempo la possibilità di recupero dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi, al fine di soddisfare il principio di sana gestione finanziaria.

Le modalità di esecuzione della regola così sancita all’articolo 73 bis possono essere adottate solo in conformità a tali obiettivi. Alla luce delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sulle quali si basa tale volontà del legislatore, è irrilevante, nel caso di specie, la giurisprudenza ricordata dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, secondo la quale una violazione del principio di ragionevolezza dei termini può comportare l’annullamento dell’atto che ne è affetto solamente se detta violazione ha pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa. Di conseguenza, poiché, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che il Parlamento era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini, lo stesso Tribunale non poteva, senza incorrere in errore di diritto, astenersi dal pronunciare l’annullamento della seconda decisione del Segretario generale, in quanto il ricorrente non aveva fatto valere un pregiudizio arrecato ai diritti della difesa.

 

Parità di trattamento

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 novembre 2014, causa C-416/13, Mario Vital Pérez contro Ayuntamiento de Oviedo.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, Oviedo – Spagna.

Oggetto: Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21 - Direttiva 2000/78/CE- Discriminazione basata sull’età - Disposizione nazionale - Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale - Fissazione dell’età massima a 30 anni.

Nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte per l’interpretazione sia dell’articolo 21 della Carta, sia delle disposizioni della direttiva 2000/78. E’ necessario ricordare che la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un principio di non discriminazione in base all’età, che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione e cui la direttiva 2000/78 dà espressione concreta in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenze Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 21, nonché Prigge e a., C‑447/09, EU:C:2011:573, punto 38). Gli art. 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.

 

Parità di trattamento

Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) 6 novembre 2014, causa C-385/13 P, Repubblica Italiana contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso sentenza del Tribunale

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania - Procedura d’infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania - Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti.

La Corte, con la presente decisione, conferma la decisione del Tribunale avente ad oggetto la procedura d’infrazione 2007/2195 sull’intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, inclusi quindi, da un lato, il recupero o la raccolta e, dall’altro, l’inefficacia della raccolta differenziata, costituendo tale insufficienza un elemento a monte che aggravava le carenze del sistema di gestione dei rifiuti nel complesso.

 

31/01/2015
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