1) GIUDICATO IMPLICITO
Sentenza della Corte nella causa C-320/24 | CR, TP / Soledil Srl in concordato preventivo
Allegazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale vessatoria nell’ambito di un procedimento di rinvio a seguito di cassazione
In un procedimento di rinvio a seguito di cassazione, due promissari acquirenti (consumatori) eccepivano, innanzi alla Corte di Cassazione italiana, il carattere abusivo di una clausola contrattuale ritenuta vessatoria, quindi nulla, contenuta in un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con il promittente venditore (professionista), in quanto imponeva una prestazione eccessivamente onerosa a carico degli stessi; la nullità di detta clausola, tuttavia, non era mai stata eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che su di essa la Corte non poteva più pronunciarsi secondo le regole processuali nazionali, essendosi formato sulla questione il giudicato implicito. Il giudice italiano, pertanto, investiva della vicenda la Corte, chiedendo se le norme processuali sul giudicato implicito fossero compatibili con il principio di effettività del diritto dell’Unione, e segnatamente con gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce dell’art. 47 della Carta.
La Corte, pur ribadendo l’importanza che riveste il principio della cosa giudicata in termini di certezza del diritto all’interno degli ordinamenti nazionali e dell’Unione, ha chiarito che esso non può pregiudicare la sostanza del diritto dei consumatori di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva; tale diritto sarebbe garantito se, di contro, nel corso di un primo procedimento giurisdizionale, il giudice avesse effettuato il controllo del carattere abusivo delle clausole del contratto, escludendolo con motivazione anche succinta, ma sufficiente ad informare l’interessato (ciò che gli avrebbe imposto l’onere di impugnare la statuizione per evitare la formazione del giudicato).
Il diritto dell’Unione osta pertanto al principio nazionale del giudicato implicito qualora, da un lato, il carattere abusivo di una clausola non sia stato eccepito dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del processo e, dall’altro, non sia stato rilevato d’ufficio dei giudici nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione.
2) DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
Sentenza della Corte nella causa C-417/23 | Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge
La Corte di giustizia precisa, in relazione alla legge danese in materia di alloggi pubblici, le situazioni che possono costituire una discriminazione fondata sull'origine etnica
La legge danese autorizza la risoluzione di contratti di locazione di edilizia popolare nelle zone classificate come «aree in trasformazione» (l’espressione precedentemente utilizzata era «aree ghettizzate difficili»), cioè nei quartieri caratterizzati dalla concentrazione di residenti in condizione di particolare povertà, con basso livello di scolarizzazione, disoccupati, pregiudicati, nonché di «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti», che in queste aree hanno superato il 50% dei residenti negli ultimi cinque anni.
Il giudice danese, investito della controversia intentata da alcuni residenti immigrati contro la risoluzione anticipata del loro contratto di locazione, ha chiesto alla Corte di valutare se il criterio legato alla percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sull'origine etnica, vietata dal diritto dell'Unione.
Con riferimento alla discriminazione diretta, la Corte osserva che il rischio di perdere la casa di abitazione sembra affettivamente più elevato per i residenti nelle aree in trasformazione rispetto ai residenti in altre aree residenziali caratterizzate da una situazione socioeconomica comparabile, ma in cui la percentuale di immigrati non supera la soglia soglia del 50%.
Un siffatto accertamento in concreto, tuttavia, spetta al giudice nazionale, tenuto a verificare anche se tale legge non comporti una discriminazione indiretta, che sarebbe ravvisabile nel caso in cui essa, pur essendo formulata o applicata in modo apparentemente neutro, producesse in pratica un particolare svantaggio nei confronti delle persone appartenenti a determinati gruppi etnici.
3) MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Sentenza della Corte nella causa C-713/23 | Wojewoda Mazowiecki
Cittadinanza dell'Unione: uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno
Gli Stati membri non sono obbligati a introdurre nel loro ordinamento interno una legge che autorizzi il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Essi, tuttavia, sono obbligati a riconoscerlo come tale e a trascriverlo nel registro dello stato civile, se lo status matrimoniale sia stato acquisito legalmente in un altro Stato membro che lo consente.
Due cittadini polacchi, coniugati in Germania, hanno impugnato davanti al giudice nazionale il provvedimento con cui era stata rifiutata la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco; il rifiuto era fondato sul fatto che la legge polacca non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Interpellata dal giudice nazionale, la Corte dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell'Unione, in quanto lede tale libertà nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
4) SERVIZI DIGITALI E PRIVACY
Sentenza del Tribunale nella causa T-367/23 | Amazon EU / Commissione
Regolamento sui servizi digitali: il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione che designa la piattaforma Amazon Store come «piattaforma online di dimensioni molto grandi» è respinto
La Commissione europea ha inserito la piattaforma Amazon Store tra le «piattaforme online di dimensioni molto grandi» o «motori di ricerca online di dimensioni molto grandi» sul presupposto che la stessa annoverasse più di 45 milioni di utenti nell’Unione, pari al 10% della sua popolazione; ciò comporta per detto fornitore di servizi digitali la soggezione al regolamento sui servizi digitali (“DSA” - Digital Services Act), che impone obblighi specifici di trasparenza, cooperazione e accesso ai dati.
Con ricorso al Tribunale dell’Unione, il gestore della piattaforma (Amazon EU Sàrl) ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione lamentando la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in particolare la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione e di informazione nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, osservando che gli obblighi imposti dal DSA costituiscono certamente un’ingerenza in tali libertà, in quanto possono comportare costi notevoli, incidere sull’organizzazione aziendale e richiedere soluzioni tecniche complesse. Tuttavia, tale ingerenza non incide sul contenuto essenziale della libertà di impresa ed appare proporzionata e giustificata da un obiettivo di interesse generale, che è quello di prevenzione dei rischi sistemici perseguiti dal legislatore dell’Unione.
Sentenza della Corte nella causa C-492/23 | Russmedia Digital e Inform Media Press
Protezione dei dati: il gestore di un sito di mercato online è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma
Ignoti hanno inserito su un sito di mercato on line romeno un annuncio di offerta di prestazioni sessuali a pagamento, con foto e numero di telefono della ignara donna interessata. Su istanza di quest’ultima, il gestore ha prontamente rimosso l’annuncio non autorizzato, ma altri utenti della rete lo avevano già copiato e diffuso su altre piattaforme.
La donna ha perciò citato per danni il gestore del sito, ritenendolo responsabile di aver violato il suo diritto alla privacy oltre che la sua immagine e reputazione.
Il giudice romeno investito della controversia ha interrogato la Corte sulla esatta applicazione del RGDP e delle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE.
Nella sua sentenza, la Corte chiarisce che il gestore di un sito di mercato online, in quanto titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati nel proprio sito, ha l’obbligo di attuare le misure tecniche e organizzative adeguate per impedirne la diffusione non autorizzata. Pertanto, prima che un annuncio sia pubblicato, ha l’obbligo di verificare che i dati sensibili contenuti negli annunci siano riferiti effettivamente all'inserzionista o che comunque siano utilizzati con il suo consenso esplicito; ove ciò non sia possibile, il gestore deve rifiutare la pubblicazione dell’annuncio.
Inoltre, il gestore ha l’obbligo di attuare misure per impedire che gli annunci pubblicati sulla sua piattaforma possano essere copiati e illecitamente pubblicati su altri siti Internet.
5) RETRIBUZIONE DEI GIUDICI
Sentenza della Corte nella causa C-272/24 | Tribunal ul Galaţi
Un giudice che svolge compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli corrispondenti al posto per il quale è stato nominato, non ha diritto a una compensazione necessariamente finanziaria
Il requisito dell’indipendenza dei giudici ha la funzione di garantire il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo; la retribuzione, quindi, deve essere tale da garantire la loro indipendenza, e metterli al riparo dal rischio di corruzione.
Tuttavia, il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa come quella romena, che esclude qualsiasi retribuzione per il lavoro straordinario effettuato da un giudice nello svolgimento di compiti aggiuntivi, prevedendone la compensazione con la concessione di tempo libero in egual misura.
La Corte giudica il tempo libero compensativo una misura sufficiente e conforme al diritto dell’Unione, a due condizioni: che il giudice sia messo effettivamente in condizione di fruirne; e che ciò non determini uno svilimento della retribuzione del giudice rispetto all’importanza delle funzioni che esercita.
6) SALARI MINIMI
Sentenza della Corte nella causa C-19/23 | Danimarca / Parlamento e Consiglio
La Corte conferma la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea. Tuttavia, annulla la disposizione che elenca i criteri che gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali devono obbligatoriamente prendere in considerazione al momento della determinazione e dell'aggiornamento di tali salari, nonché la norma che ne impedisce la riduzione quando tali salari sono soggetti a indicizzazione automatica
Il 19 ottobre 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva relativa ai salari minimi nell’Unione europea per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, e garantire l’adeguatezza dei salari minimi legali negli Stati membri, promuovendo la contrattazione collettiva sulla loro determinazione.
La Danimarca ha adito la Corte di giustizia chiedendone l'annullamento integrale, lamentando, tra l'altro, un'ingerenza diretta della direttiva nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, che, secondo i Trattati, rientrerebbero nella competenza nazionale.
La Corte, pur confermando la validità di gran parte della direttiva, ha annullato due disposizioni (relative alla previsione di salari minimi legali e alla loro determinazione o aggiornamento), rilevandone un'effettiva ingerenza.
7) MAE
Sentenza della Corte nella causa C-305/22 | C.J.
Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE: un’autorità giudiziaria non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo e prendere in carico essa stessa l'esecuzione della pena senza il consenso dello Stato che ha emesso tale mandato.
Il mandato d'arresto europeo si basa sul principio della reciproca fiducia; la regola è che esso deve essere sempre eseguito; l’eccezione è che l’esecuzione sia rifiutata. Pertanto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro che rifiuta l’esecuzione del MAE, affinché la pena sia eseguita nel territorio di questo stesso Stato, devono ottenere il consenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, che si esprime con la trasmissione della sentenza di condanna (corredata di certificato) allo Stato di esecuzione.
Ove ciò non avvenga le condizioni per la presa in carico dell’esecuzione non sono soddisfatte e la persona interessata deve essere consegnata; lo Stato di emissione può perciò mantenere il mandato d’arresto europeo ed eseguire esso stesso la pena nel proprio territorio (nel caso trattato, la Romania non aveva acconsentito che una sentenza di condanna emessa nei confronti di un proprio cittadino venisse eseguita in Italia; quest’ultima si era opposta alla consegna del condannato sul presupposto che questi fosse legalmente residente in Italia e che avesse qui migliori prospettive di reinserimento sociale).
Salvatore Centonze, avvocato del Foro di Lecce
Gabriella Del Mastro, giudice del Tribunale di Brindisi