Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Febbraio 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a febbraio 2018

Politica sociale

Sentenza della CGUE (Sesta Sezione), 28 febbraio 2018, Causa C-46/17, Hubertus John c. Freie Hansestadt Bremen

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposta da Landesarbeitsgericht Bremen

Oggetto: Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia

Il sig. John veniva assunto dalla città di Brema in qualità di docente a contratto, con un contratto che, in applicazione del contratto collettivo, avrebbe dovuto terminare alla data in cui l’insegnante avrebbe raggiunto l’età pensionabile. Raggiunta quest’ultima, con lettera del 5 febbraio 2014, il sig. John chiedeva di restare in servizio oltre il limite di età ordinario e sino al termine dell’anno scolastico 2014/2015. Il 24 ottobre 2014 le parti contrattuali concludevano un accordo secondo il quale «l’estinzione automatica del rapporto di lavoro (...) a norma dell’art. 44, punto 4, [del contratto collettivo] viene posticipata al 31 luglio 2015». Sennonché in data 4 febbraio 2015, il sig. John chiedeva nuovamente al datore di lavoro il differimento della data di fine del contratto. A fronte del rifiuto oppostogli, il ricorrente intentava una causa facendo valere che una durata determinata del contratto in forza della disposizione controversa era contraria al diritto europeo.

Il giudice adito s’interroga sulla conformità della disposizione controversa alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro nonché all’art. 1, all’art. 2, par. 1, e all’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78. Il giudice del rinvio ritiene che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione dell’accordo quadro, poiché ha come termine, in virtù del contratto collettivo, la data in cui l’insegnante raggiunge l’età prevista dalla legge per beneficiare di una pensione di vecchiaia. Ritiene quindi che la proroga del contratto oltre tale termine si qualifichi come rinnovo del contratto a tempo determinato. Il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni di diritto nazionale, nella parte in cui non prevedono alcun limite alla possibilità per le parti di differire la data di cessazione del contratto, siano conformi alle previsioni dell’accordo quadro intese a evitare gli abusi del ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato e non pregiudichino le disposizioni della direttiva 2000/78 o i principi generali del diritto dell’Unione.

La Corte rileva che la disposizione oggetto di controversia nell’ambito del procedimento principale non è l’art. 44 del contratto collettivo, relativo al principio di cessazione automatica del rapporto di lavoro allo scadere del semestre nel corso del quale il lavoratore ha raggiunto l’età normale di pensionamento, ma una disposizione che, al contrario, consente alle parti del contratto di lavoro di differire la data di cessazione del rapporto di lavoro così stabilita. Infatti, tale disposizione consentendo loro di differire la data, eventualmente a più riprese, senza condizioni né limiti di tempo si pone come deroga al principio della cessazione automatica del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età normale di pensionamento. I giudici di Lussemburgo sottolineano quindi il carattere favorevole o vantaggioso della disposizione in rassegna, nei limiti in cui pone modalità per la prosecuzione di un rapporto di lavoro, che non può comunque avvenire senza accordo, in corso di rapporto, tra le due parti contrattuali.

Di conseguenza, dichiara che l’art. 2, della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato.

Soggiunge la Corte che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte – mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro – la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia.

***

Ambiente

Sentenza della CGUE (Terza Sezione), 22 febbraio 2018, Causa C-328/16, Commissione europea contro Repubblica ellenica

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE

Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità

Con la pronuncia in rassegna, la Corte è stata chiamata a valutare se la Repubblica ellenica abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C‑119/02). A tal fine, la Corte ha dovuto verificare se detto Stato membro abbia pienamente rispettato le disposizioni di cui all’art. 3, par. 1, secondo comma, e dell’art. 5, par. 2, della direttiva 91/271, in particolare adottando le misure necessarie per l’istallazione di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e sottoponendo a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario previsto dall’art. 4 di detta direttiva le acque reflue urbane di detta regione prima di farle confluire nella zona sensibile del golfo di Eleusi.

Alla scadenza del termine indicato dalla Commissione nella diffida complementare, le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio non erano ancora raccolte e sottoposte a un trattamento conforme alle prescrizioni dell’art. 3, par. 1, secondo comma, e dell’art. 5, par. 2, della direttiva 91/271, prima di essere fatte confluire nella zona sensibile del golfo di Eleusi. Infatti, come ammesso dalla stessa Repubblica ellenica, la costruzione dell’impianto di trattamento è posteriore a detta data, in quanto tale costruzione è stata conclusa solo il 7 aprile 2011 e l’impianto è stato funzionante, fatti salvi i periodi sperimentali, solo a far data dal 27 novembre 2012. Quanto all’argomento della Repubblica ellenica che si fonda sulle difficoltà che detto Stato membro avrebbe affrontato per eseguire la sentenza, la Corte ribadisce che uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (vds., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Regno Unito, C‑502/15, non pubblicata, EU:C:2017:334, punto 48). Ne consegue che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, non si è conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 260, par. 1, TFUE.

La Corte è chiamata a pronunciarsi altresì sulla richiesta della Commissione volta ad ottenere la condanna della Repubblica ellenica al versamento di una penalità e di una somma forfettaria.

A giudizio della Corte, la condanna della Repubblica ellenica al versamento di una penale costituisce un mezzo finanziario adeguato a sollecitare quest’ultima all’adozione delle misure necessarie per porre fine all’inadempimento constatato dalla sentenza del 24 giugno 2004 e per garantire la completa esecuzione della sentenza medesima. Tuttavia, a giudizio della Corte non può escludersi a priori che, alla data di pronuncia della sentenza, la sentenza del 24 giugno 2004 sia stata eseguita in toto. In tal senso, la penalità deve pertanto essere comminata unicamente nell’ipotesi in cui l’inadempimento persista. La Corte afferma che ai fini della fissazione dell’importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della stessa sono costituiti, in linea di principio:

- dalla gravità della violazione. Sul punto occorre ricordare che la direttiva 91/271 mira a tutelare l’ambiente. La rilevanza del danno, che, alla data di pronuncia della sentenza in commento, continua ad essere arrecato alla salute umana e all’ambiente in ragione dell’inadempimento contestato, è funzione, in larga misura, del numero di siti danneggiati da detto inadempimento. Di conseguenza, siffatto danno è meno rilevante di quello che era arrecato alla salute umana e all’ambiente a causa dell’inadempimento iniziale accertato nella sentenza del 24 giugno 2004;

- dalla durata della violazione, vale a dire quasi quattordici anni a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, che quindi deve considerarsi considerevole;

- dalla capacità finanziaria dello Stato membro. Al riguardo occorre tenere conto dell’evoluzione recente del Pil di detto Stato membro quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte. A tal riguardo, occorre tener conto degli argomenti della Repubblica ellenica secondo i quali il suo Pil è diminuito del 25,5% tra il 2010 e il 2016, quando detto Stato membro ha presentato il suo controricorso dinanzi alla Corte.

Ciò precisato, la Corte ha accolto la proposta della Commissione di ridurre progressivamente la penalità in funzione dei progressi compiuti nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004 e del principio di proporzionalità. La riduzione progressiva è funzionale ad incitare la Repubblica ellenica non solo a portare a termine al più presto l’istallazione del sistema di raccolta nel settore di Kato Elefsina, ma anche ad assicurarsi del fatto che un sistema di raccolta conforme ai requisiti di cui alla direttiva 91/271 sia stato introdotto in tutta la regione di Thriasio Pedio. Per quanto riguarda la periodicità della penalità, la sua componente degressiva è fissata, conformemente alla proposta della Commissione, su base semestrale, in considerazione del fatto che fornire la prova della conformità con la direttiva 91/271 può richiedere un certo lasso di tempo, e per tener conto dei progressi eventualmente compiuti dallo Stato membro convenuto. Occorrerà pertanto ridurre l’importo totale relativo a ciascuno di detti periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di abitante equivalente (di seguito anche solo a.e.) effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004.

Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità di euro 3.276.000 per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, a far data dalla pronuncia della presente sentenza, e sino a completa esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di a.e. effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004.

Per quanto riguarda la richiesta di condanna al pagamento di una somma forfettaria la Corte rileva che l’insieme degli elementi di diritto e di fatto che hanno portato all’accertamento dell’inadempimento in esame, e in particolare la circostanza che siano già state pronunciate altre sentenze che accertano l’inadempimento, da parte della Repubblica ellenica, dei propri obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane, sono indici del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria. Il carattere reiterativo delle infrazioni di uno Stato membro è ancor più inaccettabile allorché si manifesti in un ambito in cui l’incidenza sulla salute umana e sull’ambiente è particolarmente significativa. Al riguardo, una reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro in un settore specifico può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria. Tuttavia, la Corte ritiene di dover tener parimenti conto delle difficoltà connesse agli scavi archeologici e alla scoperta di reperti archeologici nella regione di Thriasio Pedio, nonché agli effetti della crisi economica subita dalla Repubblica ellenica sulla capacità finanziaria di detto Stato membro.

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni la Corte ritiene che, nel fissare in euro 5.000.000 l’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà versare, sia effettuata una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie.

18/04/2018
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