Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Maggio 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a maggio 2017

Mercato interno – Libera prestazioni di servizi 

Sentenza della CGUE (Terza Sezione), 4 maggio 2017, causa C-339/15, Luc Vanderborght

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (Tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale, Belgio)

Oggetto: Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate

All’epoca dei fatti che hanno dato luogo ai procedimenti penali nei suoi confronti, il sig. Vanderborght esercitava la professione di medico dentista qualificato in Belgio. Detti procedimenti penali sono stati avviati nei suoi confronti poiché egli avrebbe effettuato pubblicità per prestazioni di cure dentistiche, in violazione del diritto belga:

1) apponendo un pannello indicante il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet, nonché il recapito telefonico del suo studio;

2) creando un sito Internet per informare i pazienti sui diversi tipi di trattamento che egli effettua nel suo studio;

3) inserendo alcuni annunci pubblicitari in quotidiani locali.

Il giudice del rinvio, basandosi in particolare sulle informazioni secondo cui il sig. Vanderborght diffonde su Internet pubblicità che possono raggiungere pazienti in altri Stati membri e cura una clientela che proviene in parte da altri Stati membri, constata che la controversia principale presenta una dimensione transfrontaliera.

La Corte di Lussemburgo rileva in primo luogo che la direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

La Corte afferma poi che pubblicità di prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, effettuata mediante un sito Internet creato da chi esercita una professione regolamentata, costituisce una comunicazione commerciale che fa parte di un servizio della società dell’informazione o costituisce un siffatto servizio, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2000/31.

Tale disposizione comporta che gli Stati membri devono sincerarsi che siffatte comunicazioni commerciali siano, in linea di principio, autorizzate, nel rispetto delle regole professionali relative alla dignità e all’onore della professione regolamentata di cui trattasi, nonché al segreto professionale e alla lealtà sia verso i clienti sia verso i colleghi che esercitano tale professione. Le regole professionali menzionate in tale disposizione non possono, tuttavia, a pena di privare quest’ultima dell’effetto utile e ostare alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità on-line avente lo scopo di promuovere l’attività di una persona che esercita una professione regolamentata. I giudici di Lussemburgo rilevano che l’art. 8, par. 2, della direttiva 2000/31 prevede che gli Stati membri e la Commissione incoraggiano a elaborare codici di condotta aventi lo scopo non già di vietare tale tipo di pubblicità, bensì di precisare le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto di dette regole professionali.

La Corte rileva inoltre che il legislatore dell’Unione non ha escluso alcuna professione regolamentata dal principio dell’autorizzazione delle comunicazioni commerciali, pertanto, sebbene tale disposizione consenta di tener conto delle peculiarità delle professioni sanitarie nell’elaborazione delle regole professionali e simili, inquadrando, se del caso in maniera restrittiva, le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali in linea menzionate in tale disposizione al fine segnatamente di garantire che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti di tali professioni, tuttavia tali regole professionali non possono validamente vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità on-line avente lo scopo di promuovere l’attività di una persona che esercita una siffatta professione.

La direttiva 2000/31 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

Una normativa siffatta è poi tale da restringere la possibilità, per le persone che esercitano detta attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest’ultima. Ne consegue secondo la Corte che tale normativa comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi, che, come noto, può essere giustificata solo qualora persegua un obiettivo di interesse generale, sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo. Nel caso di specie, la normativa nazionale mira a tutelare la sanità pubblica nonché la dignità della professione di dentista e la tutela della salute è un obiettivo che compare tra quelli che possono essere considerati motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, a giudizio della Corte, la restrizione risultante dall’applicazione della normativa nazionale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti da detta normativa: infatti, non tutti i messaggi pubblicitari vietati dalla suddetta normativa sono di per sé tali da produrre effetti pregiudizievoli per il rapporto dentista-paziente.

Gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale potrebbero invero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso restrittivamente, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti, senza peraltro vietare loro in modo generale e assoluto ogni forma di pubblicità. Pertanto, l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

***

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia − Cittadinanza dell’Unione − Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 10 maggio 2017, causa C-133/15, H. C. Chavez‑Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic e altri contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem e altri.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’Appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi).

Oggetto: Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l’accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari – Cittadino di un Paese terzo che si assume l’onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minorenne, cittadino di tale Stato membro – Obbligo per il cittadino di un Paese terzo di dimostrare l’incapacità dell’altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minorenne – Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell’Unione.

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso impedisce ad uno Stato membro di rifiutare il diritto di soggiorno nel suo territorio ad un genitore, cittadino di un Paese terzo, che si occupi quotidianamente ed effettivamente di un figlio minorenne avente la cittadinanza di questo Stato membro, qualora non sia escluso che l’altro genitore, avente la cittadinanza del medesimo Stato membro, possa occuparsi quotidianamente ed effettivamente del figlio minorenne. Detto giudice intende sapere se il fatto che l’onere, sotto il profilo giuridico, finanziario o affettivo, di occuparsi del minore non sia interamente sopportato dal cittadino di un Paese terzo sia pertinente al riguardo.

Sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Corte l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status. Per contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un Paese terzo. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini non sono diritti propri di questi ultimi, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. La ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che il rifiuto del loro riconoscimento è idoneo a pregiudicare, in particolare, la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione.

Esistono infatti situazioni particolari in cui un diritto di soggiorno deve essere accordato a un cittadino di un Paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, come conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status. Queste situazione sono caratterizzate dal fatto che esse, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri – ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, che, a certe condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto – hanno tuttavia una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di Paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata.

Nel caso di specie, se il rifiuto di soggiorno opposto alle cittadine di Paesi terzi di cui al procedimento principale portasse le interessate a dover lasciare il territorio dell’Unione – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare –, ne potrebbe risultare una restrizione dei diritti che sono conferiti ai loro figli dallo status di cittadino dell’Unione, in particolare del diritto di soggiorno, dato che detti figli potrebbero essere costretti ad accompagnare la loro madre e dunque a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente considerato. L’eventuale obbligo, per le madri, di lasciare il territorio dell’Unione priverebbe così i loro figli del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che sono ad essi nondimeno conferiti dal loro status di cittadino dell’Unione.

L’art. 20 TFUE deve, quindi, essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell’Unione, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall’articolo di cui sopra nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un Paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce «un elemento pertinente, ma non sufficiente» per poter constatare l’assenza, tra il genitore cittadino di un Paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso.

Spetta al cittadino di un Paese terzo fornire gli elementi che consentano di valutare se siano soddisfatti i presupposti di applicazione di tale articolo, tuttavia ciò non dispensa le autorità dello Stato membro dal procedere, sulla base degli elementi forniti dal cittadino di un Paese terzo, alle ricerche necessarie per stabilire dove risieda il genitore cittadino di tale Stato membro e per verificare, da un lato, se questi sia o no realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore, e, dall’altro, se esista o no una relazione di dipendenza tra il minore e il genitore cittadino di un Paese terzo tale per cui una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno a quest’ultimo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente considerato.

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Principi generali − Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione), 11 maggio 2017, causa C-302/16, Bas Jacob Adriaan Krijgsman contro Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal rechtbank Noord-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali)

Oggetto: Trasporti aerei – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggi on-line – Vettore aereo che ha informato in tempo utile l’agente di viaggio di una modifica d’orario del volo – Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo

Il ricorrente nel giudizio a quo, un passeggero avente acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi on-line, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiede a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, par. 1, lettera c), e all’art. 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che egli non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto del volo di cui trattasi, detto vettore aereo aveva tuttavia informato l’agenzia di viaggi on-line della cancellazione del volo in questione, la quale ha provveduto a comunicare al ricorrente l’informazione solo dieci giorni prima dell’orario di partenza previsto.

L’art. 5, par.1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 enuncia che, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’art. 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe sul vettore aereo operativo. Qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato sia stato effettivamente informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni.

I giudici di Lussemburgo ribadiscono che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come prevede l’art. 13, che precisa che il regolamento n. 261/2004  non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso a un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.

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Diritti fondamentali − Diritto di accesso

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione), 11 maggio 2017, causa C-562/14 P, impugnazione  della sentenza del Tribunale dell’Unione europea  del 25 settembre 2014  (T- 306/12) proposta dal Regno di Svezia.

Tipo di procedimento: Impugnazione

Oggetto: Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione erronea – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Presunzione generale di riservatezza.

I ricorrenti in primo grado, genitori di un bambino deceduto a causa di un trattamento terapeutico a base di cellule staminali, che gli è stato somministrato in una clinica privata avente sede in Germania, hanno presentato una denuncia presso la direzione generale (DG) “Salute” della Commissione, affermando che detta clinica aveva potuto condurre le sue attività terapeutiche grazie all’inerzia delle autorità tedesche. In seguito a tale denuncia, la Commissione ha avviato una procedura EU Pilot e ha contattato le autorità tedesche al fine di verificare in quale misura gli eventi descritti dai ricorrenti nella loro denuncia, potessero aver violato la normativa euro-unitaria di riferimento. Successivamente i ricorrenti hanno chiesto accesso, in forza del regolamento n. 1049/2001, a documenti contenenti informazioni relative al trattamento della denuncia. La Commissione ha tuttavia negato loro l’accesso ai documenti controversi, ritenendo che la divulgazione di tali documenti sarebbe stata idonea a pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento di indagine avviato nei confronti della Repubblica federale di Germania. I ricorrenti hanno dunque chiesto l’annullamento della decisione contestata, ma il tribunale ha respinto il ricorso.

La Corte di giustizia investita della questione ha rilevato che la procedura EU Pilot costituisce una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi. Essa mira a risolvere eventuali infrazioni al diritto dell’Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l’avvio formale di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 258 TFUE. La funzione della procedura EU Pilot consiste pertanto nel preparare o nell’evitare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro. La procedura EU Pilot si è quindi limitata a formalizzare o a strutturare gli scambi di informazioni che avvengono tradizionalmente tra la Commissione e gli Stati membri nel corso della fase informale di un’indagine riguardante possibili violazioni del diritto dell’Unione. La Corte rileva che per tutto il tempo che, nel corso della fase pre-contenziosa di un’indagine condotta nell’ambito di una procedura EU Pilot, sussiste il rischio di alterare il carattere del procedimento per inadempimento, di modificarne lo svolgimento e di pregiudicarne gli obiettivi, l’applicazione della presunzione generale di riservatezza ai documenti scambiati tra la Commissione e lo Stato membro interessato è giustificata, in conformità alla soluzione accolta dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione (C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738). I giudici di Lussemburgo affermano che tale rischio sussiste fino al momento in cui la procedura EU Pilot viene chiusa ed è definitivamente escluso l’avvio di un procedimento formale per inadempimento contro lo Stato membro interessato. Tale presunzione generale non esclude tuttavia la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene richiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione oppure che sussiste, in forza dell’art. 4, par. 2 del regolamento n. 1049/2001, un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento di cui trattassi. Riguardo all’asserito obbligo della Commissione di esaminare individualmente e concretamente documenti afferenti ad una procedura EU Pilot ai quali è richiesto l’accesso, il tribunale ha giustamente osservato che un obbligo siffatto avrebbe privato la presunzione generale di riservatezza della sua efficacia pratica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, a giudizio della Corte, «il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel riconoscere che la Commissione ha la facoltà di basarsi, allorché invoca l’eccezione relativa ai procedimenti di indagine prevista all’art. 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, su una presunzione generale di riservatezza che si applica a talune categorie di documenti, per negare l’accesso a documenti relativi ad una procedura EU Pilot senza effettuare un esame concreto e individuale dei documenti richiesti».

I ricorrenti in primo grado si sono limitati a far valere, a sostegno della loro domanda di accesso ai documenti controversi, semplici asserzioni di carattere generale, secondo le quali la divulgazione di tali documenti sarebbe necessaria per la tutela della sanità pubblica, e non hanno ottemperato all’obbligo di precisare i motivi concreti che avrebbero chiarito in qual misura tale divulgazione sarebbe servita all’interesse generale. La Corte ha quindi ribadito che spetta a chi fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente invocare in modo concreto le circostanze che giustifichino la divulgazione dei documenti e che l’esposizione di considerazioni di ordine puramente generale non è sufficiente a dimostrare che un interesse pubblico prevalente prevalga sui motivi che giustificano il diniego della divulgazione dei documenti in parola.

Per tutti i motivi esposti, la Corte di giustizia ha ritenuto di respingere l’impugnazione avanzata dal Regno di Svezia.

11/07/2017
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