Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Marzo 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br> Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a marzo 2018

Pubblico impiego. Diritti sociali

Sentenza della Cgue (Prima Sezione),7 marzo 2018, nella causa C‑6494/16, Giuseppa Santoro vs. Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Trapani

Oggetto: Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Principi di equivalenza e di effettività

La sig.ra Santoro ha prestato attività lavorativa in favore del comune di Valderice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reiteramente prorogato con diversi successivi contratti. La sig.ra Santoro ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Trapani, chiedendo, in particolare, di far accertare il carattere abusivo di detti contratti a tempo determinato, di condannare il Comune di Valderice a risarcire il danno sofferto in forma specifica, ordinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in subordine, di condannare detto Comune a concederle un risarcimento del danno in forma monetaria retribuendola e trattandola, sotto il profilo giuridico, in modo identico a un lavoratore a tempo indeterminato di detto Comune avente la sua stessa anzianità di servizio.

L’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede tuttavia che la violazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle disposizioni relative al reclutamento o all’impiego di lavoratori non possa condurre all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra dette amministrazioni e i lavoratori interessati, ma che questi ultimi abbiano diritto al risarcimento del danno sofferto. A tal riguardo, l’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 prevede che, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, il giudice condanni il datore di lavoro a versare al lavoratore interessato un’indennità globale compresa tra 2,5 e 12 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di opportunità di impiego.

Il giudice del rinvio ritiene che l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 non costituisca una misura adeguata di risarcimento del danno derivante dal ricorso abusivo a contratti a tempo determinato, e che la prova richiesta della perdita di opportunità di impiego possa essere molto difficile, se non impossibile, da fornire. Chiede, quindi, alla Corte se siffatta normativa nazionale sia conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato.

La Corte afferma che, affinché una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che vieta, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.

La Corte si chiede quindi se i lavoratori del settore pubblico debbano godere, oltre all’indennità forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, di un provvedimento non meno favorevole di quello di cui godono i lavoratori del settore privato, consistente in un’indennità diretta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sul punto, afferma tuttavia che «gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell’accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, non può nemmeno essere loro imposto di concedere, in assenza di ciò, un’indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto».

Inoltre, in merito al rilievo del giudice del rinvio secondo cui il risarcimento di tale danno sarebbe puramente teorico, attesa la difficoltà di dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, la Corte, constata che «il ricorso a presunzioni dirette a garantire a un lavoratore, che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività».

Infine, i giudici di Lussemburgo rilevano che la normativa nazionale prevede altre misure destinate a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato (cfr. art. 36, comma 5, e art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001).

Alla luce delle predette considerazioni, a giudizio della Corte, la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

***

Diritti fondamentali. Principio di non discriminazione fondato sull’età. Diritti sociali

Sentenza della CGUE (Prima Sezione), 14 marzo 2018, C-482/16, Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria)

Oggetto: Politica sociale – Art. 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 21, par. 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento

L’art. 45 Tfue e gli artt. 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro devono essere interpretati nel senso che «non ostano ad una normativa nazionale che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età, ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico».

La questione sottoposta all’attenzione della Corte origina da una controversia fra il sig. Georg Stollwitzer e l’ÖBB-Personenverkehr AG (in prosieguo: l’«ÖBB») in merito alla legittimità del regime professionale remunerativo predisposto dal legislatore austriaco al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età.

In seguito alla sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08) e alla sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13), la Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen, ossia la legge federale attinente alla ristrutturazione dei rapporti giuridici delle ferrovie federali austriache (di seguito «la legge federale sulle ferrovie») è stata oggetto di una prima modifica nel 2011 e di una seconda modifica nel 2015, al fine di sopprimere la discriminazione basata sull’età constatata dalla Corte.

Il sig. Stollwitzer ha cominciato a lavorare il 17 gennaio 1983 presso uno degli aventi causa dell’ÖBB. Tenuto conto dei periodi di servizio maturati dal sig. Stollwitzer prima della sua entrata in servizio, la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del medesimo è stata stabilita al 2 luglio 1980, calcolando i periodi maturati prima dell’entrata in servizio, ad esclusione tuttavia dei periodi anteriori al compimento dei diciotto anni di età. Basandosi sulle sentenze Hütter (C‑88/08) e ÖBB Personenverkehr (C‑417/13), il sig. Stollwitzer ha presentato un ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck, Austria) contro l’ÖBB, affinché quest’ultimo fosse condannato a corrispondergli una somma pari alla differenza tra il salario che ha percepito durante gli anni dal 2008 al 2015 e quello che gli sarebbe stato dovuto, a suo giudizio, se i periodi richiesti per l’avanzamento fossero stati calcolati secondo la situazione giuridica esistente prima dell’entrata in vigore dell’art. 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015, ma includendo i periodi di servizio anteriori al compimento del suo diciottesimo compleanno.

Il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck) ha respinto il ricorso, ritenendo che l’applicazione retroattiva dell’art. 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 avesse posto fine ad ogni discriminazione fondata sull’età.

Il sig. Stollwitzer ha adito il giudice del rinvio, il quale ha chiesto alla Corte per verificare se l’art. 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 abbia effettivamente eliminato ogni discriminazione fondata sull’età e se tale disposizione non instauri un’altra forma di discriminazione rispetto alle norme precedentemente applicabili.

La Corte disamina l’art. 53a della legge federale sulle ferrovie, come da ultimo modificato nel 2015, rilevando che esso prevede tre differenti fasi. La prima fase consiste nel ricalcolare retroattivamente la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del lavoratore interessato nella griglia salariale attinente alla sua occupazione, computando i periodi di attività svolti anteriormente presso le imprese ferroviarie nazionali, di altri Stati membri e della Repubblica di Turchia nonché della Confederazione svizzera. Tale nuova normativa non prevede al contrario nessun computo degli altri periodi di attività svolti anteriormente dal suddetto lavoratore. La seconda fase consiste nel reinquadrare il lavoratore interessato in funzione della nuova data di riferimento ai fini del suo avanzamento. La nuova data di riferimento considerata ai fini dell’avanzamento può pertanto condurre ad un aumento del salario percepito e quindi comportare il versamento degli arretrati salariali. Conformemente alla clausola di salvaguardia, se la nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento conduce ad un inquadramento del lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto per ragioni volte alla tutela dei diritti acquisiti. La terza fase prevista dal legislatore austriaco consiste nell’introduzione, per tutti i lavoratori dell’ÖBB, di uno scatto salariale supplementare prima dell’ultimo scatto, destinato a compensare gli effetti pecuniari negativi che, in sua mancanza, la modifica della data di riferimento per il loro avanzamento comporterebbe.

La Corte esclude che tale normativa perpetui le discriminazioni fondate sull’età dei regimi anteriori e instauri una nuova discriminazione a causa dell’età tra i lavoratori dell’ÖBB. La Corte, richiamata la propria giurisprudenza secondo cui la ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato, che ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni, costituisce un obiettivo legittimo di politica salariale, ribadisce quindi che il datore di lavoro è, in via di principio, libero di tener conto, nella remunerazione, solo di tali periodi di attività maturati anteriormente.

La Corte conclude affermando che se è vero che una disposizione di diritto nazionale che computa solo alcuni periodi di attività anteriori e non ne considera altri è certamente idonea a comportare una differenza di trattamento tra i lavoratori in funzione della data della loro assunzione da parte dell’impresa interessata, «tale differenza non è, direttamente o indirettamente, basata sull’età né su un evento connesso all’età». Infatti, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere computata, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale il lavoratore interessato è stato assunto.

***

Mercato interno: libera circolazione delle persone, libera circolazione merci, libera prestazione di servizi. Diritti fondamentali

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione), 14 marzo 2018, nella causa C‑557/16, Astellas Pharma GmbH con l’intervento di Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (Fimea)

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

Oggetto: Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Articoli 28 e 29 – Procedura decentrata di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale – Art. 10 – Medicinale generico – Periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento – Potere delle autorità competenti degli Stati membri interessati di determinare la data di decorrenza del periodo di protezione – Competenza, da parte dei giudici degli Stati membri interessati, a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 47

La sentenza in rassegna afferisce ad una controversia relativa ad un procedimento promosso dall’Astellas Pharma GmbH in merito alla decisione con cui il Centro per lo sviluppo e la sicurezza del settore farmaceutico di Finlandia (di seguito, il «Fimea») ha autorizzato l’immissione in commercio di un medicinale generico, denominato «Alkybend» prodotto dalla Helm AG. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte in particolare sull’interpretazione degli artt. 28 e 29 della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, nonché dell’art. 10 di tale direttiva, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Questi i fatti alla base della controversia. Il 19 luglio 2005 l’Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici (di seguito l’«istituto federale tedesco») ha concesso all’Astellas Pharma, conformemente al diritto nazionale, un’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: un’«Aic») del medicinale denominato Ribomustin, la cui sostanza attiva è la bendamustina. A seguito di una procedura decentrata, così come prevista all’art. 28 della direttiva 2001/83, per la quale la Repubblica federale di Germania era lo Stato membro di riferimento, la Repubblica francese è stata il primo Stato membro a concedere, il 15 luglio 2010, all’Astellas Pharma l’Aic di un medicinale denominato Levact, la cui sostanza attiva è sempre la bendamustina. Il 7 novembre 2012 la Helm ha chiesto un’Aic per un medicinale denominato Alkybend attraverso una procedura decentrata, nella quale lo Stato membro di riferimento era il Regno di Danimarca e gli Stati membri interessati erano il Regno di Norvegia e la Repubblica di Finlandia. Nella sua domanda, la Helm indicava che l’Alkybend era un medicinale generico la cui sostanza attiva era il cloridrato di bendamustina e che il medicinale di riferimento era il Levact; il Ribomustin doveva tuttavia essere considerato il medicinale di riferimento per quanto riguardava la determinazione del periodo di protezione dei dati. A seguito di tale procedura, conclusasi il 17 gennaio 2014, il Fimea ha concesso alla Helm, il 28 marzo 2014, l’Aic dell’Alkybend, conformemente alle conclusioni della relazione di valutazione elaborata dall’autorità competente danese. Secondo tale relazione, l’Aic concessa per il Levact doveva essere considerata parte dell’autorizzazione concessa al Ribomustin nel 2005 e quest’ultimo costituiva, al fine di valutare il termine del periodo di protezione dei dati, il medicinale di riferimento. L’Astellas Pharma ha tuttavia proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), che lo ha respinto dichiarando che tale società aveva ottenuto la prima Aic il 19 luglio 2005 e che, poiché la durata del periodo di protezione per il Levact era decorso, il Fimea poteva validamente concedere un’Aic alla Helm per l’Alkybend il 28 marzo 2014. Ritenendo che il periodo di protezione dei dati decorresse non dal 19 luglio 2005, bensì dal 15 luglio 2010, data della prima Aic concessa per il Levact, l’Astellas Pharma ha adito il giudice del rinvio, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), chiedendo l’annullamento della decisione del giudice di primo grado e della decisione del Fimea.

 

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 28 e l’art. 29, par. 1, della direttiva 2001/83 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una procedura decentrata di Aic di un medicinale generico, l’autorità competente di uno Stato membro interessato da tale procedura possa determinare essa stessa la data di decorrenza del termine del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento all’atto dell’adozione, ai sensi dell’art. 28, par. 5, della suddetta direttiva, della sua decisione relativa all’immissione in commercio di tale medicinale generico in detto Stato membro.

A tale riguardo, la Corte evidenzia che i dati relativi al medicinale di riferimento sono protetti a vantaggio del titolare dell’Aic di tale medicinale durante questo periodo e non sono possono essere quindi posti a fondamento di un’Aic di un medicinale generico. La scadenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento è quindi un presupposto per la concessione di un’Aic di un medicinale generico e, nell’ambito della procedura decentrata di Aic, il rispetto di detto presupposto deve essere verificato per tutti gli Stati membri che partecipano alla stessa.

La Corte rileva che gli Stati membri interessati partecipano alla procedura decentrata di cui all’art. 28, che si conclude con la constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento, del consenso generale degli Stati membri in cui la domanda di Aic è stata presentata. A seguito di questa constatazione, le autorità competenti di tali Stati membri sono tenute ad adottare una decisione di Aic conforme alla relazione di valutazione del medicinale in questione.

Spetta quindi a tali Stati, a partire dalla presentazione della domanda, e comunque prima della constatazione dell’accordo generale, opporsi a tale domanda se il presupposto La scadenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento non è soddisfatto.

La procedura che si conclude con la constatazione dell’accordo generale, cui partecipano tutti gli Stati membri in cui la domanda di Aic è stata presentata, comprende infatti la verifica della scadenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento, ragion per cui le autorità competenti di detti Stati membri non possono, dopo la constatazione di tale accordo, procedere di nuovo a una simile verifica. Vi osta sia il tenore letterale dell’art. 28 par.5 sia l’obiettivo della libera circolazione dei medicinali espresso dal considerando 14 della direttiva in esame.

Viene inoltre chiesto alla Corte se l’art. 10 della direttiva 2001/83, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro interessato da una procedura decentrata di Aic, chiamato a esaminare un ricorso proposto dal titolare dell’Aic del medicinale di riferimento contro la decisione di Aic di un medicinale generico in detto Stato membro adottata dall’autorità competente di quest’ultimo, sia competente a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento e a verificare se l’Aic iniziale del medicinale di riferimento rilasciata in un altro Stato membro sia stata concessa conformemente a tale direttiva.

Ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2001/83 il titolare dell’Aic di un medicinale, rispettate determinate condizioni, deve tollerare il fatto che il produttore di un altro medicinale possa, al fine di ottenere un’Aic per questo medicinale, riferirsi ai risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche contenuti nel fascicolo relativo alla domanda di Aic del primo medicinale anziché realizzare egli stesso simili prove. Di conseguenza, detto articolo conferisce al titolare dell’Aic del primo medicinale il diritto corrispondente di richiedere che le prerogative di cui gode in base a dette condizioni siano rispettate. In particolare, il titolare dell’Aic di un medicinale ha il diritto di esigere che, conformemente all’art. 10, par. 1, della direttiva 2001/83, tale medicinale non sia utilizzato come medicinale di riferimento per far autorizzare l’immissione in commercio di un medicinale di un altro produttore prima della scadenza di un termine di otto anni dal rilascio di detta Aic o che un medicinale la cui immissione in commercio sia stata autorizzata sulla base di detto articolo non sia commercializzato prima della scadenza del periodo di dieci anni, eventualmente portato a undici, dal rilascio di detta Aic. Di conseguenza, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza del 23 ottobre 2014, Olainfarm (C‑104/13), al titolare dell’Aic di un medicinale utilizzato come medicinale di riferimento nell’ambito di una domanda di Aic fondata sull’art. 10 della direttiva 2001/83 deve essere riconosciuto, in forza di tale articolo letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto concerne il rispetto di tali prerogative e che egli dispone quindi di un diritto di ricorso avverso la decisione dell’autorità competente che concede un’Aic per un medicinale generico, nei limiti in cui si tratti di ottenere la tutela giurisdizionale di una prerogativa che lo stesso art. 10 riconosce a tale titolare.

Il titolare dell’Aic del medicinale di riferimento dispone quindi di un diritto di ricorso avverso la decisione dell’autorità competente che concede l’Aic del medicinale generico allo scopo di ottenere il rispetto della protezione dei dati del medicinale di riferimento derivante dall’art. 10 della direttiva 2001/83 e a tale fine egli deve avere la possibilità di contestare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione dei suddetti dati nell’ambito di detto ricorso.

Nel sistema della procedura decentrata di cui all’art. 28 della direttiva 2001/83, ciascuno Stato membro in cui è stata presentata una domanda adotta, ai sensi dell’art. 28, par. 5, di tale direttiva, una decisione di Aic del medicinale generico al termine della procedura che si conclude con la constatazione del consenso generale di detti Stati membri. Tale direttiva non prevede tuttavia l’adozione, durante questa procedura alla quale il titolare dell’Aic del medicinale di riferimento non partecipa, di altri atti contro i quali egli potrebbe proporre ricorso, né una procedura giurisdizionale che consenta a quest’ultimo di far valere i suoi diritti prima dell’adozione, da parte dell’autorità competente di uno di questi Stati membri, di una decisione di Aic.

Pertanto la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti di cui dispone il titolare dell’Aic del medicinale di riferimento quanto alla protezione dei dati di tale medicinale può essere garantita solo se detto titolare può far valere questi diritti dinanzi a un giudice dello Stato membro la cui autorità competente ha adottato una decisione di Aic del medicinale generico e se può, in particolare, invocare dinanzi a quest’ultimo un errore relativo alla determinazione della data di decorrenza del termine del periodo di protezione che tale decisione pregiudicherebbe.

Questa esigenza di tutela giurisdizionale effettiva non implica tuttavia che il titolare dell’Aic del medicinale di riferimento possa rimettere in discussione dinanzi a tale giudice la conformità alla direttiva 2001/83 delle decisioni di Aic di detto medicinale adottate in altri Stati membri. Infatti, detto titolare dispone di un diritto di ricorso che può esercitare, o che poteva esercitare entro i termini impartiti, contro queste altre decisioni dinanzi agli organi giurisdizionali cui spetta il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti in ciascuno Stato membro.

A giudizio della Corte, l’art. 10 della direttiva 2001/83, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che «un giudice di uno Stato membro interessato da una procedura decentrata di Aic, chiamato a esaminare un ricorso proposto dal titolare dell’Aic del medicinale di riferimento contro la decisione di Aic di un medicinale generico in detto Stato membro adottata dall’autorità competente di quest’ultimo, è competente a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento. Detto giudice non è invece competente a verificare se l’Aic iniziale del medicinale di riferimento rilasciata in un altro Stato membro sia stata concessa conformemente a tale direttiva».

18/05/2018
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