Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Aprile 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse ad aprile 2018

Diritti fondamentali − Cittadinanza dell’Unione − Libera circolazione delle persone − Relazioni esterne dell'Unione

Sentenza della Cgue (Grande Sezione), 10 aprile 2018, Causa C-191/16, Romano Pisciotti vs. Bundesrepublik Deutschland

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposta dal Tribunale del Land, Berlino

Oggetto: Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE – Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione – Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione

Il sig. Pisciotti è un cittadino italiano che è stato oggetto di una richiesta di estradizione da parte delle autorità americane ai fini dell’esercizio dell’azione penale per avere partecipato a concertazioni e intese anticoncorrenziali. Il 17 giugno 2013 durante lo scalo all’aeroporto di Francoforte del suo volo in provenienza dalla Nigeria e diretto in Italia, il sig. Pisciotti è stato tratto in arresto dagli agenti della polizia federale tedesca. Il Tribunale di Francoforte ha dichiarato legittima e ha autorizzato l’estradizione del sig. Pisciotti, che negli Usa è stato condannato a una pena detentiva di due anni.

Il sig. Pisciotti ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di Berlino al fine di far accertare la responsabilità della Repubblica federale di Germania per aver autorizzato la sua estradizione e ottenere il risarcimento dei danni.

In materia di estradizione, il diritto tedesco opera una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i cittadini di altri Stati membri ed i propri cittadini, autorizzando tale estradizione per i primi, laddove la preclude per i secondi.

Richiamando un proprio precedente (cfr. sentenza 6 settembre 2016, Petruhhin C-182/15, EU:C:2016:630), la Corte ricorda che norme nazionali di uno Stato membro sull’estradizione, che introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia cittadino di detto Stato membro o cittadino di un altro Stato membro, nei limiti in cui conducono a non accordare ai cittadini di altri Stati membri che si sono recati sul territorio dello Stato richiesto la protezione di cui beneficiano i cittadini di tale ultimo Stato membro, sono idonee a incidere sulla libertà dei primi di circolare nell’Unione.

La disparità di trattamento consistente nel consentire l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto traducendosi in una restrizione della libertà di circolazione, ai sensi dell’art. 21 TFUE deve fondarsi su considerazioni oggettive e deve essere proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito.

A tal proposito la Corte precisa che benché l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato si collochi nel quadro della prevenzione della criminalità e della lotta contro tale fenomeno, obiettivi senz’altro legittimi nel diritto dell’Unione, misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all’art. 21 TFUE, possono essere giustificate soltanto nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive.

La Corte si interroga quindi se la Repubblica federale di Germania potesse agire nei confronti del sig. Pisciotti in maniera meno pregiudizievole per l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione, prospettandone la consegna alla Repubblica italiana invece di estradarlo verso gli Stati Uniti.

Sempre richiamando la sentenza Petruhhin, la Corte ribadisce che occorre preferire lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza nell’ottica di fornire, all’occorrenza, alle autorità di tale Stato membro l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Pertanto, quando a uno Stato membro, nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro, viene presentata una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro di cui tale soggetto ha la cittadinanza e, se del caso, a consegnargli tale cittadino su domanda di quest’ultimo Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, a condizione che tale Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi al di fuori del suo territorio nazionale.

Ciò nondimeno, la Corte rileva che, nel caso del sig. Pisciotti, le autorità consolari della Repubblica italiana erano state tenute informate della situazione del sig. Pisciotti precedentemente all’esecuzione della domanda di estradizione di cui al procedimento principale, senza che le autorità giudiziarie italiane avessero emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona.

Ne discende che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti, nell’ambito dell’accordo Ue-Usa, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.

***

Diritti fondamentali − Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della Cgue (Grande Sezione), 24 aprile 2018, Causa C-353/16, MP vs. Secretary of State for the Home Department

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)

Oggetto: Politica d’asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –Direttiva 2004/83/CE – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo Paese di origine – Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo Paese di origine

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte riguarda il caso di un cittadino dello Sri Lanka, il sig. MP, che non solo ha subito, in passato, atti di tortura da parte delle autorità del suo Paese di origine, ma che nonostante non corra più il rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno in Sri Lanka, soffre a tutt’oggi di gravi postumi a livello psicologico, conseguenti a tali atti di tortura, che, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, rischierebbero di accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che tale cittadino commetterebbe suicidio, se, respinta la domanda di asilo presentata nel Regno Unito, fosse costretto a ritornare in Sri Lanka.

La Corte dà atto che gli stessi giudici nazionali hanno dichiarato che l’art. 3 della Cedu ostava a che MP fosse rinviato dal Regno Unito verso lo Sri Lanka. Chiarisce quindi che la controversia riguarda non la tutela contro l’allontanamento, derivante, in forza dell’art. 3 della Cedu, dal divieto di esporre una persona a trattamenti inumani o degradanti, ma la distinta questione relativa a se lo Stato membro ospitante sia tenuto a riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83 al cittadino di un Paese terzo che sia stato torturato dalle autorità del Paese d’origine e i cui postumi gravi a livello psicologico potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che commetta suicidio, in caso di ritorno in tale Paese.

La Corte ricorda in primo luogo che, ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 2004/83 un cittadino di un Paese terzo può beneficiare della protezione sussidiaria solo ove sussistano gravi e comprovati motivi di ritenere che, nel caso di ritorno nel Paese di origine, egli incorra in un rischio effettivo di subire uno dei tre tipi di danno grave definiti all’art. 15 della direttiva suddetta, fra cui, la tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo Paese di origine. Dall’impianto sistematico della direttiva 2004/83, deriva quindi che la circostanza che la persona interessata abbia subito, in passato, atti di tortura perpetrati dalle autorità del suo Paese di origine non consente di giustificare, di per sé, il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria in un momento in cui non sussiste più alcun rischio effettivo che tali atti di tortura si riproducano in caso di ritorno in tale Paese.

Tuttavia la causa sottoposta alla Corte riguarda un cittadino di un Paese terzo che è stato vittima di torture da parte delle autorità del suo Paese di origine e che, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, continua a subire, a causa di tali atti, postumi post-traumatici che potrebbero aggravarsi in modo significativo e irrimediabile, a tal punto da mettere in pericolo la sua stessa vita, in caso di ritorno in tale Paese, che non è dotato di strutture adeguate per la cura delle malattie mentali.

In tale contesto, la causa delle attuali condizioni di salute del cittadino del Paese terzo, vale a dire le torture inflitte dalle autorità del suo Paese di origine in passato, così come l’aumento sostanziale dei propri disturbi psichiatrici, in caso di ritorno nel Paese d’origine, che sarebbe dovuta al trauma psicologico che continua a subire a causa di tali atti di tortura, a giudizio della Corte, sono elementi rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’art. 15, lett. b), della direttiva 2004/83.

In proposito la Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le minacce gravi di cui all’art. 15, lett. b), della direttiva 2004/83 non possono derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del Paese d’origine (C-542/13). Il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di un Paese terzo, affetto da una grave malattia, dovuto all’assenza di terapie adeguate nel suo Paese di origine, senza che sia in discussione una privazione intenzionale nei riguardi di tale cittadino dell’assistenza sanitaria, non basta a implicare il riconoscimento a quest’ultimo del beneficio della protezione sussidiaria.

Per valutare se il cittadino di un Paese terzo che è stato torturato in passato dalle autorità del suo Paese di origine, in caso di ritorno in tale Paese, corra un rischio effettivo di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità, a giudizio della Corte, occorre prendere in considerazione l’art. 14 della Convenzione contro la tortura, secondo cui gli Stati parte di tale convenzione hanno l’obbligo di garantire, nei loro ordinamenti, alla vittima di un atto di tortura il diritto al risarcimento che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile.

Poiché tuttavia i meccanismi attuati dalla direttiva 2004/83 perseguono scopi diversi e istituiscono sistemi di protezione chiaramente distinti da quelli della Convenzione contro la tortura, la possibilità per un cittadino di un Paese terzo, che si trova in una situazione come quella di MP, di beneficiare del regime di protezione sussidiaria non può derivare da qualsiasi violazione dell’art. 14 della Convenzione contro la tortura da parte dello Stato d’origine del cittadino.

Spetta, quindi, al giudice del rinvio «verificare, alla luce di tutti gli elementi d’informazione attuali e pertinenti, segnatamente le relazioni di organizzazioni internazionali e di organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell’uomo, se, nel caso di specie, MP possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi dalle autorità di tale Paese». A giudizio della Corte, ciò si verificherebbe:

- qualora, in circostanze nelle quali il cittadino di un Paese terzo rischia di commettere suicidio a causa del trauma derivante dalle torture che gli sono state inflitte dalle autorità del suo Paese di origine, risultasse chiaro che le stesse autorità, nonostante l’obbligo di cui all’art. 14 della Convenzione contro la tortura, non siano disposte a garantirne la riabilitazione;

- qualora risultasse che dette autorità abbiano un comportamento discriminatorio in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria, avente l’effetto di rendere più difficile, per taluni gruppi etnici o alcune categorie di persone, nelle quali rientrerebbe MP, l’accesso al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità.

La Corte conclude quindi affermando che «l’art. 2, lettera e), e l’art. 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un Paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo Paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto Paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto Paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

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Politica sociale

Sentenza della Cgue (Grande Sezione), 17 aprile 2018, Causa C-414/16, Vera Egenberger vs. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposta dalla Corte federale del lavoro di Germania

Oggetto: Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione – Nozione – Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Vera Egenberger e l’Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV (di seguito solo, l’Evangelisches Werk), ossia l’Opera della Chiesa evangelica per la diaconia e lo sviluppo, relativa a una domanda di risarcimento proposta dalla sig.ra Egenberger a motivo di una discriminazione fondata sulla religione di cui sostiene di essere stata vittima nell’ambito di una procedura di assunzione.

Più in particolare, l’Evangelisches Werk aveva pubblicato un’offerta di lavoro a tempo determinato per un progetto relativo alla stesura di una relazione parallela avente ad oggetto la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Detta offerta di lavoro specificava tra i requisiti che i candidati dovevano soddisfare, che: «È richiesta l’appartenenza a una Chiesa evangelica oppure a una Chiesa rientrante nell’Associazione delle Chiese cristiane in Germania, nonché l’identificazione con la missione assistenziale-caritatevole della Diaconia. Nel curriculum va indicata la rispettiva confessione religiosa». La sig.ra Egenberger, che non appartiene a nessuna confessione religiosa, si è candidata per il posto in questione, senza essere invitata al colloquio. Invece, il candidato che alla fine ha ottenuto il posto aveva indicato, riguardo alla propria appartenenza a una confessione religiosa, di essere un cristiano evangelico appartenente alla Chiesa regionale di Berlino. La sig.ra Egenberger, ritenendo che la sua candidatura fosse stata respinta per il fatto che non apparteneva a nessuna confessione religiosa, ha proposto un ricorso dinanzi Tribunale del lavoro di Berlino che ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Egenberger, liquidandole, a titolo risarcitorio, una somma inferiore a quella richiesta. Avverso la decisione di appello che confermava la pronunci del Tribunale l’interessata ha proposto un ricorso in Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di un risarcimento adeguato.

In primo luogo, la Corte, investita di una questione pregiudiziale afferente l’interpretazione della direttiva 2000/78/CE, rileva che è pacifico tra le parti che il rigetto della candidatura della sig.ra Egenberger per il fatto che quest’ultima non appartiene a nessuna confessione religiosa costituisca una differenza di trattamento basata sulla religione, ai sensi dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78.

I giudici di Lussemburgo ribadiscono tuttavia che ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, in particolare, della genesi di tale normativa.

Dal tenore letterale dell’art. 4, par. 2, primo comma, della direttiva 2000/78, risulta che una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali può prevedere un requisito connesso alla religione o alle convinzioni personali qualora, tenuto conto della natura dell’attività di cui trattasi o del contesto in cui essa è espletata, «la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione».

L’obiettivo della direttiva 2000/78, ai sensi del suo art. 1, consiste nello stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sulla religione o sulle convinzioni personali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Tale direttiva concretizza pertanto, nell’ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito ormai all’art. 21 della Carta.

Sebbene la direttiva 2000/78 miri in tal modo a tutelare il diritto fondamentale dei lavoratori di non essere oggetto di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, tuttavia, con il suo art. 4, par. 2, la suddetta direttiva intende anche tenere conto del diritto all’autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, come sancito all’art. 17 TFUE e all’art. 10 della Carta, che corrisponde all’art. 9 della Cedu.

L’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 ha quindi lo scopo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto all’autonomia delle Chiese e delle altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali e, dall’altro, il diritto dei lavoratori di non essere oggetto, in particolare al momento della loro assunzione, di una discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, in situazioni in cui tali diritti possono essere concorrenti. In questa prospettiva, detta disposizione stabilisce i criteri da prendere in considerazione nell’ambito del bilanciamento che occorre compiere per garantire un giusto equilibrio tra tali diritti eventualmente concorrenti. In caso di controversia, un siffatto bilanciamento deve poter essere oggetto, se del caso, di un controllo da parte di un’autorità indipendente e, in ultimo luogo, di un giudice nazionale.

La Corte passa, quindi, alla disamina dei criteri da utilizzare per accertare, in ogni singolo caso, se, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione, la religione o le convinzioni personali, in considerazione della natura dell’attività di cui trattasi o del contesto in cui viene espletata, costituiscano un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78.

Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa» di cui all’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78, da tale disposizione risulta espressamente che è in considerazione della “natura” delle attività di cui trattasi o del “contesto” in cui vengono espletate che la religione o le convinzioni personali possono, eventualmente, costituire un siffatto requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, la legittimità, alla luce di quest’ultima disposizione, di una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali è subordinata all’esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa imposto dal datore di lavoro e l’attività in questione.

Inoltre, tale requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere, come richiesto dall’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78, «essenziale, legittimo e giustificato», tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione.

Il carattere «essenziale» del requisito, sta a significare che, per il legislatore dell’Unione, l’appartenenza alla religione o l’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione deve apparire necessaria, a causa dell’importanza dell’attività professionale di cui trattasi, per l’affermazione di tale etica o l’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia.

Il carattere «legittimo» del requisito dimostra che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire che il requisito relativo all’appartenenza alla religione o all’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della Chiesa o dell’organizzazione in questione non venga utilizzato per un fine estraneo a tale etica o all’esercizio da parte di tale Chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia.

Il carattere «giustificato» del requisito implica non solo che il controllo del rispetto dei criteri di cui all’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 possa essere effettuato da un giudice nazionale, ma anche che la Chiesa o l’organizzazione che ha stabilito tale requisito ha l’obbligo di dimostrare, alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio, di modo che l’introduzione di un siffatto requisito risulta essere effettivamente necessaria.

La Corte ribadisce poi che requisito di cui all’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 deve essere conforme al principio di proporzionalità, che fa parte come noto dei «principi generali del diritto comunitario».

In definitiva, la Corte afferma che: «L’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4, par. 2, della suddetta direttiva.

L’art. 4, par. 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione, e non può includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità».

29/06/2018
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