Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Luglio 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l'impresa e Diritto europeo della concorrenza Università dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più rilevanti della Corte: libertà di stabilimento e concessioni beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali (Italia), mandato d'arresto europeo (Polonia)

Quattro libertà fondamentali

Libertà di stabilimento

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 14 luglio 2016, causa C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa srl e a. contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da TAR Lombardia e TAR Sardegna

Oggetto: Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara.

La Corte stabilisce che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali. Qualora la direttiva sia applicabile, il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza con un’adeguata pubblicità. La proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.

L’art. 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione), 28 luglio 2016, causa C-294/16 PPU, JZ contro Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Śródmieścia w Łodzi, Polonia 

Oggetto: Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Mandato d’arresto europeo – Effetti della consegna – Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione.

L’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere assimilate a una privazione della libertà e costituiscano, pertanto, un’ipotesi di custodia. Se, nell’ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene ad una simile conclusione, la decisione quadro impone che dal periodo di detenzione definitiva sia dedotta la durata totale del periodo in cui tali misure sono state applicate.

Nel caso di specie, sebbene le misure prese dal Regno Unito nei confronti del sig. JZ limitino certamente la sua libertà di movimento, esse non sono tuttavia, in linea di principio, talmente restrittive da determinare un effetto di privazione della libertà e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della decisione quadro. Tuttavia, poiché la decisione quadro si limita ad imporre un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato d’arresto europeo, essa non osta a che, in base al solo diritto nazionale, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato possa dedurre in tutto o in parte dalla durata totale della detenzione il periodo in cui detta persona è stata oggetto, nello Stato membro di esecuzione, di misure comportanti non una privazione della libertà, ma una sua restrizione.

 

23/09/2016
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