Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Giugno 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a giugno 2018

Diritti fondamentali e Diritti sociali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 26 giugno 2018, causa C-451/2016, MB c. Secretary of State for Work and Pensions

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)

Oggetto: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso

La Corte si pronuncia in merito al rifiuto del Secretary of State for Work and Pensions (Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni) di concedere a MB una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone appartenenti al sesso che essa ha acquisito a seguito di un cambiamento di sesso.

Più in particolare, MB è una persona nata nel 1948 di sesso maschile, che si è sposata nel corso del 1974. Tale persona ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e ha fatto ricorso ad un’operazione chirurgica di conversione sessuale nel 1995. MB non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, certificato la cui concessione richiedeva, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’annullamento del suo matrimonio. Essa e la moglie desiderano, infatti, rimanere unite nel vincolo matrimoniale per motivi religiosi. MB, raggiunta l’età di sessant’anni, cioè l’età alla quale le donne possono, ai sensi del diritto nazionale, ottenere una pensione statale ha presentato una domanda intesa a ottenere il beneficio di tale pensione a decorrere dall’età suddetta, in base ai contributi versati durante la sua attività lavorativa alla cassa pensioni statali. La sua domanda è, tuttavia, stata respinta in quanto, in assenza di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, MB non poteva essere trattata come donna ai fini della determinazione dell’età legale del pensionamento. Respinti sono stati anche il ricorso in primo grado e quello di appello proposti da MB dinanzi alle Corti nazionali.

I giudici di Lussemburgo, investiti della questione dalla Corte suprema del Regno Unito, affermano che una normativa nazionale che subordina il beneficio di una prestazione pensionistica a un presupposto relativo allo stato civile non può sottrarsi all’osservanza del principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito all’articolo 157 TFUE nell’ambito della retribuzione dei lavoratori, con la conseguenza che l’art. 4, par. 1, della direttiva 79/7, che attua il divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale, deve essere rispettato dagli Stati membri allorché esercitano la loro competenza nell’ambito dello stato civile.

Sebbene quindi spetti agli Stati membri stabilire i presupposti del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona (trattandosi di materia di stato civile), è giocoforza constatare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 79/7, le persone che abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da quello della nascita e che abbiano subito un’operazione di conversione sessuale devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la normativa nazionale subordina la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, segnatamente, all’annullamento del matrimonio eventualmente contratto prima di tale cambiamento. Per contro tale presupposto dell’annullamento del matrimonio non si applica a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può quindi beneficiare di tale pensione di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso, indipendentemente dal suo stato matrimoniale.

Risulta quindi che tale normativa nazionale riconosce un trattamento meno favorevole alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata. Tale trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una discriminazione diretta.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo art. 4, par. 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi artt. 3, par. 1, lett. a), terzo trattino, e 7, par. 1, lett. a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

***

Ravvicinamento delle legislazioni

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 19 giugno 2018, causa C-15/16, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht c. Ewald Baumeister con l’intervento di Frank Schmitt

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

Oggetto: Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafo 1 – Portata dell’obbligo di segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Nozione di «informazione riservata»

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 54, par. 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari) e il sig. Ewald Baumeister in merito alla decisione di detto Ufficio di denegare l’accesso a taluni documenti riguardanti la Phoenix Kapitaldienst GmbH (di seguito anche solo la “Phoenix”).

A seguito di una procedura concorsuale, la Phoenix è stata sciolta e si trova ora in liquidazione giudiziale. Il sig. Baumeister è uno degli investitori danneggiati dalle attività della Phoenix. Egli ha chiesto all’Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari l’applicazione dell’articolo 1, par. 1, dell’IFG (ossia la legge sulla libertà di informazione), al fine di avere accesso a taluni documenti riguardanti la Phoenix, quali una relazione contabile straordinaria, relazioni dei revisori dei conti, documenti interni, relazioni e corrispondenza ricevuti o redatti da detto Ufficio nell’ambito della sua attività di vigilanza sulla Phoenix. L’Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari ha respinto tale domanda di accesso. Ne è seguito un giudizio che ha portato la Corte amministrativa federale a rimettere la questione alla Corte di giustizia.

I giudici di Lussemburgo rilevano che né l’art. 54 della direttiva 2004/39 né alcuna altra disposizione della stessa indicano espressamente quali informazioni detenute dalle autorità competenti debbano essere qualificate come «riservate» e siano, dunque, soggette all’obbligo di segreto professionale. Soggiunge che, mentre le norme nazionali pertinenti in materia sono caratterizzate da una notevole diversità, il testo della direttiva 2004/39 non rinvia ai diritti nazionali per quanto riguarda la determinazione del significato e della portata della nozione di «informazione riservata» di cui al prefato art. 54. Dalla necessità di uniforme applicazione del diritto dell’Unione risulta che, laddove una sua disposizione non rinvii al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una determinata nozione, quest’ultima deve di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme.

In proposito, la Corte evidenzia che la circostanza che l’art. 54 della direttiva 2004/39 faccia più volte riferimento alle «informazioni riservate» e non, in modo generico, alle «informazioni» comporta la necessità di operare una distinzione tra le informazioni riservate e le altre informazioni, non riservate, di cui le autorità competenti dispongono in relazione all’esercizio delle loro funzioni.

La Corte ha quindi dichiarato che l’art. 54, par. 1, della direttiva 2004/39 deve essere interpretato nel senso che non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la sua corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente «informazioni riservate», coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla citata disposizione. Rientrano in tale qualificazione le informazioni detenute dalle autorità competenti che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi della persona fisica o giuridica che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento che il legislatore dell’Unione ha istituito con l’adozione della direttiva 2004/39.

La Corte precisa, inoltre, che la valutazione del carattere riservato di informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità competenti deve avvenire al momento dell’esame che tali autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione riguardante le suddette informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di quest’ultime al momento della loro trasmissione a dette autorità.

I giudici di Lussemburgo si soffermano, infine, sul tema dell’evoluzione nel tempo della rilevanza di talune informazioni per la posizione commerciale delle imprese interessate, posto che la protezione di segreti commerciali costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. In proposito la Corte, conformemente alla propria giurisprudenza precedente, afferma che qualora le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali in un determinato momento risalgano a cinque anni addietro o più, esse sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati. Tali considerazione benché trovino applicazione anche nell’ambito dell’art. 54, par. 1, della direttiva 2004/39, non valgono, secondo la Corte, per quanto riguarda le informazioni detenute dalle autorità competenti la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate, quali, in particolare, le informazioni relative alle metodologie e alle strategie di vigilanza delle autorità competenti.

21/09/2018
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