Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Ottobre 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l'impresa e Diritto europeo della concorrenza Università dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più rilevanti della Corte: responsabilità genitoriale (Regno Unito), annullamento del matrimonio (Polonia), retroattività della legge penale più favorevole (Italia), indennizzo delle vittime di reato (Italia), vendita di medicinali (Germania)

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Terza Sezione), 27 ottobre 2016, causa C-428/15,Child and Family Agency contro J. D. (LEGGI)

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Supreme Court, UK

Oggetto: Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento del caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro – Autorità giurisdizionale più adatta – Interesse superiore del minore

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale deve essere interpretato nel senso che si applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.

Tale articolo si applica per poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta. Infatti, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili nell’altro Stato membro. Infine, per poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore.

 

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione), 13 ottobre 2016, causa C-294/15, Edyta Mikołajczyk contro Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki. (LEGGI)

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Sąd Apelacyjny w Warszawie

Oggetto: Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Competenza delle autorità giurisdizionali.

Con la presente pronuncia la Corte sancisce che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Un’interpretazione del genere risponde del pari alla finalità perseguita dal regolamento, in quanto esso ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha lasciato il paese della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che sussista un nesso di collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (v. sentenza del 29 novembre 2007, Sundelind Lopez, C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 26). Tuttavia, una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti dalle disposizioni del regolamento.

 

Tutela dei diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 6 ottobre 2016, causa C-218/15, procedimento penale contro Gianpaolo Paoletti e a (LEGGI)

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da tribunale ordinario di Campobasso

Oggetto: Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’Unione – Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell’Unione.

Il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia circa l’applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole ad imputati che abbiano organizzato l’immigrazione clandestina. A tal riguardo, occorre ricordare che detto principio, quale sancito all’art. 49, par. 1, della Carta, fa parte del diritto primario dell’Unione. Ancor prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, la Corte ha dichiarato che tale principio derivava dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e, pertanto, doveva essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione che il giudice nazionale deve rispettare quando applica il diritto nazionale (v. sentenza del 29 maggio 1997, Kremzow, C‑299/95, EU:C:1997:254, punto 14). Pertanto, la mera circostanza che i fatti oggetto del procedimento principale siano occorsi negli anni 2004 e 2005, vale a dire prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta il 1° dicembre 2009, non osta all’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

L’articolo 6 TUE e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

 

Cooperazione giudiziaria penale

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 11 ottobre 2016, causa C-601/14, Commissione europea contro Repubblica italiana (LEGGI)

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscono un indennizzo equo ed adeguato – Sistema nazionale che non copre tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale.

La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 12, par. 2 della direttiva 2004/80. Infatti, non tutti i reati intenzionali violenti, quali precisati dal diritto italiano, sono coperti dal sistema di indennizzo vigente in Italia, il che non è del resto contestato dalla Repubblica italiana. Pertanto, poiché tale Stato membro non ha pienamente attuato l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80, occorre constatare che il ricorso presentato dalla Commissione è fondato.

 

Mercato interno: libera circolazione delle merci

Sentenza della CGUE (Prima Sezione), 19 ottobre 2016, causa C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (LEGGI)

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Oberlandesgericht Düsseldorf

Oggetto: Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione quantitativa all’importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone.

La «Deutsche Parkinson Vereinigung» è un’organizzazione tedesca di mutua assistenza avente lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson e delle loro famiglie. Essa ha convenuto con la farmacia per corrispondenza olandese DocMorris un sistema di bonus di cui possono beneficiare i suoi soci in caso di acquisto, presso tale farmacia di medicinali destinati alla terapia del morbo di Parkinson e soggetti a prescrizione medica. La Corte viene interrogata se la fissazione di prezzi uniformi per la vendita, da parte delle farmacie, di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione sia compatibile con la libera circolazione delle merci. La Corte risponde che la normativa di cui trattasi configura una restrizione non giustificata alla libera circolazione delle merci. Infatti, l’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

L’imposizione di prezzi di vendita uniformi colpisce maggiormente le farmacie stabilite in altri Stati membri, e ciò potrebbe ostacolare in misura più grave l’accesso al mercato tedesco dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali. La Corte sottolinea, al riguardo, che per le farmacie straniere, la vendita per corrispondenza configura un mezzo più importante, se non addirittura l’unico, per accedere direttamente al mercato tedesco e per le farmacie per corrispondenza, la politica dei prezzi può rappresentare un parametro concorrenziale più significativo che per le farmacie tradizionali, le quali sono maggiormente in grado di dispensare consulenze individuali ai pazienti mediante il personale della farmacia e di assicurare la fornitura di medicinali in caso di urgenza.

Inoltre, l’art. 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non possa essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti. Non è stato dimostrato in che modo il fatto di imporre prezzi uniformi consenta di garantire una migliore distribuzione geografica delle farmacie tradizionali in Germania. Al contrario, taluni elementi sembrano piuttosto suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme di medicinali, in quanto ciò promuoverebbe l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consente una fatturazione di prezzi più elevati.

 

 

29/11/2016
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