Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Marzo 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE Univ. dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più rilevanti della Corte: rispetto dei diritti della difesa (Belgio), cooperazione giudiziaria e mandato di arresto (Romania), status dei rifugiati e protezione internazionale (Germania)

Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 17 marzo 2016, causa C-161/15, Abdelhafid Bensada Benallal contro État belge.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Conseil d'État (Belgique). 

Oggetto: Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Autonomia processuale degli Stati membri - Ricevibilità di motivi di cassazione - Motivo di ordine pubblico. 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa. Nel caso di specie, non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che il diritto di essere sentito, come garantito dal diritto belga, costituisca, di per sé, un principio generale del diritto belga derivante, a tale titolo, dall’ordine pubblico interno di tale Stato membro. Tuttavia, il giudice del rinvio precisa a tal riguardo che le disposizioni di ordine pubblico sono quelle che rivestono un’importanza fondamentale nell’ordinamento giuridico belga, come le disposizioni relative alla competenza delle autorità amministrative, alla competenza delle autorità giurisdizionali e al rispetto dei diritti della difesa o ancora quelle riguardanti altri diritti fondamentali.

Per consentire al giudice del rinvio di stabilire se il motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito nel diritto dell’Unione abbia la stessa natura di un motivo attinente alla violazione di un tale diritto nell’ordinamento giuridico belga, va ricordato che, come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 9 giugno 2005, Spagna/Commissione (C‑287/02, EU:C:2005:368, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), il rispetto dei diritti della difesa in ogni procedimento avviato a carico di una persona e in grado di concludersi con un atto arrecante pregiudizio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere garantito anche in assenza di una normativa specifica riguardante il procedimento. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista.

Spetta al giudice nazionale competente esaminare se la condizione relativa al principio di equivalenza sussista nella controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Per quanto concerne, più in particolare, il procedimento principale, esso è tenuto a stabilire se il diritto di essere sentito, come garantito dal diritto interno, soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per essere qualificato come motivo di ordine pubblico.

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall’ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 17 marzo 2016, causa C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. 

Oggetto: Cooperazione giudiziaria penale – Mandato di arresto europeo

L’esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere rinviata se sussiste un rischio concreto di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione dell’interessato nello Stato membro di emissione del mandato.

Un tribunale rumeno ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Robert Căldăraru, trovato in Germania a cui conseguentemente spetta l’esame della richiesta di mandato d’arresto, per l’esecuzione in Romania di una pena alla reclusione di un anno e otto mesi per guida senza patente.

La Corte d’appello di Brema ha reputato che le condizioni di detenzione nelle carceri rumene violavano i diritti fondamentali. Se l’autorità responsabile per l’esecuzione del mandato, alla luce delle informazioni fornite o di qualunque altra informazione in suo possesso, constata l’esistenza, rispetto al soggetto colpito dal mandato, di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, l’esecuzione del mandato deve essere rinviata fino all’ottenimento di informazioni aggiuntive che consentano di escludere l’esistenza di un rischio siffatto. Se l’esistenza di detto rischio non può essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorra porre fine alla procedura di consegna.

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1 marzo 2016, causa C-443/14 e 444/14, Kreis Warendorf e Amira Osso contro Ibrahim Alo e Region Hannover.

Tipo di procedimento: Domande di pronuncia pregiudiziale da Bundesverwaltungsgericht

Oggetto: Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 - Norme relative al contenuto della protezione internazionale - Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 29 e 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

L’art. 33 deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria – come gli obblighi controversi nei procedimenti principali – costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza.

Le disposizioni devono essere interpretate nel senso che essi ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza – come quelli controversi nei procedimenti principali – al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.

Infine, l’art. 33 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza – come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

11/05/2016
Altri articoli di Alice Pisapia
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Terzo quadrimestre 2023

Le più interessanti sentenze emesse nel terzo quadrimestre del 2023

26/01/2024
Secondo quadrimestre 2023

Le più interessanti pronunce del secondo quadrimestre del 2023

06/10/2023
Primo quadrimestre 2023

Le più interessanti pronunce del primo quadrimestre del 2023

19/05/2023
Secondo quadrimestre 2022

Le più interessanti pronunce della seconda parte del 2022

21/01/2023
Quando il diritto sta nel mezzo di due ordinamenti: il caso del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea

È stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la questione del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea: il caso offre l’occasione per uno sguardo più approfondito sul tema dell’integrazione degli ordinamenti.

17/01/2023
Il ruolo del giudice nazionale nel sistema Dublino per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione. I cinque rinvii pregiudiziali dei giudici italiani alla Corte di giustizia dell’Unione europea passano in decisione

Per il giorno 19 gennaio 2023 è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott in cinque procedimenti riuniti (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328-21), avviati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da cinque rinvii pregiudiziali di giudici italiani riguardanti l’interpretazione del Regolamento Dublino III. L’articolo analizza le questioni sottoposte all’esame della Corte che vanno al cuore del ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione e il rafforzamento della Rule of Law nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

16/01/2023
Primo quadrimestre 2022

Le più interessanti pronunce del primo quadrimestre 2022

18/06/2022
Brevi osservazioni sul caso Randstad Italia

SOMMARIO. 1. La sentenza Randstad. – 2. I difficili rapporti tra i vertici delle giurisdizioni. – 3. La mancata applicazione del diritto dell’Unione: violazione di diritto, non eccesso di potere giurisdizionale. – 4. Il rispetto dell’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione.

09/03/2022
Pillole di CGUE - Quarto trimestre 2021

Le più interessanti pronunce del quarto trimestre 2021

11/02/2022