Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Terzo trimestre 2019

1. Amazon e diritti dei consumatori

Sentenza della Cgue (Prima Sezione) del 10 luglio 20119. Causa C-649/17

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Amazon EU Sàrl

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

 

La società Amazon EU, che propone la vendita di prodotti esclusivamente attraverso un sito Internet (in particolare, in Germania, tramite il sito www.amazon.de), è stata citata in giudizio dinanzi ai giudici tedeschi dall’Unione federale delle centrali e delle associazioni dei consumatori) per violazione dell’obbligo di fornire al consumatore i mezzi efficaci per entrare in contatto con essa, in quanto essa non comunicava in modo chiaro e comprensibile ai consumatori i suoi numeri di telefono e di fax. Infatti, la legge tedesca impone al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), adito della controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sui diritti dei consumatori osti a una siffatta normativa nazionale e se il professionista sia obbligato ad attivare una linea telefonica, o di fax, o un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo. Il Bundesgerichtshof ha chiesto anche di sapere se un professionista come Amazon possa ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, quali un sistema di messaggeria istantanea o di richiamata telefonica.

La Corte ha deciso che una piattaforma di commercio elettronico come Amazon non è obbligata in ogni caso a mettere a disposizione del consumatore un numero telefonico prima della conclusione di un contratto; e, tuttavia, è tenuta a mettere a sua disposizione un mezzo di comunicazione che gli consenta di contattarla rapidamente e di comunicare efficacemente con essa.

 

2. Pulsante «mi piace» e privacy

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019. Causa C-40/17

Fashion ID GmbH & Co. KG / Verbraucherzentrale NRW eV

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

 

La Fashion ID, un’impresa tedesca di abbigliamento di moda online, ha inserito nel proprio sito Internet il pulsante «mi piace», in modo che, quando un visitatore consulta il sito Internet della Fashion ID ed esprime il suo “like”, taluni dati personali sono trasmessi alla Facebook Ireland, senza che il visitatore ne sia consapevole.

Investito della controversia, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia d’interpretare alcune disposizioni della direttiva sul trattamento dei dati.

La Corte ha stabilito che il gestore di un sito Internet corredato del pulsante «mi piace» di Facebook può essere congiuntamente responsabile con Facebook della raccolta e della trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito, poiché si presume che entrambi ne determinino congiuntamente i motivi e le finalità.

Per contro, in linea di principio, il gestore del sito non è responsabile del trattamento successivo di tali dati effettuato esclusivamente da Facebook.

 

3. La Vespa fatta in Cina

Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019. Causa T-219/18

Piaggio & C. SpA / EUIPO e Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd

 

Nel 2014 la società italiana Piaggio & C. ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario dello scooter prodotto dalla Società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group, che aveva ottenuto la registrazione dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), affermando che il predetto disegno o modello non soddisfacesse i requisiti di novità e del carattere individuale rispetto al modello «Vespa LX».

L’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità; contro tale decisione la Piaggio ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione europea.

Il Tribunale dell’Unione ha stabilito che i diritti di proprietà intellettuale della Piaggio sullo scooter Vespa LX non sono stati violati. Il modello comunitario dello scooter della società cinese rimane, pertanto, registrato.

 

4. Subappalto nei lavori pubblici e normativa europea

Sentenza della Cgue (Quinta Sezione) del 26 settembre 2019. Causa C-633/18

Vitali Spa / Autostrade per l’Italia Spa

Tipo di procedimento: domanda pregiudiziale

 

La Vitali Spa ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro la sua esclusione dal bando di gara pubblicato da Autostrade per l’Italia Spa, per avere previsto di fare ricorso al subappalto in misura superiore al 30%, e quindi in violazione dell’art. 105, par. 2, d.lg 50/2016. Il TAR ha sollevato la pregiudiziale comunitaria, dubitando che siffatto limite quantitativo fosse compatibile 49 e 56 TFUE, con l’art. 71 dir. 2014/24, nonché con il principio di proporzionalità.

Il governo italiano si è difeso affermando che la limitazione del ricorso al subappalto è giustificata alla luce delle particolari circostanze presenti in Italia, dove il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminosi. Limitando la parte dell’appalto che può essere subappaltata, la normativa nazionale renderebbe il coinvolgimento nelle commesse pubbliche meno appetibile per le associazioni criminali, il che consentirebbe di prevenire il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche e di tutelare così l’ordine pubblico.

La Corte ha affermato che misure meno restrittive sarebbero idonee a raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano, al pari di quelle previste dall’articolo 71 della direttiva 2014/24 e richiamate al punto 29 della presente sentenza. D’altronde, come indica il giudice del rinvio, il diritto italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese.

Pertanto, una restrizione al ricorso del subappalto come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24.

 

5. Programmi televisivi che istigano all’odio

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione) del 4 luglio 20119. Causa C-622/17

Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

 

La Baltic Media Alliance Ltd (BMA), società registrata nel Regno Unito, distribuisce il canale televisivo NTV Mir Lithuania, canale destinato al pubblico lituano e la cui parte essenziale dei programmi è in lingua russa. Un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione presentava contenuti che incitavano all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici. Il 18 maggio 2016, pertanto, la Commissione radiotelevisiva della Lituania (LRTK) ha adottato, conformemente alla normativa lituana, una misura che, per un periodo di dodici mesi, impone agli operatori che distribuiscono via cavo o via Internet canali televisivi ai consumatori lituani di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. La BMA ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania, una domanda di annullamento della decisione del 18 maggio 2016, sostenendo, in particolare, che tale decisione è stata adottata in violazione della direttiva sui «servizi di media audiovisivi», che impone agli Stati membri di garantire la libertà di ricezione, e di non ostacolare la ritrasmissione nel loro territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri. Il giudice chiede alla Corte di giustizia se una decisione come quella adottata dalla LRTK rientri nell’ambito di tale direttiva.

La Corte ha deciso che uno Stato membro può, per motivi di ordine pubblico quali la lotta contro l’incitamento all’odio, imporre l’obbligo di trasmettere o ritrasmettere temporaneamente un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento. Le modalità di distribuzione di un canale del genere non devono tuttavia impedire la ritrasmissione di tale canale.

 

6. Responsabilità del vettore aereo principale per ritardo di seconda tratta operata da altro operatore non comunitario

Sentenza della Cgue (Nona Sezione) del 11 luglio 20119. Causa C-502/18

CS e a. / České aerolinie a.s.

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

 

Undici passeggeri hanno effettuato ciascuno, presso il vettore aereo ceco České aerolinie, una prenotazione unica per un volo da Praga (Repubblica ceca) a Bangkok (Thailandia) via Abou Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La prima tratta di tale volo in coincidenza, operata da České aerolinie tra Praga e Abou Dhabi, è stata eseguita conformemente al piano di volo e il volo è giunto puntuale ad Abou Dhabi. Per contro, quanto alla seconda tratta, operata, nell’ambito di un accordo di code-sharing, dal vettore aereo non comunitario Etihad Airways tra Abou Dhabi e Bangkok, il volo ha subìto un ritardo all’arrivo di 488 minuti. Tale ritardo di più di tre ore può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

I passeggeri hanno proposto, dinanzi ai giudici cechi, ricorsi contro České aerolinie perché venga loro riconosciuta la compensazione prevista dal regolamento. České aerolinie, tuttavia, contesta in giudizio la fondatezza di detti ricorsi adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi a Bangkok poiché volo operato da altro vettore aereo. Adito in appello, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) domanda alla Corte di giustizia se České aerolinie sia tenuta a pagare una compensazione ai sensi del regolamento.

La Corte ha stabilito che nelle ipotesi in cui con un’unica prenotazione siano previsti voli in coincidenza con partenza da uno Stato membro, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, il vettore aereo che ha operato il primo volo non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo, ed è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario.

 

7. Scongelamento dei fondi sequestrati a leaders ucraini

Sentenza Tribunale dell’Unione europea dell’11 luglio 20119.
Cause riunite T-244/16 e T-285/17, T-245/16 e T-286/17 e T-274/18, T-284/18, T-285/18 T-289/18 e T-305/18

Yanukovych / Consiglio; Klymenko / Consiglio; Arbuzov / Consiglio; Pshonka / Consiglio; Klyuyev / Consiglio.

Tipo di procedimento: ricorso di annullamento

 

Il 5 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di congelare i fondi e le risorse economiche a Viktor Federovych Yanukovych, ex presidente dell’Ucraina, a uno dei suoi figli, all’ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, alll’ex Primo Ministro dell’Ucraina, all’ex Procuratore generale dell’Ucraina e suo figlio, e all’ex capo dell’amministrazione presidenziale dell’Ucraina. Costoro sono stati inseriti nell’elenco delle persone oggetto del congelamento dei fondi, in risposta alla crisi ucraina del febbraio 2014, in quanto ritenuti responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e del loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina.

La decisione relativa al congelamento dei fondi nei loro confronti è stata prorogata, più volte, per periodi di un anno, con la motivazione che costoro erano sottoposte a un procedimento penale condotto dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici.

Rivoltisi al Tribunale dell’Unione europea, chiedevano che venisse annullato l’atto di proroga del congelamento, adducendo che non erano stati rispettati i criteri per l’inserimento dei loro nominativi nell’elenco delle persone oggetto di congelamento, dal momento che il Consiglio non avrebbe verificato il rispetto dei loro diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale, constatato che la motivazione degli atti del Consiglio che prorogano le misure restrittive non contiene il minimo riferimento al fatto che il Consiglio abbia verificato il rispetto dei su richiamati diritti, ha annullato gli atti del Consiglio che hanno prorogato le misure restrittive.

 

8. Gli olivi del Salento e la Xylella: una condanna per l’Italia

Sentenza della Cgue (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019, Causa C-443/18

Commissione / Italia (batterio Xylella fastidiosa)

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento ex art. 258 TFUE

 

La Xyilella Fastidiosa (per brevità, Xf o Xylella) è un batterio che si è manifestato nel 2013 in Puglia, e in particolare nel sud Salento, nella provincia di Lecce, e che colpisce le piante di olivo, provocandone rapidamente la morte per disseccamento.

Nel 2015 la Commissione ha imposto misure di eradicazione della XF consistenti nell’obbligo di abbattimento di tutte le piante ospiti situate nel raggio di 100 metri da quelle di cui fosse accertato il contagio.

Stante la progressiva diffusione del batterio, nel 2016 la Commissione ha ordinato all’Italia di abbattere le piante infette, e di effettuare un monitoraggio mediante ispezioni annuali del territorio interessato. La zona interessata dagli interventi veniva individuata in una fascia di 20 km che attraversa le province di Brindisi e Taranto, da Est a Ovest (zona di contenimento). Il termine per porre in essere gli interventi era fissato nel 14 settembre 2017.

Nel 2018 la Commissione ha fatto ricorso per inadempimento alla Corte, lamentando che l’Italia era venuta meno ai propri obblighi, non avendo provveduto alla rimozione delle piante malate ed al monitoraggio sull’avanzamento della malattia.

La Corte ha rilevato che l’Italia è stata doppiamente inadempiente agli obblighi imposti dalla Commissione. Anzitutto, perché alla scadenza del termine del 14 settembre 2017 l’Italia aveva rimosso solo il 22% delle piante infette nella fascia interessata; e poi perché il nostro Paese effettivamente non aveva garantito il monitoraggio nella zona di contenimento della presenza della Xf mediante, ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, specialmente in primavera, stagione di volo dell’insetto vettore della Xylella.

 

9. Gli «snippets» di Google

Sentenza della Cgue (Quarta Sezione) del 12 settembre 2019, causa C-299/17

VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH / Google LLC

Tipo di procedimento: domanda pregiudiziale

 

Una società tedesca di gestione di diritti d’autore ha presentato innanzi al Tribunale regionale di Berlino una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Google, lamentando che quest’ultimo utilizzasse «snippets» (brevi ritagli di stampa) provenienti da suoi membri, senza versarne il corrispettivo, in violazione della normativa tedesca che vieta ai gestori commerciali di motori di ricerca di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali, eccetto brevissimi estratti di testo.

Il Tribunale esprime perplessità sull’applicabilità della normativa interna e chiede alla Corte di decidere se questo divieto sia propriamente una «regola tecnica», ed in quanto tale inopponibile ai singoli in mancanza di notifica alla Commissione.

La Corte, nel rispondere affermativamente, ha stabilito che la normativa tedesca che vieta ai motori di ricerca di utilizzare gli «snippets» senza l’autorizzazione dell’editore non è applicabile in mancanza di previa notifica alla Commissione.

 

10. Due decisioni su motori di ricerca e protezione dei dati sensibili e giudiziari

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 25 settembre 2019, causa C-136/17

GC e a. / Commission National de l’Informatique e des Libertés (CNIL)

Tipo di procedimento: domanda pregiudiziale

 

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 25 settembre 2019, causa C-507/17

Google / Commission National de l’Informatique e des Libertés (CNIL)

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

 

La prima decisione riguarda un caso in cui la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà francese (CNIL), con quatto distinte decisioni adottate nei confronti di alcuni cittadini francesi, aveva rifiutato di ingiungere alla società Google Inc. la deindicizzazione di alcuni link, che rinviavano a pagine internet pubblicate da terzi, contenenti fotomontaggi satirici e riferimenti a vicende giudiziarie di personaggi noti. Contro tale rifiuto gli interessati avevano agito innanzi al Consiglio di Stato francese, che aveva sottoposto alla Corte la questione se i divieti e le restrizioni rivolti dalle norme dell’Unione agli altri responsabili di trattamento di trattare dati in materia di opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale, sia applicabile anche al gestore di un motore di ricerca.

La Corte, nell’affermare che i predetti limiti e divieti si applicano a tutti, e quindi anche ai gestori di motori di ricerca e agli editori di siti internet, precisa tuttavia che il gestore di un motore di ricerca non è responsabile non del fatto che i dati personali compaiano su una pagina internet pubblicata da terzi, bensì della indicizzazione di tale pagina, e in particolare, della visualizzazione del link nell’elenco dei risultati elaborati dal motore di ricerca all’esito della ricerca effettuata degli utenti.

Al fine di bilanciare l’esigenza di protezione dei dati personali con il diritto degli utenti ad essere informati, la Corte ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardanti un link verso una pagina che contiene dati tutelati, ha l’obbligo di verificare – caso per caso e sulla base di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie – se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti.

Se il trattamento riguarda dati resi pubblici dalla persona interessata, il gestore può rifiutarsi – a date condizioni – di accogliere la richiesta di deindicizzazione.

Quanto alle pagine contenenti dati relativi a procedimenti penali a carico di una persona specifica, il gestore del motore di ricerca deve tenere conto di tutte le circostanze del caso e delle ripercussioni della pubblicazione per la persona interessata. In ogni caso è tenuto a sistemare l’elenco dei risultati in modo che riflettano la situazione giudiziaria attuale.

 

La seconda decisione della Corte di Giustizia riguarda la seguente vicenda, per certi profili analoga alla precedente.

Con decisione del 21 maggio 2015, la CNIL (Commission National de l’Informatique e des Libertés), avendo accolto la domanda di una persona fisica diretta a ottenere la soppressione di taluni link dall’elenco di risultati visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal suo nome, ha intimato a Google di procedere alla cancellazione richiesta su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Google si è rifiutata di dar seguito a detta diffida, limitandosi a sopprimere i link di cui trattasi dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro.

Dopo aver preso atto del fatto che Google non si era conformata alla diffida entro il termine ivi impartito, con deliberazione del 10 marzo 2016, la CNIL ha inflitto a detta società una sanzione di €  100.000. Google ha presentato ricorso al Consiglio di Stato francese, chiedendo l’annullamento della sanzione.

Il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il “diritto alla deindicizzazione debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più – indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva [95/46].

La Corte ha deciso che il gestore di un motore di ricerca non è tenuto ad effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca; tuttavia, è tenuto ad effettuarla nelle versioni corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di internet dall’avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra Ue di detto motore di ricerca.

21/11/2019
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