Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Secondo quadrimestre 2022

Le più interessanti pronunce della seconda parte del 2022

1) DISCRIMINAZIONI

N. 167/2022: 13 ottobre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-344/20

S.C.R.L. (Vêtement à connotation religieuse)

Alla luce della direttiva 2000/78, la norma interna di una impresa che non consente ai dipendenti di dimostrare con segni espliciti i propri convincimenti politici, religiosi e filosofici, non è da considerarsi una forma di discriminazione diretta, purché detta disposizione sia indistintamente applicabile ed applicata in maniera generale e indiscriminata e non faccia riferimento ad una determinata religione o ideologia.

Spetta al giudice nazionale accertare che siffatta disposizione rappresenti la legittima volontà del datore di lavoro di condurre una politica di neutralità, piuttosto che una effettiva e concreta disparità di trattamento (nella specie, una società cooperativa a responsabilità limitata aveva respinto la candidatura di una aspirante tirocinante di religione islamica che rifiutava di togliersi il velo, in seguito alla richiesta della società di conformarsi alla regola di neutralità).

 

2)  IMMIGRAZIONE

N. 138/2022: 1 agosto 2022

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-14/21, C-15/21

Sea Watch

La Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione, chiarisce definitivamente che la direttiva 2009/16 trova applicazione anche nei confronti di navi private che, nonostante siano state omologate dallo Stato di bandiera per fini commerciali, svolgono in concreto poi, per conto delle organizzazioni internazionali, attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare. 

In virtù della direttiva 2009/16 e del contesto storico-normativo nel quale quest’ultima si inserisce, ogni nave che svolge attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, a prescindere dal proprio Stato di bandiera, ha il preciso obbligo di garantire a bordo le condizioni minime di sicurezza.

Qualora vi sia il ragionevole sospetto che dette condizioni minime di sicurezza non siano state rispettate, lo Stato di approdo è autorizzato ad effettuare un accurato e supplementare controllo sulla nave che, dopo aver completato le operazioni di trasbordo e sbarco, insiste ancora in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione. Dunque, le navi di organizzazioni umanitarie che conducono un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo.

Ogni qualvolta venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza, l’articolo 19 della direttiva 2009/16 autorizza lo Stato di approdo ad emettere il fermo delle navi che, classificate e certificate dallo Stato di bandiera per attività commerciali, vengano poi in realtà utilizzate per l’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, pur in presenza dei certificati idonei a tale attività (nella specie, la Capitaneria di porto di Palermo e quella di Porto Empedocle avevano ordinato rispettivamente il fermo nei confronti della Sea Watch 4 e della Sea Watch 3, avendo riscontrato, a seguito di ispezione supplementare, che, in primo luogo, le navi, pur avendo effettuato il soccorso dei migranti in mare, erano state in realtà certificate dallo Stato di bandiera per attività commerciali; in secondo luogo, erano state individuate più di venti carenze tecniche e operative, chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l’ambiente).

 

N. 189/2022: 22 novembre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-69/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement - Cannabis thérapeutique)

Un cittadino di un paese terzo che è affetto da una malattia grave non può essere allontanato se, in mancanza della terapia adeguata nel paese di destinazione, rischi di essere esposto ad un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore associato a tale malattia. Lo ha precisato la Corte di Giustizia, chiamata a dare una interpretazione univoca all’articolo 5 della direttiva 2008/115. Nella sentenza in epigrafe si afferma che, in presenza di un cittadino di un paese terzo gravemente malato irregolarmente soggiornante all’interno di uno Stato membro, non possa esserne disposto il rimpatrio se l’allontanamento risulti idoneo a cagionare nei confronti dello straniero l’aumento del dolore oltre la soglia di gravità di cui all’articolo 4 della Carta, stante l’impossibilità di reperire nel Paese di destinazione l’unica cura analgesica efficace (nella specie, un cittadino russo affetto da una rara forma di cancro del sangue era stato curato nei Paesi Bassi con flebotomie nonché con somministrazione della cannabis per uso terapeutico a fini analgesici. E, malgrado la somministrazione di tale terapia medica a base di cannabis non fosse autorizzata in Russia, il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi aveva comunque disposto il rimpatrio). 

Spetta alla autorità nazionale competente valutare se, unitamente alle condizioni di salute, tutti gli altri fattori inerenti alla vita privata del cittadino straniero gravemente malato possano consentire il rilascio di un permesso di soggiorno, che, tuttavia, in siffatte situazioni, non è comunque obbligatorio.

 

N. 183/2022: 15 novembre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-646/20

SenatsverwaltungfürInneres und Sport

Riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una decisione ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

L’Ufficiale di Stato civile, prima di procedere con la trascrizione della volontà delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale, verifica che l’accordo di divorzio sia conforme alla legge nazionale e, solo dopo averne accertato ed attestato il carattere valido, libero e informato, trascrive l’atto. 

Pertanto, l’atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine deve essere considerato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, alla stregua di una vera e propria “decisione” ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento.

 

N. 177/2022: 8 novembre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-704/20, C-39/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention)

Le misure di trattenimento di un cittadino straniero, qualunque sia il motivo del trattenimento, sono misure coercitive in grado di limitare grandemente le libertà individuali.

Pertanto, il trattenimento ed il mantenimento di una misura di trattenimento possono essere deliberati solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore.

La Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione, con la sentenza in commento, proprio al fine di garantire la massima tutela delle libertà individuali, ha chiarito che il giudice nazionale, nel vagliare la legittimità di una misura di trattenimento, o di convalida del trattenimento, non è vincolato al rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, potendo quindi annullare la misura coercitiva anche con riferimento ad un eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato. Il giudice nazionale deve invece verificare di propria iniziativa la legittimità di una misura di trattenimento adottata nei confronti di un cittadino straniero il cui soggiorno sia irregolare o di un richiedente asilo.

 

N. 142/2022: 7 settembre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-624/20

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

La Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE, chiarisce che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 20 TFUE non deve essere considerato alla stregua di un titolo temporaneo.

Il cittadino straniero munito di permesso di soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell’Unione può richiedere, pertanto, il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in tutti i casi in cui venga riscontrata l’assenza di motivi che ostino alla permanenza stabile dello straniero nel territorio dello Stato membro (nella specie, il Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dei Paesi Bassi aveva respinto la domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo proposta da una cittadina ghanese munita di permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi con l’annotazione «familiare di un cittadino dell’Unione», in quanto madre di un cittadino olandese).

Il cittadino di un paese terzo provvisto di un titolo di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione può dunque acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo se soddisfa le condizioni previste dal diritto dell’Unione.

 

N. 74/2022: 5 maggio 2022

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-451/19, C-532/19

Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille - Ressources insuffisantes)

Un rapporto di dipendenza di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato al genitore, cittadino non UE, di un cittadino dell’Unione minorenne è presunto qualora tale genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore, cittadino dell’Unione, di detto minore.

Per il vaglio della domanda di ricongiungimento familiare di un cittadino di un Paese terzo, occorre prendere in esame, ad ottemperanza del principio di proporzionalità, tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. L’art 20 TFUE deve essere interpretato, dunque, nel senso che esso osta a ritenere che l’insufficienza di risorse economiche o la presenza di precedenti penali in capo al richiedente possano giustificare, ex sé, il diniego al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, laddove, dall’esame complessivo della situazione del caso concreto, emerga un rapporto di dipendenza tra lo straniero ed il cittadino UE tale da costringere quest’ultimo, a seguito del mancato ricongiungimento familiare, a lasciare il territorio dell’Unione. Tale rapporto di dipendenza si ritiene presunto, salvo prova contraria, nei casi in cui il cittadino dell’Unione sia un minorenne e lo straniero sia il genitore che con lui convive stabilmente. 

 

3) INTERNET (Alphabet e Android, Apple, Amazon, Airb&B, Spacenet, Google, Whatsapp)

 

N. 147/2022: 14 settembre 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-604/18

Google e Alphabet/ Commissione (Google Android)

Google è, come noto, un’impresa del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione il cui modello commerciale è basato sull’interazione tra, da un lato, un certo numero di prodotti e servizi proposti abitualmente senza spese per gli utenti e, dall’altro, servizi di pubblicità in linea che utilizzano i dati raccolti presso i suddetti utenti. Google trae la parte essenziale del suo ricavato dal motore di ricerca Google Search. 

La Commissione europea aveva avviato una procedura nei confronti di Google relativamente ad Android, il sistema operativo di cui, nel luglio 2018, erano equipaggiati circa l’80% dei dispositivi mobili intelligenti utilizzati in Europa.

Con decisione del 18 luglio 2018 la Commissione aveva quindi sanzionato Google per aver abusato della sua posizione dominante, imponendo restrizioni contrattuali anticoncorrenziali ai produttori di dispositivi mobili nonché agli operatori di reti mobili.

In particolare, le restrizioni erano di tre ordini: − in primo luogo, quelle inserite negli «accordi di distribuzione», che impongono ai produttori di dispositivi mobili di preinstallare le applicazioni di ricerca generica (Google Search) e di navigazione (Chrome) per poter ottenere da Google una licenza operativa per il suo portale di vendita (Play Store); − in secondo luogo, quelle inserite negli «accordi antiframmentazione», che condizionano la concessione delle licenze operative necessarie alla preinstallazione delle applicazioni Google Search e Play Store da parte dei produttori di dispositivi mobili all’impegno di questi ultimi ad astenersi dal vendere dispositivi equipaggiati con versioni del sistema operativo Android senza l’approvazione di Google; − in terzo luogo, quelle inserite negli «accordi di ripartizione del fatturato», che subordinano il rimborso di una parte degli introiti pubblicitari di Google ai produttori di dispositivi mobili e agli operatori di reti mobili interessati all’impegno, da parte di questi ultimi, a rinunciare alla preinstallazione di un servizio di ricerca generica concorrente su un portafoglio predeterminato di dispositivi.

La Commissione ha ritenuto che Google ha una posizione dominante su tre mercati. il mercato mondiale (Cina esclusa) della concessione di licenze per sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti; il mercato mondiale (Cina esclusa) dei portali di vendita di applicazioni per Android; i vari mercati nazionali, all’interno dello SEE, di fornitura di servizi di ricerca generica.

Secondo la Commissione, le suindicate restrizioni avevano tutte lo scopo di proteggere e rafforzare la posizione dominante di Google in materia di servizi di ricerca generica e, pertanto, gli introiti ottenuti da quest’impresa mediante gli annunci pubblicitari collegati a queste ricerche. 

La Commissione ha inflitto a Google un’ammenda di circa EUR 4,343 miliardi, l’ammenda più importante mai inflitta in Europa da un’autorità di vigilanza sulla concorrenza. Il ricorso proposto da Google avverso tale sanzione è stato per la gran parte respinto dal Tribunale, che ha confermato che Google ha imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili al fine di consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca.

 

97/2022: 8 giugno 2022

Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-26/21, T-27/21, T-28/21

Apple/ EUIPO - Swatch (THINK DIFFERENT)

La Apple Inc. aveva ottenuto la registrazione del segno denominativo THINK DIFFERENT come marchio dell'Unione europea per prodotti rientranti tra i prodotti informatici quali computer, terminali per computer, tastiere, hardware, software e prodotti multimediali. Nel 2016, la Swatch AG aveva presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) tre domande di decadenza dei marchi contestati, in ragione del non uso effettivo per i prodotti di cui trattasi per un periodo ininterrotto di cinque anni. Nel 2018, l’Ufficio ha dichiarato la decadenza dei marchi contestati per tutti i prodotti. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha respinto i ricorsi di Apple. 

 

N. 75/2022: 5 maggio 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-179/21

Victorinox

Il caso riguardava un commerciante che proponeva su Amazon un bene che non era da lui stesso prodotto, essendo prodotto da un noto fabbricante svizzero.

La pagina del sito Amazon che presentava tale offerta non conteneva informazioni su una qualsivoglia garanzia offerta dal venditore o da un terzo (come imposto dalla Direttiva 2011/83/UE  sui diritti dei consumatori, che all’Articolo 6, paragrafo 1, lettera m), sicché  una società concorrente aveva proposto, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, un’azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte.

La questione è venuta all’esame della Corte di Giustizia all’esito di pregiudiziale europea sollevata dal Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia della Germania.

La Corte di Giustizia ha opportunamente considerato che, sebbene la comunicazione di informazioni sulla garanzia commerciale del produttore garantisca al consumatore un elevato livello di tutela, un obbligo incondizionato di fornire siffatte informazioni in ogni circostanza sembra sproporzionato, specie quando, come nel caso, il venditore non abbia necessariamente un rapporto contrattuale diretto con i produttori.

La Corte però ha considerato che il venditore è tenuto a fornire informazioni precontrattuali al consumatore sulla garanzia commerciale del produttore quando il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni, ciò che avviene quando il professionista faccia della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare quando ne fa un argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l’attrattività della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti. 

Si è dunque affermato il principio secondo il quale un commerciante che propone, su siti come Amazon, un bene che non è da lui stesso prodotto deve informare il consumatore della garanzia del produttore se ne fa un elemento centrale o determinante della sua offerta.

 

 

N. 66/2022: 27 aprile 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-674/20

Airbnb Ireland

La Airbnb Ireland è una società irlandese che, per mezzo di un portale elettronico, mette in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio. La società ha impugnato innanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale del Belgio) la norma di una legge regionale della Région de Bruxelles-Capitale che imponeva di comunicare all’autorità tributaria regionale informazioni relative alle transazioni turistiche effettuate, sostenendo che la trasmissione di tali informazioni contrastasse con il diritto dell´Unione e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi.

La Corte di Giustizia, premesso che la norma aveva natura fiscale ed era in quanto tale esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, ha constatato che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture turistiche riguardava tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal luogo in cui tali prestatori erano stabiliti e dal modo in cui essi prestavano detti servizi, sicché non era in alcun modo discriminatoria, restando legittime le misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per un determinato servizio e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi a prescindere dallo Stato membro del prestatore, senza pertanto ostacolare la libera circolazione dei servizi.

 

Le seguenti tre pronunce oggetto di segnalazione riguardano le condizioni della conservazione dei dati di traffico.

 

N. 156/2022: 20 settembre 2022 Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-793/19, C-794/19

SpaceNet

La Corte di giustizia conferma che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, salvo in caso di minaccia grave per la sicurezza nazionale

 

N. 157/2022: 20 settembre 2022, Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-339/20, C-397/20

VD

La conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione non è autorizzata, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato (caso relativo a procedimenti penali in Francia per abuso di informazioni privilegiate, favoreggiamento, corruzione e riciclaggio, ove le indagini giudiziarie avevano utilizzato dati personali provenienti da chiamate telefoniche, che erano stati poi comunicati all’Autorité des marchés financiers).

 

N. 58/2022: 5 aprile 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-140/20

Commissioner of the Garda Síochána e.a

La Corte conferma che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indifferenziata, per finalità di lotta ai reati gravi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche (caso riguardante i dati di un condannato all’ergastolo per omicidio di una donna in Irlanda, ove si era lamentato da parte del reo che erano stati erroneamente ammessi come elementi di prova i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione afferenti a chiamate telefoniche). 

Nella sua sentenza, la Corte ha affermato che, sebbene la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche consenta agli Stati membri di limitare tali diritti e obblighi per finalità, segnatamente, di lotta ai reati, siffatte limitazioni devono tuttavia rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità: l’obiettivo della lotta alla criminalità grave, per quanto fondamentale, non può di per sé giustificare il fatto che una misura di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione sia considerata necessaria, rendendosi necessario un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, verificando che l’importanza di detto obiettivo sia correlata alla gravità dell’ingerenza provocata da tale misura. 

 

 

N. 197/2022: 8 dicembre 2022

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-460/20

Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact)

La Corte ha statuito che il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte. Si tratta un importante riconoscimento del diritto alla cancellazione o diritto <all’oblio>.

Il caso riguardava in particolare due dirigenti di un gruppo di società di investimenti che avevano chiesto a Google di deindicizzare i risultati, in esito ad una ricerca effettuata a partire dai loro nomi, contenenti link verso alcuni articoli che presentano in modo critico il modello di investimento di tale gruppo e di eliminare inoltre le loro fotografie, visualizzate sotto forma di miniature (“thumbnails”), dall’elenco dei risultati di ricerca di immagini effettuata a partire dal loro nomi. 

A fronte del rifiuto di Google, motivato dal contesto professionale nel quale si inserivano tali articoli e foto, e del conseguente azione giudiziale, la Corte federale tedesca aveva sollevato pregiudiziale comunitaria.

La Corte di Giustizia ha nella sentenza in epigrafe ricordato che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità, e segnatamente con il diritto alla libertà di informazione. Secondo la Corte europea, ove la persona che richiede la deindicizzazione presenti elementi di prova pertinenti e sufficienti atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere la domanda di cancellazione. Per contro, nel caso in cui l’inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dalla persona che ha presentato la richiesta, il gestore del motore di ricerca, in mancanza di una decisione giudiziaria che accerti l’illecito, non è tenuto ad accoglierla; ove però l’utente impugni il rifiuto del gestore, quest’ultimo dovrà avvertire gli utenti di Internet dell’esistenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull’asserito carattere inesatto di un contenuto.

Per quanto riguarda la visualizzazione delle foto in forma di miniature («thumbnails»), la Corte sottolinea che la visualizzazione  è atta a costituire un’ingerenza particolarmente significativa nei diritti della persona e che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante foto visualizzate sotto forma di miniature deve verificare se la visualizzazione delle fotografie in questione sia necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali foto, e dunque considerare il valore informativo delle foto a prescindere dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet dalla quale sono estratte. 

 

N. 196/2022: 7 dicembre 2022

Ordinanza del Tribunale nella causa T-709/21

WhatsApp Ireland/ Comitato europeo per la protezione dei dati

Dopo l'entrata in vigore del GDPR, la Commissione irlandese per la protezione dei dati personali aveva ricevuto reclami da utenti e non utenti del sistema di messaggistica “WhatsApp” in merito al trattamento dei dati personali da parte di WhatsApp Ireland Ltd. In questo contesto, la richiamata autorità di vigilanza irlandese aveva avviato un'indagine di conformità generale d'ufficio da parte di WhatsApp agli obblighi di trasparenza e informazione nei confronti delle persone fisiche, applicando –in relazione a diverse infrazioni, sanzioni per ammontare cumulativo di oltre 225 milioni di euro.

ll Tribunale dichiara inammissibile il ricorso di WhatsApp proposto direttamente contro la decisione del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), ma ha affermato che tuttavia la validità della decisione può essere contestata dinanzi al giudice nazionale, che potrà se del caso poi adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

[**]

Francesco Buffa, consigliere della Corte di cassazione
 
Salvatore Centonze, avvocato del Foro di Lecce

 

21/01/2023
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