Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Dicembre 2017

di Alice Pisapia
prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli studi dell’Insubria<br>prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli studi dell’Insubria<br>avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a dicembre 2017

Diritti fondamentali. Mercato interno (libera circolazione delle persone, libera circolazione merci, libera prestazione di servizi)

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-434/16, Peter Nowak c. Data Protection Commissioner

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte Suprema di Irlanda

Oggetto: Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Nozione di “dati personali” – Risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale – Annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona interessata

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Peter Nowak e il Data Protection Commissioner (garante per la protezione dei dati personali, Irlanda), in merito al rifiuto di quest’ultimo di consentire al sig. Nowak l’accesso alla copia corretta di una prova d’esame che egli aveva svolto, in ragione del fatto che le informazioni ivi contenute non costituivano dati personali.

La Corte osserva che l’art. 2, lett. a), della direttiva 95/46 definisce i dati personali come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». Ai sensi della medesima disposizione, «si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale». A giudizio della Corte, essendo pacifico che un candidato a un esame professionale è una persona fisica che può essere identificata mediante il numero di identificazione, occorre verificare se le risposte scritte fornite dal candidato durante l’esame e le eventuali annotazioni dell’esaminatore ad esse relative costituiscano informazioni concernenti tale candidato, ai sensi dell’art. 2, lettera a), della direttiva 95/46.

L’uso dell’espressione «qualsiasi informazione» nell’ambito della definizione della nozione di «dati personali», di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 95/46 riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire «un’accezione estesa a tale nozione», che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata.

Per quanto riguarda tale ultima condizione, essa è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, l’informazione sia connessa a una determinata persona e le risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale costituiscono simili informazioni, (connesse alla sua persona). Infatti, «il contenuto di tali risposte riflette il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. In caso di esame redatto a mano le risposte contengono, inoltre, informazioni grafologiche. La raccolta di tali risposte ha, poi, la funzione di valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi. Infine, l’uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all’esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all’impiego desiderati».

A giudizio dei giudici di Lussemburgo, anche le annotazioni dell’esaminatore relative alle risposte del candidato, costituiscono, proprio come le risposte fornite dal candidato, informazioni concernenti tale candidato. Infatti, «il contenuto di tali annotazioni riflette l’opinione o la valutazione dell’esaminatore sulle prestazioni individuali del candidato durante l’esame, e in particolare sulle sue conoscenze e competenze nel settore di cui trattasi».

Secondo la Corte, la qualificazione come dati personali delle risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e delle eventuali annotazioni dell’esaminatore non può essere influenzata dalla circostanza che tale qualificazione conferisca, in linea di principio, a tale candidato diritti di accesso e di rettifica, ai sensi dell’art. 12, lett. a) e b), della direttiva 95/46. I diritti di accesso e di rettifica possono anch’essi trovare giustificazione per quanto riguarda le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore ad esse relative. Atteso che il diritto di rettifica non può, evidentemente, consentire al candidato di «rettificare», a posteriori, risposte «sbagliate», per contro, è possibile che si presentino situazioni nelle quali le risposte di un candidato a un esame e le annotazioni dell’esaminatore ad esse relative si rivelano inesatte, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. d), della direttiva 95/46 (per esempio per il fatto che, per errore, le prove di esame sono state scambiate) e necessitino di rettifica.

Non può poi essere escluso che un candidato abbia il diritto di chiedere al responsabile per il trattamento dei dati che le sue risposte all’esame e le annotazioni dell’esaminatore ad esse riferite, trascorso un certo periodo di tempo, siano cancellate, vale a dire distrutte. Invero, la loro conservazione in una forma tale da consentire l’identificazione del candidato non risulta, a priori, più necessaria una volta che il procedimento di esame sia definitivamente chiuso e non possa più essere oggetto di ricorso.

Nella misura in cui le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazione dell’esaminatore ad esse relative possono quindi essere assoggettate a una verifica, in particolare, della loro esattezza e della necessità della loro conservazione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. d) e e), della direttiva 95/46, e possono essere oggetto di una rettifica o di una cancellazione, ai sensi dell’art. 12, lett. b), della stessa, si deve considerare che il fatto di dare al candidato un diritto di accesso a tali risposte e a tali annotazioni, ai sensi dell’art. 12, lett. a), di tale direttiva, è conforme all’obiettivo della stessa consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata di tale candidato rispetto al trattamento dei dati che lo riguardano e ciò indipendentemente dalla questione se detto candidato disponga o no di un tale diritto di accesso anche in forza della normativa nazionale applicabile al procedimento di esame.

***

Ordinamento giuridico dell’Unione. Diritti fondamentali. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione), 7 dicembre 2017, nella causa C‑636/16, Wilber López Pastuzano c. Delegación del Gobierno en Navarra

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona (Tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, Spagna)

Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 12 – Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo – Elementi da prendere in considerazione – Normativa nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi

Il sig. López Pastuzano, cittadino colombiano, in data 13 ottobre 2013 otteneva il permesso di soggiorno di lungo periodo in Spagna. Il 29 aprile 2014 veniva condannato a due pene detentive, rispettivamente di dodici e tre mesi. Il 27 gennaio 2015, veniva incarcerato presso il Centro Penitenciario Pamplona I (istituto penitenziario di Pamplona I, Spagna). Successivamente, veniva aperto un procedimento amministrativo di allontanamento nei suoi confronti. Dopo aver istruito tale procedimento, la delegazione del governo stabiliva il divieto di ingresso in Spagna di cinque anni nonché il ritiro del permesso di soggiorno di lungo periodo. Tale decisione si fondava sui presupposti di applicazione della causa di allontanamento prevista all’art. 57, par. 2, della legge organica 4/2000.

Il giudice del rinvio, a cui il sig. López Pastuzano aveva presentato ricorso, indica che l’ordinamento giuridico spagnolo prevede due diverse modalità di allontanamento amministrativo di un cittadino straniero, vale a dire, da un lato, l’allontanamento come sanzione inflitta per la commissione di determinate violazioni amministrative, fattispecie prevista dall’art. 57, par. 1, della legge organica 4/2000, e, dall’altro, l’allontanamento come conseguenza derivante per legge dalla condanna a una pena privativa della libertà personale superiore a un anno per atto doloso, in applicazione dell’art. 57, par. 2, della stessa legge. Rileva, inoltre, che il prefato art. 57, al par. 5 traspone in diritto spagnolo l’art. 12 della direttiva 2003/109 e impone l’obbligo di prendere in considerazione, prima di adottare una decisione di allontanamento di un soggiornante di lungo periodo, le circostanze personali di quest’ultimo, vale a dire la durata del suo soggiorno in Spagna e i vincoli creati con tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il Paese verso il quale verrà allontanato.

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la nozione di «sanzione dell’allontanamento», impiegata all’art. 57 par. 5 della legge organica, è stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente dei Corti superiori di giustizia spagnole come relativa unicamente alle decisioni di allontanamento adottate per sanzionare determinate violazioni amministrative e non alle decisioni adottate nei confronti di un soggiornante di lungo periodo condannato ad una pena privativa della libertà personale superiore a un anno. Nel caso di specie, poiché il sig. López Pastuzano era stato condannato a una pena privativa della libertà superiore a un anno, l’allontanamento non si configurerebbe come sanzione per aver commesso una violazione amministrativa, cosicché non si applicherebbe l’art. 57, par. 5, della predetta legge organica.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, quindi, se l’art. 12, par. 3, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l’applicazione delle condizioni di tutela contro l’allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura.

I giudici di Lussemburgo osservano che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obiettivo principale della direttiva 2003/109 è l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri e che a tal fine il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l’espulsione.

In tal quadro, ai sensi dell’art. 12, par. 1, della direttiva 2003/109, gli Stati membri possono quindi adottare una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo «soltanto qualora egli costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza». Inoltre, l’art. 12, par. 3, di tale direttiva enuncia che, prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro deve considerare la durata del soggiorno nel suo territorio, l’età dell’interessato, le conseguenze per quest’ultimo e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il Paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese d’origine. A giudizio della Corte, è pertanto indifferente che una siffatta misura sia stata pronunciata come sanzione amministrativa o sia la conseguenza di una condanna penale.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che tali decisioni non possono essere emanate automaticamente a seguito di una condanna penale, ma richiedono una valutazione caso per caso che deve, in particolare, vertere sugli elementi menzionati al par. 3 del summenzionato articolo. Di conseguenza, una decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa della libertà personale superiore a un anno.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’art. 12 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l’applicazione delle condizioni di tutela contro l’allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura.

19/02/2018
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