Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Giugno 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l'impresa e Diritto europeo della concorrenza Università dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più rilevanti della Corte: ne bis in idem (Germania), diritto all'interpretazione e alla traduzione (Ungheria), illeciti civili dolosi o colposi (Olanda), libera circolazione (Regno Unito)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 29 giugno 2016, causa C-486/14, Procedimento penale a carico di Piotr Kossowski.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Oggetto: Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Ammissibilità dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da parte della procura senza un’istruzione approfondita.

La Corte ha quindi dichiarato che una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente il procedimento penale condotto nei confronti di una persona (senza che siano state irrogate sanzioni) non può essere considerata una decisione definitiva ai fini dell’applicazione del principio ne bis in idem, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita. La mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione approfondita.

 

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 9 giugno 2016, causa C-25/15, causa promossa da István Balogh.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Budapest Környéki Törvényszék

Oggetto: Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2010/64/UE – Ambito di applicazione – Nozione di procedimento penale – Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l’iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo – Costi connessi alla traduzione di tale decisione.

La direttiva 2010/64 stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Dalla formulazione letterale dell’art. 1, par. 2, di tale direttiva risulta che detto diritto si applica alle persone dal momento in cui siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. Il procedimento speciale come quello in discussione nel procedimento principale, volto al riconoscimento di una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, ha luogo, per definizione, dopo la decisione definitiva che stabilisce se la persona indagata o imputata abbia commesso il reato e, eventualmente, dopo la condanna della persona stessa. Pertanto la direttiva 2010/64 non è applicabile ad un procedimento speciale come quello in discussione nel procedimento principale.

 

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione), 16 giugno 2016, causa C-12/15, Universal Music International Holding BV contro Michael Tétreault Schilling e a.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Hoge Raad der Nederlanden

Oggetto: Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Evento dannoso – Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto

Con le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, possa essere ritenuto come luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto il luogo, situato in uno Stato membro, in cui il danno sia insorto, qualora tale danno consista unicamente in una perdita finanziaria derivante direttamente da un illecito commesso in un altro Stato membro. Poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, garantendo la continuità nell’interpretazione dei due atti (sentenza del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 19).

In materia di illecito civile doloso o colposo, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è in genere il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell’assunzione delle prove (sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 40, nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 74). Con riferimento alla nozione di luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto deve intendersi sia il luogo della realizzazione del danno sia il luogo del fatto generatore che è all’origine del danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici di un luogo o dell’altro.

L’espressione luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Il danno puramente economico che si realizzi direttamente sul conto bancario dell’attore non può essere, di per sé, qualificato come elemento di collegamento pertinente ex art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Al riguardo inoltre va anche osservato che una società come la Universal Music potesse optare tra diversi conti bancari dai quali poter versare l’importo transatto, ragion per cui il luogo in cui si trova tale conto non costituisce necessariamente un criterio di collegamento affidabile.

 

Libera circolazione delle persone

Sentenza della CGUE (Prima Sezione), 14 giugno 2016, causa C-308/14, Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento di uno Stato membro

Oggetto: Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale – Diritto di soggiorno – Normativa nazionale che nega la concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto di soggiorno legale

Con la censura principale dedotta a sostegno del presente ricorso la Commissione addebita al Regno Unito di subordinare la concessione delle prestazioni sociali di cui trattasi alla condizione che il richiedente risponda, oltre che al criterio collegato al fatto che egli «risieda abitualmente» nel territorio dello Stato membro ospitante, previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera j), di tale medesimo regolamento, al criterio del diritto di soggiorno.

L’esame di quest’ultimo criterio crea quindi, secondo la Commissione, una condizione aggiuntiva che non è prevista. Il regolamento n. 883/2004 non organizza un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti, e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, rispetto ai quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a norma o del solo diritto nazionale, oppure del diritto nazionale integrato, se del caso, dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 43).

La Corte pertanto respinge il ricorso della Commissione e conferma la legittimità dei criteri scelti dal Regno Unito.

14/09/2016
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